Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 03/06/2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 21303/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
PIERO presso il cui studio in Portici (NA) elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE
E in persona del rapp.to e Controparte_1 Controparte_2 difeso dagli avv. BENVENUTO FABRIZIO CAPALDI ed URCIUOLO NICOLETTA elettivamente domiciliato in presso la sede CP_1 NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_3 difesa dall'Avv. CIACCIA CARLO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CP_1
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.10.2024, il ricorrente proponeva azione volta all'accertamento negativo del credito relativo alla cartella di pagamento n. 07120240107246589000 notificata il 26/09/24 per la somma di € 946,56, in relazione al ruolo n. 2024/007574 reso esecutivo in data 29.4.2024, a titolo di restituzione di quanto corrispostogli a titolo di “indennità di funzione, anni 2002-2003 non dovuta”. Deduceva, a sostegno dell'opposizione, la nullità della cartella di pagamento opposta, in quanto la notifica era avvenuta dopo la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute in via di recupero in mancanza di idoneo titolo esecutivo, nonché l'infondatezza della pretesa nel merito per insussistenza del debito e chiedeva accertarsi e dichiararsi l'annullamento della cartella impugnata e non dovuto l'importo richiesto, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi. Si costituiva in giudizio la preliminarmente contestando l'eccezione Controparte_1 di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., applicandosi la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e richiamando numerosi atti interruttivi della stessa;
inoltre, ribadiva la legittimità della riscossione esattoriale dei crediti della Pubblica Amministrazione mediante ruolo, in quanto consentita (art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999 e art. 21-ter della L. n. 241/1990). A sostegno della legittimità dell'azione esercitata affermava, altresì, con riferimento alla somma indicata nella cartella esattoriale di cui si richiedeva il recupero, che l'indennità richiesta di cui all'art. 37, co. 4 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 06/07/1995 (indennità di direzione) era stata indebitamente percepita dal ricorrente, non potendo essere erogata ai dipendenti che non ne beneficiavano alla data di entrata in vigore del contratto del 1999, per i quali trova applicazione il nuovo ordinamento del CCNL comparto enti locali.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile, improponibile ed improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio, altresì, l' , eccependo l'inammissibilità, Controparte_4 l'improponibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, in fatto ed in diritto. Preliminarmente affermava di non essere incorsa in alcuna decadenza con riguardo alla sospensione dei termini per l'attività degli uffici degli enti impositori, invocando l'art. 157 del D.L. 34/2020
Infine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi limitata a procedere alla riscossione del ruolo dell'Ente impositore- e concludeva chiedendo Controparte_1 dichiararsi la propria estromissione dal giudizio ex art.109 c.p.c.
Avuto riguardo agli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'ente impositore resistente, ed al termine decennale di prescrizione applicabile, deve disattendersi l'eccezione di prescrizione dell'avverso diritto a riscuotere sollevata dalla parte ricorrente. Si confrontino al riguardo gli atti di messa in mora notificati il 2.9.08, il 19.7.12 ed il 29.6.22, in atti della . Controparte_1 Il titolo per cui si assume esservi obbligo di restituzione di somme da parte dell'istante è l'indennità di direzione e di staff ex art. 37 co.4 CCNL 6.7.1995, attribuita all'istante per gli anni 2002/2003 in misura eccedente a quanto consentito dalla contrattazione decentrata, e perciò recuperata per la parte eccedente. L'art. 37 “Indennità” del ccnl enti locali del 6.7.95 prevedeva un'elencazione di indennità riconosciute “dal 1° dicembre 1995” e, per quel che interessa, al 4 comma “:…….
4. Sono confermate nell'importo di L.
1.500.000 l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonchè le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all' art. 44 del D.P.R. 333/1990”. L'indennità di direzione era prevista dall'art. 45 comma 1 dpr n.333/90 “al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica complessa, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione…. che operi in posizione di staff, compete una indennità fissa di lire 1.000.000 per dodici mesi”. Le circostanze legittimanti l'erogazione dell'indennità in parola nella previgente disciplina dell'art. 45, comma 1, del DPR n.333/1990, richiamate espressamente dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, ai fini dell'ulteriore corresponsione dello stesso, sono state assunte, successivamente, dalle parti negoziali come contenuto tipico dell'area delle posizioni organizzative, di cui all'art. 8, lett. a), b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in relazione al quale, al personale incaricato delle stesse, viene erogato uno specifico trattamento economico accessorio rappresentato dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999).
Il ccnl enti locali 31.3.1999 ha istituito infatti la figura della posizione organizzativa, per le posizioni non dirigenziali con funzioni direttive di una certa rilevanza (art.8 ccnl 31.3.99 “Area delle posizioni organizzative”: Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa……; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. Da ciò discende che la posizione direttiva particolare che nel precedente ordinamento dava luogo all'indennità di direzione (“direzione di unità operativa organica complessa”, “posizione di staff”) attualmente coincide con la posizione organizzativa (“direzione di unità organizzative di particolare complessità...attività di staff”). Nel ccnl enti locali 1999 le indennità pregresse del precedente ordinamento rimangono solo se espressamente previste. Al riguardo il comma 3 dell'art.17 CCNL 1999 prevede che “3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L.
1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999”. L'indennità di direzione ex art.37 CCNL 1995, quindi, rimane in vigore solo grazie alla specifica previsione dell'art. 17, comma 3, che ne dispone la conservazione limitatamente al personale della ex ottava qualifica funzionale che già ne beneficiava alla data di stipulazione del citato CCNL dell'1.4.1999, ma senza alcun riferimento al titolo per il quale la stessa era stata attribuita inizialmente. La disciplina dell'art.17, comma 3 cit. ha inteso, cioè, mantenere a titolo personale ai dipendenti inquadrati nella ex ottava qualifica funzionale (a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione, si tratta del personale collocato nella posizione economica D3) il trattamento economico già precedentemente acquisito ed in godimento alla data di sottoscrizione del CCNL dell'1.4.1999. L'indennità di direzione non trova applicazione per il personale che non ne godeva, per qualsiasi ragione alla data del 1.4.99 perché per questo personale si applica il nuovo ordinamento del CCNL comparto enti locali. Tanto premesso e passando al caso in esame, incombendo sulla parte istante l'onere della prova della spettanza delle somme per cui è stata avanzata richiesta di restituzione con l'opposta cartella, va detto che il ricorrente nulla ha allegato in ordine al proprio stato di servizio, ovvero alla sua data di assunzione alle dipendenze dell'ente impositore, né è pacifico in causa che il ricorrente, alla data di stipula del CCNL 1999, fosse già suo dipendente;
nulla è poi stato allegato né tanto meno provato in ordine agli eventuali incarichi di posizione che davano luogo alla corresponsione dell'indennità de qua. Da tanto consegue il rigetto della domanda, essendo assorbenti tali considerazioni in relazione alle doglianze di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo. Ricorrono i presupposti per una compensazione delle stesse con l'ente riscossore, avendo l'instaurazione del giudizio il fine di litis denuntiatio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite con;
CP_5
3) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1
che liquida in complessivi €. 321,00 oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge.
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Napoli, 03/06/2025
Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon