TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 690/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Messina, corso Cavour, 95 presso lo studio dell'avv. Roberta Cavatoi che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il 15 dicembre1992 ed ivi residente in [...]
Salomone n. 21(C.F. ), rappresentato e difeso, come da CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. Emiliano Amadore presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 20 giugno 2024 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale , esponendo che il 12 ottobre 2020 dalla loro Controparte_1 unione era nata la figlia ma che la relazione sentimentale si era Persona_1 interrotta.
1 Chiedeva, pertanto, la regolamentazione delle modalità di affidamento e del mantenimento della prole e della disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario.
Fissata l'udienza di comparizione, con comparsa del 5 dicembre 2024, si costituiva la controparte, resistendo.
Dunque con note del 27 dicembre 2024 le parti depositavano in atti un accordo sottoscritto dalle stesse e dai loro difensori per autentica, chiedendo che l'udienza in presenza del 9 gennaio 2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Assegnato il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., precisavano le conclusioni, chiedendo il recepimento dell'accordo e la causa era assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.21, ult. comma, c.p.c. e previa comunicazione al P.M.
L'accordo versato in atti può essere integralmente recepito, non essendo le condizioni ivi indicate pregiudizievoli per la minore che, in ragione della tenerissima età, non doveva essere ascoltata né rivelandosi contrarie all'ordine pubblico.
Del resto, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. il giudice “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”, valuta “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” (...), determina “i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”, prendendo atto “se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.
Il Collegio prende dunque atto dell'accordo datato 16 dicembre 2024 e depositato in atti il 27 dicembre 2024 e, date la natura della controversia, l'inesistenza di posizioni di soccombenza e le concordi determinazioni delle parti sul punto, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 690/2024
R.G. accoglie il ricorso e, per l'effetto, prende atto dell'accordo raggiunto tra le
2 parti, datato 16 dicembre 2024 e depositato al fascicolo telematico il 27 dicembre
2024, disponendo che i rapporti di e Parte_1 CP_1
con la figlia minore siano regolati secondo le
[...] Persona_1 condizioni ivi indicate e compensando integralmente le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 690/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Messina, corso Cavour, 95 presso lo studio dell'avv. Roberta Cavatoi che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il 15 dicembre1992 ed ivi residente in [...]
Salomone n. 21(C.F. ), rappresentato e difeso, come da CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. Emiliano Amadore presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 20 giugno 2024 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale , esponendo che il 12 ottobre 2020 dalla loro Controparte_1 unione era nata la figlia ma che la relazione sentimentale si era Persona_1 interrotta.
1 Chiedeva, pertanto, la regolamentazione delle modalità di affidamento e del mantenimento della prole e della disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario.
Fissata l'udienza di comparizione, con comparsa del 5 dicembre 2024, si costituiva la controparte, resistendo.
Dunque con note del 27 dicembre 2024 le parti depositavano in atti un accordo sottoscritto dalle stesse e dai loro difensori per autentica, chiedendo che l'udienza in presenza del 9 gennaio 2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Assegnato il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., precisavano le conclusioni, chiedendo il recepimento dell'accordo e la causa era assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.21, ult. comma, c.p.c. e previa comunicazione al P.M.
L'accordo versato in atti può essere integralmente recepito, non essendo le condizioni ivi indicate pregiudizievoli per la minore che, in ragione della tenerissima età, non doveva essere ascoltata né rivelandosi contrarie all'ordine pubblico.
Del resto, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. il giudice “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”, valuta “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” (...), determina “i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”, prendendo atto “se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.
Il Collegio prende dunque atto dell'accordo datato 16 dicembre 2024 e depositato in atti il 27 dicembre 2024 e, date la natura della controversia, l'inesistenza di posizioni di soccombenza e le concordi determinazioni delle parti sul punto, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 690/2024
R.G. accoglie il ricorso e, per l'effetto, prende atto dell'accordo raggiunto tra le
2 parti, datato 16 dicembre 2024 e depositato al fascicolo telematico il 27 dicembre
2024, disponendo che i rapporti di e Parte_1 CP_1
con la figlia minore siano regolati secondo le
[...] Persona_1 condizioni ivi indicate e compensando integralmente le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
3