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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/03/2024, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 10763/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.02.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10763/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv.to Angelo Giordano, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'Avv.
Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso avverso provvedimento di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/09/2023 la ricorrente, indicata in epigrafe esponeva che con tre CP_ distinti avvisi l' comunicava tre provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo
– rispettivamente 55 giornate OTD per l'anno 2017, 6 giornate OTD per il 2018, 7 giornate OTD per il 2020; che in data 09/02/2023 avverso tali provvedimenti aveva proposto ricorso amministrativo, lamentando la violazione dei princìpi di legalità, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, stante l'assenza di qualsivoglia motivazione del disconoscimento nonché dell'esatta CP_ indicazione delle giornate disconosciute;
che nei 90 giorni successivi l' non aveva fornito alcuna risposta ai ricorsi amministrativi presentati, dovendosi ritenere formato il silenzio-rifiuto. Per tali ragioni concludeva chiedendo di dichiarare nulli i provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricole e, per l'effetto, di riconoscere tali giornate ai fini contributivi ed assistenziali, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , il quale resisteva con diffuse argomentazioni, in fatto e in diritto, CP_1 così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve preliminarmente esaminarsi la tempestività del ricorso giudiziario proposto e quindi l'eccezione di decadenza formulata dall' in ordine alla domanda di accertamento della sussistenza di un CP_1 valido rapporto in agricoltura per gli anni in questione.
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica,
o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio,
a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass. N° 9622\2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22 d.l. N° 7\1970 convertito nella legge N° 83\1970, stabilisce: “contro
i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
A sua volta l'art. 11 Dlgs N° 375\1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che Organizzazione_1 decide entro novanta giorni decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Formatosi il silenzio-rigetto, è possibile proporre ancora, nel termine di 30 giorni, ulteriore ricorso al
Comitato TR , come stabilisce il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato: “(…) 2. Contro le CP_1 decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine CP_1 il ricorso si intende respinto".
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del
1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (Cass. N°
813\2007; da ultimo Cass. N° 20086\2013).
Nella fattispecie in esame non risulta maturata alcuna decadenza. Invero il provvedimento di disconoscimento risulta comunicato il 16.01.2024 e avverso lo stesso la ricorrente ha presentato tempestivamente ricorso amministrativo il 9.02.2023, mentre il ricorso giudiziario risulta depositato tempestivamente il 7.09.2023, entro il termine di 120 giorni a decorrere dal formarsi del silenzio rigetto.
Nel merito, occorre chiarire quale sia l'oggetto del giudizio ed il sistema di riparto dell'onere probatorio in questa tipologia di controversia.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'impresa individuale Controparte_2 all'esito del disconoscimento operato dall' , in seguito ad attività ispettiva. CP_1
Nel caso in esame è esperita un'azione di accertamento dell'effettività di tale rapporto di lavoro funzionale al riconoscimento della relativa contribuzione e, pertanto, di fronte al disconoscimento del rapporto di lavoro, è onere del lavoratore dimostrare l'effettività del rapporto.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione CP_1 previdenziale od assistenziale, non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività CP_1 vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse CP_1 titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto, ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).
Per quanto riguarda il sistema di riparto dell'onere probatorio, il dato normativo di riferimento è dunque rappresentato dall'art. 2697 c.c. e, pertanto, i fatti costitutivi della pretesa azionata devono essere allegati e provati dall'attore in senso sostanziale, mentre grava sul convenuto in senso sostanziale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato.
Nel caso in esame, quindi, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti rilevanti dell'effettività del rapporto di lavoro svolto.
Tali considerazioni sono condivise dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 8281/2015), più volte pronunciatasi con riferimento al lavoro agricolo, secondo cui “l'iscrizione d'un bracciante nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di mera agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, non dipende dall'essere avvenuta CP_1 la cancellazione a seguito di apposito controllo da parte dell'istituto previdenziale o per altra ragione: infatti, il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass.
12.6.2000 n. 7995)”.
Tanto premesso, nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse da parte ricorrente, la quale nel proprio ricorso non ha allegato in modo specifico tutti gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione.
Non è indicato, infatti, chi fosse il soggetto datore di lavoro, non sono specificamente indicate le modalità di esercizio del potere disciplinare, organizzativo e gerarchico da parte del titolare dell'impresa, le concrete modalità di svolgimento delle mansioni svolte e non viene indicato l'orario di lavoro effettuato.
In altri termini, affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, dovrebbe essere una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto precluso proprio da tale insufficiente allegazione.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012) secondo cui
“nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3,
c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Da ultimo, giova rammentare che i verbali ispettivi, in quanto redatti da pubblici ufficiali (tali sono gli ispettori dell' ), sono atti pubblici facenti fede fino a querela di falso della provenienza del CP_1 documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto od essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. 217\87, Cass. 5712/79). Inoltre, i verbali di accertamento possiedono – secondo il costante insegnamento della Suprema Corte – per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, un grado di attendibilità che può essere inficiato solo da una specifica prova contraria (Cass. nn. 1375/2009 e 405/2004), con l'effetto di invertire l'onere della prova (v. Cass. 8/8/87 n. 6847).
In particolare, come si evince dal verbale ispettivo l'impresa individuale “ ” ha Controparte_2 denunciato all' , con i Modelli Trimestrali per il periodo oggetto di accertamento, ossia CP_1 Org_2 dall'01/01/2017 al 31/12/2021, un numero di giornate di lavoro subordinato agricolo eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate dal personale bracciantile, formalmente assunto. Come evidenziato dagli ispettori dall'incrocio dei dati acquisiti in sede ispettiva, ossia dalla documentazione fiscale e del lavoro prodotta dall'impresa, dalle libere dichiarazioni scritte rese dal titolare dell'impresa ispezionata, Sig. , nonché dalle dichiarazioni rese dagli stessi Controparte_2 lavoratori è emerso che contrariamente a quanto denunciato, l'azienda non ha mai impiegato manodopera bracciantile nei mesi di gennaio e febbraio di ciascun anno. Inoltre, con riferimento a singoli lavoratori e a singole mensilità ricomprese nel periodo del detto accertamento, risultano denunciate con modelli previdenziali Dmag giornate di lavoro agricolo subordinato che non hanno trovato alcuna conferma nelle dichiarazioni raccolte dagli stessi lavoratori, così come è emerso infine che, per ciascun anno solare rientrante nel periodo oggetto dell'accertamento, l'impresa agricola ha impiegato il proprio personale bracciantile come segue: nei c.d. mesi freddi (marzo, e da ottobre a dicembre) ha impiegato ciascuna unità di OTD per una media massima di 15/17 giornate lavorative mensili (al massimo 4 giornate a settimana per ciascun OTD); nei mesi c.d. caldi (da aprile a settembre) ha impiegato ciascuna unità di OTD per una media massima di 20/21 giornate lavorative mensili (al massimo 5 giornate a settimana per ciascun OTD) e comunque per un massimo di 4 giornate settimanali nel mese di dicembre di ciascun anno, per una media di 15/17 giornate mensili totali. Infine le giornate di lavoro agricolo subordinato complessivamente denunciate dall'impresa agricola non trovavano corrispondenza nella consistenza dei fondi in uso Controparte_2 all'impresa, quale emerge dall'analisi dei titoli di possesso esibiti e dai sopralluoghi ispettivi effettuati dai verbalizzanti;
nel Volume d'affari annuo denunciato dall'impresa ispezionata dal 2017 al 2020; nella tipologia ed intensità delle colture denunciate, accertate e dall'esame delle fatture di acquisto e vendita esibite dall'azienda e riferite al periodo di accertamento.
In considerazione della presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi, non sono stati allegati dalla controparte elementi probatori tali da far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Non vi è prova, quindi, dell'effettività del rapporto di lavoro nei mesi e per il numero di giornate rispetto al quale è stato disposto il disconoscimento.
Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell delle spese di lite che si liquidano in CP_1 euro 800,00 oltre accessori se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 2.03.2024 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.02.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10763/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv.to Angelo Giordano, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'Avv.
Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso avverso provvedimento di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/09/2023 la ricorrente, indicata in epigrafe esponeva che con tre CP_ distinti avvisi l' comunicava tre provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo
– rispettivamente 55 giornate OTD per l'anno 2017, 6 giornate OTD per il 2018, 7 giornate OTD per il 2020; che in data 09/02/2023 avverso tali provvedimenti aveva proposto ricorso amministrativo, lamentando la violazione dei princìpi di legalità, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, stante l'assenza di qualsivoglia motivazione del disconoscimento nonché dell'esatta CP_ indicazione delle giornate disconosciute;
che nei 90 giorni successivi l' non aveva fornito alcuna risposta ai ricorsi amministrativi presentati, dovendosi ritenere formato il silenzio-rifiuto. Per tali ragioni concludeva chiedendo di dichiarare nulli i provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricole e, per l'effetto, di riconoscere tali giornate ai fini contributivi ed assistenziali, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , il quale resisteva con diffuse argomentazioni, in fatto e in diritto, CP_1 così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve preliminarmente esaminarsi la tempestività del ricorso giudiziario proposto e quindi l'eccezione di decadenza formulata dall' in ordine alla domanda di accertamento della sussistenza di un CP_1 valido rapporto in agricoltura per gli anni in questione.
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica,
o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio,
a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass. N° 9622\2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22 d.l. N° 7\1970 convertito nella legge N° 83\1970, stabilisce: “contro
i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
A sua volta l'art. 11 Dlgs N° 375\1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che Organizzazione_1 decide entro novanta giorni decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Formatosi il silenzio-rigetto, è possibile proporre ancora, nel termine di 30 giorni, ulteriore ricorso al
Comitato TR , come stabilisce il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato: “(…) 2. Contro le CP_1 decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine CP_1 il ricorso si intende respinto".
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del
1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (Cass. N°
813\2007; da ultimo Cass. N° 20086\2013).
Nella fattispecie in esame non risulta maturata alcuna decadenza. Invero il provvedimento di disconoscimento risulta comunicato il 16.01.2024 e avverso lo stesso la ricorrente ha presentato tempestivamente ricorso amministrativo il 9.02.2023, mentre il ricorso giudiziario risulta depositato tempestivamente il 7.09.2023, entro il termine di 120 giorni a decorrere dal formarsi del silenzio rigetto.
Nel merito, occorre chiarire quale sia l'oggetto del giudizio ed il sistema di riparto dell'onere probatorio in questa tipologia di controversia.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'impresa individuale Controparte_2 all'esito del disconoscimento operato dall' , in seguito ad attività ispettiva. CP_1
Nel caso in esame è esperita un'azione di accertamento dell'effettività di tale rapporto di lavoro funzionale al riconoscimento della relativa contribuzione e, pertanto, di fronte al disconoscimento del rapporto di lavoro, è onere del lavoratore dimostrare l'effettività del rapporto.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione CP_1 previdenziale od assistenziale, non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività CP_1 vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse CP_1 titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto, ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).
Per quanto riguarda il sistema di riparto dell'onere probatorio, il dato normativo di riferimento è dunque rappresentato dall'art. 2697 c.c. e, pertanto, i fatti costitutivi della pretesa azionata devono essere allegati e provati dall'attore in senso sostanziale, mentre grava sul convenuto in senso sostanziale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato.
Nel caso in esame, quindi, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti rilevanti dell'effettività del rapporto di lavoro svolto.
Tali considerazioni sono condivise dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 8281/2015), più volte pronunciatasi con riferimento al lavoro agricolo, secondo cui “l'iscrizione d'un bracciante nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di mera agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, non dipende dall'essere avvenuta CP_1 la cancellazione a seguito di apposito controllo da parte dell'istituto previdenziale o per altra ragione: infatti, il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass.
12.6.2000 n. 7995)”.
Tanto premesso, nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse da parte ricorrente, la quale nel proprio ricorso non ha allegato in modo specifico tutti gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione.
