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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 6512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6512 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.1573/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.432/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Gianluca
AM (C.F. ) e con il medesimo domiciliato C.F._2 in Venafro (IS), alla via Nicandro Iosso n.6 (pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviana
AC (C.F.[...]), e GI PU (C.F.
) dell'Avvocatura, tutti elettivamente domiciliati C.F._3 presso la sede dell' n Napoli alla via Morelli n.75, in virtù di procura CP_1 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e determina dirigenziale n.1462/2021 in atti
Email_2
Email_3 APPELLATA
NONCHE'
, (C.F. Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. ES Sgambato (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._6 costituzione e risposta depositata in primo grado nel giudizio Trib. S.M.Capua
Vetere r.g.2541/2018, presso il quale domiciliano in Santa Maria Capua Vetere al
C.so Garibaldi n.8, (pec: ) Email_4
APPELLATE
CONCLUSIONI
Con le note depositate in data 2.7.2025 nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni ex art.352 c.p.c. l'Avv. ES
Sgambato per l'appellato così concludeva:“si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, documenti e verbali di causa e, conclude come da comparsa di costituzione e risposta e, dunque, - nel merito, in accoglimento delle ragioni esposte in comparsa, rigettare l'appello proposto dalla SI.ra , stante la sua palese improponibilità Parte_1 ed infondatezza sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare i capi, avversamente impugnati, della sentenza n. 432/2023 resa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere/G.U.Dott.ssa Del Prete in data 01.02.2023 pubblicata in data 02.02.2023 non notificata;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con le note depositate in data 2.7.2025 nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni ex art.352 c.p.c. l'Avv.Gianluca Gianmatteo così concludeva:
1- Accertare e dichiarare l'atto di compravendita a rogito del Notaio dott. del 07.04.2003 -Repertorio n.31066 - Raccolta Persona_1
n. 10519- stipulato tra il SI. e lo , Controparte_4 Controparte_5 nullo per violazione di norme imperative con ogni conseguenza di legge;
2 -Accertare e dichiarare il diritto della SI.ra Parte_1
a vedersi risarciti i danni subiti e subendi – sia essi patrimoniali e non patrimoniali- quale conseguenza necessitata del comportamento avuto dal de cuius ed oggi, per Controparte_4 esso, i suoi eredi, nonché dallo relativamente alla Controparte_5 stipula dell'atto nullo di compravendita innanzi indicato;
3 -
Accertare e dichiarare la , la SI.ra Controparte_2 [...]
e l CP_3 Controparte_6
tenuto al versamento, in favore della SI.ra
[...]
, della somma di euro 40.000,00 per i danni Parte_1 patrimoniali (Euro 20.000,00) e per i danni non patrimoniali (euro
20.000,00) ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque accertata a seguito della necessaria CTU volta alla quantificazione del valore attuale dell'immobile de quo e che, fin da ora si richiede;
4- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.01.2018 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
, e l' Controparte_2 Controparte_3 [...]
, ed esponeva: Controparte_6
-che il padre era assegnatario di una casa popolare di Persona_2 proprietà della della provincia di sita in Capriati al Volturno CP_5 CP_5 alla via Peschiera n.408;
-che desiderava riscattare l'immobile per farlo pervenire Persona_2 in eredità ai suoi figli , , Maria, ES, e Pt_1 Per_3 CP_7
tutti migrati in Lussemburgo;
Per_4
-che a tale scopo aveva consegnato la somma di Lire12.500.000 ai figli e ES affinchè riscattassero l'immobile per suo conto;
che CP_7 alla morte del , il figlio rassicurava i germani sulla Persona_2 CP_7 riuscita dell'operazione di riscatto;
-che alla morte del germano , le sue eredi non hanno più CP_7 consentito l'ingresso dei fratelli all'interno dell'appartamento; -che a tal punto si avvedeva del fatto che il fratello Parte_1 CP_7 aveva acquistato l'immobile per se e non per conto del padre, pertanto non era di proprietà di tutti i fratelli, ma solo di e quindi dei Controparte_8 suoi eredi, la moglie e la figlia Controparte_2 Controparte_3
;
[...]
-riteneva quindi di aver subito un danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito del comportamento del fratello.
Chiedeva pertanto accogliere le seguenti conclusioni: in via principale
“accertare e dichiarare l'atto di compravendita a rogito del Notaio dott.
del 07.04.2003 –Repertorio n.31066- Raccolta n.10519- Persona_1
il SI. e lo , nullo per la CP_9 Controparte_8 Controparte_5 violazione di norme imperative con ogni conseguenza di legge;
accertare
e dichiarare il diritto della SI.ra a vedersi risarciti i danni Parte_1 subiti e subendi – sia essi patrimoniali e non patrimoniali – quale conseguenza necessitata del comportamento avuto dal de cuius CP_8
ed oggi, per esso, i suoi eredi, nonché dallo
[...] Controparte_5 relativamente alla stipula dell'atto nullo di compravendita innanzi indicato;
accertata e dichiarare la , la SI.ra Controparte_2 Controparte_3
e l della provincia di
[...] Controparte_6
tenuto al versamento, in favore della SI.ra , della CP_5 Parte_1 somma di euro 40.000,00 per i danni patrimoniali (euro 20.000,00) e per i danni non patrimoniali (euro 20.000,00) ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque accertata in corso di causa anche a seguito della necessaria CTU volta alla quantificazione del valore attuale dell'immobile de quo e che, fin ora si richiede;
Oltre interessi maturati e maturandi;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituivano in giudizio e , Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di , le quali contestavano la ricostruzione dei Controparte_8 fatti come rappresentati nell'atto introduttivo e si opponevano alle richieste attoree. Chiedevano: “nel merito, rigettare la domanda attorea, stante la sua palese inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto;
condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratorio antistatario.” Si costituiva, altresì, l già CP_1 Controparte_6
, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza
[...] della domanda attorea.
Chiedeva “in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice SI.ra ; in via subordinata e Parte_1 nel merito accertare e dichiarare l'improponibilità dell'azione spiegata dalla
SI,ra ; rigettare la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto Parte_1 di proprietà a rogito del Notaio del 7.04.2003, Repertorio Persona_1 nr.31066; rigettare le richieste di risarcimento come formulate, per
l'assenza di ogni presupposto in fatto ed in diritto;
disporre, inoltre, ai sensi dell'art. 96 c.p.c il risarcimento del danno, per l'evidente temerarietà della lita intentata nei confronti della parte convenuta;
condannare parte attrice al pagamento, in favore dell' , già , di spese e CP_1 Controparte_5 competenze professionali come per legge.”
Con ordinanza dell'8.10.2020 il giudice di primo grado “ritenute inammissibili le richieste di prova orale articolate da parte attrice, in quanto avente ad oggetto circostanze da provarsi con documenti, articolate in maniera generica o comunque implicanti valutazioni non consentite” rinviava per la precisazione delle conclusioni e in seguito con ordinanza
20.09.2022 introitava la causa a sentenza con termini ridotti ex art.190
c.p.c..
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.432/2023 depositata il 2.02.2023 così provvedeva: “rigetta tutte le domande dell'attrice; condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta , delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 CP_1 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte rappresentata da Controparte_2
e , delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per Controparte_3 compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.”.
Avverso tale decisione con atto notificato in data 31.03.2023 proponeva appello , sostenendo l'erroneità della sentenza appellata e Parte_1 contestando in particolare la decisione del primo giudice 1) nella parte in cui affermava la sussistenza in capo a dei requisiti di Controparte_8 legge prescritti per il riscatto dell'immobile di edilizia pubblica;
2) nella parte in cui ritiene che essa attrice non fosse titolare di un interesse ad agire concreto ed attuale, ovvero che non avesse un interesse giuridicamente rilevante per sentir dichiarare la nullità della compravendita dell'immobile; 3) nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento del danno ritenendola del tutto sfornita di prova sulla sussistenza del danno, sul suo ammontare e su eventuali criteri di riferimento validi per una determinazione del danno in via equitativa.
L'appellante chiedeva pertanto “1- Accertare e dichiarare l'atto di compravendita a rogito del Notaio dott. del 07.04.2003 - Persona_1
Repertorio n.31066 - Raccolta n. 10519- stipulato tra il SI. CP_4
e lo , nullo per violazione di norme imperative con
[...] Controparte_5 ogni conseguenza di legge;
2 -Accertare e dichiarare il diritto della SI.ra
a vedersi risarciti i danni subiti e subendi – sia essi Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali- quale conseguenza necessitata del comportamento avuto dal de cuius ed oggi, per esso, i Controparte_4 suoi eredi, nonché dallo relativamente alla stipula dell'atto Controparte_5 nullo di compravendita innanzi indicato;
3 -Accertare e dichiarare la
, la SI.ra e l Controparte_2 Controparte_3 [...]
tenuto al Controparte_6 versamento, in favore della SI.ra , della somma di euro Parte_1
40.000,00 per i danni patrimoniali (Euro 20.000,00) e per i danni non patrimoniali (euro 20.000,00) ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque accertata a seguito della necessaria
CTU volta alla quantificazione del valore attuale dell'immobile de quo e che, fin da ora si richiede;
4- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituivano le appellate , , Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di , le quali contestavano l'appello e ne Controparte_8 chiedevano il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado. Si costituiva altresì la che contestava l'appello CP_1 riportandosi alle difese già svolte in primo grado ribadendo in particolare il difetto di legittimazione attiva e il difetto di interesse ad agire dell'appellante. Chiedeva dunque il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del giudizio.
Con provvedimento del 20.10.2023 il Presidente Istruttore fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al Collegio ed assegnava alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di giorni sessanta prima della detta udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di giorni trenta prima della detta udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di giorni quindici prima della detta udienza per il deposito delle note di replica.
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti si riportavano ai propri atti e chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Con provvedimento in data 14 ottobre 2025 la causa era riservata in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Occorre brevemente precisare che il giudice di primo rigettava la domanda attorea volta alla dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita a rogito del Notaio dott. del 07.04.2003 stipulato tra Persona_1 Controparte_8
e lo , ritenendo sussistenti in capo al predetto i requisiti di Controparte_5 legge prescritti per il riscatto dell'immobile di edilizia pubblica e ritenendo altresì che essa attrice non fosse titolare di un interesse ad agire concreto ed attuale, ovvero che non avesse un interesse giuridicamente rilevante per sentir dichiarare la nullità della compravendita dell'immobile; rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno ritenendola del tutto sfornita di prova in ordine alla sussistenza del danno, al suo ammontare e perché priva di eventuali criteri di riferimento validi per una determinazione del danno in via equitativa.
Contesta tali statuizioni l'appellante sostenendo con il primo motivo di appello che al momento del decesso del genitore , il germano Persona_2
era ancora residente in [...], per essersi Controparte_8 trasferito in Capriati al Volturno due anni dopo il decesso del padre, sicchè non aveva i requisiti richiesti dall'art.1, comma 6, della Legge 560 del
24.12.1993 che stabilisce testualmente che “hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4, gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario”.
Con il secondo motivo di appello contesta la declaratoria di difetto di interesse ad agire ribadendo la sussistenza del suo interesse alla dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita, sostenendo che: “ai fini della configurabilità del diritto ad agire della SI.ra e del Parte_1 suo interesse è sfuggito al Giudice di prime cure che la attrice, invero, ha un interesse assoluto e concreto a che l'atto di compravendita – riscatto dell'immobile, venisse dichiarato nullo con conseguente risarcimento del danno a prescindere dalla ulteriore circostanza che il bene venisse, poi, destinato ad altri soggetti.”
Con il terzo motivo contesta la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno affermando che erroneamente il giudice di primo grado riteneva la domanda priva di prova in ordine alla sussistenza del danno e al suo ammontare, nonchè priva di criteri di riferimento validi per una determinazione del danno in via equitativa.
Per ragioni di priorità logica va esaminato prima il secondo motivo di appello, con il quale, l'appellante deduce l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ritiene che l'attrice non sia titolare di un interesse ad agire concreto ed attuale, ovvero che non abbia un interesse giuridicamente rilevante per sentir dichiarare la nullità dell'atto di compravendita dell'immobile a rogito del Notaio del Persona_1
07.04.2003, stipulato tra e lo . Controparte_8 Controparte_5
Il motivo è infondato. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
“la domanda di nullità non potrebbe in ogni caso essere accolta, in ragione del fatto che non sussiste in capo all'attrice alcun interesse ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto, non essendo la stessa titolare di un interesse attuale e concreto ad ottenere il provvedimento invocato. In particolare, l'attrice non ha dedotto di essere titolare del diritto ad acquistare l'immobile oggetto di causa, né rileva che tale diritto sussistesse in capo al padre, essendo lo stesso deceduto, senza esercitarlo. Pertanto, in ragione delle deduzioni della stessa parte attrice, non è individuabile un interesse concreto all'ottenimento di un provvedimento di declaratoria della nullità del contratto di compravendita oggetto di causa”.
L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.
(Cass.24.01.2019 n.2057; 9.5.2024 n.12733; 28.11.2008 n.28405;
Deve essere un interesse concreto e attuale, non basato su future ed eventuali situazioni pregiudizievoli. (Cass.14.5.2025 n.20429)
Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza.
(Cass.
4.5.2012 n.6749).
L'interesse ad agire è un requisito flessibile ma imprescindibile, che va valutato in base alla concretezza del risultato che la parte intende ottenere.
Nel caso di specie è evidente che non può trarre alcun Parte_1 beneficio dalla invocata statuizione di nullità del contratto di compravendita intervenuto tra e non potendo conseguire la Controparte_8 CP_5 proprietà del bene, in quanto priva essa stessa dei requisiti richiesti;
né rileva che tale diritto sussistesse in capo al padre, essendo lo stesso deceduto, senza averlo esercitato.
Pertanto, in ragione delle deduzioni della stessa l'esito della causa seppure favorevole non produrrebbe alcun vantaggio pratico o utile per la parte istante, rendendo così la sua pretesa meramente strumentale.
Proprio quanto affermato dall'istante che dalla nullità dell'atto di compravendita fa scaturire come “conseguenza” il suo diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali evidenzia ancor di più la strumentalità della domanda principale di declaratoria di nullità rispetto alla domanda di risarcimento dei danni.
Il motivo va quindi respinto con conseguente assorbimento del primo motivo di appello con il quale l'appellante insiste per la nullità dell'atto di riscatto per carenza dei requisiti richiesti dall'art.1 comma 6 della Legge
560 del 24.12.1993.
Con il terzo motivo di appello l'appellante contesta il rigetto della domanda di risarcimento del danno perché non provata.
Sostiene in proposito l'appellante che “il danno patito è dato dal fatto che il bene de quo non sia entrato nella massa ereditaria e, pertanto, divenuto ad ella indisponibile ed inutilizzabile oltre all'ulteriore perdita patrimoniale corrispondente alla somma che il SI. ha consegnato nella Persona_2 mani del figlio affinché procedesse al riscatto del bene, per suo CP_7 nome e conto e durante la sua esistenza in vita…”; afferma inoltre di aver subito anche un danno non patrimoniale per la perdita dell'immobile al quale era affettivamente legata.
In realtà è meritevole di essere condivisa la decisione del giudice di primo grado che sul punto affermava che la sussistenza di un danno causalmente riconducibile alla condotta di “è rimasta del Controparte_8 tutto sfornita di prova” non avendo l'attrice “fornito in alcun modo la prova dei lamentati danni, né tantomeno ha provato l'ammontare degli stessi.
Non ha infine offerto criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare una quantificazione di natura equitativa”.
Ha osservato, inoltre, che la domanda risarcitoria “è lacunosa sul piano delle allegazioni, in quanto non è ben specificato l'esatto contenuto del danno patrimoniale e non patrimoniale che l'attrice deduce di aver sofferto.
In ogni caso, il difetto di allegazione non può dirsi superato, come già detto, sotto il profilo probatorio”.
Aggiungeva, altresì, che “anche sotto il profilo della quantificazione non sono stati offerti in giudizio elementi in grado di consentire al giudice di determinare in maniera certa l'entità dei danni”, evidenziando che “anche in punto di allegazione la quantificazione del danno è stata dedotta in maniera estremamente generica, senza alcuna differenziazione tra le diverse voci di danno e senza indicazione analitica dei criteri utilizzati per effettuare la quantificazione. Infatti, l'attrice ha quantificato il danno nell'importo complessivo di € 40.000,00 (imputando € 20.000 al danno patrimoniale ed € 20.000,00 al danno non patrimoniale). Sotto tale ultimo profilo, va detto che il Tribunale non può procedere alla liquidazione equitativa del preteso danno;
invero la valutazione del danno in via equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, presupponendo che la parte istante abbia già assolto l'onere di dimostrare
l'esistenza di una danno e cioè abbia fornito la prova specifica di una effettiva lesione del patrimonio. Dunque, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte abbia allegato in maniera analitica il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile
a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento, seppur ricorrendo a criteri equitativi.”
Il Collegio condivide pienamente quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine al difetto di allegazione prima ancora della carenza di prova;
egli ha, invero, bene evidenziato la caratura degli elementi posti alla sua attenzione, valutandone gli esiti e l'attendibilità in modo del tutto condivisibile e corretto;
inoltre la motivazione della sentenza impugnata è immune da rilievi di sorta, in quanto precisa, circostanziata e dotata di apprezzabile e logica chiarezza. Nè le asserzioni dell'impugnante e le critiche rivolte alla sentenza di primo grado si rivelano idonee a scalfire l'impianto motivazionale ed il costrutto logico-argomentativo seguito dal primo giudice.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore e complessità della causa e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi in grado di appello.
Le spese liquidate in favore e Controparte_2 Controparte_3
vanno attribuite all'Avv.ES Sgambato, dichiaratosi
[...] anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.432/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di e , quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 CP_8
, e di già
[...] CP_1 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con atto notificato in data 31.03.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna al pagamento in favore di entrambe le parti Parte_1 appellate delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuna di esse in E.6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
c) attribuisce le spese come liquidate in favore Controparte_2
e all'Avv.ES Sgambato, dichiaratosi Controparte_3 anticipatario.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025 LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.1573/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.432/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Gianluca
AM (C.F. ) e con il medesimo domiciliato C.F._2 in Venafro (IS), alla via Nicandro Iosso n.6 (pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviana
AC (C.F.[...]), e GI PU (C.F.
) dell'Avvocatura, tutti elettivamente domiciliati C.F._3 presso la sede dell' n Napoli alla via Morelli n.75, in virtù di procura CP_1 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e determina dirigenziale n.1462/2021 in atti
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Email_3 APPELLATA
NONCHE'
, (C.F. Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. ES Sgambato (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._6 costituzione e risposta depositata in primo grado nel giudizio Trib. S.M.Capua
Vetere r.g.2541/2018, presso il quale domiciliano in Santa Maria Capua Vetere al
C.so Garibaldi n.8, (pec: ) Email_4
APPELLATE
CONCLUSIONI
Con le note depositate in data 2.7.2025 nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni ex art.352 c.p.c. l'Avv. ES
Sgambato per l'appellato così concludeva:“si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, documenti e verbali di causa e, conclude come da comparsa di costituzione e risposta e, dunque, - nel merito, in accoglimento delle ragioni esposte in comparsa, rigettare l'appello proposto dalla SI.ra , stante la sua palese improponibilità Parte_1 ed infondatezza sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare i capi, avversamente impugnati, della sentenza n. 432/2023 resa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere/G.U.Dott.ssa Del Prete in data 01.02.2023 pubblicata in data 02.02.2023 non notificata;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con le note depositate in data 2.7.2025 nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni ex art.352 c.p.c. l'Avv.Gianluca Gianmatteo così concludeva:
1- Accertare e dichiarare l'atto di compravendita a rogito del Notaio dott. del 07.04.2003 -Repertorio n.31066 - Raccolta Persona_1
n. 10519- stipulato tra il SI. e lo , Controparte_4 Controparte_5 nullo per violazione di norme imperative con ogni conseguenza di legge;
2 -Accertare e dichiarare il diritto della SI.ra Parte_1
a vedersi risarciti i danni subiti e subendi – sia essi patrimoniali e non patrimoniali- quale conseguenza necessitata del comportamento avuto dal de cuius ed oggi, per Controparte_4 esso, i suoi eredi, nonché dallo relativamente alla Controparte_5 stipula dell'atto nullo di compravendita innanzi indicato;
3 -
Accertare e dichiarare la , la SI.ra Controparte_2 [...]
e l CP_3 Controparte_6
tenuto al versamento, in favore della SI.ra
[...]
, della somma di euro 40.000,00 per i danni Parte_1 patrimoniali (Euro 20.000,00) e per i danni non patrimoniali (euro
20.000,00) ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque accertata a seguito della necessaria CTU volta alla quantificazione del valore attuale dell'immobile de quo e che, fin da ora si richiede;
4- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.01.2018 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
, e l' Controparte_2 Controparte_3 [...]
, ed esponeva: Controparte_6
-che il padre era assegnatario di una casa popolare di Persona_2 proprietà della della provincia di sita in Capriati al Volturno CP_5 CP_5 alla via Peschiera n.408;
-che desiderava riscattare l'immobile per farlo pervenire Persona_2 in eredità ai suoi figli , , Maria, ES, e Pt_1 Per_3 CP_7
tutti migrati in Lussemburgo;
Per_4
-che a tale scopo aveva consegnato la somma di Lire12.500.000 ai figli e ES affinchè riscattassero l'immobile per suo conto;
che CP_7 alla morte del , il figlio rassicurava i germani sulla Persona_2 CP_7 riuscita dell'operazione di riscatto;
-che alla morte del germano , le sue eredi non hanno più CP_7 consentito l'ingresso dei fratelli all'interno dell'appartamento; -che a tal punto si avvedeva del fatto che il fratello Parte_1 CP_7 aveva acquistato l'immobile per se e non per conto del padre, pertanto non era di proprietà di tutti i fratelli, ma solo di e quindi dei Controparte_8 suoi eredi, la moglie e la figlia Controparte_2 Controparte_3
;
[...]
-riteneva quindi di aver subito un danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito del comportamento del fratello.
Chiedeva pertanto accogliere le seguenti conclusioni: in via principale
“accertare e dichiarare l'atto di compravendita a rogito del Notaio dott.
del 07.04.2003 –Repertorio n.31066- Raccolta n.10519- Persona_1
il SI. e lo , nullo per la CP_9 Controparte_8 Controparte_5 violazione di norme imperative con ogni conseguenza di legge;
accertare
e dichiarare il diritto della SI.ra a vedersi risarciti i danni Parte_1 subiti e subendi – sia essi patrimoniali e non patrimoniali – quale conseguenza necessitata del comportamento avuto dal de cuius CP_8
ed oggi, per esso, i suoi eredi, nonché dallo
[...] Controparte_5 relativamente alla stipula dell'atto nullo di compravendita innanzi indicato;
accertata e dichiarare la , la SI.ra Controparte_2 Controparte_3
e l della provincia di
[...] Controparte_6
tenuto al versamento, in favore della SI.ra , della CP_5 Parte_1 somma di euro 40.000,00 per i danni patrimoniali (euro 20.000,00) e per i danni non patrimoniali (euro 20.000,00) ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque accertata in corso di causa anche a seguito della necessaria CTU volta alla quantificazione del valore attuale dell'immobile de quo e che, fin ora si richiede;
Oltre interessi maturati e maturandi;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituivano in giudizio e , Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di , le quali contestavano la ricostruzione dei Controparte_8 fatti come rappresentati nell'atto introduttivo e si opponevano alle richieste attoree. Chiedevano: “nel merito, rigettare la domanda attorea, stante la sua palese inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto;
condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratorio antistatario.” Si costituiva, altresì, l già CP_1 Controparte_6
, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza
[...] della domanda attorea.
Chiedeva “in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice SI.ra ; in via subordinata e Parte_1 nel merito accertare e dichiarare l'improponibilità dell'azione spiegata dalla
SI,ra ; rigettare la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto Parte_1 di proprietà a rogito del Notaio del 7.04.2003, Repertorio Persona_1 nr.31066; rigettare le richieste di risarcimento come formulate, per
l'assenza di ogni presupposto in fatto ed in diritto;
disporre, inoltre, ai sensi dell'art. 96 c.p.c il risarcimento del danno, per l'evidente temerarietà della lita intentata nei confronti della parte convenuta;
condannare parte attrice al pagamento, in favore dell' , già , di spese e CP_1 Controparte_5 competenze professionali come per legge.”
Con ordinanza dell'8.10.2020 il giudice di primo grado “ritenute inammissibili le richieste di prova orale articolate da parte attrice, in quanto avente ad oggetto circostanze da provarsi con documenti, articolate in maniera generica o comunque implicanti valutazioni non consentite” rinviava per la precisazione delle conclusioni e in seguito con ordinanza
20.09.2022 introitava la causa a sentenza con termini ridotti ex art.190
c.p.c..
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.432/2023 depositata il 2.02.2023 così provvedeva: “rigetta tutte le domande dell'attrice; condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta , delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 CP_1 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte rappresentata da Controparte_2
e , delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per Controparte_3 compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.”.
Avverso tale decisione con atto notificato in data 31.03.2023 proponeva appello , sostenendo l'erroneità della sentenza appellata e Parte_1 contestando in particolare la decisione del primo giudice 1) nella parte in cui affermava la sussistenza in capo a dei requisiti di Controparte_8 legge prescritti per il riscatto dell'immobile di edilizia pubblica;
2) nella parte in cui ritiene che essa attrice non fosse titolare di un interesse ad agire concreto ed attuale, ovvero che non avesse un interesse giuridicamente rilevante per sentir dichiarare la nullità della compravendita dell'immobile; 3) nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento del danno ritenendola del tutto sfornita di prova sulla sussistenza del danno, sul suo ammontare e su eventuali criteri di riferimento validi per una determinazione del danno in via equitativa.
L'appellante chiedeva pertanto “1- Accertare e dichiarare l'atto di compravendita a rogito del Notaio dott. del 07.04.2003 - Persona_1
Repertorio n.31066 - Raccolta n. 10519- stipulato tra il SI. CP_4
e lo , nullo per violazione di norme imperative con
[...] Controparte_5 ogni conseguenza di legge;
2 -Accertare e dichiarare il diritto della SI.ra
a vedersi risarciti i danni subiti e subendi – sia essi Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali- quale conseguenza necessitata del comportamento avuto dal de cuius ed oggi, per esso, i Controparte_4 suoi eredi, nonché dallo relativamente alla stipula dell'atto Controparte_5 nullo di compravendita innanzi indicato;
3 -Accertare e dichiarare la
, la SI.ra e l Controparte_2 Controparte_3 [...]
tenuto al Controparte_6 versamento, in favore della SI.ra , della somma di euro Parte_1
40.000,00 per i danni patrimoniali (Euro 20.000,00) e per i danni non patrimoniali (euro 20.000,00) ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque accertata a seguito della necessaria
CTU volta alla quantificazione del valore attuale dell'immobile de quo e che, fin da ora si richiede;
4- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituivano le appellate , , Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di , le quali contestavano l'appello e ne Controparte_8 chiedevano il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado. Si costituiva altresì la che contestava l'appello CP_1 riportandosi alle difese già svolte in primo grado ribadendo in particolare il difetto di legittimazione attiva e il difetto di interesse ad agire dell'appellante. Chiedeva dunque il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del giudizio.
Con provvedimento del 20.10.2023 il Presidente Istruttore fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al Collegio ed assegnava alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di giorni sessanta prima della detta udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di giorni trenta prima della detta udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di giorni quindici prima della detta udienza per il deposito delle note di replica.
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti si riportavano ai propri atti e chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Con provvedimento in data 14 ottobre 2025 la causa era riservata in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Occorre brevemente precisare che il giudice di primo rigettava la domanda attorea volta alla dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita a rogito del Notaio dott. del 07.04.2003 stipulato tra Persona_1 Controparte_8
e lo , ritenendo sussistenti in capo al predetto i requisiti di Controparte_5 legge prescritti per il riscatto dell'immobile di edilizia pubblica e ritenendo altresì che essa attrice non fosse titolare di un interesse ad agire concreto ed attuale, ovvero che non avesse un interesse giuridicamente rilevante per sentir dichiarare la nullità della compravendita dell'immobile; rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno ritenendola del tutto sfornita di prova in ordine alla sussistenza del danno, al suo ammontare e perché priva di eventuali criteri di riferimento validi per una determinazione del danno in via equitativa.
Contesta tali statuizioni l'appellante sostenendo con il primo motivo di appello che al momento del decesso del genitore , il germano Persona_2
era ancora residente in [...], per essersi Controparte_8 trasferito in Capriati al Volturno due anni dopo il decesso del padre, sicchè non aveva i requisiti richiesti dall'art.1, comma 6, della Legge 560 del
24.12.1993 che stabilisce testualmente che “hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4, gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario”.
Con il secondo motivo di appello contesta la declaratoria di difetto di interesse ad agire ribadendo la sussistenza del suo interesse alla dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita, sostenendo che: “ai fini della configurabilità del diritto ad agire della SI.ra e del Parte_1 suo interesse è sfuggito al Giudice di prime cure che la attrice, invero, ha un interesse assoluto e concreto a che l'atto di compravendita – riscatto dell'immobile, venisse dichiarato nullo con conseguente risarcimento del danno a prescindere dalla ulteriore circostanza che il bene venisse, poi, destinato ad altri soggetti.”
Con il terzo motivo contesta la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno affermando che erroneamente il giudice di primo grado riteneva la domanda priva di prova in ordine alla sussistenza del danno e al suo ammontare, nonchè priva di criteri di riferimento validi per una determinazione del danno in via equitativa.
Per ragioni di priorità logica va esaminato prima il secondo motivo di appello, con il quale, l'appellante deduce l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ritiene che l'attrice non sia titolare di un interesse ad agire concreto ed attuale, ovvero che non abbia un interesse giuridicamente rilevante per sentir dichiarare la nullità dell'atto di compravendita dell'immobile a rogito del Notaio del Persona_1
07.04.2003, stipulato tra e lo . Controparte_8 Controparte_5
Il motivo è infondato. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
“la domanda di nullità non potrebbe in ogni caso essere accolta, in ragione del fatto che non sussiste in capo all'attrice alcun interesse ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto, non essendo la stessa titolare di un interesse attuale e concreto ad ottenere il provvedimento invocato. In particolare, l'attrice non ha dedotto di essere titolare del diritto ad acquistare l'immobile oggetto di causa, né rileva che tale diritto sussistesse in capo al padre, essendo lo stesso deceduto, senza esercitarlo. Pertanto, in ragione delle deduzioni della stessa parte attrice, non è individuabile un interesse concreto all'ottenimento di un provvedimento di declaratoria della nullità del contratto di compravendita oggetto di causa”.
L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.
(Cass.24.01.2019 n.2057; 9.5.2024 n.12733; 28.11.2008 n.28405;
Deve essere un interesse concreto e attuale, non basato su future ed eventuali situazioni pregiudizievoli. (Cass.14.5.2025 n.20429)
Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza.
(Cass.
4.5.2012 n.6749).
L'interesse ad agire è un requisito flessibile ma imprescindibile, che va valutato in base alla concretezza del risultato che la parte intende ottenere.
Nel caso di specie è evidente che non può trarre alcun Parte_1 beneficio dalla invocata statuizione di nullità del contratto di compravendita intervenuto tra e non potendo conseguire la Controparte_8 CP_5 proprietà del bene, in quanto priva essa stessa dei requisiti richiesti;
né rileva che tale diritto sussistesse in capo al padre, essendo lo stesso deceduto, senza averlo esercitato.
Pertanto, in ragione delle deduzioni della stessa l'esito della causa seppure favorevole non produrrebbe alcun vantaggio pratico o utile per la parte istante, rendendo così la sua pretesa meramente strumentale.
Proprio quanto affermato dall'istante che dalla nullità dell'atto di compravendita fa scaturire come “conseguenza” il suo diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali evidenzia ancor di più la strumentalità della domanda principale di declaratoria di nullità rispetto alla domanda di risarcimento dei danni.
Il motivo va quindi respinto con conseguente assorbimento del primo motivo di appello con il quale l'appellante insiste per la nullità dell'atto di riscatto per carenza dei requisiti richiesti dall'art.1 comma 6 della Legge
560 del 24.12.1993.
Con il terzo motivo di appello l'appellante contesta il rigetto della domanda di risarcimento del danno perché non provata.
Sostiene in proposito l'appellante che “il danno patito è dato dal fatto che il bene de quo non sia entrato nella massa ereditaria e, pertanto, divenuto ad ella indisponibile ed inutilizzabile oltre all'ulteriore perdita patrimoniale corrispondente alla somma che il SI. ha consegnato nella Persona_2 mani del figlio affinché procedesse al riscatto del bene, per suo CP_7 nome e conto e durante la sua esistenza in vita…”; afferma inoltre di aver subito anche un danno non patrimoniale per la perdita dell'immobile al quale era affettivamente legata.
In realtà è meritevole di essere condivisa la decisione del giudice di primo grado che sul punto affermava che la sussistenza di un danno causalmente riconducibile alla condotta di “è rimasta del Controparte_8 tutto sfornita di prova” non avendo l'attrice “fornito in alcun modo la prova dei lamentati danni, né tantomeno ha provato l'ammontare degli stessi.
Non ha infine offerto criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare una quantificazione di natura equitativa”.
Ha osservato, inoltre, che la domanda risarcitoria “è lacunosa sul piano delle allegazioni, in quanto non è ben specificato l'esatto contenuto del danno patrimoniale e non patrimoniale che l'attrice deduce di aver sofferto.
In ogni caso, il difetto di allegazione non può dirsi superato, come già detto, sotto il profilo probatorio”.
Aggiungeva, altresì, che “anche sotto il profilo della quantificazione non sono stati offerti in giudizio elementi in grado di consentire al giudice di determinare in maniera certa l'entità dei danni”, evidenziando che “anche in punto di allegazione la quantificazione del danno è stata dedotta in maniera estremamente generica, senza alcuna differenziazione tra le diverse voci di danno e senza indicazione analitica dei criteri utilizzati per effettuare la quantificazione. Infatti, l'attrice ha quantificato il danno nell'importo complessivo di € 40.000,00 (imputando € 20.000 al danno patrimoniale ed € 20.000,00 al danno non patrimoniale). Sotto tale ultimo profilo, va detto che il Tribunale non può procedere alla liquidazione equitativa del preteso danno;
invero la valutazione del danno in via equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, presupponendo che la parte istante abbia già assolto l'onere di dimostrare
l'esistenza di una danno e cioè abbia fornito la prova specifica di una effettiva lesione del patrimonio. Dunque, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte abbia allegato in maniera analitica il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile
a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento, seppur ricorrendo a criteri equitativi.”
Il Collegio condivide pienamente quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine al difetto di allegazione prima ancora della carenza di prova;
egli ha, invero, bene evidenziato la caratura degli elementi posti alla sua attenzione, valutandone gli esiti e l'attendibilità in modo del tutto condivisibile e corretto;
inoltre la motivazione della sentenza impugnata è immune da rilievi di sorta, in quanto precisa, circostanziata e dotata di apprezzabile e logica chiarezza. Nè le asserzioni dell'impugnante e le critiche rivolte alla sentenza di primo grado si rivelano idonee a scalfire l'impianto motivazionale ed il costrutto logico-argomentativo seguito dal primo giudice.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore e complessità della causa e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi in grado di appello.
Le spese liquidate in favore e Controparte_2 Controparte_3
vanno attribuite all'Avv.ES Sgambato, dichiaratosi
[...] anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.432/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di e , quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 CP_8
, e di già
[...] CP_1 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con atto notificato in data 31.03.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna al pagamento in favore di entrambe le parti Parte_1 appellate delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuna di esse in E.6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
c) attribuisce le spese come liquidate in favore Controparte_2
e all'Avv.ES Sgambato, dichiaratosi Controparte_3 anticipatario.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025 LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'ambrosio