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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. Est.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1997 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 18.04.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.03.1983, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Davide
Barberi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Santa Lucia al Parco n.12, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ), nata il [...] in [...] CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA.
-interveniente- Conclusioni delle parti
All'udienza del 18.04.2025, il difensore di parte ricorrente si riportava alle conclusioni già rassegnate;
il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione.
L'ufficio del P.M. in data 28.06.2024 vistava il ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.07.2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di regolamentare i rapporti tra i genitori e il figlio minore , nato il Per_1
23.07.2016 da una relazione intrattenuta dal ricorrente con assumendo CP_1
che:
- le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale è nato, in data
23.07.2016, il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
- dai primi mesi dell'anno 2018 il rapporto è entrato in crisi, sin quando, in data
14.09.2018, la si è allontanata dal domicilio, portando con sé i propri effetti CP_1
personali;
- da allora non ha fatto più ritorno a casa e non ha mai contribuito in CP_1
alcun modo al mantenimento del figlio , venendo meno ai suoi doveri di Per_1
assistenza morale e materiale e intrattenendo con il figlio esclusivamente rapporti telefonici;
- la non ha mai comunicato al ricorrente ove sia domiciliata e/o residente, con CP_1
notevoli conseguenze per quanto concerne l'assunzione delle decisioni nell'interesse del minore;
- il ricorrente, allo stato disoccupato, percepisce regolarmente reddito di cittadinanza per circa € 850,00 mensili, comprensivo della quota di assegno unico per il figlio e della relativa maggiorazione per il pagamento mensile del canone di locazione;
- il nucleo familiare gode del sostegno e del supporto economico, morale ed affettivo dei nonni paterni del minore, e . Persona_2 Controparte_2
Alla luce di tali circostanze il ricorrente chiedeva che fosse disposto l'affidamento c.d.
“esclusivo rafforzato” o “super esclusivo” del figlio minorenne al Persona_2 padre , con collocamento del minore presso la casa familiare, Parte_1
nonché che fosse disposto, relativamente al diritto di visita della madre, che ella possa esercitarlo sempre alla presenza del padre, in ragione di tutto quanto esposto. Circa gli aspetti economici della controversia, chiedeva che la versasse mensilmente al CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Pt_1
la somma di € 200,00 rivalutabile ai fini ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello Stato.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, all'udienza del
20.02.2024 il ricorrente era presente personalmente, mentre la resistente non compariva.
Parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e ne chiedeva l'accoglimento, anche rispetto alle richieste istruttorie formulate;
il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 2.03.2024 il Giudice disponeva l'affidamento esclusivo del minore al padre , onerava a Persona_2 Parte_1 CP_1
corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio , la somma Per_1
di euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi a Parte_1
entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Disponeva
[...]
inoltre i Servizi Sociali territorialmente effettuassero un'indagine sulle condizioni di vita del minore, assegnando termine per il deposito della relazione, e onerava parte ricorrente a depositare la documentazione reddituale e patrimoniale atta a chiarire la sua condizione economica. Con il medesimo provvedimento si pronunciava sull'ammissibilità delle richieste di prova formulate dal ricorrente e disponeva il calendario del processo.
In data 05.11.2024 veniva espletata la prova testimoniale con l'audizione di
[...]
