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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
1592/2024
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1592/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difeso dagli Parte_1
avv.ti Maresca e d'Angelo
appellante
e
LL CH, rappr. e difesa dall'avv. Mele appellato
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone gravame avverso la sentenza 3811/2024 emessa dal Giudice Parte_1
di pace di Torre Annunziata in data 26 febbraio 2023 di condanna al pagamento dell'importo pari a € 2.426,78 a titolo di rimborso spese ex art. 125 sexies TUB
(eccedenti quelle già riconosciute dall'intermediario finanziario pari a € 1.481,58, a titolo di interessi, ed ulteriori € 71,00, per commissioni di gestione) in relazione al
1 contatto di finanziamento personale posto in essere tra le parti in data 2 novembre
2016 (a mezzo di altro intermediario finanziario) per l'importo di € 21,6mila, da restituire in n. 120 rate mensili, ed estinto anticipatamente in data 31 dicembre 2020
(corrispondente alla rata n. 49), contentando in sede di gravame il riconoscimento del rimborso esteso anche ai cd costi cd “up - front” operato dal giudice di prime cure con decisione in questa sede appellata invocando il dictum della Corte di Giustizia Europea con la pronuncia 555/21 con cui ha escluso la rimborsabilità dei costi cd “up – front”, sebbene con riferimento ai contratti dei consumatori riferiti agli immobili residenziali
(cita precedenti espressi da Trib. Treviso 1° settembre 2023), nonché il difetto di legittimazione passiva per i costi di intermediazione (pattuiti globalmente in €
2.916,00), giammai incamerati dall'appellante che ha agito in virtù di un rapporto di delegazione di debito. Si costituisce LL CH, appellata.
All'udienza del 6 novembre 2025, il Tribunale si riservava per la decisione dopo la discussione.
L'appello è infondato.
Circa il regime normativo applicabile al contratto di finanziamento personale, stipulato in data 2 agosto 2016, ad esso va applicato il sistema di regole introdotto anteriormente all'art. 125 sexies TUB (attuativo della Direttiva 2008/48) come novellato a seguito dell'entrata in vigore del decreto - legislativo 13 agosto 2010 n.
141, secondo cui, come noto “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Ciò posto, è noto come, proprio in relazione ai contratti posti in essere sotto il vigore del novellato art. 125 sexies TUB, la distinzione, ai fini del rimborso, della quota “up - front” e quota “recurring" è oramai venuta meno a seguito della sentenza 383/18
2 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019 (cd
“Lexitor”), unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato UE, la quale, in risposta al quesito sulla riduzione dei costi cui il consumatore può aspirare in caso di estinzione anticipata del finanziamento (se comprensivi o meno dei costi non dipendenti dalla durata del contratto di credito in questione) ha definitivamente chiarito l'irrilevanza della distinzione statuendo, come nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli “up - front” e quelli “recurring”.
Il tema introdotto con il giudizio di gravame riguarda l'impatto della (relativamente) recente pronuncia 555/2021 della Corte di Giustizia Europea nonché profili di legittimazione passiva di per i costi di intermediazione effettivamente Parte_1
non incamerati dalla medesima bensì da terzo intermediario cui le parti si sono affidate per la conclusione dell'affare, che costituisco il vero thema disputandum.
Sotto il primo profilo, secondo un orientamento già condiviso da questo ufficio, non può utilmente invocarsi la recente sentenza 555/21 della Corte di Giustizia Europea risalente al 9 febbraio 2023 che ha ribadito come, in caso di rimborso anticipato del credito derivante dal mutuo immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (cd costi “recurring”) con esclusione dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (cd costi “up-front” o “una tantum” destinati a remunerare attività preliminari della finanziatrice o dell'intermediario es., le spese di istruttoria) (nell'interpretare l'art. 25, par 1, della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la
Corte ha precisato che in ipotesi di rimborso anticipato del credito spetta al
3 consumatore la restituzione dei costi del credito connessi alla sua durata. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore e a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato) atteso che non si applicano ai contratti di credito al consumo disciplinati dalla direttiva 2008/48/CE le disposizioni di cui alla direttiva 2014/17/UE, recante la disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che in ragione delle specificità del settore giustificano un approccio differenziato rispetto a quello generale del credito personale al consumo e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore (come ben evidenziato da Trib. Torino 20 marzo 2023 contra Trib. Varese 1° giugno 2023 secondo cui “Sebbene si tratti di direttiva differente rispetto a quella che rileva nel caso di specie, «l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'UE impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo»”). Infatti, è appena il caso di rilevare come l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca ed inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto e non senza al contempo rilevare come il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto di talché, in ossequio alle ragioni di
4 protezione dei consumatori, vanno riconfermati i principi stabiliti dalla sentenza
“Lexitor” volti a garantire il consumatore dal rischio di comportamenti abusivi del creditore (così, condivisibilmente, Trib. Napoli 6 dicembre 2024).
Rimborso omnicomprensivo anche del premio assicurativo, come coerentemente statuito da Trib. Torino 23 aprile 2021 facendo leva sull'esigenza avvertita anche dal
Legislatore europeo di attribuire al consumatore un elevato livello di protezione e strumenti di tutela improntati al principio di effettività, in ordine al quale è da escludersi il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario finanziario che di fatto lo ha ricevuto, non trovandovi motivo ostativo la previsione degli obblighi restitutori in capo alla società assicurativa in caso di estinzione anticipata circa la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (come sanciti dall'art. 22, comma 15 quarter, decreto - legge 18 ottobre 2012 n. 179 “Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”) che non incidono sui correlati obblighi in capo all'accipiens, quale concreto percettore degli importi, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa che espone anche l'intermediario finanziario (sebbene non abbia goduto del predetto premio) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società assicurativa che in nulla incidono nel presente giudizio e sulla conseguente legittimazione passiva (in termini, Trib. Napoli Nord 26 gennaio 2022 secondo cui
“L'art. 125-sexies t.u.b. attribuisce al consumatore la facoltà di estinguere anticipatamente l'obbligazione versando la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, al fine di evitargli il disagio e l'onere economico di versare l'intera somma dovuta e agire successivamente per il recupero della differenza. Per tale motivo, pur non essendo l'obbligato principale, il finanziatore è tenuto a includere nella riduzione del costo totale del credito i premi ricevuti da una diversa società
5 assicurativa, salva la possibilità di agire in regresso nei confronti di quest'ultima”, Trib.
Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto”; parimenti,
è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125 sexies TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib.
Savona 18 novembre 2020, Trib. Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera
Inferiore 12 febbraio 2018). Soluzione equa anche da un punto di vista pratico, avendo il cliente – consumatore contrattato unicamente con la società finanziaria, in sed contenziosa delle azioni di restituzione. Ed analogamente, mutatis mutandis, per il corrispettivo dovuto all'agente - mediatore (o agente in attività di finanziaria) nel rapporto creditizio, seguendone la medesima ratio. Infatti, nell'ambito del credito ai consumatori (mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione),
l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (Trib. Nola 17 gennaio 2024 per cui “Il rimborso deve includere anche le remunerazioni richieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente, come le commissioni per l'attività di intermediazione o i costi assicurativi, non potendo
l'esternalizzazione dei servizi da parte del finanziatore limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale.” nonché, in termini, Trib. Torino 20 marzo
2023): infatti, il diritto alla restituzione viene rapportato al paradigma del "costo totale del credito” definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2008/48/CE con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
6 creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili” di talché sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito (così Cass. 6 settembre
2023 n. 25977; sul tema della titolarità passiva della domanda di restituzione cfr Trib.
Nocera Inferiore 5 gennaio 2023 il quale ha statuito, sull'assunto per cui qualsiasi richiesta di pagamento di quanto indebitamente corrisposto possa, da parte del solvens, essere unicamente richiesta nei confronti dell'accipiens, di colui cioè nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione, la domanda di ripetizione dell'indebito di detti costi non può essere rivolta all'intermediario finanziario, privo di legittimazione passiva, ma va indirizzata rispettivamente all'intermediario ed alla compagnia assicurativa, effettivi accipiens delle stesse).
Le spese di lite, tenuto conto della soglia di valore fino a € 5,2,00 di cui alla tabella 12
”Giudizi di cognizione innanzi il Tribunale” DM 55/2014, sono liquidate in relazione all'attività processuale svolta (studio ed introduzione della lite, fase decisoria) nella misura media pari a € 1.923,00, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
pronunciando sulle domande proposte, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza 3811/2024 emessa dal
Giudice di pace di Torre Annunziata in data 26 febbraio 2023 con condanna di
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, al pagamento Parte_1
delle spese di lite liquidate per il giudizio di gravame in € 1.923,00, oltre oneri accessori, con attribuzione al procuratore costituito.
