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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 10.12.25 ore 11.00 sono presenti gli avv.ti
AL RO in sostituzione dell'avv. Riela per parte attrice e l'avv. Morena Drago per parte convenuta. E' altresì
presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti chiedendo che la stessa venga decisa.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11585/21 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Carlo Riela )
Attore
e :
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
( avv.ti Marianna Moncada e Morena Drago )
Convenuto
1 Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande proposte da con atto di citazione notificato in data 2.11.21, così Parte_1
provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
pagamento in favore di della somma complessiva di € 13.091,21, oltre Parte_1
interessi da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna la società convenuta alla rifusione in favore di parte attrice del 60%
( compensandosi il restante 40%) delle spese processuali ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ) che si liquidano nell‟intero in € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, pure nella misura del 60%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da integra richiesta di risarcimento per i danni che la Parte_1
stessa lamenta di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsole in data 11.04.20 dinanzi all‟ingresso del supermercato SISA in questa via Serradifalco n° 117/A.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove – anzitutto
– dalla considerazione che alla luce delle difese attoree spiegate e degli elementi probatori acquisiti,
segnatamente delle dichiarazioni dei testi escussi, deve ritenersi accertato che nella data suindicata
, mentre si dirigeva verso l‟area ricovero dei carrelli della spesa posti all‟esterno del Parte_1
punto vendita suindicato, inciampava su un binario di metallo presente sulla pavimentazione,
perdeva l‟equilibrio e cadeva al suolo, riportando lesioni personali.
Ora, va innanzitutto osservato che per la qualificazione della domanda attorea, la stessa potrebbe sussumersi, alla luce della prospettazione offerta, nell‟alveo applicativo dell‟art. 2051 c.c.,
avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via
2 presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia. In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l‟evento lesivo, dall‟altro, una volta individuato il “custode” del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”,
che non è oggetto di un onere incombente sul danneggiato. Al “caso fortuito” va, invero, assimilato
– nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione
– il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi ( cfr. ex
multis Cass. civ. n. 24739/07 ).
L‟imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una
„cosa‟, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l‟adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità: sicché, laddove l‟evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
Ciò posto, va osservato come l‟anomalia configurante una situazione di pericolo possa essere ricondotta alla presenza sulla pavimentazione pedonale di un binario metallico avente la funzione di guida per i carrelli della spesa, la cui sopraelevazione di alcuni centimetri rispetto al piano di
IO ( confermata dai testi escussi ) è da ritenersi alla luce della documentazione fotografica in atti ( in cui i testi medesimi hanno riconosciuto come raffigurato lo stato dei luoghi al momento del sinistro ) non agevolmente percepibile dal singolo utente: trattasi dunque di „patologia‟ attinente alla condizione della struttura metallica, di cui proprietario ed evidentemente titolare di poteri di custodia e vigilanza risultava essere, all‟epoca del sinistro, la ( non sussiste Parte_2
contestazione sotto tale ultimo profilo ).
Pertanto, ritenuto sufficientemente assolto da parte dell‟odierna attrice, in ragione dell‟accertamento sopra operato in punto di dinamismo causale del sinistro, l‟onere probatorio sulla stessa incombente, deve evidenziarsi come gravasse sulla società convenuta l‟onere di dimostrare,
3 in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di un evento siffatto a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità, come sopra accennato, al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Invero, a fronte di quanto sostenuto dall‟ente in punto di riconducibilità dell‟evento alla mancata osservanza da parte della delle comuni regole di diligenza ed accortezza che le avrebbero Pt_1
permesso di scorgere la presenza della struttura metallica, deve ritenersi che, alla luce della documentata difformità cromatica tra il binario e la restante pavimentazione pedonale ( vedasi il corredo fotografico in atti già citato ) e, dunque, sotto tale profilo, in ragione della visibilità del primo da parte del singolo utente ( i testi hanno peraltro riferito che al momento dell‟occorso vi era sufficiente luce solare ), con maggior prudenza l‟odierna attrice avrebbe potuto evitare di transitare sul tratto in cui la struttura risultava posizionata e conseguentemente di cadere.
