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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1734/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Zoagli n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Madia del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al viale Trento Trieste n. 36;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cecilia Ferraresi del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al Largo San Francesco n. 154;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1490/2024 dello 02.10.2024, pubblicata in data 14.10.2024, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti nella discussione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 04.10.2022 dinanzi al Tribunale di Modena, la SI.ra Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 11.10.1998 a Modena con Controparte_1 che dall'unione matrimoniale era nato il [...] il figlio , che in data 05.12.2011 i coniugi erano Per_1
addivenuti a separazione consensuale avanti il Presidente del Tribunale di Modena, come da verbale redatto in pari data e dai medesimi sottoscritto, omologato con decreto camerale pronunciato il 12.12.2011
e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale la ricorrente non si era riconciliata con il marito, neppure temporaneamente, avendo i coniugi mantenuto le rispettive residenze in luoghi diversi, tutto ciò premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il SI. un aumento dell'assegno stabilito in sede separativa per il mantenimento del figlio ad CP_1
€ 593,60 nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 209 a fronte della sperequazione reddituale tra le parti.
Con comparsa depositata il 24.01.2023 si costituiva in giudizio il SI. nulla opponendo alla Controparte_1
pronuncia relativa al vincolo matrimoniale, né al richiesto aumento del contributo al mantenimento di Per_1 ma chiedendo il rigetto della richiesta della ricorrente volta ad ottenere assegno in proprio favore. All'udienza presidenziale celebratasi in data 02.02.2023 alla quale comparivano entrambe le parti, il tentativo di conciliazione dava esito negativo. Con ordinanza emessa in udienza, il Presidente recepiva l'aumento dell'assegno per il mantenimento del figlio concordato tra le parti, confermando per il resto le Per_1
condizioni che avevano regolamentato la separazione personale fra i coniugi. Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero. All'udienza del 12.04.2023 svoltasi in modalità cartolare, il
Giudice istruttore designato assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste. Con ordinanza resa in data 15.11.2023 l'Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletare i richiesti mezzi istruttori, fissava l'udienza del 20 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la ricorrente e il resistente precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1490/2024 del 14.10.2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Modena in data 11.10.1998 da e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di tale Comune di procedere all'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio, disponeva che il padre versasse, a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio maggiorenne , la somma mensile di € 593,60, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, da Per_1
corrispondersi, quanto ad € 493,60, alla madre e quanto ad € 100,00 direttamente al figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena il 25.09.2019,
2 rigettava la domanda proposta da di riconoscimento di assegno divorzile e condannava la Parte_1
predetta alla rifusione, in favore di , delle spese processuali che liquidava in € 4.000,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 20.11.2024, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la parziale riforma, in particolare del capo che ha rigettato la domanda di assegno di assegno divorzile in proprio favore e di quello che ha stabilito la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno e laddove la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
In primo luogo, l'appellante si duole del mancato riconoscimento di assegno divorzile in proprio favore, deducendo una errata valutazione da parte del giudice di prime cure del materiale probatorio e dei fatti non contestati dal ricorrente che devono quindi ritenersi acquisiti agli atti. Ad avviso della la sentenza Pt_1
impugnata non tiene conto di elementi incontestati che dimostrano il contributo fornito dalla moglie alla costituzione del patrimonio familiare ovvero i protratti sacrifici e la rinuncia della stessa alla propria affermazione professionale per dedicarsi ai bisogni della famiglia. Il Tribunale di Modena non attribuisce rilievo pure al fatto della incolpevole perdita del lavoro da parte della moglie e conseguente sua disoccupazione nelle more del giudizio. Con il secondo motivo di appello, la SI.ra contesta violazione e omessa Pt_1 valutazione delle norme sull'onere della prova ai sensi degli artt. 2697 e 2702 c.c.; al riguardo evidenzia l'appellante che da un lato la complessiva reciproca valutazione delle condizioni economiche delle parti aveva indotto il in sede di separazione consensuale a riconoscere alla moglie un contributo al mantenimento, CP_1
pur avendo egli al tempo una capacità reddituale inferiore rispetto a quella esistente al momento del divorzio e che dall'altro nulla si dice nell'impugnata pronuncia della convivenza del marito con tale SI.ra , Per_2
ammessa dal resistente, circostanza fattuale, questa, che certamente ha migliorato la sua situazione patrimoniale. Il Tribunale di Modena non avrebbe tenuto nella debita considerazione né il licenziamento della fatto incontestato e certamente penalizzante, né l'incremento di costi che la madre ha rispetto al padre Pt_1
per effetto della convivenza con un ragazzo in età adulta.
Quale terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta quindi l'erroneità dell'esclusione dell'assegno divorzile decisa dal Tribunale di Modena, sussistendo invece tutti i presupposti per il riconoscimento di detto assegno, in particolare l'obiettiva disparità reddituale tra le parti, l'incontestato stato di disoccupazione della moglie,
l'età della medesima e la perdita di appetibilità per il mercato del lavoro. Fa poi rilevare la in ordine Pt_1
alla ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio , di non essere in grado allo stato Per_1
attuale di sostenere tali spese nella misura del 50%. Il padre con le condotte tenute al riguardo, in violazione delle condizioni della separazione consensuale, ha pesantemente diminuito il tenore di vita del figlio e di ciò si deve tenere conto anche nella suddivisione delle spese straordinarie. Da ultimo, l'appellante deduce l'erroneità della statuizione sulle spese di lite operata nella sentenza oggetto di impugnazione. Secondo la
3 non sarebbero state considerati in alcun modo dal Tribunale di Modena né il fatto che le questioni non Pt_1
fossero di pronta soluzione né la circostanza che la conflittualità tra le parti sia stata una delle ragioni delle difese in concreto articolate. A ciò aggiungasi anche la circostanza della necessità di iniziativa giudiziale per il riconoscimento di un aumento per l'assegno mensile in favore del figlio . Per_1
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 1429/2024 emessa dal Tribunale Parte_1
di Modena il 14.10.2024, di:
• Dichiarare obbligato a corrispondere alla moglie , entro il giorno 20 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, un contributo mensile per il suo mantenimento di € 200,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat;
• Stabilire che la ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio sia operata nei seguenti Per_1
termini: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
• Dichiarare tenuto e condannare alla rifusione, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri accessori.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 24.02.2025, si è costituito il SI. il quale ha Controparte_1 contestato decisamente l'avverso gravame chiedendone il rigetto in quanto manifestamente infondato, illogico e privo di specificità, non potendosi comprendere infatti, secondo l'appellato, quali siano i capi e i punti della sentenza impugnata, come richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Per quanto concerne in particolare il motivo di appello 4.1 della eccepisce l'appellato che la ricorrente, Pt_1 solo nella memoria di replica, deduceva del tutto genericamente di avere sempre svolto “lavori part-time per esigenze familiari”, permettendo così al SI. di svolgere il suo lavoro anche per dieci ore al giorno, CP_1
senza peraltro chiedere di provare nessuna delle circostanze rappresentate, tra cui il fatto che la decisione di lavorare part-time sia stata scelta condivisa con il marito. Al contrario questi, sin dal primo atto difensivo del primo grado, faceva presente essere stata la a scegliere di lavorare a tempo parziale il pomeriggio, Pt_1 nonostante il marito avesse insistito affinché la moglie trovasse un'occupazione a tempo pieno, articolando appositi capitoli di prova per testi. Dal canto suo, l'odierna appellante non formulava nessun mezzo istruttorio in merito e neppure indicava alcun teste a prova contraria, limitandosi ad opporsi ai capitoli di prova indicati dal Esente da censure e aderente al principio della ripartizione dell'onere della prova nonché aderente CP_1 al quadro processuale emerso dall'istruttoria è la decisione del Tribunale di Modena quando alla pagina 4 stabilisce come, quanto ai profili compensativo e perequativo dell'assegno richiesto, la nulla abbia Pt_1
allegato, se non tardivamente nella memoria di replica, né tantomeno nulla abbia dimostrato, non avendo nemmeno chiesto di provare che la scelta di lavorare part-time sia stata condivisa o resa necessaria dagli oneri di accudimento del figlio . Quanto alla asserita ammissione da parte del dell'instaurazione di Per_1 CP_1 una stabile convivenza con la nuova compagna, fa rilevare l'appellato come si tratti di circostanza fantasiosa, che non solo non è veritiera e non è mai stata ammessa in alcun atto dal convenuto ma neppure è mai stata
4 dedotta dalla controparte a sostegno delle proprie richieste. Per quanto concerne lo stato di disoccupazione di cui si doleva nel corso del giudizio di primo grado la che in appello deposita tre buste paga affermando Pt_1
che nelle more della decisione del procedimento divorzile in primo grado reperiva una occupazione part-time a tempo indeterminato presso la Carrozzeria Pignatti S.r.l., fa rilevare l'appellato come dall'esame di tali documenti si evinca che la veniva assunta dalla società Pignatti in data 27.02.2023 quindi ben prima Pt_1 dell'intervenuto licenziamento da parte del precedente datore di lavoro avvenuto in data 28.04.2023 con la conseguenza che alla data del deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la percepiva ben Pt_1
due stipendi e comunque non era di certo disoccupata. Il domanda quindi alla Corte di valutare il CP_1
comportamento processuale tenuto dalla controparte in netta violazione dei principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.
Quanto alla domandata riforma del capo della sentenza che stabilisce la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio nella misura del 50% ciascuno, deduce l'appellato come sia stata proprio la SI.ra in primo grado e sin dall'atto introduttivo a richiedere che le stesse venissero ripartite tra i Pt_1
genitori in tale percentuale. Ancora, per quanto concerne le pretese condotte tenute dal in violazione CP_1 dell'accordo separativo in punto a rimborso delle spese straordinarie, fa rilevare l'appellato come nel giudizio di primo grado sia risultato provato che nessuna violazione è stata posta in essere dal padre il quale ha confutato specificamente quanto ex adverso dedotto provando che solo in due occasioni si era opposto motivatamente al rimborso di alcune spese straordinarie (macchina e vacanze estive) in quanto non concordate bensì imposte dalla madre. Quanto poi alla asserita disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi sulla quale la SI.ra fonda la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale di Modena in ordine alla Pt_1
ripartizione delle spese straordinarie, eccepisce l'appellato che, come correttamente evidenziato dal Tribunale per negare l'assegno divorzile alla sotto il profilo assistenziale, non sussiste alcuna disparità fra le condizioni economiche delle parti. Pt_1
Infine, quanto alla statuizione sulle spese di lite operata nella sentenza di cui si duole l'appellante, rileva il
[...]
CP_
come tale motivo di impugnazione sia manifestamente infondato e vada pertanto respinto. La soccombenza della è risultata infatti totale e non sussisteva alcuna ragione per disporre compensazione Pt_1
delle spese atteso che la questione relativa al riconoscimento o meno del diritto all'assegno divorzile non può certo rivestire il carattere di assoluta novità della questione trattata e l'iniziativa giudiziale non può dirsi promossa per ottenere il riconoscimento dell'incremento nella misura di € 100,00 dell'assegno di mantenimento per il figlio , rispetto al quale sin dal primo atto difensivo il SI. ha dichiarato Per_1 CP_1
che stava già corrispondendo direttamente al figlio tale importo e di essere concorde di aumentare di 100,00 euro l'assegno per . Per_1
L'appellato chiede quindi alla Corte di Appello di:
5 ● ritenere manifestatamente infondato l'atto di appello proposto da e conseguentemente Parte_1
rigettare lo stesso, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Modena n. 1490/24 emessa in data
02.10.2024 e pubblicata in data 14.10.2024;
● condannare al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre ad oneri di legge, Parte_1 nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c. ed in ogni caso al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., di una somma equitativamente determinata.