Non è indicato, infatti, chi fosse il soggetto datore di lavoro, non sono specificamente indicate le modalità di esercizio del potere disciplinare, organizzativo e gerarchico da parte del titolare dell'impresa, le concrete modalità di svolgimento delle mansioni svolte e non viene indicato l'orario di lavoro effettuato.
In altri termini, affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, dovrebbe essere una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto precluso proprio da tale insufficiente allegazione.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012) secondo cui
“nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3,
c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Da ultimo, giova rammentare che i verbali ispettivi, in quanto redatti da pubblici ufficiali (tali sono gli ispettori dell' ), sono atti pubblici facenti fede fino a querela di falso della provenienza del CP_1 documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto od essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. 217\87, Cass. 5712/79). Inoltre, i verbali di accertamento possiedono – secondo il costante insegnamento della Suprema Corte – per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, un grado di attendibilità che può essere inficiato solo da una specifica prova contraria (Cass. nn. 1375/2009 e 405/2004), con l'effetto di invertire l'onere della prova (v. Cass. 8/8/87 n. 6847).
In particolare, come si evince dal verbale ispettivo l'impresa individuale “ ” ha Controparte_2 denunciato all' , con i Modelli Trimestrali per il periodo oggetto di accertamento, ossia CP_1 Org_2 dall'01/01/2017 al 31/12/2021, un numero di giornate di lavoro subordinato agricolo eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate dal personale bracciantile, formalmente assunto. Come evidenziato dagli ispettori dall'incrocio dei dati acquisiti in sede ispettiva, ossia dalla documentazione fiscale e del lavoro prodotta dall'impresa, dalle libere dichiarazioni scritte rese dal titolare dell'impresa ispezionata, Sig. , nonché dalle dichiarazioni rese dagli stessi Controparte_2 lavoratori è emerso che contrariamente a quanto denunciato, l'azienda non ha mai impiegato manodopera bracciantile nei mesi di gennaio e febbraio di ciascun anno. Inoltre, con riferimento a singoli lavoratori e a singole mensilità ricomprese nel periodo del detto accertamento, risultano denunciate con modelli previdenziali Dmag giornate di lavoro agricolo subordinato che non hanno trovato alcuna conferma nelle dichiarazioni raccolte dagli stessi lavoratori, così come è emerso infine che, per ciascun anno solare rientrante nel periodo oggetto dell'accertamento, l'impresa agricola ha impiegato il proprio personale bracciantile come segue: nei c.d. mesi freddi (marzo, e da ottobre a dicembre) ha impiegato ciascuna unità di OTD per una media massima di 15/17 giornate lavorative mensili (al massimo 4 giornate a settimana per ciascun OTD); nei mesi c.d. caldi (da aprile a settembre) ha impiegato ciascuna unità di OTD per una media massima di 20/21 giornate lavorative mensili (al massimo 5 giornate a settimana per ciascun OTD) e comunque per un massimo di 4 giornate settimanali nel mese di dicembre di ciascun anno, per una media di 15/17 giornate mensili totali. Infine le giornate di lavoro agricolo subordinato complessivamente denunciate dall'impresa agricola non trovavano corrispondenza nella consistenza dei fondi in uso Controparte_2 all'impresa, quale emerge dall'analisi dei titoli di possesso esibiti e dai sopralluoghi ispettivi effettuati dai verbalizzanti;
nel Volume d'affari annuo denunciato dall'impresa ispezionata dal 2017 al 2020; nella tipologia ed intensità delle colture denunciate, accertate e dall'esame delle fatture di acquisto e vendita esibite dall'azienda e riferite al periodo di accertamento.
In considerazione della presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi, non sono stati allegati dalla controparte elementi probatori tali da far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Non vi è prova, quindi, dell'effettività del rapporto di lavoro nei mesi e per il numero di giornate rispetto al quale è stato disposto il disconoscimento.
Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell delle spese di lite che si liquidano in CP_1 euro 800,00 oltre accessori se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 2.03.2024 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano