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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/10/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3782 / 2024
Il giudice IN Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 01/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 01.10.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3782/2024
promossa da
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
UI DI AT giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c dal dott. Controparte_2
-resistente- Oggetto: carta del docente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 l'odierna ricorrente rappresentava di essere docente assunta con contratti annuali a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019
e 2019/2020 rilevando, di non avere ricevuto la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai docenti di ruolo (c.d. carta elettronica del docente), di cui all'art. 1 comma 121 legge n.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Chiedeva, pertanto, di accertare la spettanza del beneficio, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale eccepiva la prescrizione del diritto CP_1
vantato e, nel merito, deduceva variamente l'infondatezza delle ragioni della ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino
al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Inoltre, ha stabilito che: “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti
dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel
termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, è irrilevante il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché
il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione). Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la
Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento
dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in
ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce
l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di
misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto
del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere
immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di
lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato
dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo
speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è
giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr.
Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del
13.11.2023).
La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
La ricorrente con riferimento alle annualità richieste ha prodotto i contratti in virtù dei quali chiede la corresponsione economica per avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) con riferimento alle annualità
2018/2019 e 2019/2020; tuttavia, i diritti avanzati dalla ricorrente risultano prescritti tenuto conto che l'incardinazione del giudizio reca data 28.11.2024 e non è stata prodotta alcuna diffida interruttiva dei termini.
Sul punto, la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 29961/2023 ha statuito che “L'azione
di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine
quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento
dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per
anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Pertanto, per l'annualità 2018/2019 alla data del deposito del ricorso il quinquennio risulta ampiamente prescritto;
parimenti, deve argomentarsi con riferimento all'anno scolastico
2019/2020 tenuto conto che, come precisato dalla superiore giurisprudenza, il termine quinquennale decorre dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza, avvenuto il
03.10.2019 (cfr. allegati al ricorso).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in euro 258,00, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 01/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
IN Di LV
SEZIONE LAVORO
R.G. 3782 / 2024
Il giudice IN Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 01/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 01.10.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3782/2024
promossa da
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
UI DI AT giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c dal dott. Controparte_2
-resistente- Oggetto: carta del docente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 l'odierna ricorrente rappresentava di essere docente assunta con contratti annuali a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019
e 2019/2020 rilevando, di non avere ricevuto la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai docenti di ruolo (c.d. carta elettronica del docente), di cui all'art. 1 comma 121 legge n.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Chiedeva, pertanto, di accertare la spettanza del beneficio, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale eccepiva la prescrizione del diritto CP_1
vantato e, nel merito, deduceva variamente l'infondatezza delle ragioni della ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino
al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Inoltre, ha stabilito che: “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti
dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel
termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, è irrilevante il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché
il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione). Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la
Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento
dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in
ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce
l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di
misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto
del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere
immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di
lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato
dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo
speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è
giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr.
Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del
13.11.2023).
La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
La ricorrente con riferimento alle annualità richieste ha prodotto i contratti in virtù dei quali chiede la corresponsione economica per avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) con riferimento alle annualità
2018/2019 e 2019/2020; tuttavia, i diritti avanzati dalla ricorrente risultano prescritti tenuto conto che l'incardinazione del giudizio reca data 28.11.2024 e non è stata prodotta alcuna diffida interruttiva dei termini.
Sul punto, la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 29961/2023 ha statuito che “L'azione
di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine
quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento
dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per
anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Pertanto, per l'annualità 2018/2019 alla data del deposito del ricorso il quinquennio risulta ampiamente prescritto;
parimenti, deve argomentarsi con riferimento all'anno scolastico
2019/2020 tenuto conto che, come precisato dalla superiore giurisprudenza, il termine quinquennale decorre dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza, avvenuto il
03.10.2019 (cfr. allegati al ricorso).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in euro 258,00, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 01/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
IN Di LV