In subordine e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui codesta Corte non ritenga la causa matura per la decisione, rinnova l'appellato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata in primo grado ovvero prova per testi e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a di produrre in giudizio Parte_1
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari intervenuti dal 2011.
4.- All'udienza del 6 marzo 2024, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, reputa la Corte che le istanze istruttorie proposte dall'appellato non meritino accoglimento, risultando superflue ai fini del decidere, tenuto conto delle allegazioni e reciproche contestazioni delle parti nonché della documentazione tutta versata in atti.
Passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo, secondo e terzo motivo di appello, con i quali l'appellante si duole di una omessa valutazione del materiale probatorio e dei fatti non contestati e dunque da ritenersi acquisiti agli atti da parte del giudice di prime cure, di una violazione delle norme in tema di onere della prova e dunque di una errata esclusione dell'assegno per la moglie, possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla questione dell'assegno divorzile e alla sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Orbene è noto che secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I.
n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (vedasi Cass. civ. S.U. 18287/2018). Ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 5 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, occorre dunque tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità
6 reddituali future ed all'età dell'avente diritto (vedasi, tra le numerose successive pronunce della Suprema Corte intervenute dopo le Sezioni Unite, Cass. civ. Sez. I, ordinanza 23.01.2019, n. 1882 nella quale si è ribadito che
“il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898/1970, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”, con più specifico riguardo alla durata del matrimonio, Cass. civ. Sez. I, 07.05.2019, n. 12021 ove si osserva, in conformità a quanto statuito da una pronunzia della Corte di Appello di Palermo (oggetto di gravame) che
“la breve durata della vita in comune, non caratterizzata dalla nascita dei figli, era tale da escludere che avesse avuto efficacia condizionante sulla formazione del patrimonio delle parti, ove ritenuto astrattamente valutabile quanto all'an debeatur”; Cass. civ. Sez. I, ordinanza 28.02.2020, n. 5603 secondo cui “in tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia
e di quello personale degli ex coniugi” e la più recente Cass. civ. Sez. VI-I, ordinanza 10.06.2022, n. 18838 ove si osserva che “….Per le Sezioni Unite occorre prendere atto della «piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale». E dunque, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge, almeno in linea di principio, deve provvedere al proprio mantenimento. In forza della norma sull'assegno tuttavia, tale principio
è derogato, oltre che nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'assegno, in funzione compensativo-perequativa. In breve, l'assegno risponde anzitutto e per lo più ad un'esigenza assistenziale, esigenza che le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata. In taluni casi, però, l'assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto in ipotesi
7 in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà solo compensativo- perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà compensativo-perequativa ed assorbirà quella assistenziale....”).
Ora, nella vicenda in esame, reputa la Corte che il Tribunale di Modena abbia fatto buon governo dei principi enunciati procedendo a valutare preliminarmente se vi sia disparità tra le condizioni economico-reddituali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, se, esistendo disparità, il coniuge “debole” sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale), successivamente se pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte condivise durante il matrimonio, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Dalle allegazioni e deduzioni difensive delle parti nonché dalla documentazione versata in atti, è emerso che il SI. lavora dall'età di 15 anni come operaio, con stipendio mensile attuale di circa € 2.000/2.100 CP_1
netti e ultimo reddito imponibile (anno 2021) pari ad € 37.078,00 con imposta netta di € 8.941, è gravato della rata di mutuo della casa di abitazione pari a circa € 400 e corrisponde assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne di complessivi € 593,60 e che la SI.ra all'epoca dell'introduzione del giudizio di divorzio Pt_1
e dell'ordinanza presidenziale, lavorava part-time presso la società “Carrozzeria Fast Car Sas di Zito Gennaro
e C.” di Modena, con stipendio mensile di € 400,00 e ultimo reddito lordo (anno di imposta 2021) di € 7.562,19, impiego cessato con decorrenza dallo 01.07.2023, a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è proprietaria dell'abitazione in cui risiede con il figlio, già casa familiare, ricevuta in donazione dal padre ed intestataria di due autovetture, una delle quali in uso al figlio . Diversamente da quanto dedotto CP_2 ed argomentato dalla nell'atto di appello, il giudice di primo grado ha certamente considerato lo stato di Pt_1
disoccupazione dedotto dalla condivisibilmente osservando tuttavia come la ricorrente, da un lato, nulla Pt_1
abbia documentato, né tantomeno allegato, in ordine alla sua attuale situazione economica, essendo inverosimile che dal licenziamento, intervenuto da più di un anno, ella sia rimasta del tutto priva di reddito, dovendo quantomeno presumersi che percepisca o abbia percepito una indennità di disoccupazione, il che non consente di appurare se sussista una effettiva disparità tra le condizioni economico-reddituali degli ex coniugi, considerati i non trascurabili esborsi che gravano mensilmente sul e la proprietà in capo alla CP_1 Pt_1
della casa di abitazione, oltreché delle liquidità divise in maniera paritaria in sede di separazione, ammontanti all'epoca ad € 187.864,94. D'altra parte, anche a ritenere dimostrato che la non percepisse al tempo Pt_1
alcun reddito, la stessa non potrebbe essere ritenuta per ciò esente da colpa, non essendo stata fornita alcuna prova che si sia concretamente attivata per reperire diverse e ulteriori occupazioni rispetto a quella esercitata part-time sino al licenziamento, né un nuovo impiego successivamente, tenuto conto della sua giovane età all'epoca della separazione (41 anni) e di una capacità lavorativa quantomeno generica che non risulta neppure oggi compromessa o in qualche modo limitata. Peraltro, non può non evidenziare la Corte come dal deposito
8 nel presente grado di giudizio di tre prospetti paga del nuovo datore di lavoro della ovvero la Carrozzeria Pt_1
Pignatti S.r.l. relativi alle mensilità di febbraio, aprile e settembre 2024 e recanti importi netti gli ultimi due di
€ 792,00, risulti che l'odierna appellata veniva assunta a tempo indeterminato con contratto part-time a decorrere dal 10.02.2023 e quindi prima dell'intimato licenziamento e della intervenuta asserita disoccupazione, percependo una retribuzione più elevata rispetto a quella che riceveva nel precedente lavoro.
A maggiore ragione, dunque, avuto riguardo da un lato all'importo attuale della retribuzione mensile della all'essere la predetta proprietaria della casa di abitazione e al risultare le maggiori esigenze del figlio Pt_1 con il crescere dell'età compensate dal disposto aumento dell'assegno mensile posto a carico del e CP_1 dall'altro all'importo della retribuzione mensile del il quale non risulta avere instaurato convivenza CP_1
con la nuova compagna (circostanza non ammessa dallo stesso e comunque non provata) e all'essere il medesimo gravato del pagamento della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, va escluso che l'appellante abbia diritto di ricevere dall'ex coniuge un assegno in proprio favore sotto il profilo assistenziale. Parimenti, quanto ai criteri compensativo e perequativo, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la quale afferma di avere dimostrato il contributo da ella offerto alla creazione del patrimonio familiare sacrificando la propria affermazione professionale, lavorando part-time, non può non rilevarsi al contrario come nulla abbia allegato la se non tardivamente nella memoria di replica, né tantomeno Pt_1
dimostrato, non avendo chiesto neppure di provare che la scelta di lavorare a tempo parziale, peraltro in orario pomeridiano, lasciando quindi il minore dopo la scuola alle cure dei nonni paterni, sia stata condivisa dai coniugi o resa necessaria dagli oneri di accudimento e gestione del figlio , né che tale scelta abbia in Per_1 qualche modo consentito al marito, il quale come detto sopra svolge la professione di operaio dall'età di 15 anni, di incrementare il proprio patrimonio, senza contare che una qualche “compensazione” del lavoro domestico le è stata riconosciuta in sede di separazione, con la divisione al 50% ciascuno del conto corrente cointestato su cui entrambi i coniugi facevano confluire integralmente i propri redditi. Ancora, non può condividersi la prospettazione difensiva dell'appellata volta a sostenere la debenza di assegno divorzile in suo favore per il fatto che proprio la complessiva valutazione delle condizioni economiche delle parti aveva indotto il al tempo della separazione a riconoscere alla moglie un contributo mensile per il suo mantenimento, CP_1 anche se il suo reddito mensile era inferiore a quello attuale. L'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e l'assegno divorzile hanno infatti natura e presupposti ben diversi.
Vanno dunque respinti i motivi di appello in ordine all'assegno divorzile con conseguente conferma del capo della sentenza che ha rigettato la domanda di assegno in proprio favore della Pt_1
Per quanto attiene al motivo di appello relativo alla ripartizione delle spese straordinarie tra le parti stabilita dalla sentenza impugnata nella misura del 50% ciascuna e che la vorrebbe rideterminata nella diversa Pt_1 percentuale del 70% a carico dell'appellato e del 30 a proprio carico, rileva la Corte come la Parte_1 sin dall'atto introduttivo del giudizio di divorzio davanti al Tribunale di Modena e anche in sede di precisazione
9 delle conclusioni abbia sempre domandato la suddivisione delle spese straordinarie in misura paritaria tra i genitori di talché la domanda formulata in grado di appello sul presupposto di una erroneità della pronuncia gravata appare inammissibile, tenuto conto del resto che la non allega fatti sopravvenuti rispetto alla Pt_1
sentenza di primo grado ma si limita ad affermare di non essere in grado nella attuale contingenza economica di sostenere le spese straordinarie al 50% e che il padre con le condotte assunte in violazione dell'accordo di separazione consensuale in punto al rimborso delle spese straordinarie avrebbe pesantemente inciso sul tenore di vita del figlio, condotte, queste, specificamente contestate dal non provate e in ogni caso non CP_1
dirimenti nella questione in esame.
Infine, quanto al motivo di gravame circa la statuizione sulle spese di lite, osserva la Corte come, tenuto conto della soccombenza pressoché totale della ricorrente, legittimamente il Tribunale abbia condannato la stessa alla refusione delle spese di lite in favore del Invero la questione giuridica relativa al riconoscimento CP_1
o meno dell'assegno divorzile non può ritenersi questione di assoluta novità e l'iniziativa giudiziale non può dirsi promossa e continuata al fine di ottenere l'incremento dell'assegno per il figlio , alla luce della Per_1 circostanza che il padre risultava già corrispondere direttamente al figlio l'ulteriore somma di € 100 e il medesimo sin dalla comparsa di costituzione non si è opposto alla domanda in tal senso formulata dalla madre.
