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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/07/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 234 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
,nata a [...] il [...] e residente in [...]alla c/da Boccalupo n.31 CF: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Basile CF. ed C.F. 1 C.F. 2 و
elettivamente domiciliatA presso il suo studio sito in Cosenza al Viale Giacomo Mancini Pal Falbo
La Neve come da procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 - P.
IVA P.IVA_2 ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
Resistente
Avente ad oggetto: indebito assistenziale/ripetizione/azione di accertamento negativo Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premettendo di aver ricevuto in data 18/7/2024 provvedimento con il quale l'CP_1 le comunicava che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal
01.01.2022 al 31.08.2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. Inv. Civ. n. P.IVA 3 per un importo complessivo di € 2.217,35 per i seguenti motivi – ratei di maggiorazione sociale non spettanti;
È stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge", assumeva l'irripetibilità della somma richiesta in restituzione siccome percepita in buona fede dovendo imputarsi l'indebita erogazione ad errore dell'istituto; inoltre, eccepiva che parte del periodo in contestazione (1.8.22-31.5.23) è stato oggetto di altro giudizio conclusosi con accertamento della irripetibilità della somma pretesa in restituzione dall'ente, come da sentenza resa dal Tribunale di Cosenza ed allegata agli atti.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio l'CP_1 al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito trascritte: Accertare e dichiarare l'irripetibilità della posizione debitoria di € 1.100,85
,CP_ contestate alla ricorrente per le ragioni sopra elencate;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a titolo di recupero crediti sul rateo mensile di pensione oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3) Condannare
CP in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ex art.93 cpc.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l'CP_1 assumendone l'infondatezza ed instando per il suo rigetto con il favore delle spese di lite;
in particolare evidenziava che l'indebito per cui è causa è scaturito dal superamento dei limiti reddituali che la ricorrente ha omesso di dichiarare all'istituto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che con provvedimento del 18/7/2024 l'CP_1 ha comunicato alla ricorrente la sussistenza dell'indebito, per aver corrisposto dal gennaio del 2022 sino al mese di agosto 2024 un pagamento superiore a quello spettante, non essendo dovuta la maggiorazione sociale percepita sulla pensione cat. Inv. Civ. n. 07093041 a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore, ostativi alla legittima percezione della somma erogata (euro 2.217,35). Pertanto, l'indebito oggetto di causa è di natura assistenziale, trattandosi di maggiorazione su prestazione di invalidità civile. Parte ricorrente contesta anzitutto "la duplicazione della pretesa" restitutoria per avere l'CP_1 in precedenza accertato la sussistenza di indebita erogazione sulla medesima prestazione e in periodo in parte coincidente;
evidenzia che il Tribunale di Cosenza "su analoga richiesta di indebito rivolto alla signora Parte_1 e relativo a medesima prestazione
(pensione inv. Civ. n. 07093041) ha dichiarato l'indebito "ripetibile soltanto dal 05.03.2023, epoca in cui è stato notificato alla ricorrente il provvedimento che ha accertato la non debenza della maggiorazione sociale, cui consegue la non ripetibilità delle somme pretese dall' CP_1 in quanto relative al precedente periodo dal 01.08.2022 al 31.05.2023”.
Sul punto, l'CP_1 ha dedotto che si è trattato di indebiti originati da motivi diversi;
in particolare, in precedenza, l'indebito era scaturito dal pagamento di ratei di assegno mensile di assistenza per un importo superiore a quello spettante in ragione della revoca della maggiorazione sociale in seguito alla diminuzione del grado di invalidità da invalido totale ad invalido parziale. All'esito dell'accertamento sanitario, l'istituto aveva ricostituito la prestazione generando l'indebito oggetto di ricorso giudiziario
(RGL 896/2024).
Per come evidenziato nella sentenza resa a definizione del precedente giudizio, le ragioni dell'altro indebito erano da rinvenirsi nel superamento del limite reddituale per fruire della maggiorazione sociale in conseguenza degli esiti della visita sanitaria di revisione (da invalidità di grado pari al 100 per cento a invalidità in misura pari all'80 per cento); il Tribunale di Cosenza ha ritenuto ripetibili i ratei percepiti soltanto a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di comunicazione di indebito e, rilevando che nel caso di specie erano stati percepiti prima della comunicazione del provvedimento in questione, ha dichiarato la non ripetibilità delle somme.
Al contrario, nell'odierna controversia, le ragioni dell'indebito si rinvengono nel superamento dei limiti di reddito percependo la ricorrente assegno di mantenimento non dichiarato all' CP_1, secondo quanto non oggetto di contestazione.
E', invero, comprovato che in data 28.12.2023 la ricorrente nel dichiarare i redditi 2021 (a mezzo del modello RED 2022) ha dichiarato all' CP_1 di "non percepire altri redditi oltre la pensione in godimento"; per effetto della predetta dichiarazione, alla ricorrente è stato riconosciuto un credito in suo favore pari ad euro € 2.207,02 derivante dal riconoscimento della maggiorazione sociale per l'anno
2022. Successivamente, da verifiche compiute, l'istituto ha appurato che la ricorrente ha percepito reddito superiore a quello dichiarato, percependo anche l'assegno di mantenimento e, pertanto, inseriti i redditi effettivi, non dichiarati dalla ricorrente nel modello RED, è divenuta indebita la maggiorazione sociale percepita.
Pertanto, avuto riguardo ai rilievi che precedono, l'indebito oggetto di causa è scaturito dal superamento da parte della ricorrente del limite reddituale per poter beneficiare della maggiorazione sulla prestazione assistenziale in godimento, donde la richiesta dell' CP_1 di restituzione dei ratei indebitamente erogati.
Avuto riguardo all'oggetto della domanda, appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008,
è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui "in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto"
(cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Avuto riguardo alla natura assistenziale della prestazione indebitamente erogata e per cui è causa, si rileva che tali principi, espressi in materia di indebito previdenziale, si applicano anche all'indebito assistenziale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare> (cfr. Cass. sez. L, sent. n. 4612/2006).
Orbene, la ricorrente non contesta la natura indebita dell'erogazione ma sposta l'indagine sulla irripetibilità della somma siccome percepita in buona fede, invocando la tutela del legittimo affidamento.
Ciò posto, stanti le non contestate ragioni dell'indebito, essendo comprovata l'omissione nel modello
RED della dichiarazione del reddito derivante dalla percezione dell'assegno di mantenimento, non si ravvisa alcuna buona fede in capo alla ricorrente che, invero, ha ottenuto somma non spettante proprio in ragione dell'omessa dichiarazione di redditi che ove correttamente dichiarati - non le avrebbero consentito di ricevere quanto indebitamente percepito.
Invero, la ricorrente avendo altra fonte di reddito non dichiarata all' CP_1 nel modello RED
(circostanza non contestata) ha percepito somma che sapeva non essere spettante proprio perché percepita in ragione dell'occultamento di parte dei redditi percepiti.
Proprio in base ai principi invocati in ricorso deve predicarsi la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Deve evidenziarsi anzitutto la inapplicabilità nel caso di specie della disciplina prevista dall'art. 52 L.
88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale disciplina invero è espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153") senza possibilità di applicazione analogica né estensiva - stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
c.c. di disposizioni di questo genere (cfr. Cass. 6610/2005; Cass. 1446/2008).
La Corte Costituzionale (sentenza n. 264/2004) ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della
Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione e non sussistendo un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, (in senso analogo v. anche C. Cost. n.
448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996 e dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento).
Pertanto, deve affermarsi l'inapplicabilità della speciale e derogatoria disciplina dettata in materia di indebito pensionistico posto che nel caso di specie la prestazione indebita è di natura assistenziale;
invero non può essere messo in dubbio che l'istituto della pensione e dell'assegno di invalidità civile si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che tale prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale e che ad essa, si applicano, pertanto, le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr., da ultimo, Cass. n. 24617/2022 in tema di indennità di frequenza).
L'orientamento della SC è ormai consolidato nel senso che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile>> al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
In materia di indebito assistenziale, la Corte di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n.
