Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1168
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte, rendendo infondato il motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Mancata produzione in giudizio delle cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio prova della notifica delle cartelle, e il ricorrente non ha sollevato eccezioni specifiche sulla regolarità del procedimento notificatorio.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione e decadenza

    La notifica degli atti presupposti ha interrotto il termine prescrizionale, e il termine triennale applicabile al tributo non era ancora decorso al momento della notifica dell'atto impugnato. Inoltre, la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento le ha rese definitive.

  • Rigettato
    Irregolarità nella produzione documentale da ADER

    L'Ente impositore può produrre documenti provenienti dall'Ente di riscossione per sostenere la propria pretesa. L'eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità non è fondata, in quanto l'interpretazione della norma e le regole generali del CAD consentono l'efficacia probatoria delle copie informatiche conformi all'originale, e il ricorrente non ha disconosciuto specificamente la conformità degli atti prodotti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1168
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1168
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo