Art. 24.
Il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e' fissato con la stessa decorrenza di cui al successivo articolo 25; secondo comma della presente legge nella misura dello 0,20 per cento della retribuzione, determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
Il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e' fissato con la stessa decorrenza di cui al successivo articolo 25; secondo comma della presente legge nella misura dello 0,20 per cento della retribuzione, determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.