Art. 19. (Modalita' per il riconoscimento) 1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in coformita' alle disposizioni dell'articolo 22.
4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
5. La CELI, le sue Comunita' e gli enti riconosciuti a norma dei commi 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in coformita' alle disposizioni dell'articolo 22.
4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
5. La CELI, le sue Comunita' e gli enti riconosciuti a norma dei commi 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.