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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 09/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
SQ AN AT AR, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1649/2017 depositato il 28/02/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7905/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 01/07/2016
Atti impositivi:
- RIGETTO ISTANZA n. 2010/7610 REC.CREDITO.IMP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 7905.1.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, rilevando la violazione dei principi di affidamento e buona fede sia il correlato vizio di carenza della motivazione, accoglieva il ricorso presentato dallo Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania – per l'annullamento di provvedimento di rigetto n. 2010/7610 richiesta di annullamento in autotutela emesso dal Centro di Servizi di Pescara in relazione allo scarto delle comunicazioni telematiche attestanti il mantenimento del livello occupazionale inviate dallo Studio
Associato quale intermediario dei datori di lavoro interessati ai fini del credito d'imposta ex art. 2, commi da 539 a 547, legge n. 244/2007, incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate, per l'anno 2010, proponeva, in data 1.02.2017, appello l'Ufficio insistendo sulla legittimità del provvedimento di diniego e sulla inammissibilità del ricorso;
chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, dichiarare la inammissibilità del ricorso introduttivo ed in via principale la conferma dell'atto opposto.
La parte contribuente deposita, con atto in data 4.08.2017, controdeduzioni insistendo sulla illegittimità e infondatezza del diniego per cui chiede il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e condivisibili.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già chiaramente espresso dai primi Giudici che hanno constatato, dall'esame della normativa e dalla documentazione prodotta dalla parte, che tutte le condizioni per l'operatività della previsione della circolare del 24.9.1999, n. 195, ricorrono nella specie per cui è, pertanto, evidente sia la violazione dei principi di affidamento e buona fede sia il correlato vizio di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'atto. L'ufficio, in questa sede, espone motivazioni riguardanti profili di inammissibilità e/o improcedibilità di cui la parte lamenta che trattasi di domande nuove non ammissibili nel presente giudizio.
Peraltro, la stessa questione è stata oggetto di contenzioso riguardante i datori di lavoro interessati ai fini del credito d'imposta di cui lo Studio era intermediario. Anche in quel caso, il ricorso è stato accolto e rigettato l'appello dell'Ufficio con la sentenza n. 2067.17,2024 che si condivide e di cui non c'è motivo di discostarsi.
Nella suddetta sentenza è stato osservato che l'appellante fondava la propria doglianza sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo errata la sentenza in quanto non aveva tenuto conto del fatto che l'art.28 c.2, D. L. 78/2010, convertito nella L.122/2010 aveva istituito apposite articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenze su tutto o parte del territorio, cui erano demandati secondo la delibera del Comitato di Gestione n. 40 del 15 dic. 2010 specifici poteri sui controlli e accertamenti automatizzati e , fra questi, i controlli in materia dei crediti d'imposta, sicché le controversie relative a tali atti dovevano avere come unica parte nlegittimata il Centro operativo di
Pescara con conseguente incompetenza territoriale del Giudice adito. Sul punto il giudice di primo grado ha ritenuto di non accogliere l'eccezione rilevando che il Centro operativo di Pescara non assume la posizione di parte in quanto non titolare di potere impositivo, ma solo di controllo, rimanendo l'Agenzia delle Entrate soggetto titolare sostanziale del rapporto. Tale impostazione, confortata da una copiosa giurisprudenza di legittimità, è condivisibile soprattutto alla luce di quanto più chiaramente esplicitato dall'art.10 Dlgs 546/1992 che statuisce che sono parti del processo gli uffici che hanno emesso l'atto impugnato, specificando che qualora l'ufficio sia un'articolazione dell'Agenzia delle entrate con competenza su tutto il territorio nazionale è parte l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Così anche l'art.4 Dlgs 546/1992, nel determinare la competenza territoriale, ha fissato il principio generale della circoscrizione in cui ha sede l'ufficio a cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. L'intervento legislativo del D.Lgs 156/2015 ha modificato la norma, dunque, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che postulavano essere sempre prevalente il diritto alla difesa del ricorrente, che non può trovare deroghe e limitazioni dall'articolazione degli uffici all'interno dell'Agenzia delle Entrate. Posto ciò, la sentenza appellata deve essere confermata in toto in quanto non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione poiché è indubbio che il Centro operativo è un'articolazione dell'Agenzia delle Entrate, che quindi è pienamente legittimata a essere chiamata in giudizio per tutti gli atti ad essa riferibili, anche quelli posti in essere dal suddetto Centro.
A quanto già chiaramente esposto nella citata sentenza, si aggiunge, più in particolare nel caso in esame, che lo Studio Associato, come rilevato dallo stesso, aveva un interesse immediato all'impugnazione in quanto potenzialmente destinatario di un'azione di risarcimento da parte dei clienti nei confronti dello studio. Né fondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto non incluso fra gli atti impugnati posto che lo scarto in questione costituisce fattore determinante per la fruizione/recupero del credito d'imposta.
Non si può, pertanto, che confermare la sentenza impugnata compensando, per la particolarità del caso trattato e le incertezze interpretative, le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17, rigetta l'appello dell'Ufficio.
Conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Il Presidente estensore
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
SQ AN AT AR, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1649/2017 depositato il 28/02/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7905/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 01/07/2016
Atti impositivi:
- RIGETTO ISTANZA n. 2010/7610 REC.CREDITO.IMP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 7905.1.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, rilevando la violazione dei principi di affidamento e buona fede sia il correlato vizio di carenza della motivazione, accoglieva il ricorso presentato dallo Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania – per l'annullamento di provvedimento di rigetto n. 2010/7610 richiesta di annullamento in autotutela emesso dal Centro di Servizi di Pescara in relazione allo scarto delle comunicazioni telematiche attestanti il mantenimento del livello occupazionale inviate dallo Studio
Associato quale intermediario dei datori di lavoro interessati ai fini del credito d'imposta ex art. 2, commi da 539 a 547, legge n. 244/2007, incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate, per l'anno 2010, proponeva, in data 1.02.2017, appello l'Ufficio insistendo sulla legittimità del provvedimento di diniego e sulla inammissibilità del ricorso;
chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, dichiarare la inammissibilità del ricorso introduttivo ed in via principale la conferma dell'atto opposto.
La parte contribuente deposita, con atto in data 4.08.2017, controdeduzioni insistendo sulla illegittimità e infondatezza del diniego per cui chiede il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e condivisibili.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già chiaramente espresso dai primi Giudici che hanno constatato, dall'esame della normativa e dalla documentazione prodotta dalla parte, che tutte le condizioni per l'operatività della previsione della circolare del 24.9.1999, n. 195, ricorrono nella specie per cui è, pertanto, evidente sia la violazione dei principi di affidamento e buona fede sia il correlato vizio di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'atto. L'ufficio, in questa sede, espone motivazioni riguardanti profili di inammissibilità e/o improcedibilità di cui la parte lamenta che trattasi di domande nuove non ammissibili nel presente giudizio.
Peraltro, la stessa questione è stata oggetto di contenzioso riguardante i datori di lavoro interessati ai fini del credito d'imposta di cui lo Studio era intermediario. Anche in quel caso, il ricorso è stato accolto e rigettato l'appello dell'Ufficio con la sentenza n. 2067.17,2024 che si condivide e di cui non c'è motivo di discostarsi.
Nella suddetta sentenza è stato osservato che l'appellante fondava la propria doglianza sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo errata la sentenza in quanto non aveva tenuto conto del fatto che l'art.28 c.2, D. L. 78/2010, convertito nella L.122/2010 aveva istituito apposite articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenze su tutto o parte del territorio, cui erano demandati secondo la delibera del Comitato di Gestione n. 40 del 15 dic. 2010 specifici poteri sui controlli e accertamenti automatizzati e , fra questi, i controlli in materia dei crediti d'imposta, sicché le controversie relative a tali atti dovevano avere come unica parte nlegittimata il Centro operativo di
Pescara con conseguente incompetenza territoriale del Giudice adito. Sul punto il giudice di primo grado ha ritenuto di non accogliere l'eccezione rilevando che il Centro operativo di Pescara non assume la posizione di parte in quanto non titolare di potere impositivo, ma solo di controllo, rimanendo l'Agenzia delle Entrate soggetto titolare sostanziale del rapporto. Tale impostazione, confortata da una copiosa giurisprudenza di legittimità, è condivisibile soprattutto alla luce di quanto più chiaramente esplicitato dall'art.10 Dlgs 546/1992 che statuisce che sono parti del processo gli uffici che hanno emesso l'atto impugnato, specificando che qualora l'ufficio sia un'articolazione dell'Agenzia delle entrate con competenza su tutto il territorio nazionale è parte l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Così anche l'art.4 Dlgs 546/1992, nel determinare la competenza territoriale, ha fissato il principio generale della circoscrizione in cui ha sede l'ufficio a cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. L'intervento legislativo del D.Lgs 156/2015 ha modificato la norma, dunque, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che postulavano essere sempre prevalente il diritto alla difesa del ricorrente, che non può trovare deroghe e limitazioni dall'articolazione degli uffici all'interno dell'Agenzia delle Entrate. Posto ciò, la sentenza appellata deve essere confermata in toto in quanto non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione poiché è indubbio che il Centro operativo è un'articolazione dell'Agenzia delle Entrate, che quindi è pienamente legittimata a essere chiamata in giudizio per tutti gli atti ad essa riferibili, anche quelli posti in essere dal suddetto Centro.
A quanto già chiaramente esposto nella citata sentenza, si aggiunge, più in particolare nel caso in esame, che lo Studio Associato, come rilevato dallo stesso, aveva un interesse immediato all'impugnazione in quanto potenzialmente destinatario di un'azione di risarcimento da parte dei clienti nei confronti dello studio. Né fondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto non incluso fra gli atti impugnati posto che lo scarto in questione costituisce fattore determinante per la fruizione/recupero del credito d'imposta.
Non si può, pertanto, che confermare la sentenza impugnata compensando, per la particolarità del caso trattato e le incertezze interpretative, le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17, rigetta l'appello dell'Ufficio.
Conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Il Presidente estensore