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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 24 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 454/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Natale Previti e Stefania Previti, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Rosaria Seminara, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.01.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 15.01.2020 al 20.07.2020, con la qualifica di elettricista e con inquadramento nel 3° livello del CCNL Metalmeccanici Industria Confapi;
di avere svolto attività di posizionamento di cavi per la rete ottica (fibra) per 8 ore giornaliere, dalle ore 7,30 alle ore
16,30, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al sabato;
di avere effettuato, in aggiunta all'orario contrattualmente previsto, quasi regolarmente, lavoro straordinario nella misura che poteva variare da un'ora alle tre ore giornaliere;
di essere stato inviato in trasferta lavorando di fatto presso il cantiere di Reggio Emilia;
di non avere percepito l'indennità di
1 trasferta;
di avere ricevuto solo acconti;
di non averter mai fruito di periodi di ferie e/o permessi;
di non avere “percepito le differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario e straordinario prestato, né le maggiorazioni previste per lavoro festivo prestato”; di non avere percepito la tredicesima e le indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti;
di avere percepito a titolo di TF la somma di euro 338,73.
Ciò posto, il ricorrente ha domandato al giudice adito di: ritenere e dichiarare di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della con la qualifica di Controparte_1
elettricista riconducibile al 3°livello retributivo del C.C.N.L. di categoria dal 15.1.2020 al
20.7.2020; condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma CP_2
complessiva di euro 13.726,24, dei quali euro 5.072,56 a titolo di “differenze di retribuzione”, euro 1.874,18 a titolo di “straordinario”, euro 76,01 a titolo di “permessi goduti”, euro 380,05 a titolo di “ferie”, euro 302,56 a titolo di “festività”, euro 4.154,07 a titolo di “trasferta”, euro 587,72 a titolo di 13° mensilità, euro 272,21 a titolo di “permessi non goduti”, euro 155,34 a titolo di “ferie non godute” ed 851,54 a titolo di TF, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre accessori;
condannare la società resistente
“al risarcimento del danno non patrimoniale …, per mancata fruizione dei periodi di ferie, oltreché del giorno di riposo”; condannare, infine, la resistente al pagamento di spese CP_2
e compensi da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, spiegando difese volte al rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, lamentando la genericità dei conteggi allegati al ricorso e rappresentando: di svolgere lavori di installazione di impianti tecnologici in fibra ottica, ricevendo, a tal fine, appalti o sub-appalti per conto di società telefoniche o di altre appaltatrici;
che tali appalti hanno ad oggetto l'esecuzione di opere su tutto il territorio nazionale con prevalenza fuori dalla regione Sicilia;
che, considerata la sede della società in Sicilia e l'origine messinese dell'amministratore, in passato si è preferito, per puro campanilismo, favorire l'assunzione di lavoratori di Pt_2
riguardo ai quali era più facile reperire, tramite conoscenze comuni, informazioni circa la loro affidabilità e competenza;
che ciò ha comportato il distacco dei dipendenti dalla sede di appartenenza, distacco avvenuto con riconoscimento di vitto e alloggio e con l'intesa, nei fatti, del riconoscimento stabile da parte della società di una settimana di riposo ogni cinque settimane lavorative, per consentire ai dipendenti di fare rientro autorizzato al proprio domicilio, a spese dell'azienda, con mezzi di trasporto pubblici ovvero con l'uso del furgone
2 aziendale;
che, in tal modo, i dipendenti, compreso il ricorrente, effettuavano 5 settimane lavorative, dal lunedì al venerdì e facevano ritorno a il venerdì e/o il sabato della Pt_2
quinta settimana, per poi recarsi nuovamente in cantiere nove/dieci giorni dopo;
che, pertanto, il ricorrente ha osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il seguente orario: dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, fruendo di una intera settimana di riposo ogni cinque settimane lavorative allo scopo di consentirgli il rientro a casa per un periodo più lungo (ben 9/10 giorni, compresi sabato e domenica) rispetto al solo week-end; che l'organizzazione prevedeva l'alloggio dei 3/4 lavoratori in trasferta presso una struttura alberghiera e/o un appartamento o B&B a spese della società, con colazione e cena, per un costo pressoché corrispondente all'indennità di trasferta giornaliera prevista dal CCNL di categoria, salvo conguaglio;
di avere assunto il ricorrente all'inizio del 2020, su suggerimento dei sig.ri e , con Persona_1 Persona_2
contratto a tempo determinato;
che il sig. si è quindi recato a Reggio Emilia, luogo Pt_1
della trasferta assegnatagli, ma lo stesso si è presentato con la sua compagna sostenendo di voler trovare un alloggio autonomo nei giorni a seguire, cosa che non è accaduta, per cui il sig. e la sua compagna hanno pernottato per il mese di gennaio presso l'Albergo “San Pt_1
Parte Pietro” di Reggio Emilia e, successivamente, presso l'Hotel Commercio e presso il sempre nei dintorni di Reggio Emilia, il tutto a spese dell'azienda; che ogni sera la coppia cenava presso il ristorante “Il Destino” a Correggio (RE), sempre a spese dell'azienda, raddoppiate per la presenza della donna;
che tale situazione è durata sino al 07.03.2020, allorché, a causa dell'imminente lockdown per l'epidemia COVID, tutti i lavoratori in trasferta sono rientrati a ivi compreso il ricorrente con la compagna, con la vettura Pt_2
aziendale; per i mesi di marzo, aprile e maggio il ricorrente è stato collocato in CIG;
dopo la cessazione del blocco nazionale, il Sig. rientrato sul cantiere insieme ai parenti Pt_1 [...]