26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) 0, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge;
le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del
1977, secondo cui «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: «Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte»; si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Pertanto, richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nello specifico ambito delle prestazioni economiche di natura assistenziale - e così di quella corrisposta agli invalidi civili la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere rinvenuta nella normativa appositamente dettata in materia;
mentre non può trovare applicazione in via analogica e neppure in via di interpretazione estensiva, stante il carattere derogatorio, nei riguardi
-
della generale norma civilistica di cui all'art. 2033 c.c., proprio delle disposizioni di questo genere in tema di ripetibilità dell'indebito la specifica disciplina avente ad oggetto le pensioni, od altri
-
trattamenti di natura previdenziale, quale è la disciplina dettata dall'art. 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, o dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, o dall'art. 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Cass. 4 febbraio 2004 n. 2056, 18 agosto 2003
n. 12067, 26 aprile 2002 n. 6091; vedi altresì Ord. Corte Costituzionale 27 ottobre 2000 n. 448).
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza ora riportata, deve escludersi la possibilità di far riferimento nel caso di specie alla normativa, di carattere speciale contenuta nell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e nell'art. 1, comma 260 e segg., della legge n. 622 del 1996.
Sulla base di tali condivisibili principi, deve ritenersi che le prestazioni erogate alla ricorrente siano ripetibili posto che l'indebito è scaturito dall'omissione nella dichiarazione reddituale dalla stessa effettuata soltanto in data 28.12.2023 (allorquando ha comunicato i redditi 2021 dichiarando di percepire contrariamente al vero soltanto il reddito da pensione;
si veda la dichiarazione RED prodotta dall' CP_1).
Secondo l'insegnamento della SC, invero, da ultimo ribadito nella sentenza indicata, “vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Per_2 v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Alla luce di tali principi, così autorevolmente affermati, si ritiene che la ricorrente non versa in alcuna situazione di affidamento meritevole di tutela, essendo l'indebita erogazione imputabile all'omessa dichiarazione di redditi tali da ostare alla percezione della provvidenza;
peraltro, in seno al ricorso si limita ad affermare in termini astratti la sua buona fede, senza allegazione di elementi da cui poter desumerne la sussistenza anche presuntiva e dovendo peraltro escludersi sussistendo al contrario vero e proprio dolo omissivo, avendo la stessa omesso di comunicare sino al dicembre 2023 i redditi del 2021
(così peraltro riponendo affidamento su erogazione provvisoria) e, peraltro, omettendo di poi di dichiarare il reddito complessivo effettivo, tale da comportare la non spettanza della prestazione, nelle more tuttavia percepita, osservandosi che al contempo non è configurabile alcun errore dell'istituto che non era a conoscenza del dato reddituale, trattandosi di assegno di mantenimento di cui non è neppure comprovata la dichiarazione in sede fiscale e non comunicata all' CP_1 dalla ricorrente (in violazione del suo obbligo di comunicare le variazioni atte ad incidere sul diritto alla prestazione) ed avendo di poi l'istituto erogato sulla base della dichiarazione (inveritiera) resa dalla ricorrente. Assume, inoltre, la ricorrente che l' CP_1 può conoscere i dati reddituali in forza di convenzione con Agenzia delle entrate -in radice non comprova che tale reddito sia stato oggetto di dichiarazione dei ma al contempo redditi a fini fiscali;
certamente, nel modello RED tali redditi sono stati occultati;
deve concludersi per la ripetibilità da parte dell' CP_1 dei ratei corrisposti in assenza dei requisiti di legge.
Invero, l'erogazione della prestazione è stata effettuata sulla base di dati reddituali presunti e inveritieri ed incompleti poi e l'CP_1, dopo aver ricevuto la comunicazione dei redditi della ricorrente (redditi
2021 comunicati soltanto dicembre 2023), soltanto a seguito di verifiche stante quanto dichiarato dalla ricorrente - ha provveduto alla ricostituzione della prestazione sulla base dei redditi effettivi non dichiarati;
pertanto, non si ravvisa alcuna tutela dell'affidamento, stante la consapevolezza della provvisorietà dell'erogazione sulla base di dati reddituali soltanto presunti – siccome non comunicati e di poi solo parzialmente comunicati nella loro consistenza (stante, per come detto, l'omessa dichiarazione tra i redditi percepiti dell'assegno di mantenimento).
