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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 412/2024 depositato il 31/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM070300917 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 31/3/2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TFM070300917 relativo al recupero delle ritenute alla fonte dovute per l'anno di imposta
2019, emesso dalla Direzione Provinciale di Benevento dell'Agenzia delle Entrate e notificato al contribuente il 18/12/2023, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese;
sostiene il ricorrente che l'atto impugnato
è illegittimo per l'assenza di contraddittorio preventivo, per la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, e per l'assenza di prove.
Si è costituita tempestivamente la Direzione Provinciale di Benevento dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente e di aver motivato la propria valutazione in quanto sono state accertate gravi anomalie gestionali e contabili nei confronti della società “Società_1 S.r.l.” a ristretta base azionaria e familiare in considerazione dell'omessa presentazione del modello 770/2020 per l'anno 2019, società di cui il ricorrente è socio al 15%.
Il ricorrente ha poi depositato una memoria di replica, con la quale ha precisato le proprie eccezioni e richieste, aggiungendo che il ricorso presentato dalla socia Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2018 è stato accolto da questa Corte con la sentenza n. 183/24 del 9/1/2024, che è stata parzialmente riformata in appello con la sentenza n.6258 del 17/3/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado della Campania.
Anche l'Agenzia delle Entrate ha presentato delle memorie illustrative, con le quali ha precisato che la suddetta sentenza di II grado ha confermato nel merito la bontà della sua tesi.
Rinviata l'udienza del 25/9/2025, all'odierna udienza, acquisita la sentenza n.6258 del 17/3/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, la Corte, letti ed esaminati i ricorsi e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si rileva preliminarmente che l'atto impugnato trae origine da una verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle Entrate di Benevento nei confronti della società a ristretta base partecipativa “Società_1 S.r.l.”, esercente l'attività di ristorazione in provincia di Benevento;
in particolare, l'Agenzia, vista l'omessa presentazione del mod.770/2020 per l'anno di imposta 2019, il 17/5/2023 ha notificato alla suddetta società
l'avviso di accertamento n. TFM030300093, emesso ai fini delle imposte dirette e indirette per l'anno 2019, divenuto definitivo per mancata impugnativa, con il quale si contestava che “dal PVC della GdF di
Montesarchio del 7/4/2022, è emerso che la società, nell'anno 2019, ha omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA; ha omesso la registrazione delle fatture passive nel registro IVA degli acquisti e non ha esibito e/o conservato il registro IVA acquisti e il giornale di fondo relativo al misuratore fiscale della sede di Montesarchio;
pertanto sono state rilevate irregolarità nella tenuta della contabilità. Inoltre, atteso che i militari verificatori, sulla base della documentazione presentata nel corso della verifica, hanno constatato l'omessa dichiarazione di ricavi per complessivi € 36.817,00 e rilevato la presenza di costi, sulla base delle fatture di acquisto esibite, per complessivi € 13.961,00, si procede al recupero a tassazione del reddito imponibile di € 22.856,00.”
Sulla base di tali elementi, l'Agenzia delle Entrate di Benevento, con il suddetto avviso, a fronte del reddito imponibile quantificato, per l'anno 2019, in € 22.856,00, ha contestato alla suddetta società l'IRES dovuta nella misura di € 5.485,00, l'IRAP dovuta per € 1.136,00, l'IVA dovuta per € 3.682,00, irrogando, altresì, sanzioni per complessivi € 90.096,10. In sintesi, è stato accertato in capo alla società, ai sensi dell'art.4
DPR n.322/98, in qualità di sostituto d'imposta, l'omessa ritenuta alla fonte di titolo di imposta della somma di euro 5.943,00, così calcolata: utile non dichiarato in capo alla società per euro 22.856,00, e ritenuta pari al 26% per euro 5.943,00; trattandosi di partecipazione detenuta dal socio (non in regime di impresa), il reddito da capitale è stato ritenuto soggetto alla fonte a titolo di imposta in base all'art.27 DPR n.600/73 nella misura del 26%.
