Art. 3.
Gli accreditamenti per le opere di cui ai precedenti articoli possono superare i limiti consentiti dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Gli accreditamenti per le opere di cui ai precedenti articoli possono superare i limiti consentiti dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.