La ricorrente, pertanto, era ben consapevole che la prestazione non era spettante sulla base dei redditi effettivi che, pervero, ha omesso di dichiarare all'istituto.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso. Tuttavia, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, parte ricorrente deve in ogni caso dichiararsi non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Cosenza, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 234 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
,nata a [...] il [...] e residente in [...]alla c/da Boccalupo n.31 CF: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Basile CF. ed C.F. 1 C.F. 2 و
elettivamente domiciliatA presso il suo studio sito in Cosenza al Viale Giacomo Mancini Pal Falbo
La Neve come da procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 - P.
IVA P.IVA_2 ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
Resistente
Avente ad oggetto: indebito assistenziale/ripetizione/azione di accertamento negativo Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premettendo di aver ricevuto in data 18/7/2024 provvedimento con il quale l'CP_1 le comunicava che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal
01.01.2022 al 31.08.2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. Inv. Civ. n. P.IVA 3 per un importo complessivo di € 2.217,35 per i seguenti motivi – ratei di maggiorazione sociale non spettanti;
È stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge", assumeva l'irripetibilità della somma richiesta in restituzione siccome percepita in buona fede dovendo imputarsi l'indebita erogazione ad errore dell'istituto; inoltre, eccepiva che parte del periodo in contestazione (1.8.22-31.5.23) è stato oggetto di altro giudizio conclusosi con accertamento della irripetibilità della somma pretesa in restituzione dall'ente, come da sentenza resa dal Tribunale di Cosenza ed allegata agli atti.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio l'CP_1 al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito trascritte: Accertare e dichiarare l'irripetibilità della posizione debitoria di € 1.100,85
,CP_ contestate alla ricorrente per le ragioni sopra elencate;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a titolo di recupero crediti sul rateo mensile di pensione oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3) Condannare
CP in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ex art.93 cpc.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l'CP_1 assumendone l'infondatezza ed instando per il suo rigetto con il favore delle spese di lite;
in particolare evidenziava che l'indebito per cui è causa è scaturito dal superamento dei limiti reddituali che la ricorrente ha omesso di dichiarare all'istituto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che con provvedimento del 18/7/2024 l'CP_1 ha comunicato alla ricorrente la sussistenza dell'indebito, per aver corrisposto dal gennaio del 2022 sino al mese di agosto 2024 un pagamento superiore a quello spettante, non essendo dovuta la maggiorazione sociale percepita sulla pensione cat. Inv. Civ. n. 07093041 a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore, ostativi alla legittima percezione della somma erogata (euro 2.217,35). Pertanto, l'indebito oggetto di causa è di natura assistenziale, trattandosi di maggiorazione su prestazione di invalidità civile. Parte ricorrente contesta anzitutto "la duplicazione della pretesa" restitutoria per avere l'CP_1 in precedenza accertato la sussistenza di indebita erogazione sulla medesima prestazione e in periodo in parte coincidente;
evidenzia che il Tribunale di Cosenza "su analoga richiesta di indebito rivolto alla signora Parte_1 e relativo a medesima prestazione
(pensione inv. Civ. n. 07093041) ha dichiarato l'indebito "ripetibile soltanto dal 05.03.2023, epoca in cui è stato notificato alla ricorrente il provvedimento che ha accertato la non debenza della maggiorazione sociale, cui consegue la non ripetibilità delle somme pretese dall' CP_1 in quanto relative al precedente periodo dal 01.08.2022 al 31.05.2023”.
Sul punto, l'CP_1 ha dedotto che si è trattato di indebiti originati da motivi diversi;
in particolare, in precedenza, l'indebito era scaturito dal pagamento di ratei di assegno mensile di assistenza per un importo superiore a quello spettante in ragione della revoca della maggiorazione sociale in seguito alla diminuzione del grado di invalidità da invalido totale ad invalido parziale. All'esito dell'accertamento sanitario, l'istituto aveva ricostituito la prestazione generando l'indebito oggetto di ricorso giudiziario
(RGL 896/2024).
Per come evidenziato nella sentenza resa a definizione del precedente giudizio, le ragioni dell'altro indebito erano da rinvenirsi nel superamento del limite reddituale per fruire della maggiorazione sociale in conseguenza degli esiti della visita sanitaria di revisione (da invalidità di grado pari al 100 per cento a invalidità in misura pari all'80 per cento); il Tribunale di Cosenza ha ritenuto ripetibili i ratei percepiti soltanto a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di comunicazione di indebito e, rilevando che nel caso di specie erano stati percepiti prima della comunicazione del provvedimento in questione, ha dichiarato la non ripetibilità delle somme.