Torre Annunziata, 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1592/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difeso dagli Parte_1
avv.ti Maresca e d'Angelo
appellante
e
LL CH, rappr. e difesa dall'avv. Mele appellato
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
propone gravame avverso la sentenza 3811/2024 emessa dal Giudice Parte_1
di pace di Torre Annunziata in data 26 febbraio 2023 di condanna al pagamento dell'importo pari a € 2.426,78 a titolo di rimborso spese ex art. 125 sexies TUB
(eccedenti quelle già riconosciute dall'intermediario finanziario pari a € 1.481,58, a titolo di interessi, ed ulteriori € 71,00, per commissioni di gestione) in relazione al
1 contatto di finanziamento personale posto in essere tra le parti in data 2 novembre
2016 (a mezzo di altro intermediario finanziario) per l'importo di € 21,6mila, da restituire in n. 120 rate mensili, ed estinto anticipatamente in data 31 dicembre 2020
(corrispondente alla rata n. 49), contentando in sede di gravame il riconoscimento del rimborso esteso anche ai cd costi cd “up - front” operato dal giudice di prime cure con decisione in questa sede appellata invocando il dictum della Corte di Giustizia Europea con la pronuncia 555/21 con cui ha escluso la rimborsabilità dei costi cd “up – front”, sebbene con riferimento ai contratti dei consumatori riferiti agli immobili residenziali
(cita precedenti espressi da Trib. Treviso 1° settembre 2023), nonché il difetto di legittimazione passiva per i costi di intermediazione (pattuiti globalmente in €
2.916,00), giammai incamerati dall'appellante che ha agito in virtù di un rapporto di delegazione di debito. Si costituisce LL CH, appellata.
All'udienza del 6 novembre 2025, il Tribunale si riservava per la decisione dopo la discussione.
L'appello è infondato.
Circa il regime normativo applicabile al contratto di finanziamento personale, stipulato in data 2 agosto 2016, ad esso va applicato il sistema di regole introdotto anteriormente all'art. 125 sexies TUB (attuativo della Direttiva 2008/48) come novellato a seguito dell'entrata in vigore del decreto - legislativo 13 agosto 2010 n.
141, secondo cui, come noto “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Ciò posto, è noto come, proprio in relazione ai contratti posti in essere sotto il vigore del novellato art. 125 sexies TUB, la distinzione, ai fini del rimborso, della quota “up - front” e quota “recurring" è oramai venuta meno a seguito della sentenza 383/18
2 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019 (cd
“Lexitor”), unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato UE, la quale, in risposta al quesito sulla riduzione dei costi cui il consumatore può aspirare in caso di estinzione anticipata del finanziamento (se comprensivi o meno dei costi non dipendenti dalla durata del contratto di credito in questione) ha definitivamente chiarito l'irrilevanza della distinzione statuendo, come nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli “up - front” e quelli “recurring”.
Il tema introdotto con il giudizio di gravame riguarda l'impatto della (relativamente) recente pronuncia 555/2021 della Corte di Giustizia Europea nonché profili di legittimazione passiva di per i costi di intermediazione effettivamente Parte_1
non incamerati dalla medesima bensì da terzo intermediario cui le parti si sono affidate per la conclusione dell'affare, che costituisco il vero thema disputandum.
Sotto il primo profilo, secondo un orientamento già condiviso da questo ufficio, non può utilmente invocarsi la recente sentenza 555/21 della Corte di Giustizia Europea risalente al 9 febbraio 2023 che ha ribadito come, in caso di rimborso anticipato del credito derivante dal mutuo immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (cd costi “recurring”) con esclusione dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (cd costi “up-front” o “una tantum” destinati a remunerare attività preliminari della finanziatrice o dell'intermediario es., le spese di istruttoria) (nell'interpretare l'art. 25, par 1, della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la
Corte ha precisato che in ipotesi di rimborso anticipato del credito spetta al
3 consumatore la restituzione dei costi del credito connessi alla sua durata. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore e a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato) atteso che non si applicano ai contratti di credito al consumo disciplinati dalla direttiva 2008/48/CE le disposizioni di cui alla direttiva 2014/17/UE, recante la disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che in ragione delle specificità del settore giustificano un approccio differenziato rispetto a quello generale del credito personale al consumo e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore (come ben evidenziato da Trib. Torino 20 marzo 2023 contra Trib. Varese 1° giugno 2023 secondo cui “Sebbene si tratti di direttiva differente rispetto a quella che rileva nel caso di specie, «l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'UE impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo»”). Infatti, è appena il caso di rilevare come l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca ed inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto e non senza al contempo rilevare come il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto di talché, in ossequio alle ragioni di
4 protezione dei consumatori, vanno riconfermati i principi stabiliti dalla sentenza
“Lexitor” volti a garantire il consumatore dal rischio di comportamenti abusivi del creditore (così, condivisibilmente, Trib. Napoli 6 dicembre 2024).
Rimborso omnicomprensivo anche del premio assicurativo, come coerentemente statuito da Trib. Torino 23 aprile 2021 facendo leva sull'esigenza avvertita anche dal
Legislatore europeo di attribuire al consumatore un elevato livello di protezione e strumenti di tutela improntati al principio di effettività, in ordine al quale è da escludersi il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario finanziario che di fatto lo ha ricevuto, non trovandovi motivo ostativo la previsione degli obblighi restitutori in capo alla società assicurativa in caso di estinzione anticipata circa la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (come sanciti dall'art. 22, comma 15 quarter, decreto - legge 18 ottobre 2012 n. 179 “Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”) che non incidono sui correlati obblighi in capo all'accipiens, quale concreto percettore degli importi, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa che espone anche l'intermediario finanziario (sebbene non abbia goduto del predetto premio) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società assicurativa che in nulla incidono nel presente giudizio e sulla conseguente legittimazione passiva (in termini, Trib. Napoli Nord 26 gennaio 2022 secondo cui
“L'art. 125-sexies t.u.b. attribuisce al consumatore la facoltà di estinguere anticipatamente l'obbligazione versando la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, al fine di evitargli il disagio e l'onere economico di versare l'intera somma dovuta e agire successivamente per il recupero della differenza. Per tale motivo, pur non essendo l'obbligato principale, il finanziatore è tenuto a includere nella riduzione del costo totale del credito i premi ricevuti da una diversa società
5 assicurativa, salva la possibilità di agire in regresso nei confronti di quest'ultima”, Trib.
Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto”; parimenti,
è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125 sexies TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib.
Savona 18 novembre 2020, Trib. Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera
Inferiore 12 febbraio 2018). Soluzione equa anche da un punto di vista pratico, avendo il cliente – consumatore contrattato unicamente con la società finanziaria, in sed contenziosa delle azioni di restituzione. Ed analogamente, mutatis mutandis, per il corrispettivo dovuto all'agente - mediatore (o agente in attività di finanziaria) nel rapporto creditizio, seguendone la medesima ratio. Infatti, nell'ambito del credito ai consumatori (mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione),
l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (Trib. Nola 17 gennaio 2024 per cui “Il rimborso deve includere anche le remunerazioni richieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente, come le commissioni per l'attività di intermediazione o i costi assicurativi, non potendo
l'esternalizzazione dei servizi da parte del finanziatore limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale.” nonché, in termini, Trib. Torino 20 marzo
2023): infatti, il diritto alla restituzione viene rapportato al paradigma del "costo totale del credito” definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2008/48/CE con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
6 creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili” di talché sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito (così Cass. 6 settembre
2023 n. 25977; sul tema della titolarità passiva della domanda di restituzione cfr Trib.
Nocera Inferiore 5 gennaio 2023 il quale ha statuito, sull'assunto per cui qualsiasi richiesta di pagamento di quanto indebitamente corrisposto possa, da parte del solvens, essere unicamente richiesta nei confronti dell'accipiens, di colui cioè nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione, la domanda di ripetizione dell'indebito di detti costi non può essere rivolta all'intermediario finanziario, privo di legittimazione passiva, ma va indirizzata rispettivamente all'intermediario ed alla compagnia assicurativa, effettivi accipiens delle stesse).
Le spese di lite, tenuto conto della soglia di valore fino a € 5,2,00 di cui alla tabella 12
”Giudizi di cognizione innanzi il Tribunale” DM 55/2014, sono liquidate in relazione all'attività processuale svolta (studio ed introduzione della lite, fase decisoria) nella misura media pari a € 1.923,00, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
pronunciando sulle domande proposte, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza 3811/2024 emessa dal
Giudice di pace di Torre Annunziata in data 26 febbraio 2023 con condanna di
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, al pagamento Parte_1
delle spese di lite liquidate per il giudizio di gravame in € 1.923,00, oltre oneri accessori, con attribuzione al procuratore costituito.
Torre Annunziata, 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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