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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5296/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3017/2021, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
13.09.2021, non notificata, pendente:
TRA
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Luigi Ricciardelli (C.F.: ), giusta CodiceFiscale_1
procura in atti;
APPELLANTE
E (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona della curatrice p.t., Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto di subappalto.
Conclusioni:
per l'appellante: “vorrà la Corte annullare la sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 887/2019 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere opposto in primo grado, e condannare il alle Parte_2
spese del doppio grado di giudizio, come da nota spese allegata”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.5.2019, la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 887/2019, ad essa notificato il 17.4.2019, con il quale le veniva ordinato il pagamento, in favore della della Controparte_2
somma di euro 17.854,11, quale residuo corrispettivo del contratto di subappalto, intercorso tra le parti, oltre interessi legali dalla notifica al saldo ed oltre alle spese della fase monitoria.
A fondamento della spiegata opposizione, Parte_1
deduceva che: in data 22.12.2013, con determina dirigenziale n. 156, il
Comune di indiceva la gara d'appalto per l'affidamento dei CP_4
lavori di “Realizzazione del parcheggio a raso in Via Pigna” per l'importo di euro 159.514,31 e che essa istante ne risultava pag. 2/13 aggiudicataria;
l'affidamento veniva perfezionato con il contratto del
14.5.2015, per un importo pari ad euro 153.931,30; al fine di eseguire una parte dei lavori oggetto di appalto, stipulava un contratto di subappalto con la nel quale si pattuiva un corrispettivo Controparte_2
pari al 30% di quello posto a base di gara (Art. 4 contratto di subappalto); il prezzo del subappalto era da calcolarsi “a misura” e non
“a corpo” in quanto era soggetto alle medesime condizioni e prescrizioni intercorrenti tra essa appaltatrice ed il proprio CP_5
per tale motivo, nel contratto, non venivano indicati l'importo e le categorie di lavori subappaltate;
il prezzo del subappalto, da riconoscersi alla PRO.LAV., era, quindi, pari ad euro 30.000,00, come da computo metrico delle opere in subappalto del 24.07.2015, importo da essa già pagato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta che, contestando le argomentazioni dell'opponente, chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 15.01.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “rigetta l'opposizione; per
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto già esecutivo;
condanna la società al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore della società che liquida in € 1.618,00 CP_6
per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione”.
pag. 3/13 § 2.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 13.09.2021 e non notificata, la interponeva appello, mediante citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data 14.12.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 14.03.2022, la Controparte_2
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per l'8.04.2022 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex. art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.5.2023.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 24.6.2022,
[...]
premesso che, in data 28.3.2022, con sentenza n. Parte_1
13/2022, il Tribunale di Cassino dichiarava il fallimento della CP_2
chiedeva che venisse fissata l'udienza per la prosecuzione del
[...]
processo.
Con ordinanza del 5.5.2023, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio con il deposito di note scritte, ordinandosi la notifica del ricorso in riassunzione alla Curatela Fallimentare.
pag. 4/13 Con ordinanza del 27.10.2023, la Corte dichiarava la contumacia della cui il ricorso in riassunzione Controparte_2
era stato ritualmente notificato, e disponeva la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte.
Quindi, con ordinanza depositata il 20.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante, la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo all'appellante il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale, la cui scadenza è intervenuta in data
18.2.2025.
Depositata dall'appellante la comparsa conclusionale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva che, secondo l'assunto dell'opponente, il contratto di subappalto doveva intendersi a misura
“e che l'indicazione riportata nell'art. 4 del contratto (del seguente tenore: “per tali lavori in subappalto, alla sarà garantito Controparte_2
un corrispettivo pari al 30% dell'importo a base di gara”) avrebbe avuto il solo senso di porre un limite massimo subappaltabile in virtù dei limiti normativi sui subappalti in caso di appalti pubblici”.
Tanto premesso, peraltro, il Tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che: “ove si volesse seguire l'impostazione data dall'opponente la clausola contrattuale avrebbe dovuto indicare, perlomeno, che la somma pari al 30% dell'importo a base di gara era da considerarsi quale
pag. 5/13 importo “massimo” garantito. La clausola, invece, si limita a indicare che
“per tali lavori in subappalto, alla sarà garantito un Controparte_2
corrispettivo pari al 30% dell'importo a base di gara” senza specificare che trattasi di un mero limite massimo”.
In relazione alla predetta pattuizione, il Giudice, inoltre, osservava che
“è l'unica clausola contrattuale dalla quale si può ricavare un criterio relativo al prezzo. In nessuna parte del contratto, infatti, è indicato o vi sono previsioni da cui potersi percepire che il subappalto è a misura e non a corpo”.
Secondo il Giudice, in senso contrario, non poteva ritenersi dirimente il fatto che, il 24.7.2015, era stato redatto un computo metrico, nel quale le opere eseguite andavano quantificate in complessivi euro 30.000,00.
Infatti, tale argomento era superato dal dato per cui l'opponente aveva provveduto al pagamento della fattura 2/2015 dell'08.09.2015, dell'importo di euro 10.000,00, emessa dall'opposta con causale “2° acconto” e dal fatto che, nell'adempiere a tale pagamento, la stessa opponente non aveva sollevato alcuna obiezione in relazione al relativo oggetto.
Ancora, nell'interpretare l'articolo del contratto contenente la pattuizione del prezzo, oggetto di contestazione tra le parti, il giudice riteneva che: “se la clausola di cui all'art. 4 fosse stata inserita quale previsione di importo massimo garantito e non quale clausola determinativa del prezzo, allora nessun effetto si potrebbe ritenere che essa avrebbe in quanto il limite del 30% dell'importo posto a bando di
pag. 6/13 gara per i subappalti negli appalti pubblici era, all'epoca del subappalto, limite normativo fissato dall'art. 118 comma 2 d.lgs. 163/2006.
La lettura secondo cui, inoltre, l'art. 4 del contratto debba indicare il prezzo è anche coerente con l'art. 1369 c.c. Adottando la tesi di parte opposta (n.d.r.: deve intendersi, però, correttamente, di parte opponente), infatti, il contratto non prevederebbe il prezzo ma la sua determinazione sarebbe rimessa a una futura valutazione.
In definitiva, pertanto, l'art. 4 del contratto va letto come clausola determinativa del prezzo del subappalto con la conseguenza che quest'ultimo è pari al 30% “dell'importo a base di gara” il quale, si badi bene, è pari a € 159.514,31 (come affermato anche da parte opponente)
e non a € 153.931,30, quale importo dell'affidamento in forza del ribasso”.
§ 4.
Con due motivi, l'appellante sottoponeva a censura la sentenza, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente interpretato la clausola del contratto relativa alla determinazione del prezzo.
Con il primo motivo di appello, rilevava che la clausola di cui all'art. 4 del subappalto, laddove stabiliva che “per tali lavori in subappalto alla sarà stabilito un corrispettivo pari al 30% dell'importo a Controparte_2
base di gara”, andava intesa come una mera riproposizione del limite percentuale dell'affidamento a terzi in subappalto fissato dall'art. 118
D.lgs. n. 163/2006.
pag. 7/13 Del resto, la subappaltatrice non aveva contestato “di avere eseguito i soli lavori contabilizzati in complessivi € 30.000,00, né .. dedotto e provato di averne effettuato altri”.
La tesi condivisa dal Giudice, secondo la quale all'opposta spettassero comunque euro 47.854,11 quali che fossero le opere portate a compimento, era da ritenersi illogica ed incompatibile con la qualificazione del contratto come a corpo. Infatti, in siffatta ipotesi, il contratto avrebbe necessariamente contenuto “l'individuazione dell'opera o delle opere specificamente affidate al subappaltatore”.
Nella specie, il contratto conteneva “il solo richiamo al testo e alle condizioni dell'appalto principale stipulato tra il Comune di CP_4
e la la cui natura a misura è circostanza del Parte_1
tutto pacifica, e provata per tabulas.. Il primo inescusabile errore del
Tribunale è stato perciò quello di qualificare, nell'ambito di un contratto di appalto pubblico a misura, il subappalto sottoscritto dalle parti “a corpo” benché in esso mancasse la necessaria specifica individuazione di una o più corrispondenti opere a corpo affidate alla subappaltatrice”.
Secondo l'appellante, l'argomento, valorizzato dal primo Giudice, afferente al pagamento della seconda fattura emessa dall'opposta, dell'ammontare di euro 10.000,00, recante la dicitura “secondo acconto” anziché “saldo lavori”, non era dirimente.
Infatti, da un lato, andava considerato che la fattura era pur sempre documentazione proveniente dalla controparte e, dall'altra, che, comunque, “la fattura, successiva alla contabilizzazione dei lavori,
pag. 8/13 (n.d.r.: veniva) emessa invece per un importo esattamente coincidente con quello del computo metrico finale sottoscritto dalle parti, al netto del primo acconto di € 20.000,00”. Inoltre, la fattura, azionata in monitorio, era di tre anni successiva alla cessazione del rapporto ed il corrispettivo richiesto non recava riferimento alcuno ad opere realizzate successivamente al luglio 2015.
§ 5.
Con il secondo motivo di appello, l'istante censurava la sentenza obiettando che il giudice di primo grado non aveva dato rilevanza al computo metrico dei lavori, sottoscritto in data 24.7.2015 da entrambe le parti in causa e non contestato, nel quale le opere eseguite dall'appellata in esecuzione del subappalto venivano quantificate in euro 30.000,00.
Secondo l'appellante tale documento, contenente la descrizione delle categorie di lavori eseguiti dalla del prezzo unitario a metro CP_2
cubo concordato con la subappaltatrice, era idoneo a provare che la volontà delle parti fosse stata quella di stipulare un subappalto a misura. Infatti, il documento non avrebbe avuto ragion d'essere se l'intenzione comune delle parti fosse stata quella di riconoscere alla subappaltatrice il 30% del ricavato dell'appalto.
Infine, l'appellante rilevava che “la sentenza è al tempo stesso viziata anche sotto il profilo della motivazione, perché la convinzione che alla andasse riconosciuto l'importo massimo subappaltabile Controparte_2
quali che fossero le forniture e le lavorazioni effettuate e contabilizzate
pag. 9/13 appare oggettivamente irragionevole e contraria ad ogni logica commerciale”.
§ 6.
L'appello è infondato.
La clausola di cui all'art. 4 del contratto di subappalto, come è reso palese dal tenore delle espressioni impiegate, indica chiaramente la misura del corrispettivo dovuto alla subappaltatrice, stabilendo che
“per tali lavori in subappalto alla sarà stabilito un Controparte_2
corrispettivo pari al 30% dell'importo a base di gara”.
Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, in alcun punto di siffatta pattuizione si prevede che il 30% rappresenti non già il prezzo, ma il limite oltre il quale lo stesso non sarebbe dovuto andare.
Non ha pregio obiettare che il contratto di appalto, nel quale si innestava il subappalto in questione, era a misura.
Infatti, le parti del subappalto, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, hanno inteso regolare diversamente i rapporti economici che le riguardavano e non hanno operato nessuno specifico riferimento al prezzo dell'appalto principale, se non quello concernente il 30% dell'importo a base di gara, costituente il parametro per la quantificazione del corrispettivo spettante alla .. CP_2
Del resto, accedendo all'assunto dell'appellante, il contratto non conterrebbe criteri per la quantificazione del prezzo, non essendo pag. 10/13 previsto che questo andasse determinato in base alle quantità di lavori eseguite dalla subappaltatrice.
Peraltro, la tesi dell'appellante non considera che, nel caso di appalto
"a corpo", il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile e, quindi, le considerazioni espresse in merito all'eccedenza del prezzo rispetto al valore dell'opera in concreto svolta non colgono nel segno.
Anche la censura afferente al rilievo, assegnato dal primo Giudice, alla condotta tenuta dall'odierna appellante in sede di pagamento della fattura n. 2 dell'8.9.2015, è priva di pregio.
Ed invero, la vicinanza temporale di tale fattura al computo metrico pure invocato dall'appellante (essendo la prima stata emessa in data
8.9.2015 ed il secondo redatto il 24.7.2015), induce a ritenere che, se realmente si fosse trattato di contratto a misura, la
[...]
nel pagare la citata fattura, recante l'inequivoca causale Parte_1
“secondo acconto”, avrebbe eccepito che, invece, il pagamento doveva intendersi a saldo.
In ogni caso, deve ribadirsi, alcuna clausola del contratto o documento ad esso successivo induce a ritenere che le parti abbiano inteso parametrare il corrispettivo spettante alla PRO.LAV. alla quantità di opere dalla stessa effettivamente eseguite. In tale ipotesi, invero, il contratto avrebbe dovuto stabilire che il pagamento sarebbe avvenuto a stati di avanzamento dei lavori e sulla base della documentazione pag. 11/13 contabile afferente alle opere eseguite, di volta in volta presentata dall'appaltatrice.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
§ 7.
Alcuna statuizione si impone con riguardo alle spese del giudizio di appello, stante la contumacia della Controparte_2
non costituitasi dopo la riassunzione del giudizio.
[...]
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1 Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5296/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3017/2021, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
13.09.2021, non notificata, pendente:
TRA
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Luigi Ricciardelli (C.F.: ), giusta CodiceFiscale_1
procura in atti;
APPELLANTE
E (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona della curatrice p.t., Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto di subappalto.
Conclusioni:
per l'appellante: “vorrà la Corte annullare la sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 887/2019 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere opposto in primo grado, e condannare il alle Parte_2
spese del doppio grado di giudizio, come da nota spese allegata”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.5.2019, la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 887/2019, ad essa notificato il 17.4.2019, con il quale le veniva ordinato il pagamento, in favore della della Controparte_2
somma di euro 17.854,11, quale residuo corrispettivo del contratto di subappalto, intercorso tra le parti, oltre interessi legali dalla notifica al saldo ed oltre alle spese della fase monitoria.
A fondamento della spiegata opposizione, Parte_1
deduceva che: in data 22.12.2013, con determina dirigenziale n. 156, il
Comune di indiceva la gara d'appalto per l'affidamento dei CP_4
lavori di “Realizzazione del parcheggio a raso in Via Pigna” per l'importo di euro 159.514,31 e che essa istante ne risultava pag. 2/13 aggiudicataria;
l'affidamento veniva perfezionato con il contratto del
14.5.2015, per un importo pari ad euro 153.931,30; al fine di eseguire una parte dei lavori oggetto di appalto, stipulava un contratto di subappalto con la nel quale si pattuiva un corrispettivo Controparte_2
pari al 30% di quello posto a base di gara (Art. 4 contratto di subappalto); il prezzo del subappalto era da calcolarsi “a misura” e non
“a corpo” in quanto era soggetto alle medesime condizioni e prescrizioni intercorrenti tra essa appaltatrice ed il proprio CP_5
per tale motivo, nel contratto, non venivano indicati l'importo e le categorie di lavori subappaltate;
il prezzo del subappalto, da riconoscersi alla PRO.LAV., era, quindi, pari ad euro 30.000,00, come da computo metrico delle opere in subappalto del 24.07.2015, importo da essa già pagato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta che, contestando le argomentazioni dell'opponente, chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 15.01.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “rigetta l'opposizione; per
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto già esecutivo;
condanna la società al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore della società che liquida in € 1.618,00 CP_6
per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione”.
pag. 3/13 § 2.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 13.09.2021 e non notificata, la interponeva appello, mediante citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data 14.12.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 14.03.2022, la Controparte_2
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per l'8.04.2022 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex. art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.5.2023.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 24.6.2022,
[...]
premesso che, in data 28.3.2022, con sentenza n. Parte_1
13/2022, il Tribunale di Cassino dichiarava il fallimento della CP_2
chiedeva che venisse fissata l'udienza per la prosecuzione del
[...]
processo.
Con ordinanza del 5.5.2023, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio con il deposito di note scritte, ordinandosi la notifica del ricorso in riassunzione alla Curatela Fallimentare.
pag. 4/13 Con ordinanza del 27.10.2023, la Corte dichiarava la contumacia della cui il ricorso in riassunzione Controparte_2
era stato ritualmente notificato, e disponeva la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte.
Quindi, con ordinanza depositata il 20.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante, la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo all'appellante il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale, la cui scadenza è intervenuta in data
18.2.2025.
Depositata dall'appellante la comparsa conclusionale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva che, secondo l'assunto dell'opponente, il contratto di subappalto doveva intendersi a misura
“e che l'indicazione riportata nell'art. 4 del contratto (del seguente tenore: “per tali lavori in subappalto, alla sarà garantito Controparte_2
un corrispettivo pari al 30% dell'importo a base di gara”) avrebbe avuto il solo senso di porre un limite massimo subappaltabile in virtù dei limiti normativi sui subappalti in caso di appalti pubblici”.
Tanto premesso, peraltro, il Tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che: “ove si volesse seguire l'impostazione data dall'opponente la clausola contrattuale avrebbe dovuto indicare, perlomeno, che la somma pari al 30% dell'importo a base di gara era da considerarsi quale
pag. 5/13 importo “massimo” garantito. La clausola, invece, si limita a indicare che
“per tali lavori in subappalto, alla sarà garantito un Controparte_2
corrispettivo pari al 30% dell'importo a base di gara” senza specificare che trattasi di un mero limite massimo”.
In relazione alla predetta pattuizione, il Giudice, inoltre, osservava che
“è l'unica clausola contrattuale dalla quale si può ricavare un criterio relativo al prezzo. In nessuna parte del contratto, infatti, è indicato o vi sono previsioni da cui potersi percepire che il subappalto è a misura e non a corpo”.
Secondo il Giudice, in senso contrario, non poteva ritenersi dirimente il fatto che, il 24.7.2015, era stato redatto un computo metrico, nel quale le opere eseguite andavano quantificate in complessivi euro 30.000,00.
Infatti, tale argomento era superato dal dato per cui l'opponente aveva provveduto al pagamento della fattura 2/2015 dell'08.09.2015, dell'importo di euro 10.000,00, emessa dall'opposta con causale “2° acconto” e dal fatto che, nell'adempiere a tale pagamento, la stessa opponente non aveva sollevato alcuna obiezione in relazione al relativo oggetto.
Ancora, nell'interpretare l'articolo del contratto contenente la pattuizione del prezzo, oggetto di contestazione tra le parti, il giudice riteneva che: “se la clausola di cui all'art. 4 fosse stata inserita quale previsione di importo massimo garantito e non quale clausola determinativa del prezzo, allora nessun effetto si potrebbe ritenere che essa avrebbe in quanto il limite del 30% dell'importo posto a bando di
pag. 6/13 gara per i subappalti negli appalti pubblici era, all'epoca del subappalto, limite normativo fissato dall'art. 118 comma 2 d.lgs. 163/2006.
La lettura secondo cui, inoltre, l'art. 4 del contratto debba indicare il prezzo è anche coerente con l'art. 1369 c.c. Adottando la tesi di parte opposta (n.d.r.: deve intendersi, però, correttamente, di parte opponente), infatti, il contratto non prevederebbe il prezzo ma la sua determinazione sarebbe rimessa a una futura valutazione.
In definitiva, pertanto, l'art. 4 del contratto va letto come clausola determinativa del prezzo del subappalto con la conseguenza che quest'ultimo è pari al 30% “dell'importo a base di gara” il quale, si badi bene, è pari a € 159.514,31 (come affermato anche da parte opponente)
e non a € 153.931,30, quale importo dell'affidamento in forza del ribasso”.
§ 4.
Con due motivi, l'appellante sottoponeva a censura la sentenza, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente interpretato la clausola del contratto relativa alla determinazione del prezzo.
Con il primo motivo di appello, rilevava che la clausola di cui all'art. 4 del subappalto, laddove stabiliva che “per tali lavori in subappalto alla sarà stabilito un corrispettivo pari al 30% dell'importo a Controparte_2
base di gara”, andava intesa come una mera riproposizione del limite percentuale dell'affidamento a terzi in subappalto fissato dall'art. 118
D.lgs. n. 163/2006.
pag. 7/13 Del resto, la subappaltatrice non aveva contestato “di avere eseguito i soli lavori contabilizzati in complessivi € 30.000,00, né .. dedotto e provato di averne effettuato altri”.
La tesi condivisa dal Giudice, secondo la quale all'opposta spettassero comunque euro 47.854,11 quali che fossero le opere portate a compimento, era da ritenersi illogica ed incompatibile con la qualificazione del contratto come a corpo. Infatti, in siffatta ipotesi, il contratto avrebbe necessariamente contenuto “l'individuazione dell'opera o delle opere specificamente affidate al subappaltatore”.
Nella specie, il contratto conteneva “il solo richiamo al testo e alle condizioni dell'appalto principale stipulato tra il Comune di CP_4
e la la cui natura a misura è circostanza del Parte_1
tutto pacifica, e provata per tabulas.. Il primo inescusabile errore del
Tribunale è stato perciò quello di qualificare, nell'ambito di un contratto di appalto pubblico a misura, il subappalto sottoscritto dalle parti “a corpo” benché in esso mancasse la necessaria specifica individuazione di una o più corrispondenti opere a corpo affidate alla subappaltatrice”.
Secondo l'appellante, l'argomento, valorizzato dal primo Giudice, afferente al pagamento della seconda fattura emessa dall'opposta, dell'ammontare di euro 10.000,00, recante la dicitura “secondo acconto” anziché “saldo lavori”, non era dirimente.
Infatti, da un lato, andava considerato che la fattura era pur sempre documentazione proveniente dalla controparte e, dall'altra, che, comunque, “la fattura, successiva alla contabilizzazione dei lavori,
pag. 8/13 (n.d.r.: veniva) emessa invece per un importo esattamente coincidente con quello del computo metrico finale sottoscritto dalle parti, al netto del primo acconto di € 20.000,00”. Inoltre, la fattura, azionata in monitorio, era di tre anni successiva alla cessazione del rapporto ed il corrispettivo richiesto non recava riferimento alcuno ad opere realizzate successivamente al luglio 2015.
§ 5.
Con il secondo motivo di appello, l'istante censurava la sentenza obiettando che il giudice di primo grado non aveva dato rilevanza al computo metrico dei lavori, sottoscritto in data 24.7.2015 da entrambe le parti in causa e non contestato, nel quale le opere eseguite dall'appellata in esecuzione del subappalto venivano quantificate in euro 30.000,00.
Secondo l'appellante tale documento, contenente la descrizione delle categorie di lavori eseguiti dalla del prezzo unitario a metro CP_2
cubo concordato con la subappaltatrice, era idoneo a provare che la volontà delle parti fosse stata quella di stipulare un subappalto a misura. Infatti, il documento non avrebbe avuto ragion d'essere se l'intenzione comune delle parti fosse stata quella di riconoscere alla subappaltatrice il 30% del ricavato dell'appalto.
Infine, l'appellante rilevava che “la sentenza è al tempo stesso viziata anche sotto il profilo della motivazione, perché la convinzione che alla andasse riconosciuto l'importo massimo subappaltabile Controparte_2
quali che fossero le forniture e le lavorazioni effettuate e contabilizzate
pag. 9/13 appare oggettivamente irragionevole e contraria ad ogni logica commerciale”.
§ 6.
L'appello è infondato.
La clausola di cui all'art. 4 del contratto di subappalto, come è reso palese dal tenore delle espressioni impiegate, indica chiaramente la misura del corrispettivo dovuto alla subappaltatrice, stabilendo che
“per tali lavori in subappalto alla sarà stabilito un Controparte_2
corrispettivo pari al 30% dell'importo a base di gara”.
Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, in alcun punto di siffatta pattuizione si prevede che il 30% rappresenti non già il prezzo, ma il limite oltre il quale lo stesso non sarebbe dovuto andare.
Non ha pregio obiettare che il contratto di appalto, nel quale si innestava il subappalto in questione, era a misura.
Infatti, le parti del subappalto, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, hanno inteso regolare diversamente i rapporti economici che le riguardavano e non hanno operato nessuno specifico riferimento al prezzo dell'appalto principale, se non quello concernente il 30% dell'importo a base di gara, costituente il parametro per la quantificazione del corrispettivo spettante alla .. CP_2
Del resto, accedendo all'assunto dell'appellante, il contratto non conterrebbe criteri per la quantificazione del prezzo, non essendo pag. 10/13 previsto che questo andasse determinato in base alle quantità di lavori eseguite dalla subappaltatrice.
Peraltro, la tesi dell'appellante non considera che, nel caso di appalto
"a corpo", il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile e, quindi, le considerazioni espresse in merito all'eccedenza del prezzo rispetto al valore dell'opera in concreto svolta non colgono nel segno.
Anche la censura afferente al rilievo, assegnato dal primo Giudice, alla condotta tenuta dall'odierna appellante in sede di pagamento della fattura n. 2 dell'8.9.2015, è priva di pregio.
Ed invero, la vicinanza temporale di tale fattura al computo metrico pure invocato dall'appellante (essendo la prima stata emessa in data
8.9.2015 ed il secondo redatto il 24.7.2015), induce a ritenere che, se realmente si fosse trattato di contratto a misura, la
[...]
nel pagare la citata fattura, recante l'inequivoca causale Parte_1
“secondo acconto”, avrebbe eccepito che, invece, il pagamento doveva intendersi a saldo.
In ogni caso, deve ribadirsi, alcuna clausola del contratto o documento ad esso successivo induce a ritenere che le parti abbiano inteso parametrare il corrispettivo spettante alla PRO.LAV. alla quantità di opere dalla stessa effettivamente eseguite. In tale ipotesi, invero, il contratto avrebbe dovuto stabilire che il pagamento sarebbe avvenuto a stati di avanzamento dei lavori e sulla base della documentazione pag. 11/13 contabile afferente alle opere eseguite, di volta in volta presentata dall'appaltatrice.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
§ 7.
Alcuna statuizione si impone con riguardo alle spese del giudizio di appello, stante la contumacia della Controparte_2
non costituitasi dopo la riassunzione del giudizio.
[...]
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1 Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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