Conclusivamente, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente integrale Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
La totale soccombenza dell'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante il rito camerale e l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Quanto infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato, si rileva come sia noto che la condanna prevista da tale disposizione normativa, ossia la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord. 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534) non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate. Già solo per i principi giurisprudenziali sopra illustrati, la domanda del non può trovare accoglimento e va rigettata, non CP_1
apparendo le difese proposte dall'appellante manifestamente infondate e del tutto pretestuose, e non essendovi sufficiente dimostrazione che questa abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave o abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere fondati i propri assunti difensivi. Ad
10 abundantiam, si sottolinea che la parte appellata non ha offerto alcun elemento utile ed idoneo a procedere alla liquidazione, sia pure in via equitativa, del pregiudizio asseritamente sofferto, oltre a quello derivante dall'avere dovuto sostenere le spese legali per la presente causa.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre al 15% rimborso forfettario
[...] spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
06.03.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1734/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Zoagli n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Madia del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al viale Trento Trieste n. 36;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cecilia Ferraresi del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al Largo San Francesco n. 154;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1490/2024 dello 02.10.2024, pubblicata in data 14.10.2024, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti nella discussione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 04.10.2022 dinanzi al Tribunale di Modena, la SI.ra Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 11.10.1998 a Modena con Controparte_1 che dall'unione matrimoniale era nato il [...] il figlio , che in data 05.12.2011 i coniugi erano Per_1
addivenuti a separazione consensuale avanti il Presidente del Tribunale di Modena, come da verbale redatto in pari data e dai medesimi sottoscritto, omologato con decreto camerale pronunciato il 12.12.2011
e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale la ricorrente non si era riconciliata con il marito, neppure temporaneamente, avendo i coniugi mantenuto le rispettive residenze in luoghi diversi, tutto ciò premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il SI. un aumento dell'assegno stabilito in sede separativa per il mantenimento del figlio ad CP_1
€ 593,60 nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 209 a fronte della sperequazione reddituale tra le parti.
Con comparsa depositata il 24.01.2023 si costituiva in giudizio il SI. nulla opponendo alla Controparte_1
pronuncia relativa al vincolo matrimoniale, né al richiesto aumento del contributo al mantenimento di Per_1 ma chiedendo il rigetto della richiesta della ricorrente volta ad ottenere assegno in proprio favore. All'udienza presidenziale celebratasi in data 02.02.2023 alla quale comparivano entrambe le parti, il tentativo di conciliazione dava esito negativo. Con ordinanza emessa in udienza, il Presidente recepiva l'aumento dell'assegno per il mantenimento del figlio concordato tra le parti, confermando per il resto le Per_1
condizioni che avevano regolamentato la separazione personale fra i coniugi. Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero. All'udienza del 12.04.2023 svoltasi in modalità cartolare, il
Giudice istruttore designato assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste. Con ordinanza resa in data 15.11.2023 l'Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletare i richiesti mezzi istruttori, fissava l'udienza del 20 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la ricorrente e il resistente precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1490/2024 del 14.10.2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Modena in data 11.10.1998 da e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di tale Comune di procedere all'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio, disponeva che il padre versasse, a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio maggiorenne , la somma mensile di € 593,60, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, da Per_1
corrispondersi, quanto ad € 493,60, alla madre e quanto ad € 100,00 direttamente al figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena il 25.09.2019,
2 rigettava la domanda proposta da di riconoscimento di assegno divorzile e condannava la Parte_1
predetta alla rifusione, in favore di , delle spese processuali che liquidava in € 4.000,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 20.11.2024, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la parziale riforma, in particolare del capo che ha rigettato la domanda di assegno di assegno divorzile in proprio favore e di quello che ha stabilito la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno e laddove la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
In primo luogo, l'appellante si duole del mancato riconoscimento di assegno divorzile in proprio favore, deducendo una errata valutazione da parte del giudice di prime cure del materiale probatorio e dei fatti non contestati dal ricorrente che devono quindi ritenersi acquisiti agli atti. Ad avviso della la sentenza Pt_1
impugnata non tiene conto di elementi incontestati che dimostrano il contributo fornito dalla moglie alla costituzione del patrimonio familiare ovvero i protratti sacrifici e la rinuncia della stessa alla propria affermazione professionale per dedicarsi ai bisogni della famiglia. Il Tribunale di Modena non attribuisce rilievo pure al fatto della incolpevole perdita del lavoro da parte della moglie e conseguente sua disoccupazione nelle more del giudizio. Con il secondo motivo di appello, la SI.ra contesta violazione e omessa Pt_1 valutazione delle norme sull'onere della prova ai sensi degli artt. 2697 e 2702 c.c.; al riguardo evidenzia l'appellante che da un lato la complessiva reciproca valutazione delle condizioni economiche delle parti aveva indotto il in sede di separazione consensuale a riconoscere alla moglie un contributo al mantenimento, CP_1
pur avendo egli al tempo una capacità reddituale inferiore rispetto a quella esistente al momento del divorzio e che dall'altro nulla si dice nell'impugnata pronuncia della convivenza del marito con tale SI.ra , Per_2
ammessa dal resistente, circostanza fattuale, questa, che certamente ha migliorato la sua situazione patrimoniale. Il Tribunale di Modena non avrebbe tenuto nella debita considerazione né il licenziamento della fatto incontestato e certamente penalizzante, né l'incremento di costi che la madre ha rispetto al padre Pt_1
per effetto della convivenza con un ragazzo in età adulta.
Quale terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta quindi l'erroneità dell'esclusione dell'assegno divorzile decisa dal Tribunale di Modena, sussistendo invece tutti i presupposti per il riconoscimento di detto assegno, in particolare l'obiettiva disparità reddituale tra le parti, l'incontestato stato di disoccupazione della moglie,
l'età della medesima e la perdita di appetibilità per il mercato del lavoro. Fa poi rilevare la in ordine Pt_1
alla ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio , di non essere in grado allo stato Per_1
attuale di sostenere tali spese nella misura del 50%. Il padre con le condotte tenute al riguardo, in violazione delle condizioni della separazione consensuale, ha pesantemente diminuito il tenore di vita del figlio e di ciò si deve tenere conto anche nella suddivisione delle spese straordinarie. Da ultimo, l'appellante deduce l'erroneità della statuizione sulle spese di lite operata nella sentenza oggetto di impugnazione. Secondo la
3 non sarebbero state considerati in alcun modo dal Tribunale di Modena né il fatto che le questioni non Pt_1
fossero di pronta soluzione né la circostanza che la conflittualità tra le parti sia stata una delle ragioni delle difese in concreto articolate. A ciò aggiungasi anche la circostanza della necessità di iniziativa giudiziale per il riconoscimento di un aumento per l'assegno mensile in favore del figlio . Per_1
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 1429/2024 emessa dal Tribunale Parte_1
di Modena il 14.10.2024, di:
• Dichiarare obbligato a corrispondere alla moglie , entro il giorno 20 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, un contributo mensile per il suo mantenimento di € 200,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat;
• Stabilire che la ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio sia operata nei seguenti Per_1
termini: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
• Dichiarare tenuto e condannare alla rifusione, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri accessori.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 24.02.2025, si è costituito il SI. il quale ha Controparte_1 contestato decisamente l'avverso gravame chiedendone il rigetto in quanto manifestamente infondato, illogico e privo di specificità, non potendosi comprendere infatti, secondo l'appellato, quali siano i capi e i punti della sentenza impugnata, come richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Per quanto concerne in particolare il motivo di appello 4.1 della eccepisce l'appellato che la ricorrente, Pt_1 solo nella memoria di replica, deduceva del tutto genericamente di avere sempre svolto “lavori part-time per esigenze familiari”, permettendo così al SI. di svolgere il suo lavoro anche per dieci ore al giorno, CP_1
senza peraltro chiedere di provare nessuna delle circostanze rappresentate, tra cui il fatto che la decisione di lavorare part-time sia stata scelta condivisa con il marito. Al contrario questi, sin dal primo atto difensivo del primo grado, faceva presente essere stata la a scegliere di lavorare a tempo parziale il pomeriggio, Pt_1 nonostante il marito avesse insistito affinché la moglie trovasse un'occupazione a tempo pieno, articolando appositi capitoli di prova per testi. Dal canto suo, l'odierna appellante non formulava nessun mezzo istruttorio in merito e neppure indicava alcun teste a prova contraria, limitandosi ad opporsi ai capitoli di prova indicati dal Esente da censure e aderente al principio della ripartizione dell'onere della prova nonché aderente CP_1 al quadro processuale emerso dall'istruttoria è la decisione del Tribunale di Modena quando alla pagina 4 stabilisce come, quanto ai profili compensativo e perequativo dell'assegno richiesto, la nulla abbia Pt_1
allegato, se non tardivamente nella memoria di replica, né tantomeno nulla abbia dimostrato, non avendo nemmeno chiesto di provare che la scelta di lavorare part-time sia stata condivisa o resa necessaria dagli oneri di accudimento del figlio . Quanto alla asserita ammissione da parte del dell'instaurazione di Per_1 CP_1 una stabile convivenza con la nuova compagna, fa rilevare l'appellato come si tratti di circostanza fantasiosa, che non solo non è veritiera e non è mai stata ammessa in alcun atto dal convenuto ma neppure è mai stata
4 dedotta dalla controparte a sostegno delle proprie richieste. Per quanto concerne lo stato di disoccupazione di cui si doleva nel corso del giudizio di primo grado la che in appello deposita tre buste paga affermando Pt_1
che nelle more della decisione del procedimento divorzile in primo grado reperiva una occupazione part-time a tempo indeterminato presso la Carrozzeria Pignatti S.r.l., fa rilevare l'appellato come dall'esame di tali documenti si evinca che la veniva assunta dalla società Pignatti in data 27.02.2023 quindi ben prima Pt_1 dell'intervenuto licenziamento da parte del precedente datore di lavoro avvenuto in data 28.04.2023 con la conseguenza che alla data del deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la percepiva ben Pt_1
due stipendi e comunque non era di certo disoccupata. Il domanda quindi alla Corte di valutare il CP_1
comportamento processuale tenuto dalla controparte in netta violazione dei principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.
Quanto alla domandata riforma del capo della sentenza che stabilisce la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio nella misura del 50% ciascuno, deduce l'appellato come sia stata proprio la SI.ra in primo grado e sin dall'atto introduttivo a richiedere che le stesse venissero ripartite tra i Pt_1
genitori in tale percentuale. Ancora, per quanto concerne le pretese condotte tenute dal in violazione CP_1 dell'accordo separativo in punto a rimborso delle spese straordinarie, fa rilevare l'appellato come nel giudizio di primo grado sia risultato provato che nessuna violazione è stata posta in essere dal padre il quale ha confutato specificamente quanto ex adverso dedotto provando che solo in due occasioni si era opposto motivatamente al rimborso di alcune spese straordinarie (macchina e vacanze estive) in quanto non concordate bensì imposte dalla madre. Quanto poi alla asserita disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi sulla quale la SI.ra fonda la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale di Modena in ordine alla Pt_1
ripartizione delle spese straordinarie, eccepisce l'appellato che, come correttamente evidenziato dal Tribunale per negare l'assegno divorzile alla sotto il profilo assistenziale, non sussiste alcuna disparità fra le condizioni economiche delle parti. Pt_1
Infine, quanto alla statuizione sulle spese di lite operata nella sentenza di cui si duole l'appellante, rileva il
[...]
CP_
come tale motivo di impugnazione sia manifestamente infondato e vada pertanto respinto. La soccombenza della è risultata infatti totale e non sussisteva alcuna ragione per disporre compensazione Pt_1
delle spese atteso che la questione relativa al riconoscimento o meno del diritto all'assegno divorzile non può certo rivestire il carattere di assoluta novità della questione trattata e l'iniziativa giudiziale non può dirsi promossa per ottenere il riconoscimento dell'incremento nella misura di € 100,00 dell'assegno di mantenimento per il figlio , rispetto al quale sin dal primo atto difensivo il SI. ha dichiarato Per_1 CP_1
che stava già corrispondendo direttamente al figlio tale importo e di essere concorde di aumentare di 100,00 euro l'assegno per . Per_1
L'appellato chiede quindi alla Corte di Appello di:
5 ● ritenere manifestatamente infondato l'atto di appello proposto da e conseguentemente Parte_1
rigettare lo stesso, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Modena n. 1490/24 emessa in data
02.10.2024 e pubblicata in data 14.10.2024;
● condannare al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre ad oneri di legge, Parte_1 nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c. ed in ogni caso al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., di una somma equitativamente determinata.
In subordine e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui codesta Corte non ritenga la causa matura per la decisione, rinnova l'appellato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata in primo grado ovvero prova per testi e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a di produrre in giudizio Parte_1
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari intervenuti dal 2011.
4.- All'udienza del 6 marzo 2024, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, reputa la Corte che le istanze istruttorie proposte dall'appellato non meritino accoglimento, risultando superflue ai fini del decidere, tenuto conto delle allegazioni e reciproche contestazioni delle parti nonché della documentazione tutta versata in atti.
Passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo, secondo e terzo motivo di appello, con i quali l'appellante si duole di una omessa valutazione del materiale probatorio e dei fatti non contestati e dunque da ritenersi acquisiti agli atti da parte del giudice di prime cure, di una violazione delle norme in tema di onere della prova e dunque di una errata esclusione dell'assegno per la moglie, possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla questione dell'assegno divorzile e alla sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Orbene è noto che secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I.
n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (vedasi Cass. civ. S.U. 18287/2018). Ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 5 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, occorre dunque tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità
6 reddituali future ed all'età dell'avente diritto (vedasi, tra le numerose successive pronunce della Suprema Corte intervenute dopo le Sezioni Unite, Cass. civ. Sez. I, ordinanza 23.01.2019, n. 1882 nella quale si è ribadito che
“il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898/1970, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”, con più specifico riguardo alla durata del matrimonio, Cass. civ. Sez. I, 07.05.2019, n. 12021 ove si osserva, in conformità a quanto statuito da una pronunzia della Corte di Appello di Palermo (oggetto di gravame) che
“la breve durata della vita in comune, non caratterizzata dalla nascita dei figli, era tale da escludere che avesse avuto efficacia condizionante sulla formazione del patrimonio delle parti, ove ritenuto astrattamente valutabile quanto all'an debeatur”; Cass. civ. Sez. I, ordinanza 28.02.2020, n. 5603 secondo cui “in tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia
e di quello personale degli ex coniugi” e la più recente Cass. civ. Sez. VI-I, ordinanza 10.06.2022, n. 18838 ove si osserva che “….Per le Sezioni Unite occorre prendere atto della «piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale». E dunque, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge, almeno in linea di principio, deve provvedere al proprio mantenimento. In forza della norma sull'assegno tuttavia, tale principio
è derogato, oltre che nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'assegno, in funzione compensativo-perequativa. In breve, l'assegno risponde anzitutto e per lo più ad un'esigenza assistenziale, esigenza che le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata. In taluni casi, però, l'assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto in ipotesi
7 in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà solo compensativo- perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà compensativo-perequativa ed assorbirà quella assistenziale....”).
Ora, nella vicenda in esame, reputa la Corte che il Tribunale di Modena abbia fatto buon governo dei principi enunciati procedendo a valutare preliminarmente se vi sia disparità tra le condizioni economico-reddituali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, se, esistendo disparità, il coniuge “debole” sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale), successivamente se pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte condivise durante il matrimonio, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Dalle allegazioni e deduzioni difensive delle parti nonché dalla documentazione versata in atti, è emerso che il SI. lavora dall'età di 15 anni come operaio, con stipendio mensile attuale di circa € 2.000/2.100 CP_1
netti e ultimo reddito imponibile (anno 2021) pari ad € 37.078,00 con imposta netta di € 8.941, è gravato della rata di mutuo della casa di abitazione pari a circa € 400 e corrisponde assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne di complessivi € 593,60 e che la SI.ra all'epoca dell'introduzione del giudizio di divorzio Pt_1
e dell'ordinanza presidenziale, lavorava part-time presso la società “Carrozzeria Fast Car Sas di Zito Gennaro
e C.” di Modena, con stipendio mensile di € 400,00 e ultimo reddito lordo (anno di imposta 2021) di € 7.562,19, impiego cessato con decorrenza dallo 01.07.2023, a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è proprietaria dell'abitazione in cui risiede con il figlio, già casa familiare, ricevuta in donazione dal padre ed intestataria di due autovetture, una delle quali in uso al figlio . Diversamente da quanto dedotto CP_2 ed argomentato dalla nell'atto di appello, il giudice di primo grado ha certamente considerato lo stato di Pt_1
disoccupazione dedotto dalla condivisibilmente osservando tuttavia come la ricorrente, da un lato, nulla Pt_1
abbia documentato, né tantomeno allegato, in ordine alla sua attuale situazione economica, essendo inverosimile che dal licenziamento, intervenuto da più di un anno, ella sia rimasta del tutto priva di reddito, dovendo quantomeno presumersi che percepisca o abbia percepito una indennità di disoccupazione, il che non consente di appurare se sussista una effettiva disparità tra le condizioni economico-reddituali degli ex coniugi, considerati i non trascurabili esborsi che gravano mensilmente sul e la proprietà in capo alla CP_1 Pt_1
della casa di abitazione, oltreché delle liquidità divise in maniera paritaria in sede di separazione, ammontanti all'epoca ad € 187.864,94. D'altra parte, anche a ritenere dimostrato che la non percepisse al tempo Pt_1
alcun reddito, la stessa non potrebbe essere ritenuta per ciò esente da colpa, non essendo stata fornita alcuna prova che si sia concretamente attivata per reperire diverse e ulteriori occupazioni rispetto a quella esercitata part-time sino al licenziamento, né un nuovo impiego successivamente, tenuto conto della sua giovane età all'epoca della separazione (41 anni) e di una capacità lavorativa quantomeno generica che non risulta neppure oggi compromessa o in qualche modo limitata. Peraltro, non può non evidenziare la Corte come dal deposito
8 nel presente grado di giudizio di tre prospetti paga del nuovo datore di lavoro della ovvero la Carrozzeria Pt_1
Pignatti S.r.l. relativi alle mensilità di febbraio, aprile e settembre 2024 e recanti importi netti gli ultimi due di
€ 792,00, risulti che l'odierna appellata veniva assunta a tempo indeterminato con contratto part-time a decorrere dal 10.02.2023 e quindi prima dell'intimato licenziamento e della intervenuta asserita disoccupazione, percependo una retribuzione più elevata rispetto a quella che riceveva nel precedente lavoro.
A maggiore ragione, dunque, avuto riguardo da un lato all'importo attuale della retribuzione mensile della all'essere la predetta proprietaria della casa di abitazione e al risultare le maggiori esigenze del figlio Pt_1 con il crescere dell'età compensate dal disposto aumento dell'assegno mensile posto a carico del e CP_1 dall'altro all'importo della retribuzione mensile del il quale non risulta avere instaurato convivenza CP_1
con la nuova compagna (circostanza non ammessa dallo stesso e comunque non provata) e all'essere il medesimo gravato del pagamento della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, va escluso che l'appellante abbia diritto di ricevere dall'ex coniuge un assegno in proprio favore sotto il profilo assistenziale. Parimenti, quanto ai criteri compensativo e perequativo, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la quale afferma di avere dimostrato il contributo da ella offerto alla creazione del patrimonio familiare sacrificando la propria affermazione professionale, lavorando part-time, non può non rilevarsi al contrario come nulla abbia allegato la se non tardivamente nella memoria di replica, né tantomeno Pt_1
dimostrato, non avendo chiesto neppure di provare che la scelta di lavorare a tempo parziale, peraltro in orario pomeridiano, lasciando quindi il minore dopo la scuola alle cure dei nonni paterni, sia stata condivisa dai coniugi o resa necessaria dagli oneri di accudimento e gestione del figlio , né che tale scelta abbia in Per_1 qualche modo consentito al marito, il quale come detto sopra svolge la professione di operaio dall'età di 15 anni, di incrementare il proprio patrimonio, senza contare che una qualche “compensazione” del lavoro domestico le è stata riconosciuta in sede di separazione, con la divisione al 50% ciascuno del conto corrente cointestato su cui entrambi i coniugi facevano confluire integralmente i propri redditi. Ancora, non può condividersi la prospettazione difensiva dell'appellata volta a sostenere la debenza di assegno divorzile in suo favore per il fatto che proprio la complessiva valutazione delle condizioni economiche delle parti aveva indotto il al tempo della separazione a riconoscere alla moglie un contributo mensile per il suo mantenimento, CP_1 anche se il suo reddito mensile era inferiore a quello attuale. L'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e l'assegno divorzile hanno infatti natura e presupposti ben diversi.
Vanno dunque respinti i motivi di appello in ordine all'assegno divorzile con conseguente conferma del capo della sentenza che ha rigettato la domanda di assegno in proprio favore della Pt_1
Per quanto attiene al motivo di appello relativo alla ripartizione delle spese straordinarie tra le parti stabilita dalla sentenza impugnata nella misura del 50% ciascuna e che la vorrebbe rideterminata nella diversa Pt_1 percentuale del 70% a carico dell'appellato e del 30 a proprio carico, rileva la Corte come la Parte_1 sin dall'atto introduttivo del giudizio di divorzio davanti al Tribunale di Modena e anche in sede di precisazione
9 delle conclusioni abbia sempre domandato la suddivisione delle spese straordinarie in misura paritaria tra i genitori di talché la domanda formulata in grado di appello sul presupposto di una erroneità della pronuncia gravata appare inammissibile, tenuto conto del resto che la non allega fatti sopravvenuti rispetto alla Pt_1
sentenza di primo grado ma si limita ad affermare di non essere in grado nella attuale contingenza economica di sostenere le spese straordinarie al 50% e che il padre con le condotte assunte in violazione dell'accordo di separazione consensuale in punto al rimborso delle spese straordinarie avrebbe pesantemente inciso sul tenore di vita del figlio, condotte, queste, specificamente contestate dal non provate e in ogni caso non CP_1
dirimenti nella questione in esame.
Infine, quanto al motivo di gravame circa la statuizione sulle spese di lite, osserva la Corte come, tenuto conto della soccombenza pressoché totale della ricorrente, legittimamente il Tribunale abbia condannato la stessa alla refusione delle spese di lite in favore del Invero la questione giuridica relativa al riconoscimento CP_1
o meno dell'assegno divorzile non può ritenersi questione di assoluta novità e l'iniziativa giudiziale non può dirsi promossa e continuata al fine di ottenere l'incremento dell'assegno per il figlio , alla luce della Per_1 circostanza che il padre risultava già corrispondere direttamente al figlio l'ulteriore somma di € 100 e il medesimo sin dalla comparsa di costituzione non si è opposto alla domanda in tal senso formulata dalla madre.
Conclusivamente, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente integrale Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
La totale soccombenza dell'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante il rito camerale e l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Quanto infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato, si rileva come sia noto che la condanna prevista da tale disposizione normativa, ossia la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord. 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534) non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate. Già solo per i principi giurisprudenziali sopra illustrati, la domanda del non può trovare accoglimento e va rigettata, non CP_1
apparendo le difese proposte dall'appellante manifestamente infondate e del tutto pretestuose, e non essendovi sufficiente dimostrazione che questa abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave o abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere fondati i propri assunti difensivi. Ad
10 abundantiam, si sottolinea che la parte appellata non ha offerto alcun elemento utile ed idoneo a procedere alla liquidazione, sia pure in via equitativa, del pregiudizio asseritamente sofferto, oltre a quello derivante dall'avere dovuto sostenere le spese legali per la presente causa.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre al 15% rimborso forfettario
[...] spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
06.03.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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