Articolo 24 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 23Articolo 25
Versione
19 ottobre 1961
Art. 24.
Il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e' fissato con la stessa decorrenza di cui al successivo articolo 25; secondo comma della presente legge nella misura dello 0,20 per cento della retribuzione, determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961