Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/03/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
115/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere US Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l’atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Uditi all’udienza tenuta in data 17/11/2025 con l’assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l’Avv. ER ER per il ricorrente, l’Avv. Botta Andrea per l’Inps;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 80681 del registro di Segreteria, promosso dalla dott.ssa XX
(C.F. omissis), nata a [...] il omissis e residente a omissis in Via omissis, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Paolo ER (C.F. BROPLA34H29L407F; pec: pboer@pec.studioboer.it - fax 06/3242725) ed ER ER (C.F. [...];
pec: aboer@pec.studioboer.it - fax -06/3242725) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69, Contro
INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 6/2024 del 16.01.2024, della Corte dei conti passata in giudicato che ha riconosciuto “il diritto al riscatto dei periodi lavorativi a tempo parziale prestati dalla ricorrente XX presso il Comune di Roma, in relazione ai quali l'ammontare dell'onere economico dovuto dalla ricorrente è quello indicato dal CTU nella relazione prodotta agli atti di causa a riscontro dell’ordinanza n. 3/2022 di questa Sezione giurisdizionale.”
Parte attrice ha dedotto che:
• l’INPS non ha dato esecuzione al giudicato;
• non ha aggiornato i conteggi, né corretto gli errori relativi agli anni di servizio (INPS sostiene 29 anni, mentre la ricorrente ne ha 32 considerando lo “scivolo” previsto per le pensioni di inabilità);
• non ha applicato i calcoli del CTU, né riliquidato la pensione.
2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha sostenuto che l’Istituto ha eseguito la sentenza, rappresentando che:
• sono stati inseriti nel calcolo, sotto il titolo “recupero”, gli importi dei due riscatti (€
23.652,56 per il riscatto del periodo part-time + €
20.698,73 per il riscatto della laurea) (pag. 4 doc.
1);
• è stato poi inserito il calcolo effettuato dal CTU, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria per un totale di € 79.488,51, sotto il titolo
“rimborso”. Dal 01/01/2023, il sistema ha, quindi, calcolato i nuovi arretrati con rivalutazione monetaria e interessi;
• gli arretrati, comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (calcolati dal 1/1/2023 al 31/12/2025), andranno in pagamento sulla rata di gennaio 2026;
• per evitare che il sistema calcolasse ulteriori arretrati e rivalutazione sul periodo fino al 31.12.2022, già compresi nella somma di € 79.448,51, sono stati sostituiti gli importi presenti nel “pagato” rendendoli uguali a quelli nel “dovuto”, fino, appunto, al 31/12/2022.
Ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
3. Con successiva memoria Parte attrice ha dedotto in replica confermando le conclusioni poste con l’atto introduttivo.
4.A conclusione dell’udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO:
1.Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa di parte ricorrente di dare ottemperanza alla sentenza n. 6/2024 di questa Sezione Giurisdizionale, passata in giudicato.
2. Nel merito, osserva questo Giudice che la sentenza n. 6/2024 - per la cui ottemperanza è stato introdotto il presente giudizio - ha riconosciuto
“il diritto al riscatto dei periodi lavorativi a tempo parziale prestati dalla ricorrente XX presso il Comune di Roma, in relazione ai quali l'ammontare dell'onere economico dovuto dalla ricorrente è quello indicato dal CTU nella relazione prodotta agli atti di causa a riscontro dell’ordinanza n. 3/2022 di questa Sezione giurisdizionale”.
Dalla documentazione (Foglio di calcolo e Prospetto interessi e rivalutazione) prodotta in giudizio dall’INPS è emerso che, in esecuzione della predetta sentenza, sono stati inseriti nel calcolo, sotto il titolo “recupero”, gli importi dei due riscatti (€
23.652,56 per il riscatto del periodo part-time + €
20.698,73 per il riscatto della laurea).
La documentazione sopra indicata risulta idonea, a giudizio di questo Giudice, a far emergere l’intervenuta esecuzione della sentenza n. 6/2024.
3. Si compensano le spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie. Nulla per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando,
- accerta l’intervenuta esecuzione della sentenza n. 6/2024;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio, svolta in data 17 novembre 2025.
IL GIUDICE
US DI ED
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VI LE VI CORTE DEI CONTI 20.03.2026 12:22:49 GMT+01:00