CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N°42/2024 R.G.Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati : dott. Vincenzo Pupilella - Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi - Consigliere rel. dott.ssa Rita Pasqualina Curci - Consigliere riunita in camera di consiglio in data 5/7/2024, ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE iscritta al N. 42 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
p r o m o s s a d a
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Zio ed elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti
APPELLANTE contro
in persona del presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Testa, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1.Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Larino, proponeva Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n°371 2022 00034403 25, notificato in data 28/7/2022, relativo alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani dall'1/2015 al 6/2016, eccependo, oltre dedotti vizi formali e/o procedurali, anche l'insussistenza dei relativi presupposti impositivi atteso che dal 2014 svolgeva, prima a Torino e poi a Napoli, altra attività per la quale era iscritta alla gestione separata e che la società di cui era socia ( ) svolgeva Parte_2
mera attività di locazione di immobili propri.
L' , nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse prospettazioni chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso.
Il giudice adito con la sentenza n. 153/2023 del 10/10/2023, rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2.L'appello e le difese dell'appellato.
Avverso tale sentenza proponeva appello la per i seguenti motivi: Pt_1
“1. CONTRADDITTORIETÁ DELLA MOTIVAZIONE - ERRATA
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI LEGGE IN PARTICOLARE
DELL'ART. 2697 C.C., NONCHÈ DEGLI ART. 2, L. N.443/1985, OLTRE CHE
DELLA L. N.133/1997 e DELL'ART. 13, L. N.57/2001”;
“2. OMESSA PRONUNCIA SU QUESTIONI RILEVANTI E CONTROVERSI IN
GIUDIZIO IN PARTICOLARE CIRCA L'ECCEPITA OMESSA NOTIFICAZIONE
DELL'ATTO PRODROMICO E L'ERRATA CONTABILIZZAZIONE DEGLI
ASSERITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PRETESI”.
Argomentava diffusamente in ordine ad entrambi i motivi di gravame, come da atto di appello che, in tali limiti, si richiama e deve ritenersi per qui riportato e trascritto.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' contrastando l'avverso gravame e concludendo per il rigetto CP_1
dello stesso con integrale conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, anch'esso diffusamente argomentando, come da atto di costituzione nel presente grado che, del pari, in tali limiti, si richiama e deve ritenersi per qui riportato e trascritto.
Acquisite le note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
3. Motivi della decisione.
Ritiene la Corte che la decisione adottata dal giudice di prime cure debba essere confermata stante l'infondatezza del proposto appello.
Rileva in primo luogo il Collegio che dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado emerge che la al fine di vedere accertato il proprio diritto a non essere iscritta alla Pt_1 gestione artigiani dell' ha eccepito unicamente di svolgere “in maniera abituale e CP_1 prevalente” attività di permanent make up -con sede e domicilio dapprima a Torino e poi a C Napoli-, atteso che la Società di cui era socia accomandataria - aveva ad Parte_2 oggetto unicamente l'attività di affitto di immobili.
Al riguardo l' aveva eccepito, nel costituirsi in giudizio, che: “Su precedente ricorso CP_1 giudiziario, l'Istituto ha disposto lo sgravio di altro avviso di addebito contenente contribuzione dovuta alla gestione commercianti affermando che l'attività di locazione di immobili della non poteva ritenersi fonte dell'obbligazione contributiva in quel Parte_2 caso. In quella stessa occasione, tuttavia, l' per gli anni dal 2015 in poi preannunciava CP_1 iscrizione alla gestione “artigiani”, cosa che poi in effetti è avvenuta e di cui si discute in questa sede, viste le ulteriori attività svolte dalla dal 2015. Come risulta dalla visura Pt_2 camerale allegata (cfr.doc.1) la ha iniziato in data 5/1/2015 l'attività di Parte_2
“confezione di capi e accessori per l'abbigliamento in genere”. Dalla medesima data, con Parte delibera del 17/2/2015, la ricorrente – quale socia e legale rappresentante della – ha ottenuto l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (sempre come da visura). Di tutta Parte evidenza è che la ricorrente mediante la svolga anche questa attività e non solo quella di locazione di immobili propri”.
La ricorrente-odierna appellante non ha allegato né provato di non aver mai svolto alcuna attività per il settore dell'attività aziendale di “confezione di capi e accessori per l'abbigliamento in genere”, limitandosi ad eccepire lo svolgimento di attività nel settore del permanent make up (dermopigmentazione). Ma ciò non è ostativo all'iscrizione alla gestione artigiani.
Ne discende l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata sotto il profilo della violazione del principio dell'onere della prova da parte dell' , avendo quest'ultimo fornito CP_1
indici presuntivi di abitualità e prevalenza nello svolgimento di queste specifiche attività per conto della detta società, consistenti sia nelle risultanze camerali -atti pubblici che recepiscono le dichiarazioni impegnative delle parti ad ogni effetto di legge-, sia nella qualifica stessa di artigiano assunta dal legale rappresentante della Società.
Ciò posto, va evidenziato che la Legge n. 463/1959 ha esteso alle imprese artigiane l'obbligo
CP_ assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti istituendo presso l' un apposito fondo previdenziale, al quale devono essere iscritti obbligatoriamente gli imprenditori artigiani e i familiari che li coadiuvano.
L'art. 2 della Legge n. 443 dell'8/8/1985 reca la definizione di imprenditore artigiano, precisando: “È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo…omissis..L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico- professionali previsti dalle leggi statali.”
Inoltre, il successivo art. 3 reca la definizione di impresa artigiana, statuendo: “È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice…omissis”.
Orbene, nell'esercizio in forma societaria l'insorgenza dell'obbligo assicurativo per i soci è subordinata al fatto che: a) gli stessi esercitino la loro attività con carattere di professionalità, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso nel suo complesso, quale insieme unitario di fasi organizzate, dirette e gestite dai soci stessi e;
b) che gli stessi assumano la piena responsabilità per le obbligazioni della società.
L'obbligo assicurativo sussiste, dunque, con riferimento ai soci di società in nome collettivo ed ai soci accomandatari di società in accomandita semplice;
mentre, per i soci di Pt_3
l'obbligo assicurativo fa, invece, eccezione al principio della piena responsabilità dell'impresa, incompatibile con la forma societaria in questione. In analogia a quanto disposto in riferimento alle S.R.L. commerciali, l'eventuale qualifica di amministratore della S.R.L. artigiana rivestita dal socio è compatibile con l'obbligo assicurativo nella Gestione degli artigiani allorché il socio partecipi, con i requisiti predetti, al processo produttivo. Sicché, ove il socio o amministratore non svolga attività lavorativa assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie che ne occupa dai principi suddetti discende che la se non avesse Pt_1
Parte effettivamente esercitato l'attività artigianale all'interno della avrebbe dovuto quanto meno chiedere la cancellazione della Società e di sé stessa dall'Albo delle Imprese Artigiane, la qual cosa è avvenuta solo nel mese di giugno 2016. Si può, quindi, ragionevolmente presumere lo svolgimento delle attività all'interno dell'impresa che, peraltro, proprio grazie all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nella persona del suo accomandatario, ha potuto beneficiare delle speciali agevolazioni previste per le imprese artigiane. Ulteriore elemento pregnante va ravvisato nella circostanza che nessuna delle altre socie, e Parte_4
, risulta iscritta alla relativa gestione previdenziale negli anni oggetto del Parte_5
presente processo: risulta lavoratrice dipendente di Parte_4 [...]
negli anni 2015/2016 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed Controparte_3
indeterminato (cfr.doc.6 del fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado), e CP_1
l'altra socia , in pensione dal 2011, ha lasciato la nel 2009 e non è Parte_5 Pt_2
iscritta a nessuna gestione da allora (cfr.doc.7 fascicolo testè citato). La Parte_1
invece, non risulta iscritta alla gestione separata per gli anni 2015 e 2016 (cfr.doc.8 stesso fascicolo), diversamente, peraltro, da quanto dalla stessa affermato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Da ciò si evince l'insussistenza di un'ulteriore attività di estetista professionale dedotta in ricorso, in assenza di iscrizione -la documentazione prodotta è stata dall' impugnata perché priva di reale autenticità, di datazione storica certa e di sostanziale CP_1
genuinità-. In ogni caso, nessun rapporto o giudizio di “prevalenza” sarebbe ipotizzabile tra le due diverse gestioni -quella dei lavoratori autonomi che ne occupa e quella assoggettabile alla
“gestione separata”-, poiché è principio consolidato quello secondo il quale siffatto rapporto si riferisce esclusivamente a due attività assoggettabili all'iscrizione alla medesima gestione dei lavoratori autonomi, ovvero artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
Va osservato al riguardo che l'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella L. n. 122 del 2010, ha previsto che l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 si deve interpretare nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
CP_ iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali é obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In proposito le SS.UU. della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17076 dell'8.8.2011, hanno ritenuto che siffatta norma sia "una norma di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata", e che "pertanto, in quanto tale, non sia lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.", affermando i seguenti principi: "a) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 - che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , mentre restano esclusi dall'applicazione CP_1
della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26"; "b) In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208" (v. Cass. SS.UU. 17076/2011 ed altre conformi quali ad es. Cass. 3839/2012).
Ne discende che nell'ipotesi -sovrapponibile a quella in esame- in cui un soggetto eserciti contemporaneamente un'attività autonoma che comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata ed un'attività imprenditoriale iscrivibile alla Gestione Commercianti o Artigiani, ai fini di siffatta iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza. Nel caso di specie, dunque, applicando siffatti principi, non è necessario ai fini dell'iscrizione de qua nessun giudizio di “prevalenza” tra l'attività autonoma di estetista professionale, eventualmente svolta dalla ricorrente-odierna appellante, per la quale essa ha dichiarato di essere iscritta alla gestione separata dell'Istituto e quella di artigiana che scaturisce dalle attività proprie della donde l'infondatezza dell'opposizione ad avviso di Parte_2
addebito dalla stessa proposta.
Quanto all'omessa pregressa notifica di un verbale ispettivo di accertamento, la Corte evidenzia la non indispensabilità di siffatto atto, essendo il procedimento di iscrizione di un soggetto frutto di attività ricognitiva di meri presuposti di Legge, come tale accertabili d'ufficio, senza la mediazione o l'ausilio di organi ispettivi.
Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese relative al presente grado seguono la soccombenza, come da dispositivo.
E, infine, dovuto dall'appellante il doppio del C.U.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Larino in data 10/10/2023 e con ricorso qui depositato il 29/3/2024, da Parte_1
nei confronti di , CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado che si liquidano in €1.500,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 5/7/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella