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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/09/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Sezione Prima Civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 396/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Zaggia Elena Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Cicognani Maria Stella Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando congiuntamente le seguenti conclusioni:
Per_
“
1. Il sig. verserà per il mantenimento della figlia maggiorenne la somma di € 200,00 CP_1
mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data della domanda;
2. Il sig. dichiara di rinunciare, anche in altre sedi, alla domanda di pagamento degli arretrati CP_1
di mantenimento straordinario formulata nella presente causa.
3. Spese di lite compensate”. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva la pronuncia di divorzio nei confronti di , allegando che Parte_1 Controparte_1
le parti avevano contratto matrimonio concordatario il 6.6.1998, che dal matrimonio era nata la figlia in data 21.9.2005 e che, con decreto del 19.9.2023, il Tribunale di Padova aveva omologato le Per_1
condizioni di separazione concordate dalle parti e concludendo come da ricorso introduttivo.
Si costituiva , associandosi alla domanda sullo status e concludendo, quanto alle Controparte_1
questioni accessorie, come da comparsa di costituzione.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti e formulava proposta conciliativa motivata;
il resistente formulava a sua volta una proposta per la definizione delle condizioni di divorzio, inerenti in particolare al mantenimento della figlia maggiorenne , non Per_1
economicamente autosufficiente, che veniva accettata da parte ricorrente.
In tale sede, le parti precisavano quindi conclusioni congiunte come riportate in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
A quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi materiali della figlia maggiorenne ex art. 337 septies c.c., con la precisazione che quanto concordato al punto 2 delle conclusioni costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepito dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
, trascritto al n. 2, Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Padova;
pagina 2 di 3 2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, riportate in epigrafe;
4) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Sezione Prima Civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 396/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Zaggia Elena Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Cicognani Maria Stella Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando congiuntamente le seguenti conclusioni:
Per_
“
1. Il sig. verserà per il mantenimento della figlia maggiorenne la somma di € 200,00 CP_1
mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data della domanda;
2. Il sig. dichiara di rinunciare, anche in altre sedi, alla domanda di pagamento degli arretrati CP_1
di mantenimento straordinario formulata nella presente causa.
3. Spese di lite compensate”. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva la pronuncia di divorzio nei confronti di , allegando che Parte_1 Controparte_1
le parti avevano contratto matrimonio concordatario il 6.6.1998, che dal matrimonio era nata la figlia in data 21.9.2005 e che, con decreto del 19.9.2023, il Tribunale di Padova aveva omologato le Per_1
condizioni di separazione concordate dalle parti e concludendo come da ricorso introduttivo.
Si costituiva , associandosi alla domanda sullo status e concludendo, quanto alle Controparte_1
questioni accessorie, come da comparsa di costituzione.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti e formulava proposta conciliativa motivata;
il resistente formulava a sua volta una proposta per la definizione delle condizioni di divorzio, inerenti in particolare al mantenimento della figlia maggiorenne , non Per_1
economicamente autosufficiente, che veniva accettata da parte ricorrente.
In tale sede, le parti precisavano quindi conclusioni congiunte come riportate in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
A quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi materiali della figlia maggiorenne ex art. 337 septies c.c., con la precisazione che quanto concordato al punto 2 delle conclusioni costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepito dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
, trascritto al n. 2, Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Padova;
pagina 2 di 3 2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, riportate in epigrafe;
4) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3