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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1296/2024 con OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
il pa R Parte_4 C.F._4
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BIANCHINI PAOLO
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1540/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il 15/05/2024
1 CONCLUSIONI
In data 10 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_5 Parte_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, respinte tutte le eccezioni contrarie, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il pro- posto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1540/2024 emessa dal Tribu- nale di Firenze, nell'ambito del giudizio n. 13780/2023, accogliere i punti b e c delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano: “(b) accer- tare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta in data 11.8.2020, con cui
[...]
e si sono costituiti fideiusso- Parte_7 Parte_2 Parte_6 Parte_1 ri della per l'adempimento delle obbligazioni verso Parte_8 Controparte_1 dipendenti dalla operazione di prestito chirografario n. 30516944 poiché già as-
[...] sistita dalla garanzia diretta del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996 per l'importo di €
90.000,00; (c) accertare e dichiarare l'inefficacia della fideiussione generica n.
31157944 sottoscritta in data 17.1.2020 con riferimento al finanziamento n. 30516944 poiché già assistito dalla garanzia diretta del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996 per l'importo di € 90.000,00”. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione: respingere tutte le domande formulate dai sig.ri , Parte_1
, e , e pertanto rigettare l'appello da essi Parte_6 Parte_3 Parte_2 proposto, perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello depositata da Controparte_1 nonché nei precedenti scritti difensivi anche in primo grado, atti tutti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Conseguentemente confermare integralmente la
Sentenza di primo grado n. 1540/2024 emessa dal Tribunale di Firenze in data
2 15.05.2024. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, c.a.p. ed i.v.a.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e proponevano op- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 posizione al decreto del Tribunale di Firenze n. 3281/2023 con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido a in qualità di fideiussori della Controparte_1 [...]
di € 164.051,61 oltre interessi e spese (€ 84.676,19 quale saldo debitorio del Parte_9 conto corrente n. 31086677/1; € 79.375,42 quale residuo dovuto per il finanziamento n.
30516944 in data 11.08.2020 dell' originario importo di € 100.000,00), rilevando ed ec- cependo:
- la nullità parziale della fideiussione omnibus per contrarietà alla normativa anti- trust;
- la liberazione ex 1956 c.c.;
- la nullità delle fideiussioni con riferimento al finanziamento, per il quale operava la garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese (“PMI”), con divieto della conces- sione di un'altra garanzia reale, bancaria o assicurativa;
- la nullità delle clausole di deroga dell'art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1540/2024 pubblicata il 15/05/2024 così statuiva :
“1) conferma il decreto ingiuntivo n. 3281/2023, già esecutivo;
2) condanna e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di li- Controparte_1 te che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Relativamente alla nullità sollevata per violazione del divieto di cui all'art. 1 pun- to 4.4 del DM del 23.09.2005, con il quale viene vietata la concessione di altra garanzia reale, assicurativa e bancaria a fronte della garanzia prestata dal Fondo pubblico, de-
3 ve esserne rilevata l'infondatezza. La fideiussione sottoscritta dalle parti non può esse- re qualificata come “garanzia bancaria” in quanto con tale espressione ci si riferisce al- la garanzia rilasciata da un istituto di credito con la quale si garantisce l'adempimento. Nel caso di specie, la banca è il beneficiario della garanzia e non il sog- getto emittente. Ne consegue la valida coesistenza delle fideiussioni prestate dagli op- ponenti con la garanzia assunta dal Fondo pubblico di garanzia in assenza di un espli- cito divieto normativo”
L'appello.
2. Proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6
formulando un unico motivo di impugnazione:
[...]
- violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 1 punto 4.4 del Decreto del 23.9.2005 del con oggetto l'approvazione delle Parte_10 condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23.12.1996, n. 662
Si costituiva in giudizio che chiedeva la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 10 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Con l'unico motivo (“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 1 punto 4.4 del Decreto del 23.9.2005 del con oggetto Parte_10
l'approvazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23.12.1996, n. 662”) parte appellante in sintesi dedu- ce: “il prestito chirografario n. 30515944 di importo pari a € 100.000,00 concesso dal- la alla è assistito dalla garanzia diretta del Fondo Controparte_1 Parte_8
4 Pubblico ex Legge 662/1996 per l'importo di € 90.000,00 (doc. 9 di controparte) e, quindi, le fideiussioni concesse dai comparenti in data 17.1.2020 e 11.8.2020, sovrap- ponendosi all'importo garantito dal Fondo Pubblico, sono nulle poiché sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria come recita l'art. 1 punto 4.4 del Decreto del 23.9.2005 del […] L'interpretazione letterale del Giudice di Parte_10 prime cure dell'art. 1 punto 4.4 del Decreto del 23.9.2005 è errata, infatti, la ratio della norma deve essere individuata nel generico divieto di “doppia garanzia” poiché quale garante del finanziamento interviene il Fondo Pubblico. In effetti, pur essendo le fi- deiussioni qualificabili in generale come garanzie personali, le stesse possono rivestire natura bancaria, proprio come nel caso di specie, in cui sono predisposte su un modello bancario, sono prestate a favore di una banca e a garanzia di un contratto bancario”.
