Art. 10.
Le ostetriche di cittadinanza italiana che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunita' economica europea possono, a domanda, conservare l'iscrizione nel collegio provinciale di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo del collegio delle ostetriche di Roma.
Le ostetriche di cittadinanza italiana che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunita' economica europea possono, a domanda, conservare l'iscrizione nel collegio provinciale di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo del collegio delle ostetriche di Roma.