e , genitori del ricorrente. Per_2 Controparte_2
, interrogata sui capitoli ammessi dall'ordinanza istruttoria, dichiarava: Controparte_2
ADR: si è vero, dopo che è nato il bambino mio figlio e la sua compagna sono andati
a vivere da noi, era l'anno 2016; ADR: non mi ricordo con precisione la data però è vero che la signora CP_1
ha raccolto le sue cose ed è andata via;
questo allontanamento p stato improvviso anche se lei diceva spesso che il bambino stava meglio con noi, addirittura prima che il bambino compisse un anno;
ADR: è vero che dal 2018 la signora non è più rientrata in casa, non so se CP_1
qualche altra volta è venuta dai parenti che si trovano a Reggio, sicuramente non ha mai contribuito al mantenimento di;
preciso che questa estate è venuta per Per_1
il compleanno del bambino 23 luglio;
ADR: è vero che con il bambino ha mantenuto solo contatti telefonici sporadici, ogni
20 giorni, ogni mese, ogni 3 mesi, a seconda di quando si ricorda;
ADR: è vero che mio figlio non ha mai saputo dove si trova la , questo me lo ha CP_1
detto lui ma altre volte sono stata presente anche io alle videochiamate dove lei ogni tanto diceva di trovarsi in Francia, altre volte in Belgio altre volte ancora in Romania;
ADR: mio figlio dice che lei non si occupa del bambino neanche economicamente.
, interrogato sulle circostanze ammesse dall'ordinanza istruttoria, Persona_2
dichiarava:
ADR: poco prima della nascita del bambino mi pare di ricordare che siano venuti a vivere da noi;
ADR: circa 5 anni e mezzo fa, non ricordo bene la data, la è andata via da casa CP_1
nostra, ma non aveva avvisato che sarebbe andata via;
ADR: è vero il capitolo 6, non ha fatto più ritorno a casa fatta accezione per l'ultimo compleanno del bambino;
ADR: mio figlio mi ha detto che lei non contribuisce in alcun modo per le spese per
; Per_1
ADR: è vero il capitolo 7, io vedo il bambino che parla al telefono o che è in videochiamata con la madre;
preciso che chiama di rado;
ADR: mio figlio mi ha detto che non sa dove è domiciliata o residente la;
sentivo CP_1
parlare che girovagava per vari paesi dell'Europa, sempre per quello che lei diceva al telefono. Espletata l'audizione dei testi ammessi, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.03.2025.
Con successivo decreto del 14.01.2024, il Giudice, dott. Flavio Tovani, dava atto che con provvedimento di variazione tabellare del 10/01/2025 la causa era stata riassegnata allo stesso e, pertanto, visto il carico e le esigenze di organizzazione del ruolo, disponeva un differimento dell'udienza alla data del 18.04.2025.
All'udienza del 18.04.2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
1. Affidamento del figlio minorenne Per_1
Con riferimento alla domanda di affido super esclusivo del figlio della coppia formulata dal padre , giova preliminarmente Per_1 Parte_1
rammentare che la novella introdotta dal d.lgs n. 154 del 2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse, ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare l'affidamento condiviso dei figli minori cui è possibile derogare sulla base dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
Ed infatti, in linea generale, ben può il Giudice del merito privilegiare l'affidamento a quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. cass.civ.13217 17.5.2021, Cass. N. 28244/19).
All'uopo occorre sottolineare che l'eventuale decisione adottata dal Tribunale di disporre l'affido esclusivo (o super esclusivo dei figli minori) non ha contenuto sanzionatorio nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione che ha affermato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”(Cassazione civile sez. I -
09/02/2023, n. 4056).
Nel caso di specie occorre rilevare che il Nucleo familiare è stato oggetto di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali incaricati che, nella relazione trasmessa in data 20.09.2024, hanno riferito che il minore “risulta adeguatamente accudito dalle figure adulte di riferimento. I nonni paterni rappresentano sia per il minore che per il genitore, il principale punto di riferimento, sia dal punto di vista affettivo che materiale”. Gli stessi concludono: “si ritiene che riceva da parte del padre, Per_1
coadiuvato dai nonni, l'assistenza morale e materiale necessaria a garantirgli un adeguato sviluppo psicofisico. Appare, invece, poco presente nella vita di Per_1
la figura materna, attualmente domiciliata all'estero. Sarebbe auspicabile nell'interesse del minore un maggiore coinvolgimento di quest'ultima” 1.
Pertanto, da quanto emerso dagli accertamenti compiuti dai professionisti incaricati, nonché dalle dichiarazioni rese dai nonni del minore, appare evidente che Per_1 riconosca unicamente nel padre un ruolo di guida sul piano educativo e che lo stesso, unitamente ai propri genitori, è responsabile del percorso di crescita del figlio.
Al contrario, con riferimento a madre del minore, rimasta contumace CP_1
nel presente giudizio, è stato attestato un sostanziale disinteresse della stessa nei confronti del figlio, giacché durante gli anni della sua assenza si è limitata a contattarlo telefonicamente in modo sporadico e a fargli visita non più di una volta l'anno, in occasione del suo compleanno. È altresì emerso che la non ha provveduto in CP_1
alcun modo al mantenimento del figlio.
Pertanto, da quanto risulta dagli atti del giudizio, solamente il risulta aver assolto Pt_1
il proprio ruolo genitoriale in modo compatibile alle esigenze del minore.
Allo stato, dunque, appare opportuno disporre il regime di affido super esclusivo del minore al padre, con collocazione presso lo stesso, anche al fine di favorire, tenuto conto della comprovata assenza in primis fisica della madre, allo stato domiciliata all'estero, l'assunzione in via diretta e immediata di tutte le decisioni inerenti il minore, in continuità con quanto già disposto dal Giudice delegato in via provvisoria.
Infine, con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario il Collegio intende aderire al recente orientamento della Cassazione in materia, secondo il quale:
“nella valorizzazione e nel coordinamento delle posizioni coinvolte, il diritto di visita del genitore non collocatario e quindi il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio” (Cassazione Civile n. 21341 del
13/08/2019); in tal senso occorre rammentare che imporre ai minori la frequentazione con il genitore non collocatario non risponde ad esigenze pratiche o di giustizia, ritenendo che i rapporti tra il genitore e i figli, interrotti per un lungo periodo, debbano riprendere, con reciproco consenso e senza imposizioni, nel rispetto del preminente interesse all'equilibrio psico-fisico dei minori (cfr. Cass. Civ. 23 ottobre 2019, n.
27207). Pertanto, in applicazione degli indirizzi giurisprudenziali richiamati ed al fine di favorire una frequentazione del minore con la madre, alla quale lo stesso è legato da un forte sentimento d'affetto, nell'auspicata ipotesi di riavvicinamento della stessa, ormai da tempo lontana, si ritiene opportuno prevedere che la ripresa degli incontri possa avvenire liberamente su richiesta della previo accordo con il con CP_1 Pt_1
cui dovranno essere concordate le più opportune modalità di incontro al fine di prevenire qualsivoglia trauma per il minore.
2. Contributo al mantenimento del figlio minorenne
L'onere del contributo al mantenimento dei figli minori- o maggiorenni non economicamente autosufficienti- spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.). In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta ai genitori in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
A fronte di tali indicazioni, in assenza di ulteriori elementi, stante anche la contumacia della resistente, è necessario valorizzare quanto dichiarato dal ricorrente, disponendo che corrisponda a l'importo di euro 150,00 CP_1 Parte_1
mensili a titolo di contributo di mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Spese del giudizio
In considerazione del fatto che non sono state integralmente accolte le richieste del ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda formulata con ricorso del 20.07.2023 nei confronti di così provvede sulla regolamentazione dei CP_1
rapporti tra i genitori e il figlio minore : Per_1
- Dispone l'affido super esclusivo del figlio minore al padre, con Per_1
collocazione presso la sua abitazione e diritto della madre di vederlo liberamente, previo accordo con il padre;
- obbliga a corrispondere a l'importo di CP_1 Parte_1
euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- Spese compensate.
Reggio Calabria, 09.05.2025
Il giudice rel. Est.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estratto dalla relazione trasmessa dal Servizio Sociale Territoriale Polo V – Prot. 20.09.2024, conclusioni a pag. 5.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. Est.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1997 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 18.04.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.03.1983, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Davide
Barberi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Santa Lucia al Parco n.12, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ), nata il [...] in [...] CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA.
-interveniente- Conclusioni delle parti
All'udienza del 18.04.2025, il difensore di parte ricorrente si riportava alle conclusioni già rassegnate;
il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione.
L'ufficio del P.M. in data 28.06.2024 vistava il ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.07.2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di regolamentare i rapporti tra i genitori e il figlio minore , nato il Per_1
23.07.2016 da una relazione intrattenuta dal ricorrente con assumendo CP_1
che:
- le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale è nato, in data
23.07.2016, il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
- dai primi mesi dell'anno 2018 il rapporto è entrato in crisi, sin quando, in data
14.09.2018, la si è allontanata dal domicilio, portando con sé i propri effetti CP_1
personali;
- da allora non ha fatto più ritorno a casa e non ha mai contribuito in CP_1
alcun modo al mantenimento del figlio , venendo meno ai suoi doveri di Per_1
assistenza morale e materiale e intrattenendo con il figlio esclusivamente rapporti telefonici;
- la non ha mai comunicato al ricorrente ove sia domiciliata e/o residente, con CP_1
notevoli conseguenze per quanto concerne l'assunzione delle decisioni nell'interesse del minore;
- il ricorrente, allo stato disoccupato, percepisce regolarmente reddito di cittadinanza per circa € 850,00 mensili, comprensivo della quota di assegno unico per il figlio e della relativa maggiorazione per il pagamento mensile del canone di locazione;
- il nucleo familiare gode del sostegno e del supporto economico, morale ed affettivo dei nonni paterni del minore, e . Persona_2 Controparte_2
Alla luce di tali circostanze il ricorrente chiedeva che fosse disposto l'affidamento c.d.
“esclusivo rafforzato” o “super esclusivo” del figlio minorenne al Persona_2 padre , con collocamento del minore presso la casa familiare, Parte_1
nonché che fosse disposto, relativamente al diritto di visita della madre, che ella possa esercitarlo sempre alla presenza del padre, in ragione di tutto quanto esposto. Circa gli aspetti economici della controversia, chiedeva che la versasse mensilmente al CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Pt_1
la somma di € 200,00 rivalutabile ai fini ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello Stato.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, all'udienza del
20.02.2024 il ricorrente era presente personalmente, mentre la resistente non compariva.
Parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e ne chiedeva l'accoglimento, anche rispetto alle richieste istruttorie formulate;
il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 2.03.2024 il Giudice disponeva l'affidamento esclusivo del minore al padre , onerava a Persona_2 Parte_1 CP_1
corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio , la somma Per_1
di euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi a Parte_1
entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Disponeva
[...]
inoltre i Servizi Sociali territorialmente effettuassero un'indagine sulle condizioni di vita del minore, assegnando termine per il deposito della relazione, e onerava parte ricorrente a depositare la documentazione reddituale e patrimoniale atta a chiarire la sua condizione economica. Con il medesimo provvedimento si pronunciava sull'ammissibilità delle richieste di prova formulate dal ricorrente e disponeva il calendario del processo.
In data 05.11.2024 veniva espletata la prova testimoniale con l'audizione di
[...]
e , genitori del ricorrente. Per_2 Controparte_2
, interrogata sui capitoli ammessi dall'ordinanza istruttoria, dichiarava: Controparte_2
ADR: si è vero, dopo che è nato il bambino mio figlio e la sua compagna sono andati
a vivere da noi, era l'anno 2016; ADR: non mi ricordo con precisione la data però è vero che la signora CP_1
ha raccolto le sue cose ed è andata via;
questo allontanamento p stato improvviso anche se lei diceva spesso che il bambino stava meglio con noi, addirittura prima che il bambino compisse un anno;
ADR: è vero che dal 2018 la signora non è più rientrata in casa, non so se CP_1
qualche altra volta è venuta dai parenti che si trovano a Reggio, sicuramente non ha mai contribuito al mantenimento di;
preciso che questa estate è venuta per Per_1
il compleanno del bambino 23 luglio;
ADR: è vero che con il bambino ha mantenuto solo contatti telefonici sporadici, ogni
20 giorni, ogni mese, ogni 3 mesi, a seconda di quando si ricorda;
ADR: è vero che mio figlio non ha mai saputo dove si trova la , questo me lo ha CP_1
detto lui ma altre volte sono stata presente anche io alle videochiamate dove lei ogni tanto diceva di trovarsi in Francia, altre volte in Belgio altre volte ancora in Romania;
ADR: mio figlio dice che lei non si occupa del bambino neanche economicamente.
, interrogato sulle circostanze ammesse dall'ordinanza istruttoria, Persona_2
dichiarava:
ADR: poco prima della nascita del bambino mi pare di ricordare che siano venuti a vivere da noi;
ADR: circa 5 anni e mezzo fa, non ricordo bene la data, la è andata via da casa CP_1
nostra, ma non aveva avvisato che sarebbe andata via;
ADR: è vero il capitolo 6, non ha fatto più ritorno a casa fatta accezione per l'ultimo compleanno del bambino;
ADR: mio figlio mi ha detto che lei non contribuisce in alcun modo per le spese per
; Per_1
ADR: è vero il capitolo 7, io vedo il bambino che parla al telefono o che è in videochiamata con la madre;
preciso che chiama di rado;
ADR: mio figlio mi ha detto che non sa dove è domiciliata o residente la;
sentivo CP_1
parlare che girovagava per vari paesi dell'Europa, sempre per quello che lei diceva al telefono. Espletata l'audizione dei testi ammessi, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.03.2025.
Con successivo decreto del 14.01.2024, il Giudice, dott. Flavio Tovani, dava atto che con provvedimento di variazione tabellare del 10/01/2025 la causa era stata riassegnata allo stesso e, pertanto, visto il carico e le esigenze di organizzazione del ruolo, disponeva un differimento dell'udienza alla data del 18.04.2025.
All'udienza del 18.04.2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
1. Affidamento del figlio minorenne Per_1
Con riferimento alla domanda di affido super esclusivo del figlio della coppia formulata dal padre , giova preliminarmente Per_1 Parte_1
rammentare che la novella introdotta dal d.lgs n. 154 del 2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse, ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare l'affidamento condiviso dei figli minori cui è possibile derogare sulla base dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
Ed infatti, in linea generale, ben può il Giudice del merito privilegiare l'affidamento a quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. cass.civ.13217 17.5.2021, Cass. N. 28244/19).
All'uopo occorre sottolineare che l'eventuale decisione adottata dal Tribunale di disporre l'affido esclusivo (o super esclusivo dei figli minori) non ha contenuto sanzionatorio nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione che ha affermato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”(Cassazione civile sez. I -
09/02/2023, n. 4056).
Nel caso di specie occorre rilevare che il Nucleo familiare è stato oggetto di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali incaricati che, nella relazione trasmessa in data 20.09.2024, hanno riferito che il minore “risulta adeguatamente accudito dalle figure adulte di riferimento. I nonni paterni rappresentano sia per il minore che per il genitore, il principale punto di riferimento, sia dal punto di vista affettivo che materiale”. Gli stessi concludono: “si ritiene che riceva da parte del padre, Per_1
coadiuvato dai nonni, l'assistenza morale e materiale necessaria a garantirgli un adeguato sviluppo psicofisico. Appare, invece, poco presente nella vita di Per_1
la figura materna, attualmente domiciliata all'estero. Sarebbe auspicabile nell'interesse del minore un maggiore coinvolgimento di quest'ultima” 1.
Pertanto, da quanto emerso dagli accertamenti compiuti dai professionisti incaricati, nonché dalle dichiarazioni rese dai nonni del minore, appare evidente che Per_1 riconosca unicamente nel padre un ruolo di guida sul piano educativo e che lo stesso, unitamente ai propri genitori, è responsabile del percorso di crescita del figlio.
Al contrario, con riferimento a madre del minore, rimasta contumace CP_1
nel presente giudizio, è stato attestato un sostanziale disinteresse della stessa nei confronti del figlio, giacché durante gli anni della sua assenza si è limitata a contattarlo telefonicamente in modo sporadico e a fargli visita non più di una volta l'anno, in occasione del suo compleanno. È altresì emerso che la non ha provveduto in CP_1
alcun modo al mantenimento del figlio.
Pertanto, da quanto risulta dagli atti del giudizio, solamente il risulta aver assolto Pt_1
il proprio ruolo genitoriale in modo compatibile alle esigenze del minore.
Allo stato, dunque, appare opportuno disporre il regime di affido super esclusivo del minore al padre, con collocazione presso lo stesso, anche al fine di favorire, tenuto conto della comprovata assenza in primis fisica della madre, allo stato domiciliata all'estero, l'assunzione in via diretta e immediata di tutte le decisioni inerenti il minore, in continuità con quanto già disposto dal Giudice delegato in via provvisoria.
Infine, con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario il Collegio intende aderire al recente orientamento della Cassazione in materia, secondo il quale:
“nella valorizzazione e nel coordinamento delle posizioni coinvolte, il diritto di visita del genitore non collocatario e quindi il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio” (Cassazione Civile n. 21341 del
13/08/2019); in tal senso occorre rammentare che imporre ai minori la frequentazione con il genitore non collocatario non risponde ad esigenze pratiche o di giustizia, ritenendo che i rapporti tra il genitore e i figli, interrotti per un lungo periodo, debbano riprendere, con reciproco consenso e senza imposizioni, nel rispetto del preminente interesse all'equilibrio psico-fisico dei minori (cfr. Cass. Civ. 23 ottobre 2019, n.
27207). Pertanto, in applicazione degli indirizzi giurisprudenziali richiamati ed al fine di favorire una frequentazione del minore con la madre, alla quale lo stesso è legato da un forte sentimento d'affetto, nell'auspicata ipotesi di riavvicinamento della stessa, ormai da tempo lontana, si ritiene opportuno prevedere che la ripresa degli incontri possa avvenire liberamente su richiesta della previo accordo con il con CP_1 Pt_1
cui dovranno essere concordate le più opportune modalità di incontro al fine di prevenire qualsivoglia trauma per il minore.
2. Contributo al mantenimento del figlio minorenne
L'onere del contributo al mantenimento dei figli minori- o maggiorenni non economicamente autosufficienti- spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.). In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta ai genitori in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
A fronte di tali indicazioni, in assenza di ulteriori elementi, stante anche la contumacia della resistente, è necessario valorizzare quanto dichiarato dal ricorrente, disponendo che corrisponda a l'importo di euro 150,00 CP_1 Parte_1
mensili a titolo di contributo di mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Spese del giudizio
In considerazione del fatto che non sono state integralmente accolte le richieste del ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda formulata con ricorso del 20.07.2023 nei confronti di così provvede sulla regolamentazione dei CP_1
rapporti tra i genitori e il figlio minore : Per_1
- Dispone l'affido super esclusivo del figlio minore al padre, con Per_1
collocazione presso la sua abitazione e diritto della madre di vederlo liberamente, previo accordo con il padre;
- obbliga a corrispondere a l'importo di CP_1 Parte_1
euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- Spese compensate.
Reggio Calabria, 09.05.2025
Il giudice rel. Est.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estratto dalla relazione trasmessa dal Servizio Sociale Territoriale Polo V – Prot. 20.09.2024, conclusioni a pag. 5.