Il motivo è infondato
L'interpretazione data dal Tribunale al punto 4.4. del Decreto Ministeriale 23 set- tembre 2005 (“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acqui- sita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”) è del tutto corretta, aderente al dato testuale ed alla ratio della disposizione.
Come già chiarito dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito (vedi tra le al- tre App. Milano 26 febbraio 2025 n. 518; App. Napoli 5 febbraio 2024 n. 462),
l'espressione “garanzia bancaria”, conformemente al suo significato corrente, non può che essere intesa quale garanzia prestata da una banca (e non a favore di una banca), po- sto che:
- la banca è normalmente il soggetto che eroga il finanziamento (vedi art. 2 com- ma. lett. A) L. 662/96; art.
1.1. del DM) ;
- la finalità è quella di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative (ri- lasciate a titolo oneroso), ma non esclude la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi pienamente valide.
5 Quindi l'esclusione, da interpretarsi in modo tassativo in quanto norma eccezionale limitativa della libertà negoziale delle parti, riguarda espressamente e soltanto le garan- zie di natura reale (pegno o ipoteca) e quelle di origine sia assicurativa che bancaria.
La questione è stata ulteriormente chiarita con il D.M. 3 ottobre 2022 recante le modalità operative (vedi punto C.4 “ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINAN-
ZIARIE.
1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le qua- li è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati”).
Del resto in varie pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che, a seguito dell'escussione della garanzia, il gestore del Fondo, surrogandosi alla banca garantita, può procedere nei confronti dei fideiussori, con privilegio e mediante riscossione esatto- riale (vedi, ad esempio, in motivazione, Cass. 13/04/2025, n.9678: “come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai fi- deiussori ed erogati alle piccole o medie imprese è pienamente legittima. Il Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surro- Parte_11 gazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di na- tura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibili- tà del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossio- ne esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999" (Cass., 3, n. 1005 del
16/1/2023)”).
4. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 5.200,00 (fase
6 di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.100,00; fase decisionale € 2.600,00), oltre
15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_6 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1540/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il
[...]
15/05/2024, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna in solido al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 5.200,00, oltre 15% spese gene- rali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1296/2024 con OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
il pa R Parte_4 C.F._4
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BIANCHINI PAOLO
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1540/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il 15/05/2024
1 CONCLUSIONI
In data 10 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_5 Parte_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, respinte tutte le eccezioni contrarie, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il pro- posto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1540/2024 emessa dal Tribu- nale di Firenze, nell'ambito del giudizio n. 13780/2023, accogliere i punti b e c delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano: “(b) accer- tare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta in data 11.8.2020, con cui
[...]
e si sono costituiti fideiusso- Parte_7 Parte_2 Parte_6 Parte_1 ri della per l'adempimento delle obbligazioni verso Parte_8 Controparte_1 dipendenti dalla operazione di prestito chirografario n. 30516944 poiché già as-
[...] sistita dalla garanzia diretta del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996 per l'importo di €
90.000,00; (c) accertare e dichiarare l'inefficacia della fideiussione generica n.
31157944 sottoscritta in data 17.1.2020 con riferimento al finanziamento n. 30516944 poiché già assistito dalla garanzia diretta del Fondo Pubblico ex Legge 662/1996 per l'importo di € 90.000,00”. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione: respingere tutte le domande formulate dai sig.ri , Parte_1
, e , e pertanto rigettare l'appello da essi Parte_6 Parte_3 Parte_2 proposto, perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello depositata da Controparte_1 nonché nei precedenti scritti difensivi anche in primo grado, atti tutti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Conseguentemente confermare integralmente la
Sentenza di primo grado n. 1540/2024 emessa dal Tribunale di Firenze in data
2 15.05.2024. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, c.a.p. ed i.v.a.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e proponevano op- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 posizione al decreto del Tribunale di Firenze n. 3281/2023 con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido a in qualità di fideiussori della Controparte_1 [...]
di € 164.051,61 oltre interessi e spese (€ 84.676,19 quale saldo debitorio del Parte_9 conto corrente n. 31086677/1; € 79.375,42 quale residuo dovuto per il finanziamento n.
30516944 in data 11.08.2020 dell' originario importo di € 100.000,00), rilevando ed ec- cependo:
- la nullità parziale della fideiussione omnibus per contrarietà alla normativa anti- trust;
- la liberazione ex 1956 c.c.;
- la nullità delle fideiussioni con riferimento al finanziamento, per il quale operava la garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese (“PMI”), con divieto della conces- sione di un'altra garanzia reale, bancaria o assicurativa;
- la nullità delle clausole di deroga dell'art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1540/2024 pubblicata il 15/05/2024 così statuiva :
“1) conferma il decreto ingiuntivo n. 3281/2023, già esecutivo;
2) condanna e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di li- Controparte_1 te che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Relativamente alla nullità sollevata per violazione del divieto di cui all'art. 1 pun- to 4.4 del DM del 23.09.2005, con il quale viene vietata la concessione di altra garanzia reale, assicurativa e bancaria a fronte della garanzia prestata dal Fondo pubblico, de-
3 ve esserne rilevata l'infondatezza. La fideiussione sottoscritta dalle parti non può esse- re qualificata come “garanzia bancaria” in quanto con tale espressione ci si riferisce al- la garanzia rilasciata da un istituto di credito con la quale si garantisce l'adempimento. Nel caso di specie, la banca è il beneficiario della garanzia e non il sog- getto emittente. Ne consegue la valida coesistenza delle fideiussioni prestate dagli op- ponenti con la garanzia assunta dal Fondo pubblico di garanzia in assenza di un espli- cito divieto normativo”
L'appello.
2. Proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6
formulando un unico motivo di impugnazione:
[...]
- violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 1 punto 4.4 del Decreto del 23.9.2005 del con oggetto l'approvazione delle Parte_10 condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23.12.1996, n. 662
Si costituiva in giudizio che chiedeva la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 10 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Con l'unico motivo (“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 1 punto 4.4 del Decreto del 23.9.2005 del con oggetto Parte_10
l'approvazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23.12.1996, n. 662”) parte appellante in sintesi dedu- ce: “il prestito chirografario n. 30515944 di importo pari a € 100.000,00 concesso dal- la alla è assistito dalla garanzia diretta del Fondo Controparte_1 Parte_8
4 Pubblico ex Legge 662/1996 per l'importo di € 90.000,00 (doc. 9 di controparte) e, quindi, le fideiussioni concesse dai comparenti in data 17.1.2020 e 11.8.2020, sovrap- ponendosi all'importo garantito dal Fondo Pubblico, sono nulle poiché sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria come recita l'art. 1 punto 4.4 del Decreto del 23.9.2005 del […] L'interpretazione letterale del Giudice di Parte_10 prime cure dell'art. 1 punto 4.4 del Decreto del 23.9.2005 è errata, infatti, la ratio della norma deve essere individuata nel generico divieto di “doppia garanzia” poiché quale garante del finanziamento interviene il Fondo Pubblico. In effetti, pur essendo le fi- deiussioni qualificabili in generale come garanzie personali, le stesse possono rivestire natura bancaria, proprio come nel caso di specie, in cui sono predisposte su un modello bancario, sono prestate a favore di una banca e a garanzia di un contratto bancario”.
Il motivo è infondato
L'interpretazione data dal Tribunale al punto 4.4. del Decreto Ministeriale 23 set- tembre 2005 (“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acqui- sita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”) è del tutto corretta, aderente al dato testuale ed alla ratio della disposizione.
Come già chiarito dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito (vedi tra le al- tre App. Milano 26 febbraio 2025 n. 518; App. Napoli 5 febbraio 2024 n. 462),
l'espressione “garanzia bancaria”, conformemente al suo significato corrente, non può che essere intesa quale garanzia prestata da una banca (e non a favore di una banca), po- sto che:
- la banca è normalmente il soggetto che eroga il finanziamento (vedi art. 2 com- ma. lett. A) L. 662/96; art.
1.1. del DM) ;
- la finalità è quella di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative (ri- lasciate a titolo oneroso), ma non esclude la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi pienamente valide.
5 Quindi l'esclusione, da interpretarsi in modo tassativo in quanto norma eccezionale limitativa della libertà negoziale delle parti, riguarda espressamente e soltanto le garan- zie di natura reale (pegno o ipoteca) e quelle di origine sia assicurativa che bancaria.
La questione è stata ulteriormente chiarita con il D.M. 3 ottobre 2022 recante le modalità operative (vedi punto C.4 “ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINAN-
ZIARIE.
1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le qua- li è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati”).
Del resto in varie pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che, a seguito dell'escussione della garanzia, il gestore del Fondo, surrogandosi alla banca garantita, può procedere nei confronti dei fideiussori, con privilegio e mediante riscossione esatto- riale (vedi, ad esempio, in motivazione, Cass. 13/04/2025, n.9678: “come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai fi- deiussori ed erogati alle piccole o medie imprese è pienamente legittima. Il Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surro- Parte_11 gazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di na- tura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibili- tà del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossio- ne esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999" (Cass., 3, n. 1005 del
16/1/2023)”).
4. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 5.200,00 (fase
6 di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.100,00; fase decisionale € 2.600,00), oltre
15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_6 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1540/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il
[...]
15/05/2024, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna in solido al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 5.200,00, oltre 15% spese gene- rali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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