Quindi, sussistendo responsabilità solidale ex art.35 DPR n.602/73, il suddetto avviso di accertamento è stato notificato ai tre soci (Nominativo_2 con quota del 30%, Ricorrente_1 con quota del 15% e Nominativo_1
con quota del 55%), che venivano così informati che si era provveduto al controllo della società
“Società_1 S.r.l.” ai fini delle imposte dirette e indirette e il maggior reddito accertato è stato ritenuto distribuito extrabilancio ai suddetti tre soci in proporzione alla propria quota sociale.
Pertanto, si è ritenuto che questi utili abbiano avuto una destinazione al di fuori del patrimonio della società, ovvero siano affluiti nella disponibilità dei soci. La composizione societaria è costituita, come detto, da tre soci legati tra loro da un vincolo di parentela, configurazione che consente di ricondurre la società controllata alla fattispecie delle cosiddette “società a ristretta base azionaria”.
Successivamente l'Agenzia in data 18/12/2023 ha notificato a Ricorrente_1 il provvedimento oggi impugnato.
Ciò posto, passando alla disamina delle eccezioni contenute in ricorso, va detto in primis che priva di pregio
è l'eccezione afferente l'assenza di contraddittorio preventivo in quanto tale contraddittorio è stato esperito nei confronti della società “Società_1 S.r.l.”, tanto è vero che il primo avviso di accertamento emesso nei confronti di tale società è stato notificato anche ai soci, tra cui l'odierno ricorrente, al pari del pvc.
In secondo luogo, non sono condivisibili le eccezioni relative al merito dell'accertamento (id est: la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, e l'assenza di prove): l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità è nel senso di ritenere che la ristretta base societaria sia il presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non imputati a bilancio di una società di capitali siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci;
si veda in tal senso Cass. Civ. Sez. 5, ord. n. 33976 del 19/12/2019 (Rv. 656544 - 01: “In tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo. (Nella specie, si trattata di una società a ristretta base partecipativa, ritenuta mera "cartiera", sicché, in considerazione dell'inesistenza delle operazioni effettuate, erano stati disconosciuti i costi contabilizzati, con conseguente attribuzione di un maggior reddito societario e applicazione della presunzione di redistribuzione degli utili ai soci).”
Tale orientamento è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte che, con la sentenza n.26473 del
10/10/2024 ha precisato che, in tema di imposte sui redditi, “la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili è fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento ed è superata solo dalla dimostrazione, a carico del socio, della sua estraneità assoluta alla gestione e alla vita societaria. La presunzione, infatti, è basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato gradi di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi.”
In pratica, la presunzione può essere vinta con la prova da parte del socio del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti.
Orbene, nel caso sub iudice, analizzando le eccezioni contenute in ricorso e la documentazione prodotta, va detto che il ricorrente, a conoscenza del pvc stilato dai verificatori (che hanno rispettato l'obbligo del contraddittorio), non ha provato né ha documentato quanto affermato nel ricorso introduttivo (o, comunque, non ha fornito elementi utili di giudizio, per esempio con la produzione della dichiarazione dei redditi, delle scritture contabili, dei registri acquisti e vendite, delle fatture, di certificazione attestante i rapporti con la società controllata, di idonea documentazione relativa ai movimenti bancari, attesa l'inconferenza di quelli prodotti), né ha addotto elementi idonei a sostenere che non ci siano state le violazioni contestate, in particolare in ordine alla regolarità della documentazione contabile e inesistenza di compensi percepiti e provenienti dalla società e, soprattutto, della mancata distribuzione degli utili extracontabili, del loro accantonamento o del loro reinvestimento, anzi dalla documentazione prodotta agli atti e dal raffronto con quella extracontabile rinvenuta dai verificatori emerge la prova della legittimità dell'operato dei verificatori e dell'Ufficio dal momento che gli indizi di infrazione sono gravi, precisi e concordanti.
Tale posizione non è cambiata sostanzialmente con le modifiche normative apportate dalla L. n.130/2022 in tema di riparto dell'onere della prova, citate in ricorso.
Ed invero, in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5 bis dell'art. 7 D.L.vo n.546/1992, introdotto dall' art. 6 della L. n.130/2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente, almeno in determinati casi,
l'onere della prova contraria.
La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis D. Lgs n. 546/1992 entrata in vigore il 16 settembre 2022,
a seguito della L. n.130/2022 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, limitandosi semplicemente ad affermare che è l'Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell'accertamento, senza giungere ad addossare ogni onere probatorio all'Agenzia delle Entrate. Tale ordinaria ripartizione dell' onere della prova nel giudizio resta ancorata ai principi classici, ovvero quelli stabiliti dall'art. 2697 cod. civ. che non risulta affatto abrogato o comunque inapplicabile al processo tributario.
Pertanto, si ribadisce che, qualora il contribuente contesti i fatti costitutivi della maggiore o nuova pretesa tributaria, il contribuente stesso dovrà provare, o fornire elementi utili di giudizio, la sussistenza di fatti o elementi di segno avverso e della regolarità della sua condotta.
E nel caso sub iudice non si sono realizzate queste condizioni.
Di poi, si ribadisce che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società si è reso definitivo in quanto non impugnato né contestato.
Infine, non influisce sulla decisione della presente causa l'esito del ricorso presentato dall'altra socia
Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento emesso per altro anno di imposta (il 2018).
Alla luce di tali considerazioni, a parere del giudicante l'avviso di accertamento impugnato è legittimo e l'ente impositore bene ha operato nell'applicazione e interpretazione della normativa in subiecta materia e nel calcolo delle imposte e sanzioni irrogate.
Pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000/00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate di Benevento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro
2.000/00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Benevento il 18/12/2025
Il presidente estensore
CO SO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 412/2024 depositato il 31/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM070300917 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 31/3/2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TFM070300917 relativo al recupero delle ritenute alla fonte dovute per l'anno di imposta
2019, emesso dalla Direzione Provinciale di Benevento dell'Agenzia delle Entrate e notificato al contribuente il 18/12/2023, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese;
sostiene il ricorrente che l'atto impugnato
è illegittimo per l'assenza di contraddittorio preventivo, per la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, e per l'assenza di prove.
Si è costituita tempestivamente la Direzione Provinciale di Benevento dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente e di aver motivato la propria valutazione in quanto sono state accertate gravi anomalie gestionali e contabili nei confronti della società “Società_1 S.r.l.” a ristretta base azionaria e familiare in considerazione dell'omessa presentazione del modello 770/2020 per l'anno 2019, società di cui il ricorrente è socio al 15%.
Il ricorrente ha poi depositato una memoria di replica, con la quale ha precisato le proprie eccezioni e richieste, aggiungendo che il ricorso presentato dalla socia Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2018 è stato accolto da questa Corte con la sentenza n. 183/24 del 9/1/2024, che è stata parzialmente riformata in appello con la sentenza n.6258 del 17/3/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado della Campania.
Anche l'Agenzia delle Entrate ha presentato delle memorie illustrative, con le quali ha precisato che la suddetta sentenza di II grado ha confermato nel merito la bontà della sua tesi.
Rinviata l'udienza del 25/9/2025, all'odierna udienza, acquisita la sentenza n.6258 del 17/3/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, la Corte, letti ed esaminati i ricorsi e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si rileva preliminarmente che l'atto impugnato trae origine da una verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle Entrate di Benevento nei confronti della società a ristretta base partecipativa “Società_1 S.r.l.”, esercente l'attività di ristorazione in provincia di Benevento;
in particolare, l'Agenzia, vista l'omessa presentazione del mod.770/2020 per l'anno di imposta 2019, il 17/5/2023 ha notificato alla suddetta società
l'avviso di accertamento n. TFM030300093, emesso ai fini delle imposte dirette e indirette per l'anno 2019, divenuto definitivo per mancata impugnativa, con il quale si contestava che “dal PVC della GdF di
Montesarchio del 7/4/2022, è emerso che la società, nell'anno 2019, ha omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA; ha omesso la registrazione delle fatture passive nel registro IVA degli acquisti e non ha esibito e/o conservato il registro IVA acquisti e il giornale di fondo relativo al misuratore fiscale della sede di Montesarchio;
pertanto sono state rilevate irregolarità nella tenuta della contabilità. Inoltre, atteso che i militari verificatori, sulla base della documentazione presentata nel corso della verifica, hanno constatato l'omessa dichiarazione di ricavi per complessivi € 36.817,00 e rilevato la presenza di costi, sulla base delle fatture di acquisto esibite, per complessivi € 13.961,00, si procede al recupero a tassazione del reddito imponibile di € 22.856,00.”
Sulla base di tali elementi, l'Agenzia delle Entrate di Benevento, con il suddetto avviso, a fronte del reddito imponibile quantificato, per l'anno 2019, in € 22.856,00, ha contestato alla suddetta società l'IRES dovuta nella misura di € 5.485,00, l'IRAP dovuta per € 1.136,00, l'IVA dovuta per € 3.682,00, irrogando, altresì, sanzioni per complessivi € 90.096,10. In sintesi, è stato accertato in capo alla società, ai sensi dell'art.4
DPR n.322/98, in qualità di sostituto d'imposta, l'omessa ritenuta alla fonte di titolo di imposta della somma di euro 5.943,00, così calcolata: utile non dichiarato in capo alla società per euro 22.856,00, e ritenuta pari al 26% per euro 5.943,00; trattandosi di partecipazione detenuta dal socio (non in regime di impresa), il reddito da capitale è stato ritenuto soggetto alla fonte a titolo di imposta in base all'art.27 DPR n.600/73 nella misura del 26%.
Quindi, sussistendo responsabilità solidale ex art.35 DPR n.602/73, il suddetto avviso di accertamento è stato notificato ai tre soci (Nominativo_2 con quota del 30%, Ricorrente_1 con quota del 15% e Nominativo_1
con quota del 55%), che venivano così informati che si era provveduto al controllo della società
“Società_1 S.r.l.” ai fini delle imposte dirette e indirette e il maggior reddito accertato è stato ritenuto distribuito extrabilancio ai suddetti tre soci in proporzione alla propria quota sociale.
Pertanto, si è ritenuto che questi utili abbiano avuto una destinazione al di fuori del patrimonio della società, ovvero siano affluiti nella disponibilità dei soci. La composizione societaria è costituita, come detto, da tre soci legati tra loro da un vincolo di parentela, configurazione che consente di ricondurre la società controllata alla fattispecie delle cosiddette “società a ristretta base azionaria”.
Successivamente l'Agenzia in data 18/12/2023 ha notificato a Ricorrente_1 il provvedimento oggi impugnato.
Ciò posto, passando alla disamina delle eccezioni contenute in ricorso, va detto in primis che priva di pregio
è l'eccezione afferente l'assenza di contraddittorio preventivo in quanto tale contraddittorio è stato esperito nei confronti della società “Società_1 S.r.l.”, tanto è vero che il primo avviso di accertamento emesso nei confronti di tale società è stato notificato anche ai soci, tra cui l'odierno ricorrente, al pari del pvc.
In secondo luogo, non sono condivisibili le eccezioni relative al merito dell'accertamento (id est: la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, e l'assenza di prove): l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità è nel senso di ritenere che la ristretta base societaria sia il presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non imputati a bilancio di una società di capitali siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci;
si veda in tal senso Cass. Civ. Sez. 5, ord. n. 33976 del 19/12/2019 (Rv. 656544 - 01: “In tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo. (Nella specie, si trattata di una società a ristretta base partecipativa, ritenuta mera "cartiera", sicché, in considerazione dell'inesistenza delle operazioni effettuate, erano stati disconosciuti i costi contabilizzati, con conseguente attribuzione di un maggior reddito societario e applicazione della presunzione di redistribuzione degli utili ai soci).”
Tale orientamento è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte che, con la sentenza n.26473 del
10/10/2024 ha precisato che, in tema di imposte sui redditi, “la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili è fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento ed è superata solo dalla dimostrazione, a carico del socio, della sua estraneità assoluta alla gestione e alla vita societaria. La presunzione, infatti, è basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato gradi di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi.”
In pratica, la presunzione può essere vinta con la prova da parte del socio del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti.
Orbene, nel caso sub iudice, analizzando le eccezioni contenute in ricorso e la documentazione prodotta, va detto che il ricorrente, a conoscenza del pvc stilato dai verificatori (che hanno rispettato l'obbligo del contraddittorio), non ha provato né ha documentato quanto affermato nel ricorso introduttivo (o, comunque, non ha fornito elementi utili di giudizio, per esempio con la produzione della dichiarazione dei redditi, delle scritture contabili, dei registri acquisti e vendite, delle fatture, di certificazione attestante i rapporti con la società controllata, di idonea documentazione relativa ai movimenti bancari, attesa l'inconferenza di quelli prodotti), né ha addotto elementi idonei a sostenere che non ci siano state le violazioni contestate, in particolare in ordine alla regolarità della documentazione contabile e inesistenza di compensi percepiti e provenienti dalla società e, soprattutto, della mancata distribuzione degli utili extracontabili, del loro accantonamento o del loro reinvestimento, anzi dalla documentazione prodotta agli atti e dal raffronto con quella extracontabile rinvenuta dai verificatori emerge la prova della legittimità dell'operato dei verificatori e dell'Ufficio dal momento che gli indizi di infrazione sono gravi, precisi e concordanti.
Tale posizione non è cambiata sostanzialmente con le modifiche normative apportate dalla L. n.130/2022 in tema di riparto dell'onere della prova, citate in ricorso.
Ed invero, in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5 bis dell'art. 7 D.L.vo n.546/1992, introdotto dall' art. 6 della L. n.130/2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente, almeno in determinati casi,
l'onere della prova contraria.
La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis D. Lgs n. 546/1992 entrata in vigore il 16 settembre 2022,
a seguito della L. n.130/2022 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, limitandosi semplicemente ad affermare che è l'Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell'accertamento, senza giungere ad addossare ogni onere probatorio all'Agenzia delle Entrate. Tale ordinaria ripartizione dell' onere della prova nel giudizio resta ancorata ai principi classici, ovvero quelli stabiliti dall'art. 2697 cod. civ. che non risulta affatto abrogato o comunque inapplicabile al processo tributario.
Pertanto, si ribadisce che, qualora il contribuente contesti i fatti costitutivi della maggiore o nuova pretesa tributaria, il contribuente stesso dovrà provare, o fornire elementi utili di giudizio, la sussistenza di fatti o elementi di segno avverso e della regolarità della sua condotta.
E nel caso sub iudice non si sono realizzate queste condizioni.
Di poi, si ribadisce che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società si è reso definitivo in quanto non impugnato né contestato.
Infine, non influisce sulla decisione della presente causa l'esito del ricorso presentato dall'altra socia
Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento emesso per altro anno di imposta (il 2018).
Alla luce di tali considerazioni, a parere del giudicante l'avviso di accertamento impugnato è legittimo e l'ente impositore bene ha operato nell'applicazione e interpretazione della normativa in subiecta materia e nel calcolo delle imposte e sanzioni irrogate.
Pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000/00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate di Benevento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro
2.000/00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Benevento il 18/12/2025
Il presidente estensore
CO SO