Ordinanza presidenziale 22 dicembre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00420/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 339 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IC LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Forrisi, Andrea Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Emilio Forrisi in Salerno, via Sichelmanno 8;
contro
Comune di Amalfi, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell'atto prot. n. 20986 del 23.11.2022(ordinanza di demolizione e ripristino n. 60/E.U./2022 – Reg. Ord. n. 67/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”;
2) del verbale di accertamento prot. n. 2726 del 6.03.2017, redatto a seguito di sopralluogo della Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, non conosciuto;
3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per l'accertamento e per la declaratoria
della non sottoponibilità dell'abuso contestato all'eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LI IC il 18/7/2023:
- del silenzio diniego ovvero del diniego implicito formatosi sulla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUE, presentata in data 23.2.2023 dalla ricorrente al Comune di Amalfi ed acquisita al prot. n. 3714 del 24.2.2023;
- del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Amalfi relativo alla presunta inottemperanza dell'ordinanza di demolizione n. 60/E.U./2022 – Reg. Ord. n. 67/2022 (prot. n. 20896 del 23.11.2022) a firma del responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Amalfi, ove necessario;
nonché per la declaratoria ed il riconoscimento
1) dell'illegittimità del silenzio diniego ovvero del diniego implicito formatosi sulla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUE presentata in data 23.2.2023, acquisita al prot. n. 3714 del 24.2.2023;
2) della conseguente declaratoria del diritto del ricorrente all'esame della prefata domanda di sanatoria presentata in data 23.2.2023, con correlato obbligo in capo all'Amministrazione comunale di fornire risposta in ordine alla domanda di accertamento di conformità con un provvedimento espresso;
3) in subordine, non essendo la domanda di sanatoria palesemente priva di fondamento, dell'obbligo dell'Amministrazione comunale ad esprimersi esplicitamente ed in modo adeguatamente motivato sulla domanda di sanatoria e sull'istanza di autorizzazione/compatibilità paesaggistica presentate in data 23.2.2023, in conformità all'orientamento del Tribunale (cfr. Sez. II, 15.04.2021, n. 920);
nonché per l'annullamento
4) dell'atto prot. n. 20986 del 23.11.2022(ordinanza di demolizione e ripristino n. 60/E.U./2022 — Reg. Ord. n. 67/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”;
5) del verbale di accertamento prot. n. 2726 del 6.03.2017, redatto a seguito di sopralluogo della Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, non conosciuto;
6) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;
(atti impugnati con il ricorso introduttivo)
nonché per l'accertamento e per la declaratoria
della non sottoponibilità dell'abuso contestato all'eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. 380/2001;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026, il dott. AO IN;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, ed i successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso i quali articolava censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Il Comune di Amalfi non si costituiva in giudizio.
All’odierna udienza di smaltimento dell’arretrato, tenutasi da remoto, l'avv. Emilio Forrisi chiedeva che il ricorso introduttivo fosse dichiarato improcedibile, per avvenuta presentazione dell'istanza di sanatoria; quanto ai motivi aggiunti, rappresentava che era in fase di esitazione il provvedimento conclusivo del procedimento, principiato con l'istanza di sanatoria, a seguito di preavviso di rigetto e successive osservazioni; ed il Collegio, preso atto di quanto sopra, dava avviso di possibili profili di improcedibilità dei motivi aggiunti, stante l'obbligo del Comune di provvedere espressamente sull'istanza di sanatoria; indi il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso originario è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, stante quanto dichiarato a verbale dall’avv. Emilio Forrisi all’odierna udienza, e sopra riportato.
Tanto, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (Consiglio di Stato, Sez. II, 26/05/2025, n. 4575).
Quanto ai motivi aggiunti, diretti avverso il silenzio diniego, ovvero il diniego implicito, formatosi sulla domanda di accertamento di conformità, ex art. 36 T.U.Ed., presentata in data 23.02.2023 dalla ricorrente al Comune di Amalfi ed acquisita al prot. n. 3714 del 24.92.2023, s’osserva che, in data 9.01.2026, parte ricorrente depositava preavviso di diniego (espresso) della predetta istanza d’accertamento di conformità, ex art. 36 bis T.U. Ed., licenziato dal Comune di Amalfi in data 29.12.2025 e notificato in data 5.01.2026.
Ne discende che anche i motivi aggiunti – come da avviso dato alle parti, ex art. 73 c.p.a., all’odierna udienza – sono divenuti improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse, atteso che, a conclusione del procedimento relativo alla predetta istanza di sanatoria, come da preavviso di diniego (espresso) già notificato alla ricorrente, il Comune di Amalfi si pronuncerà circa la domanda, ex art. 36 bis T.U. Ed. in oggetto, con un provvedimento che, se favorevole alla ricorrente, determinerà la soddisfazione del suo interesse e la cessazione della materia del contendere, ovvero, se negativo, dovrà essere gravato dalla medesima ricorrente, in esso concentrandosi allora la lesione della sua sfera giuridica ed il correlativo interesse a ricorrere.
Le spese di lite, per l’esito in rito della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AO IN, Consigliere, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO