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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1852/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1852 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
26.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Castaldo, presso il cui studio elettivamente in Cardito (NA), al Corso C.
Battisti n.145, giusta procura in atti;
E
c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Gaetano Vigliotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore
(NA), alla via D'Ambrosio n.27, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 09.05.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Cardito (NA) l'11.07.2011
e che dalla loro unione era nata una figlia, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data 23.05.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza con obbligo di comunicazione reciproca in caso di cambio della stessa e/o del proprio domicilio effettivo;
2) La figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori, con permanenza prevalente presso il domicilio della madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore interesse quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute della figlia.
In relazione al diritto di visita del padre questi potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì il venerdì dalle 16.00 alle 20.00 e il sabato e la domenica alternati, Per_1
2 ovviamente compatibilmente alle eSIenze scolastiche della stessa. La figlia trascorrerà durante le vacanze estive quindici giorni con il padre nel bimestre Luglio
– Agosto per il periodo che sarà concordato tra i genitori entro il mese di Maggio. Gli altri periodi di vacanza (Natale, Pasqua ed altre festività) alternativamente da concordare di volta in volta;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc...) verranno prese concordemente dai genitori;
3) Il SI. con decorrenza alla sottoscrizione del presente accordo, si CP_1 impegna a corrispondere mensilmente il giorno 27 di ogni mese la somma di € 400,00
(quattrocento/00) rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. Il succitato importo di euro 400,00 dovrà essere corrisposto attraverso accredito su carta ricaricabile postpay evolution n.
5333171198077816 - IBAN: [...] ) intestata alla SI.ra
. I ricorrenti stabiliscono che dei contributi pubblici (quali quelli Parte_1 spettanti, ad esempio, a titolo di assegni nucleo familiare, di assegno unico universale e/o qualsiasi altra forma o misura stabilita a titolo di assegno familiare) usufruisca esclusivamente il genitore presso il quale risulta collocata la figlia.
Pertanto, nel caso di specie, l'importo previsto per l'assegno unico universale sarà erogato nella misura del 100% interamente alla SI.ra ; Parte_1
4) Le spese straordinarie verranno egualmente sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, come previste e regolamentate dal protocollo d'intesa n.
2818/2019 del 31.10.2019, stipulato tra i magistrati della prima sezione del
Tribunale di Napoli Nord con il Coa di Napoli Nord, al quale si rimanda e che qui abbiansi per riportato e trascritto, previa esibizione di idonea documentazione. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
Si precisa, in ogni caso, fatte salve le spese necessarie ed urgenti effettuate nell'interesse del figlio, che le spese straordinarie vanno sempre e comunque preventivamente concordate tra i genitori;
5) Il SI. è proprietario dell'auto Fiat Punto Tg. CY081TL, mentre la CP_1 SI.ra è proprietaria dell'auto Fiat 500 Tg.FC916TK, che resteranno Parte_1 nelle loro diponibilità.
6) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
3 equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
pur condividendo l'opportunità di addivenire alla separazione consensuale, i coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza della figlia, come pure eviteranno, nella eventualità di nuove relazioni, di sostituire la figura paterna/materna con quella del compagno/a.
Qualora eSIenze lavorative o di altra natura dovessero costringere ciascuno dei ricorrenti a fissare il proprio domicilio altrove, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale variazione ed ad accondiscendere a soluzioni che, in considerazione dei propri diritti ed obblighi di genitore e nel rispetto delle eSIenze del figlio, non producano danni irreparabili alle loro opportunità lavorative e di guadagno. Sin da ora i separandi coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
7) I coniugi dichiarano di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
8) I coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano altresì di aver già provveduto ad una equa divisione dei propri beni ed effetti personali.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
e (c.f.: , ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
4 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito (NA) (atto n.22,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 18.7.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1852 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
26.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Castaldo, presso il cui studio elettivamente in Cardito (NA), al Corso C.
Battisti n.145, giusta procura in atti;
E
c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Gaetano Vigliotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore
(NA), alla via D'Ambrosio n.27, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 09.05.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Cardito (NA) l'11.07.2011
e che dalla loro unione era nata una figlia, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data 23.05.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza con obbligo di comunicazione reciproca in caso di cambio della stessa e/o del proprio domicilio effettivo;
2) La figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori, con permanenza prevalente presso il domicilio della madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore interesse quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute della figlia.
In relazione al diritto di visita del padre questi potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì il venerdì dalle 16.00 alle 20.00 e il sabato e la domenica alternati, Per_1
2 ovviamente compatibilmente alle eSIenze scolastiche della stessa. La figlia trascorrerà durante le vacanze estive quindici giorni con il padre nel bimestre Luglio
– Agosto per il periodo che sarà concordato tra i genitori entro il mese di Maggio. Gli altri periodi di vacanza (Natale, Pasqua ed altre festività) alternativamente da concordare di volta in volta;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc...) verranno prese concordemente dai genitori;
3) Il SI. con decorrenza alla sottoscrizione del presente accordo, si CP_1 impegna a corrispondere mensilmente il giorno 27 di ogni mese la somma di € 400,00
(quattrocento/00) rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. Il succitato importo di euro 400,00 dovrà essere corrisposto attraverso accredito su carta ricaricabile postpay evolution n.
5333171198077816 - IBAN: [...] ) intestata alla SI.ra
. I ricorrenti stabiliscono che dei contributi pubblici (quali quelli Parte_1 spettanti, ad esempio, a titolo di assegni nucleo familiare, di assegno unico universale e/o qualsiasi altra forma o misura stabilita a titolo di assegno familiare) usufruisca esclusivamente il genitore presso il quale risulta collocata la figlia.
Pertanto, nel caso di specie, l'importo previsto per l'assegno unico universale sarà erogato nella misura del 100% interamente alla SI.ra ; Parte_1
4) Le spese straordinarie verranno egualmente sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, come previste e regolamentate dal protocollo d'intesa n.
2818/2019 del 31.10.2019, stipulato tra i magistrati della prima sezione del
Tribunale di Napoli Nord con il Coa di Napoli Nord, al quale si rimanda e che qui abbiansi per riportato e trascritto, previa esibizione di idonea documentazione. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
Si precisa, in ogni caso, fatte salve le spese necessarie ed urgenti effettuate nell'interesse del figlio, che le spese straordinarie vanno sempre e comunque preventivamente concordate tra i genitori;
5) Il SI. è proprietario dell'auto Fiat Punto Tg. CY081TL, mentre la CP_1 SI.ra è proprietaria dell'auto Fiat 500 Tg.FC916TK, che resteranno Parte_1 nelle loro diponibilità.
6) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
3 equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
pur condividendo l'opportunità di addivenire alla separazione consensuale, i coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza della figlia, come pure eviteranno, nella eventualità di nuove relazioni, di sostituire la figura paterna/materna con quella del compagno/a.
Qualora eSIenze lavorative o di altra natura dovessero costringere ciascuno dei ricorrenti a fissare il proprio domicilio altrove, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale variazione ed ad accondiscendere a soluzioni che, in considerazione dei propri diritti ed obblighi di genitore e nel rispetto delle eSIenze del figlio, non producano danni irreparabili alle loro opportunità lavorative e di guadagno. Sin da ora i separandi coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
7) I coniugi dichiarano di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
8) I coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano altresì di aver già provveduto ad una equa divisione dei propri beni ed effetti personali.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
e (c.f.: , ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
4 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito (NA) (atto n.22,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 18.7.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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