Al contrario, nell'odierna controversia, le ragioni dell'indebito si rinvengono nel superamento dei limiti di reddito percependo la ricorrente assegno di mantenimento non dichiarato all' CP_1, secondo quanto non oggetto di contestazione.
E', invero, comprovato che in data 28.12.2023 la ricorrente nel dichiarare i redditi 2021 (a mezzo del modello RED 2022) ha dichiarato all' CP_1 di "non percepire altri redditi oltre la pensione in godimento"; per effetto della predetta dichiarazione, alla ricorrente è stato riconosciuto un credito in suo favore pari ad euro € 2.207,02 derivante dal riconoscimento della maggiorazione sociale per l'anno
2022. Successivamente, da verifiche compiute, l'istituto ha appurato che la ricorrente ha percepito reddito superiore a quello dichiarato, percependo anche l'assegno di mantenimento e, pertanto, inseriti i redditi effettivi, non dichiarati dalla ricorrente nel modello RED, è divenuta indebita la maggiorazione sociale percepita.
Pertanto, avuto riguardo ai rilievi che precedono, l'indebito oggetto di causa è scaturito dal superamento da parte della ricorrente del limite reddituale per poter beneficiare della maggiorazione sulla prestazione assistenziale in godimento, donde la richiesta dell' CP_1 di restituzione dei ratei indebitamente erogati.
Avuto riguardo all'oggetto della domanda, appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008,
è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui "in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto"
(cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Avuto riguardo alla natura assistenziale della prestazione indebitamente erogata e per cui è causa, si rileva che tali principi, espressi in materia di indebito previdenziale, si applicano anche all'indebito assistenziale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare> (cfr. Cass. sez. L, sent. n. 4612/2006).
Orbene, la ricorrente non contesta la natura indebita dell'erogazione ma sposta l'indagine sulla irripetibilità della somma siccome percepita in buona fede, invocando la tutela del legittimo affidamento.
Ciò posto, stanti le non contestate ragioni dell'indebito, essendo comprovata l'omissione nel modello
RED della dichiarazione del reddito derivante dalla percezione dell'assegno di mantenimento, non si ravvisa alcuna buona fede in capo alla ricorrente che, invero, ha ottenuto somma non spettante proprio in ragione dell'omessa dichiarazione di redditi che ove correttamente dichiarati - non le avrebbero consentito di ricevere quanto indebitamente percepito.
Invero, la ricorrente avendo altra fonte di reddito non dichiarata all' CP_1 nel modello RED
(circostanza non contestata) ha percepito somma che sapeva non essere spettante proprio perché percepita in ragione dell'occultamento di parte dei redditi percepiti.
Proprio in base ai principi invocati in ricorso deve predicarsi la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Deve evidenziarsi anzitutto la inapplicabilità nel caso di specie della disciplina prevista dall'art. 52 L.
88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale disciplina invero è espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153") senza possibilità di applicazione analogica né estensiva - stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
c.c. di disposizioni di questo genere (cfr. Cass. 6610/2005; Cass. 1446/2008).
La Corte Costituzionale (sentenza n. 264/2004) ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della
Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione e non sussistendo un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, (in senso analogo v. anche C. Cost. n.
448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996 e dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento).
Pertanto, deve affermarsi l'inapplicabilità della speciale e derogatoria disciplina dettata in materia di indebito pensionistico posto che nel caso di specie la prestazione indebita è di natura assistenziale;
invero non può essere messo in dubbio che l'istituto della pensione e dell'assegno di invalidità civile si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che tale prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale e che ad essa, si applicano, pertanto, le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr., da ultimo, Cass. n. 24617/2022 in tema di indennità di frequenza).
L'orientamento della SC è ormai consolidato nel senso che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile>> al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
In materia di indebito assistenziale, la Corte di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n.
