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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1168/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCOLARO RI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4200/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016488657000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180019557672000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025130543000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-NE e dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Messina
l'intimazione pagamento n. 2952049016488657/000, con il quale ha sollecitato il pagamento di € 426,72 per Tassa auto 2014 e 2015, notificata il 28.02.2025.
Eccepiva:
- Mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
- Mancata produzione in giudizio della cartella notificata con relata notifica;
- Intervenuta prescrizione e decadenza;
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso con condanna in solido degli enti resistenti alle spese del giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso, assumendo la legittimità, anche sotto il profilo tempistico, della pretesa dell'Ente.
Produceva, quindi, prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, segnatamente notificate in data 17.01.2023 e 22.03.2023.
Come memorie depositate in data 03 febbraio 2026, la difesa di parte ricorrente insisteva in ricorso, eccependo che l'Agenzia delle Entrate avrebbe prodotto atti forniti da ADER con l'attestazione di conformità delle copie agli originali, ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5/bis, d.Lgs 546/92, sottoscritta dal procuratore di
ADER, NZ PA, che tuttavia non si è costituito in questo giudizio. Chiedeva quindi l'esclusione di tali atti e che venisse dichiarata la prescrizione.
All'odierna udienza, la Corte, in persona del Giudice Unico, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso NON merita accoglimento, per i motivi di cui si dirà.
Nel merito, i motivi di appello proposti dalla contribuente sono in parte inammissibili, in parte infondati.
Invero, costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, ossia delle 2 cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, avvenuta rispettivamente in data
17.01.2023 e 22.03.2023.
In relazione a tali notifiche, parte ricorrente, pur avendo depositato memorie difensiva, nulla ha eccepito in ordine alla regolarità del procedimento notificatorio, limitandosi a lamentare un profilo di forma relativo alla produzione di documentazione proveniente da ADER con attestazione di conformità proveniente dallo stesso
Ente, qui non costituito.
Tale eccezione non merita tuttavia accoglimento, atteso che l'Ente impositore ben può per sostenere la legittimità della propria pretesa, produrre in atti documenti provenienti dall'Ente di riscossione, non ravvisandosi alcuna preclusione al riguardo.
Quanto poi all'ulteriore eccezione sollevata dal contribuente relativa alla inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'ADER per mancata attestazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. art. 25 bis co. 5 bis
D.lgs. 546/92 va osservato quanto segue.
L'assunto del ricorrente non appare condivisibile, ove si consideri che l'interpretazione maggiormente plausibile della norma, in mancanza allo stato di interventi della giurisprudenza di legittimità, non può che ricavarsi dal contesto redazionale della stessa, atteso che la predetta disposizione si inserisce nella previsione, contenuta medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”.
Ebbene, a parere del giudicante, una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità.
Devono trovare, quindi, applicazione nel caso di specie, le regole generali contemplate dal CAD, secondo cui “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (art. 22 co. 3 CAD).
Tale disconoscimento, in ossequio ai principi interpretativi già consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, non può essere peraltro generico, dovendo essere specifico ed argomentato.
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto ripetutamente espresso dalla S.C., ossia che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni" (Cfr. Cassazione civile, sezione 5, sent. n. 16557 del 20.06.2019. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso;
nello stesso senso cfr. Cass. civ. sezione 6-5, ordinanza n. 14279 del 25.052021; Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20.12.2021).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha efficacemente disconosciuto la mancata conformità, secondo quanto richiesto dalla S.C., essendosi limitato ad eccepire la mancata attestazione di conformità, affidandosi ad una clausola di stile generica, senza indicare alcun elemento chiaro e specifico idoneo a circoscrivere i termini della contestazione, ossia i dati dissonanti tra l'atto prodotto rispetto a quello originale.
Dalla regolarità della produzione della notifica degli atti presupposti deriva l'infondatezza oltre che del motivo facente leva proprio su tale mancata notifica, anche di quello afferente all'asserito intervenuto maturarsi del termine prescrizionale, posto che il termine triennale (pacificamente applicabile al tributo de quo) risulta interrotto dalla suddetta notifica e non era ancora nuovamente decorso al momento della notifica dell'atto impugnato, come detto perfezionatasi in data 28.02.2025. D'altro canto, a seguito della notifica delle cartelle di pagamento, senza che risulta alcuna impugnazione di queste ultime, la pretesa tributaria deve ritenersi divenuta definitiva e ormai cristallizzata, sicché ogni altro motivi di merito deve ritenersi inammissibile.
Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato, con condanna, in applicazione del principio della soccombenza, della ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, in persona del giudice monocratico, sentite le parti, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, da liquidarsi in complessivi €. 220,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed accessori ove dovuti.
Così è deciso in Messina il 19 febbraio 2026
Il Giudice Unico
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCOLARO RI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4200/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016488657000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180019557672000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025130543000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-NE e dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Messina
l'intimazione pagamento n. 2952049016488657/000, con il quale ha sollecitato il pagamento di € 426,72 per Tassa auto 2014 e 2015, notificata il 28.02.2025.
Eccepiva:
- Mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
- Mancata produzione in giudizio della cartella notificata con relata notifica;
- Intervenuta prescrizione e decadenza;
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso con condanna in solido degli enti resistenti alle spese del giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso, assumendo la legittimità, anche sotto il profilo tempistico, della pretesa dell'Ente.
Produceva, quindi, prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, segnatamente notificate in data 17.01.2023 e 22.03.2023.
Come memorie depositate in data 03 febbraio 2026, la difesa di parte ricorrente insisteva in ricorso, eccependo che l'Agenzia delle Entrate avrebbe prodotto atti forniti da ADER con l'attestazione di conformità delle copie agli originali, ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5/bis, d.Lgs 546/92, sottoscritta dal procuratore di
ADER, NZ PA, che tuttavia non si è costituito in questo giudizio. Chiedeva quindi l'esclusione di tali atti e che venisse dichiarata la prescrizione.
All'odierna udienza, la Corte, in persona del Giudice Unico, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso NON merita accoglimento, per i motivi di cui si dirà.
Nel merito, i motivi di appello proposti dalla contribuente sono in parte inammissibili, in parte infondati.
Invero, costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, ossia delle 2 cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, avvenuta rispettivamente in data
17.01.2023 e 22.03.2023.
In relazione a tali notifiche, parte ricorrente, pur avendo depositato memorie difensiva, nulla ha eccepito in ordine alla regolarità del procedimento notificatorio, limitandosi a lamentare un profilo di forma relativo alla produzione di documentazione proveniente da ADER con attestazione di conformità proveniente dallo stesso
Ente, qui non costituito.
Tale eccezione non merita tuttavia accoglimento, atteso che l'Ente impositore ben può per sostenere la legittimità della propria pretesa, produrre in atti documenti provenienti dall'Ente di riscossione, non ravvisandosi alcuna preclusione al riguardo.
Quanto poi all'ulteriore eccezione sollevata dal contribuente relativa alla inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'ADER per mancata attestazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. art. 25 bis co. 5 bis
D.lgs. 546/92 va osservato quanto segue.
L'assunto del ricorrente non appare condivisibile, ove si consideri che l'interpretazione maggiormente plausibile della norma, in mancanza allo stato di interventi della giurisprudenza di legittimità, non può che ricavarsi dal contesto redazionale della stessa, atteso che la predetta disposizione si inserisce nella previsione, contenuta medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”.
Ebbene, a parere del giudicante, una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità.
Devono trovare, quindi, applicazione nel caso di specie, le regole generali contemplate dal CAD, secondo cui “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (art. 22 co. 3 CAD).
Tale disconoscimento, in ossequio ai principi interpretativi già consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, non può essere peraltro generico, dovendo essere specifico ed argomentato.
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto ripetutamente espresso dalla S.C., ossia che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni" (Cfr. Cassazione civile, sezione 5, sent. n. 16557 del 20.06.2019. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso;
nello stesso senso cfr. Cass. civ. sezione 6-5, ordinanza n. 14279 del 25.052021; Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20.12.2021).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha efficacemente disconosciuto la mancata conformità, secondo quanto richiesto dalla S.C., essendosi limitato ad eccepire la mancata attestazione di conformità, affidandosi ad una clausola di stile generica, senza indicare alcun elemento chiaro e specifico idoneo a circoscrivere i termini della contestazione, ossia i dati dissonanti tra l'atto prodotto rispetto a quello originale.
Dalla regolarità della produzione della notifica degli atti presupposti deriva l'infondatezza oltre che del motivo facente leva proprio su tale mancata notifica, anche di quello afferente all'asserito intervenuto maturarsi del termine prescrizionale, posto che il termine triennale (pacificamente applicabile al tributo de quo) risulta interrotto dalla suddetta notifica e non era ancora nuovamente decorso al momento della notifica dell'atto impugnato, come detto perfezionatasi in data 28.02.2025. D'altro canto, a seguito della notifica delle cartelle di pagamento, senza che risulta alcuna impugnazione di queste ultime, la pretesa tributaria deve ritenersi divenuta definitiva e ormai cristallizzata, sicché ogni altro motivi di merito deve ritenersi inammissibile.
Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato, con condanna, in applicazione del principio della soccombenza, della ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, in persona del giudice monocratico, sentite le parti, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, da liquidarsi in complessivi €. 220,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed accessori ove dovuti.
Così è deciso in Messina il 19 febbraio 2026
Il Giudice Unico
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro)