TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10340 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Capodanno Parte_1 E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. IDA RAMPINO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.05.23 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l , assumendo: di essere dipendente della CP_1 [...] categoria 3 livello dal 26.01.1987; che in Parte_2 data 28.03.2018 alle ore 16,25 mentre rientrava a casa dopo il lavoro, all'altezza della metropolitana di via Toledo cadeva sulle scale dell'ingresso riportando lesioni, trasportata al P.O. Cardarelli le diagnosticavano: contusioni multiple, trauma cranico e controllo oculistico;
che la datrice di lavoro provvedeva ad inoltrare denuncia d'infortunio all;
che, l sottoposta la stessa a visita medica, CP_1 CP_1 riteneva la percentuale della lamentata menomazione all'integrità psico/fisica nella misura del 7%; che avverso tale provvedimento, ritenendolo erroneo ed ingiusto, proponeva formale opposizione ex art. 104 DPR1124/1965; che l'Ente convenuto in data 22/02/2023 le comunicava che la menomazione dell'integrità psico-fisica era stata confermata nella misura precedentemente comunicata il presente provvedimento viene emesso a seguito di collegiale medica. Tanto premesso, concludeva: “Accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 28/03/2018 è conseguito una menomazione dell'integrità psicofisica (c.d. danno biologico) quantificabile nella misura percentuale del 16% ovvero in quella percentuale maggiore o minore, che dovesse risultare in sede di ctu, con decorrenza dalla data dell'infortunio ovvero da quella data, eventualmente diversa, che dovesse essere individuata in corso di causa;
2) Sulla scorta delle percentuali di menomazione dell'integrità psicofisica, condannare l , in persona del legale rappresentante p.t. alla erogazione in CP_1 favore del ricorrente della rendita mensile vitalizia e/o dell'indennizzo in capitale, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla maturazione del diritto al soddisfo. 3) Condannare l in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese al sottoscritto avvocato per averne fatto anticipo.” Si costituiva l che eccepiva la nullità del ricorso per mancanza dei CP_1 requisiti di cui all'art. 414 c.p.c; nel merito, contestava la fondatezza della domanda, sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
In corso di causa, veniva disposta consulenza tecnica sulla documentazione in atti.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è procedibile risultando agli atti il previo esperimento dell'iter amministrativo.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'art. 13 d.lgs. 28/02/00 n. 38, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico». Nel caso di specie, la ricorrente sostiene di essere affetto da un complesso invalidante che ne riduce, del tutto e in modo permanente, la propria capacità lavorativa e causa una inabilità lavorativa, con postumi permanenti in percentuale pari almeno al 16%.
Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha tuttavia escluso una inabilità lavorativa superiore al 7%.
All'uopo ha affermato che: …….“ Appare pertanto corretto stabilire che non risultano postumi di danno e si attribuisce a detta patologia il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica assunta ai sensi dell'art. 13 D.L.GS. 38/2000 pari a 7%....tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, si può affermare, che allo stato vi è una menomazione dell'integrità psico-fisica assunta ai sensi dell'art. 13 D.L.GS. 38/2000 è pari a 7%.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, non residuando margini per dare ingresso ad ulteriori censure. La domanda va pertanto rigettata. Le spese vanno compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
PQM
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese.
Napoli, il 10/07/2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli