Articolo 10 della Legge 13 giugno 1985, n. 296
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 giugno 1985
Art. 10.
Le ostetriche di cittadinanza italiana che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunita' economica europea possono, a domanda, conservare l'iscrizione nel collegio provinciale di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo del collegio delle ostetriche di Roma.
Entrata in vigore il 23 giugno 1985