e , è stato di fatto distaccato, nell'imminenza della sottoscrizione del Per_1 Per_2
contratto di sub-appalto stipulato con avvenuto in data 9.6.2020, a partire Controparte_3
dal 03.06.2020 al nuovo cantiere di Livorno, con alloggio pagato dalla società; che la squadra così composta veniva sottoposta alla direzione tecnica del Sig. coadiuvato Testimone_1
dal Sig. ; che il 03.07.2020 il ricorrente ritornato a unitamente al Testimone_2 Pt_2
fratello al nipote e ad altro lavoratore, , a bordo Per_1 Per_2 Persona_3
della vettura aziendale targata DB065RX e tutti poi sono rientrati in cantiere il successivo giorno 13 luglio;
che del tutto inaspettatamente, la mattina del 20.07.2020 il Sig. Pt_1
3 unitamente al fratello ha deciso di abbandonare in tronco il posto di lavoro e, Per_1 all'esito di una accesa discussione avvenuta nel cantiere di Livorno tra i due e il Direttore
Tecnico, , alla presenza di altro dipendente, , il ricorrente e il Testimone_1 Testimone_2
fratello hanno richiesto l'acquisto immediato di biglietti per il rientro a che essa Pt_2
società, pur non essendovi tenuta, ha deciso di acquistare i biglietti per il rientro per evitare atteggiamenti ostruzionistici in cantiere ovvero, ancor prima, per evitare che i sig.ri Pt_1
decidessero di abbandonare il posto di lavoro portando con loro la vettura aziendale, carica di equipaggiamento e strumenti molto costosi e necessari per l'esecuzione dei lavori;
di avere versato al ricorrente, con bonifico del 10.07.2021, la somma di euro 338,73 a titolo di TF;
che, a fronte dell'importo di euro 5.796,02, dovuto per le retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020 e a titolo di TF, essa società ha complessivamente corrisposto l'importo di euro 3.928,02, trattenendo, come da accordi verbali con il ricorrente, l'importo di euro 1.868,00 per il pagamento delle spese di vitto e alloggio della compagna del , per il periodo dal 14.01.2020 al 07.03.2020, Parte_1
presso l'Albergo “San Pietro” di Reggio Emilia e, successivamente, presso l'Hotel
Parte Commercio e presso il di proprietà di per un periodo di totali 53 giorni, Parte_4
per i quali la società ha trattenuto un importo di circa euro 35,00 giornalieri per vitto giornaliero complessivo e alloggio.
Quanto alla pretesa indennità di trasferta, la resistente ha evidenziato di avere riconosciuto al ricorrente una indennità di trasferta, come quota pasto, considerato che l'azienda ha provveduto a fornirgli il vitto e l'alloggio per tutta la durata del rapporto di lavoro.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali;
quanto alle prove testimoniali chieste da parte resistente, nello specifico, deve intendersi revocata l'ordinanza ammissiva del teste , la cui deposizione, alla luce delle Testimone_2
altre risultanze istruttorie, deve considerarsi superflua.
All'esito dell'udienza del 24.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la Controparte_1
con le mansioni di elettricista ed inquadramento nel 3° del C.C.N.L. di riferimento, è
[...]
4 incontestata ed è pianamente desumibile dai documenti versati in atti (v. in particolare le buste paga allegate al n. 7 della memoria di costituzione della resistente); per quanto concerne l'orario di lavoro osservato, la stessa società convenuta ha pacificamente ribadito che questo era di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, per otto ore giornaliere, dalle ore
07:30 alle ore 16:30, con un'ora di pausa pranzo.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il pagamento della somma di euro
5.072,56 a titolo di “differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario” o
“differenze di retribuzione”, si tratta di domanda estremamente generica, priva di un sostanziale supporto assertivo, non essendo desumibile quale sia il fatto costitutivo della pretesa, e cioè se la lamentela abbia ad oggetto una paga oraria inferiore a quella dovuta per contratto collettivo ovvero un pagamento avvenuto in maniera inferiore a quanto risultante dalle buste paga o una differenza retributiva connessa ad un maggiore orario osservato.
Nonostante la genericità della domanda, però, la società resistente ha ammesso, con dichiarazione avente valore confessorio, di avere corrisposto al ricorrente la minore somma complessiva di euro 3.928,02, e ciò a fronte di un totale di 5.796,02 dovuto a titolo di retribuzioni ordinarie (comprensive di ratei di 13° mensilità o gratifica natalizia) e di TF, trattenendo, quindi, l'importo di euro 1.868,00 per compensare, sulla base di asseriti
“accordi verbali” con il lavoratore, le spese che la società aveva affrontato per il vitto e l'alloggio della compagna del sig. in terra emiliana: richiamando presunti “accordi Pt_1 verbali” intervenuti tra le parti, quindi, la resistente sembra avere inteso fare applicazione dell'istituto della compensazione volontaria.
Al riguardo, si deve rammentare che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “si è in presenza di compensazione c.d. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte” (così, ex multis, Cass. Sez. lav. 21.01.2019, n. 1513).
Tale compensazione impropria su base consensuale, tuttavia, non è configurabile nella specie, atteso che la resistente non ha provato l'accordo posto a base della pretesa compensazione;
né dai bonifici allegati al n. 8 della memoria di costituzione o da altri documenti versati in atti è desumibile che le parti si fossero accordate per consentire alla
5 società datrice di trattenere le cifre corrispondenti ai costi sostenuti in relazione al vitto e all'alloggio della compagna del ricorrente.
Pertanto, deve riconoscersi in favore dell'attore il diritto ad ottenere il pagamento della citata somma di euro 1.868,00.
Non sono meritevoli di accoglimento, invece, le domande aventi ad oggetto il compenso per lavoro straordinario, la maggiorazione per lavoro festivo e l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
Con riguardo alla domanda relativa alle retribuzioni spettanti per il maggiore orario di lavoro prestato, essa deve ritenersi infondata perché sfornita di adeguata allegazione e di riscontro probatorio.
Va premesso che è onere di chi agisce in giudizio asserire e dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
In punto di riparto degli oneri di allegazione e prova, la giurisprudenza pone a carico del lavoratore l'onere di allegare e provare in modo rigoroso la consistenza del maggiore orario di lavoro e la effettiva durata della prestazione.
La Suprema Corte, invero, ha affermato il principio secondo il quale “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” e “senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. Sez. lav. 16.2.2009, n. 3714 e, da ultimo, Cass. Sez. lav., 19.6.2018, n. 16150 e Cass. Sez. lav., 20.2.2018, n. 4076).
Con ancora maggiore rigore e nettezza si è espressa Cass. Sez. lav., 14.5.2015, n. 9906, secondo la quale “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi”; con specifico riferimento al lavoro straordinario in giorno festivo o di domenica, nella medesima occasione i giudici di legittimità hanno statuito che “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando
6 specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”..
Il lavoratore, pertanto, deve dimostrare ogni singola ora di straordinario o supplementare effettuato, oltre a provare di aver lavorato anche per tutto il normale orario, non potendo quindi limitarsi ad offrire una generica prova sull'an, ovvero di aver svolto lavoro oltre il normale orario contrattualmente previsto, ma deve provare l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni, nonché il concreto svolgimento di attività lavorativa nei giorni e nelle ore per le quali chiede di essere retribuito.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata laconicamente ad allegare di avere effettuato,
“in aggiunta all'orario contrattualmente previsto”, “quasi regolarmente, lavoro straordinario nella misura che poteva variare da un'ora alle tre ore giornaliere”, senza null'altro specificare.
Tale circostanza, peraltro, non ha trovato riscontro nella prova orale assunta, atteso che le dichiarazioni dei testi non hanno fornito elementi decisivi e sufficienti a ritenere dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa in misura superiore rispetto a quanto contrattualizzato.
Invero, i testi (rispettivamente, fratello e nipote del Persona_1 Persona_2
ricorrente) e (direttore tecnico e socio della hanno Testimone_1 Controparte_1
semplicemente ricostruito l'articolazione dell'orario di lavoro osservato dall'attore e dagli altri dipendenti impiegati nei cantieri in modo del tutto conforme alle deduzioni delle parti
(40 ore settimanali per 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, ciascuno di 8 ore lavorative), ma nulla hanno riferito in ordine alle eventuali prestazioni di lavoro eseguite in regime di plus orario o in giorni festivi.
Analogamente, con riferimento alla domanda concernente l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il ricorrente non ha allegato e provato, o chiesto di provare, di avere lavorato in determinati e specifici giorni che, viceversa, avrebbero dovuto essere destinati alla fruizione delle ferie o dei permessi.
Quanto al mancato godimento delle ferie, invero, trova applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto
7 alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.” (Cass. Sez. lav., 22.12.2009, n. 26985; Cass. Sez. lav. 27.04.2015, n.
8521; Cass. Sez. lav. 06.04.2020, n. 7696; Cass. Sez. lav. 31.05.2024, n. 15258/ord.).
Anche la domanda concernente il pagamento della indennità di trasferta non è positivamente apprezzabile.
Anche sotto tale profilo, l'atto introduttivo si connota per genericità ed indeterminatezza, non essendo stato precisato quale fosse la sede lavorativa principale del ricorrente, rispetto alla quale lo stesso sia stato inviato in trasferta in altro luogo, e quali siano le norme di contrattazione collettiva poste a fondamento della richiesta.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga solo temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla, essendo la nozione di trasferta caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione, non rilevando né la sede aziendale, né la residenza del lavoratore e neppure l'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione (Cass. Sez. lav.
18.02.2021, n. 4408/ord.).
Ebbene, nella specie, oltre alla mancata specificazione della sede lavorativa principale, dalle stesse deduzioni delle parti è evincibile che il ricorrente sia stato abitualmente e stabilmente,
e non già temporaneamente, adibito a svolgere le sue mansioni prima a Reggio Emilia e poi a Livorno, per cui appare impossibile configurare, già a livello logico, lo svolgimento di trasferte in tali luoghi.
Spetta, invece, il pagamento del T.F.R. per il periodo di formale inquadramento, avendo parte ricorrente dedotto di avere ricevuto solo in parte la somma spettante a tale titolo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
8 Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente-creditore il parziale adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione del TF (essendosi confermato in ricorso il ricevimento a tale titolo della somma di euro 338,73), incombe sul convenuto- debitore la prova dell'esattezza e dell'integralità dell'adempimento.
Nel caso di specie, la società resistente ha allegato e provato di avere corrisposto al ricorrente a titolo di T.F.R. la somma di euro 338,73 (v. bonifico del 10.07.2020 allegato al n. 8 della memoria di costituzione, avente come causale la voce “saldo TF anno 2020”), ma la stessa non ha specificamente contestato il punto specifico dei conteggi attorei riguardanti la quantificazione del T.F.R. spettante, per cui al sig. va corrisposta la differenza tra Pt_1
quanto preteso a titolo di T.F.R., pari ad euro 851,54, e quanto già corrisposto a tale titolo dalla datrice di lavoro, come detto pari ad euro 338,73, così ottenendo un importo spettante di euro 512,81.
Infine, va totalmente rigettata la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali “per mancata fruizione dei periodi di ferie, oltreché del giorno di riposo”, trattandosi di domanda oltremodo generica, sguarnita di un concreto supporto assertivo quanto ad individuazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e conseguenze pregiudizievoli subite.
3. Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti sopra precisati, con conseguente condanna della società resistente al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro
2.380,81 (1.868,00 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria + 512,81 a titolo di differenza di T.F.R.), oltre accessori.
Stante la soccombenza reciproca, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 454/2022 R.G.: accerta e dichiara che tra e la è intercorso un Parte_1 Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato dal 15.01.2020 al 20.07.2020, con le mansioni di elettricista,
9 con inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. di categoria e con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, articolate in cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, di 8 ore ciascuno;
condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Controparte_1
euro 2.380,81 per le causali di cui in motivazione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Catania, 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 24 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 454/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Natale Previti e Stefania Previti, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Rosaria Seminara, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.01.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 15.01.2020 al 20.07.2020, con la qualifica di elettricista e con inquadramento nel 3° livello del CCNL Metalmeccanici Industria Confapi;
di avere svolto attività di posizionamento di cavi per la rete ottica (fibra) per 8 ore giornaliere, dalle ore 7,30 alle ore
16,30, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al sabato;
di avere effettuato, in aggiunta all'orario contrattualmente previsto, quasi regolarmente, lavoro straordinario nella misura che poteva variare da un'ora alle tre ore giornaliere;
di essere stato inviato in trasferta lavorando di fatto presso il cantiere di Reggio Emilia;
di non avere percepito l'indennità di
1 trasferta;
di avere ricevuto solo acconti;
di non averter mai fruito di periodi di ferie e/o permessi;
di non avere “percepito le differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario e straordinario prestato, né le maggiorazioni previste per lavoro festivo prestato”; di non avere percepito la tredicesima e le indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti;
di avere percepito a titolo di TF la somma di euro 338,73.
Ciò posto, il ricorrente ha domandato al giudice adito di: ritenere e dichiarare di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della con la qualifica di Controparte_1
elettricista riconducibile al 3°livello retributivo del C.C.N.L. di categoria dal 15.1.2020 al
20.7.2020; condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma CP_2
complessiva di euro 13.726,24, dei quali euro 5.072,56 a titolo di “differenze di retribuzione”, euro 1.874,18 a titolo di “straordinario”, euro 76,01 a titolo di “permessi goduti”, euro 380,05 a titolo di “ferie”, euro 302,56 a titolo di “festività”, euro 4.154,07 a titolo di “trasferta”, euro 587,72 a titolo di 13° mensilità, euro 272,21 a titolo di “permessi non goduti”, euro 155,34 a titolo di “ferie non godute” ed 851,54 a titolo di TF, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre accessori;
condannare la società resistente
“al risarcimento del danno non patrimoniale …, per mancata fruizione dei periodi di ferie, oltreché del giorno di riposo”; condannare, infine, la resistente al pagamento di spese CP_2
e compensi da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, spiegando difese volte al rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, lamentando la genericità dei conteggi allegati al ricorso e rappresentando: di svolgere lavori di installazione di impianti tecnologici in fibra ottica, ricevendo, a tal fine, appalti o sub-appalti per conto di società telefoniche o di altre appaltatrici;
che tali appalti hanno ad oggetto l'esecuzione di opere su tutto il territorio nazionale con prevalenza fuori dalla regione Sicilia;
che, considerata la sede della società in Sicilia e l'origine messinese dell'amministratore, in passato si è preferito, per puro campanilismo, favorire l'assunzione di lavoratori di Pt_2
riguardo ai quali era più facile reperire, tramite conoscenze comuni, informazioni circa la loro affidabilità e competenza;
che ciò ha comportato il distacco dei dipendenti dalla sede di appartenenza, distacco avvenuto con riconoscimento di vitto e alloggio e con l'intesa, nei fatti, del riconoscimento stabile da parte della società di una settimana di riposo ogni cinque settimane lavorative, per consentire ai dipendenti di fare rientro autorizzato al proprio domicilio, a spese dell'azienda, con mezzi di trasporto pubblici ovvero con l'uso del furgone
2 aziendale;
che, in tal modo, i dipendenti, compreso il ricorrente, effettuavano 5 settimane lavorative, dal lunedì al venerdì e facevano ritorno a il venerdì e/o il sabato della Pt_2
quinta settimana, per poi recarsi nuovamente in cantiere nove/dieci giorni dopo;
che, pertanto, il ricorrente ha osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il seguente orario: dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, fruendo di una intera settimana di riposo ogni cinque settimane lavorative allo scopo di consentirgli il rientro a casa per un periodo più lungo (ben 9/10 giorni, compresi sabato e domenica) rispetto al solo week-end; che l'organizzazione prevedeva l'alloggio dei 3/4 lavoratori in trasferta presso una struttura alberghiera e/o un appartamento o B&B a spese della società, con colazione e cena, per un costo pressoché corrispondente all'indennità di trasferta giornaliera prevista dal CCNL di categoria, salvo conguaglio;
di avere assunto il ricorrente all'inizio del 2020, su suggerimento dei sig.ri e , con Persona_1 Persona_2
contratto a tempo determinato;
che il sig. si è quindi recato a Reggio Emilia, luogo Pt_1
della trasferta assegnatagli, ma lo stesso si è presentato con la sua compagna sostenendo di voler trovare un alloggio autonomo nei giorni a seguire, cosa che non è accaduta, per cui il sig. e la sua compagna hanno pernottato per il mese di gennaio presso l'Albergo “San Pt_1
Parte Pietro” di Reggio Emilia e, successivamente, presso l'Hotel Commercio e presso il sempre nei dintorni di Reggio Emilia, il tutto a spese dell'azienda; che ogni sera la coppia cenava presso il ristorante “Il Destino” a Correggio (RE), sempre a spese dell'azienda, raddoppiate per la presenza della donna;
che tale situazione è durata sino al 07.03.2020, allorché, a causa dell'imminente lockdown per l'epidemia COVID, tutti i lavoratori in trasferta sono rientrati a ivi compreso il ricorrente con la compagna, con la vettura Pt_2
aziendale; per i mesi di marzo, aprile e maggio il ricorrente è stato collocato in CIG;
dopo la cessazione del blocco nazionale, il Sig. rientrato sul cantiere insieme ai parenti Pt_1 [...]