26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) 0, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge;
le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del
1977, secondo cui «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: «Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte»; si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Pertanto, richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nello specifico ambito delle prestazioni economiche di natura assistenziale - e così di quella corrisposta agli invalidi civili la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere rinvenuta nella normativa appositamente dettata in materia;
mentre non può trovare applicazione in via analogica e neppure in via di interpretazione estensiva, stante il carattere derogatorio, nei riguardi
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della generale norma civilistica di cui all'art. 2033 c.c., proprio delle disposizioni di questo genere in tema di ripetibilità dell'indebito la specifica disciplina avente ad oggetto le pensioni, od altri
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trattamenti di natura previdenziale, quale è la disciplina dettata dall'art. 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, o dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, o dall'art. 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Cass. 4 febbraio 2004 n. 2056, 18 agosto 2003
n. 12067, 26 aprile 2002 n. 6091; vedi altresì Ord. Corte Costituzionale 27 ottobre 2000 n. 448).
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza ora riportata, deve escludersi la possibilità di far riferimento nel caso di specie alla normativa, di carattere speciale contenuta nell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e nell'art. 1, comma 260 e segg., della legge n. 622 del 1996.
Sulla base di tali condivisibili principi, deve ritenersi che le prestazioni erogate alla ricorrente siano ripetibili posto che l'indebito è scaturito dall'omissione nella dichiarazione reddituale dalla stessa effettuata soltanto in data 28.12.2023 (allorquando ha comunicato i redditi 2021 dichiarando di percepire contrariamente al vero soltanto il reddito da pensione;
si veda la dichiarazione RED prodotta dall' CP_1).
Secondo l'insegnamento della SC, invero, da ultimo ribadito nella sentenza indicata, “vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Per_2 v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Alla luce di tali principi, così autorevolmente affermati, si ritiene che la ricorrente non versa in alcuna situazione di affidamento meritevole di tutela, essendo l'indebita erogazione imputabile all'omessa dichiarazione di redditi tali da ostare alla percezione della provvidenza;
peraltro, in seno al ricorso si limita ad affermare in termini astratti la sua buona fede, senza allegazione di elementi da cui poter desumerne la sussistenza anche presuntiva e dovendo peraltro escludersi sussistendo al contrario vero e proprio dolo omissivo, avendo la stessa omesso di comunicare sino al dicembre 2023 i redditi del 2021
(così peraltro riponendo affidamento su erogazione provvisoria) e, peraltro, omettendo di poi di dichiarare il reddito complessivo effettivo, tale da comportare la non spettanza della prestazione, nelle more tuttavia percepita, osservandosi che al contempo non è configurabile alcun errore dell'istituto che non era a conoscenza del dato reddituale, trattandosi di assegno di mantenimento di cui non è neppure comprovata la dichiarazione in sede fiscale e non comunicata all' CP_1 dalla ricorrente (in violazione del suo obbligo di comunicare le variazioni atte ad incidere sul diritto alla prestazione) ed avendo di poi l'istituto erogato sulla base della dichiarazione (inveritiera) resa dalla ricorrente. Assume, inoltre, la ricorrente che l' CP_1 può conoscere i dati reddituali in forza di convenzione con Agenzia delle entrate -in radice non comprova che tale reddito sia stato oggetto di dichiarazione dei ma al contempo redditi a fini fiscali;
certamente, nel modello RED tali redditi sono stati occultati;
deve concludersi per la ripetibilità da parte dell' CP_1 dei ratei corrisposti in assenza dei requisiti di legge.
Invero, l'erogazione della prestazione è stata effettuata sulla base di dati reddituali presunti e inveritieri ed incompleti poi e l'CP_1, dopo aver ricevuto la comunicazione dei redditi della ricorrente (redditi
2021 comunicati soltanto dicembre 2023), soltanto a seguito di verifiche stante quanto dichiarato dalla ricorrente - ha provveduto alla ricostituzione della prestazione sulla base dei redditi effettivi non dichiarati;
pertanto, non si ravvisa alcuna tutela dell'affidamento, stante la consapevolezza della provvisorietà dell'erogazione sulla base di dati reddituali soltanto presunti – siccome non comunicati e di poi solo parzialmente comunicati nella loro consistenza (stante, per come detto, l'omessa dichiarazione tra i redditi percepiti dell'assegno di mantenimento).
La ricorrente, pertanto, era ben consapevole che la prestazione non era spettante sulla base dei redditi effettivi che, pervero, ha omesso di dichiarare all'istituto.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso. Tuttavia, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, parte ricorrente deve in ogni caso dichiararsi non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Cosenza, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti