Articolo 5 della Legge 1 novembre 1957, n. 1054
Articolo 4
Versione
3 dicembre 1957
Art. 5.
Alla copertura dell'onere di 750 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 dicembre 1957