e , è stato di fatto distaccato, nell'imminenza della sottoscrizione del Per_1 Per_2
contratto di sub-appalto stipulato con avvenuto in data 9.6.2020, a partire Controparte_3
dal 03.06.2020 al nuovo cantiere di Livorno, con alloggio pagato dalla società; che la squadra così composta veniva sottoposta alla direzione tecnica del Sig. coadiuvato Testimone_1
dal Sig. ; che il 03.07.2020 il ricorrente ritornato a unitamente al Testimone_2 Pt_2
fratello al nipote e ad altro lavoratore, , a bordo Per_1 Per_2 Persona_3
della vettura aziendale targata DB065RX e tutti poi sono rientrati in cantiere il successivo giorno 13 luglio;
che del tutto inaspettatamente, la mattina del 20.07.2020 il Sig. Pt_1
3 unitamente al fratello ha deciso di abbandonare in tronco il posto di lavoro e, Per_1 all'esito di una accesa discussione avvenuta nel cantiere di Livorno tra i due e il Direttore
Tecnico, , alla presenza di altro dipendente, , il ricorrente e il Testimone_1 Testimone_2
fratello hanno richiesto l'acquisto immediato di biglietti per il rientro a che essa Pt_2
società, pur non essendovi tenuta, ha deciso di acquistare i biglietti per il rientro per evitare atteggiamenti ostruzionistici in cantiere ovvero, ancor prima, per evitare che i sig.ri Pt_1
decidessero di abbandonare il posto di lavoro portando con loro la vettura aziendale, carica di equipaggiamento e strumenti molto costosi e necessari per l'esecuzione dei lavori;
di avere versato al ricorrente, con bonifico del 10.07.2021, la somma di euro 338,73 a titolo di TF;
che, a fronte dell'importo di euro 5.796,02, dovuto per le retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020 e a titolo di TF, essa società ha complessivamente corrisposto l'importo di euro 3.928,02, trattenendo, come da accordi verbali con il ricorrente, l'importo di euro 1.868,00 per il pagamento delle spese di vitto e alloggio della compagna del , per il periodo dal 14.01.2020 al 07.03.2020, Parte_1
presso l'Albergo “San Pietro” di Reggio Emilia e, successivamente, presso l'Hotel
Parte Commercio e presso il di proprietà di per un periodo di totali 53 giorni, Parte_4
per i quali la società ha trattenuto un importo di circa euro 35,00 giornalieri per vitto giornaliero complessivo e alloggio.
Quanto alla pretesa indennità di trasferta, la resistente ha evidenziato di avere riconosciuto al ricorrente una indennità di trasferta, come quota pasto, considerato che l'azienda ha provveduto a fornirgli il vitto e l'alloggio per tutta la durata del rapporto di lavoro.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali;
quanto alle prove testimoniali chieste da parte resistente, nello specifico, deve intendersi revocata l'ordinanza ammissiva del teste , la cui deposizione, alla luce delle Testimone_2
altre risultanze istruttorie, deve considerarsi superflua.
All'esito dell'udienza del 24.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la Controparte_1
con le mansioni di elettricista ed inquadramento nel 3° del C.C.N.L. di riferimento, è
[...]
4 incontestata ed è pianamente desumibile dai documenti versati in atti (v. in particolare le buste paga allegate al n. 7 della memoria di costituzione della resistente); per quanto concerne l'orario di lavoro osservato, la stessa società convenuta ha pacificamente ribadito che questo era di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, per otto ore giornaliere, dalle ore
07:30 alle ore 16:30, con un'ora di pausa pranzo.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il pagamento della somma di euro
5.072,56 a titolo di “differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario” o
“differenze di retribuzione”, si tratta di domanda estremamente generica, priva di un sostanziale supporto assertivo, non essendo desumibile quale sia il fatto costitutivo della pretesa, e cioè se la lamentela abbia ad oggetto una paga oraria inferiore a quella dovuta per contratto collettivo ovvero un pagamento avvenuto in maniera inferiore a quanto risultante dalle buste paga o una differenza retributiva connessa ad un maggiore orario osservato.
Nonostante la genericità della domanda, però, la società resistente ha ammesso, con dichiarazione avente valore confessorio, di avere corrisposto al ricorrente la minore somma complessiva di euro 3.928,02, e ciò a fronte di un totale di 5.796,02 dovuto a titolo di retribuzioni ordinarie (comprensive di ratei di 13° mensilità o gratifica natalizia) e di TF, trattenendo, quindi, l'importo di euro 1.868,00 per compensare, sulla base di asseriti
“accordi verbali” con il lavoratore, le spese che la società aveva affrontato per il vitto e l'alloggio della compagna del sig. in terra emiliana: richiamando presunti “accordi Pt_1 verbali” intervenuti tra le parti, quindi, la resistente sembra avere inteso fare applicazione dell'istituto della compensazione volontaria.
Al riguardo, si deve rammentare che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “si è in presenza di compensazione c.d. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte” (così, ex multis, Cass. Sez. lav. 21.01.2019, n. 1513).
Tale compensazione impropria su base consensuale, tuttavia, non è configurabile nella specie, atteso che la resistente non ha provato l'accordo posto a base della pretesa compensazione;
né dai bonifici allegati al n. 8 della memoria di costituzione o da altri documenti versati in atti è desumibile che le parti si fossero accordate per consentire alla
5 società datrice di trattenere le cifre corrispondenti ai costi sostenuti in relazione al vitto e all'alloggio della compagna del ricorrente.
Pertanto, deve riconoscersi in favore dell'attore il diritto ad ottenere il pagamento della citata somma di euro 1.868,00.
Non sono meritevoli di accoglimento, invece, le domande aventi ad oggetto il compenso per lavoro straordinario, la maggiorazione per lavoro festivo e l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
Con riguardo alla domanda relativa alle retribuzioni spettanti per il maggiore orario di lavoro prestato, essa deve ritenersi infondata perché sfornita di adeguata allegazione e di riscontro probatorio.
Va premesso che è onere di chi agisce in giudizio asserire e dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
In punto di riparto degli oneri di allegazione e prova, la giurisprudenza pone a carico del lavoratore l'onere di allegare e provare in modo rigoroso la consistenza del maggiore orario di lavoro e la effettiva durata della prestazione.
La Suprema Corte, invero, ha affermato il principio secondo il quale “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” e “senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. Sez. lav. 16.2.2009, n. 3714 e, da ultimo, Cass. Sez. lav., 19.6.2018, n. 16150 e Cass. Sez. lav., 20.2.2018, n. 4076).
Con ancora maggiore rigore e nettezza si è espressa Cass. Sez. lav., 14.5.2015, n. 9906, secondo la quale “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi”; con specifico riferimento al lavoro straordinario in giorno festivo o di domenica, nella medesima occasione i giudici di legittimità hanno statuito che “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando
6 specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”..
Il lavoratore, pertanto, deve dimostrare ogni singola ora di straordinario o supplementare effettuato, oltre a provare di aver lavorato anche per tutto il normale orario, non potendo quindi limitarsi ad offrire una generica prova sull'an, ovvero di aver svolto lavoro oltre il normale orario contrattualmente previsto, ma deve provare l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni, nonché il concreto svolgimento di attività lavorativa nei giorni e nelle ore per le quali chiede di essere retribuito.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata laconicamente ad allegare di avere effettuato,
“in aggiunta all'orario contrattualmente previsto”, “quasi regolarmente, lavoro straordinario nella misura che poteva variare da un'ora alle tre ore giornaliere”, senza null'altro specificare.
Tale circostanza, peraltro, non ha trovato riscontro nella prova orale assunta, atteso che le dichiarazioni dei testi non hanno fornito elementi decisivi e sufficienti a ritenere dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa in misura superiore rispetto a quanto contrattualizzato.
Invero, i testi (rispettivamente, fratello e nipote del Persona_1 Persona_2
ricorrente) e (direttore tecnico e socio della hanno Testimone_1 Controparte_1
semplicemente ricostruito l'articolazione dell'orario di lavoro osservato dall'attore e dagli altri dipendenti impiegati nei cantieri in modo del tutto conforme alle deduzioni delle parti
(40 ore settimanali per 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, ciascuno di 8 ore lavorative), ma nulla hanno riferito in ordine alle eventuali prestazioni di lavoro eseguite in regime di plus orario o in giorni festivi.
Analogamente, con riferimento alla domanda concernente l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il ricorrente non ha allegato e provato, o chiesto di provare, di avere lavorato in determinati e specifici giorni che, viceversa, avrebbero dovuto essere destinati alla fruizione delle ferie o dei permessi.
Quanto al mancato godimento delle ferie, invero, trova applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto
7 alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.” (Cass. Sez. lav., 22.12.2009, n. 26985; Cass. Sez. lav. 27.04.2015, n.
8521; Cass. Sez. lav. 06.04.2020, n. 7696; Cass. Sez. lav. 31.05.2024, n. 15258/ord.).
Anche la domanda concernente il pagamento della indennità di trasferta non è positivamente apprezzabile.
Anche sotto tale profilo, l'atto introduttivo si connota per genericità ed indeterminatezza, non essendo stato precisato quale fosse la sede lavorativa principale del ricorrente, rispetto alla quale lo stesso sia stato inviato in trasferta in altro luogo, e quali siano le norme di contrattazione collettiva poste a fondamento della richiesta.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga solo temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla, essendo la nozione di trasferta caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione, non rilevando né la sede aziendale, né la residenza del lavoratore e neppure l'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione (Cass. Sez. lav.
18.02.2021, n. 4408/ord.).
Ebbene, nella specie, oltre alla mancata specificazione della sede lavorativa principale, dalle stesse deduzioni delle parti è evincibile che il ricorrente sia stato abitualmente e stabilmente,
e non già temporaneamente, adibito a svolgere le sue mansioni prima a Reggio Emilia e poi a Livorno, per cui appare impossibile configurare, già a livello logico, lo svolgimento di trasferte in tali luoghi.
Spetta, invece, il pagamento del T.F.R. per il periodo di formale inquadramento, avendo parte ricorrente dedotto di avere ricevuto solo in parte la somma spettante a tale titolo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
8 Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente-creditore il parziale adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione del TF (essendosi confermato in ricorso il ricevimento a tale titolo della somma di euro 338,73), incombe sul convenuto- debitore la prova dell'esattezza e dell'integralità dell'adempimento.
Nel caso di specie, la società resistente ha allegato e provato di avere corrisposto al ricorrente a titolo di T.F.R. la somma di euro 338,73 (v. bonifico del 10.07.2020 allegato al n. 8 della memoria di costituzione, avente come causale la voce “saldo TF anno 2020”), ma la stessa non ha specificamente contestato il punto specifico dei conteggi attorei riguardanti la quantificazione del T.F.R. spettante, per cui al sig. va corrisposta la differenza tra Pt_1
quanto preteso a titolo di T.F.R., pari ad euro 851,54, e quanto già corrisposto a tale titolo dalla datrice di lavoro, come detto pari ad euro 338,73, così ottenendo un importo spettante di euro 512,81.
Infine, va totalmente rigettata la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali “per mancata fruizione dei periodi di ferie, oltreché del giorno di riposo”, trattandosi di domanda oltremodo generica, sguarnita di un concreto supporto assertivo quanto ad individuazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e conseguenze pregiudizievoli subite.
3. Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti sopra precisati, con conseguente condanna della società resistente al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro
2.380,81 (1.868,00 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria + 512,81 a titolo di differenza di T.F.R.), oltre accessori.
Stante la soccombenza reciproca, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 454/2022 R.G.: accerta e dichiara che tra e la è intercorso un Parte_1 Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato dal 15.01.2020 al 20.07.2020, con le mansioni di elettricista,
9 con inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. di categoria e con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, articolate in cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, di 8 ore ciascuno;
condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Controparte_1
euro 2.380,81 per le causali di cui in motivazione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Catania, 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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