La mancanza di accortezza da parte del pedone, cui può attribuirsi una incidenza pari al 40% nel dinamismo causale dell‟evento dannoso, risulta, pertanto, tale da imporre ex art. 1227, comma 1,
c.c. una riduzione nella medesima percentuale del risarcimento spettante alla conseguendo Pt_1
la responsabilità della in ordine all‟occorso e la condanna della stessa al Parte_2
ristoro dei danni ex adverso subiti nei limiti del 60%.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attrice si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica della stessa pari all‟8%
della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare,
logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura pertrocanterica del
collo femorale di sinistra” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di
Milano, aggiornate al 2024 ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 11.320,00 per il danno biologico ed € 2,831,00 per il danno morale, valori tabellari su cui operare un aumento del 20% al
4 fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 16,981,20; ed € 920,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 8 ) ed € 3.737,50 per l'inabilità
temporanea parziale ( gg. 20 al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 30 al 25% ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., le spese mediche in misura pari ad € 179,99, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla singola data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 21.818,69 ( oltre rivalutazione limitatamente al complessivo importo di € 179,99 ).
Ora, tenuto conto del limite di responsabilità sopra evidenziato ( 60% ), all‟odierna parte attrice sarà dovuta la somma di € 13.091,21.
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Orbene, conclusivamente, la somma spettante a al cui pagamento va Parte_1
condannata la è pari ad € 13.091,21, oltre interessi e rivalutazione da Parte_2
ponderare in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, la società convenuta dovrà rifondere all‟odierna attrice il
60% delle spese del giudizio ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ), che si liquidano
5 nell‟intero in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di
C.T.U. liquidate come da decreti in atti pure nella misura del 60%.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 10.12.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
6
AL RO in sostituzione dell'avv. Riela per parte attrice e l'avv. Morena Drago per parte convenuta. E' altresì
presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti chiedendo che la stessa venga decisa.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11585/21 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Carlo Riela )
Attore
e :
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
( avv.ti Marianna Moncada e Morena Drago )
Convenuto
1 Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande proposte da con atto di citazione notificato in data 2.11.21, così Parte_1
provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
pagamento in favore di della somma complessiva di € 13.091,21, oltre Parte_1
interessi da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna la società convenuta alla rifusione in favore di parte attrice del 60%
( compensandosi il restante 40%) delle spese processuali ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ) che si liquidano nell‟intero in € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, pure nella misura del 60%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da integra richiesta di risarcimento per i danni che la Parte_1
stessa lamenta di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsole in data 11.04.20 dinanzi all‟ingresso del supermercato SISA in questa via Serradifalco n° 117/A.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove – anzitutto
– dalla considerazione che alla luce delle difese attoree spiegate e degli elementi probatori acquisiti,
segnatamente delle dichiarazioni dei testi escussi, deve ritenersi accertato che nella data suindicata
, mentre si dirigeva verso l‟area ricovero dei carrelli della spesa posti all‟esterno del Parte_1
punto vendita suindicato, inciampava su un binario di metallo presente sulla pavimentazione,
perdeva l‟equilibrio e cadeva al suolo, riportando lesioni personali.
Ora, va innanzitutto osservato che per la qualificazione della domanda attorea, la stessa potrebbe sussumersi, alla luce della prospettazione offerta, nell‟alveo applicativo dell‟art. 2051 c.c.,
avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via
2 presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia. In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l‟evento lesivo, dall‟altro, una volta individuato il “custode” del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”,
che non è oggetto di un onere incombente sul danneggiato. Al “caso fortuito” va, invero, assimilato
– nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione
– il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi ( cfr. ex
multis Cass. civ. n. 24739/07 ).
L‟imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una
„cosa‟, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l‟adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità: sicché, laddove l‟evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
Ciò posto, va osservato come l‟anomalia configurante una situazione di pericolo possa essere ricondotta alla presenza sulla pavimentazione pedonale di un binario metallico avente la funzione di guida per i carrelli della spesa, la cui sopraelevazione di alcuni centimetri rispetto al piano di
IO ( confermata dai testi escussi ) è da ritenersi alla luce della documentazione fotografica in atti ( in cui i testi medesimi hanno riconosciuto come raffigurato lo stato dei luoghi al momento del sinistro ) non agevolmente percepibile dal singolo utente: trattasi dunque di „patologia‟ attinente alla condizione della struttura metallica, di cui proprietario ed evidentemente titolare di poteri di custodia e vigilanza risultava essere, all‟epoca del sinistro, la ( non sussiste Parte_2
contestazione sotto tale ultimo profilo ).
Pertanto, ritenuto sufficientemente assolto da parte dell‟odierna attrice, in ragione dell‟accertamento sopra operato in punto di dinamismo causale del sinistro, l‟onere probatorio sulla stessa incombente, deve evidenziarsi come gravasse sulla società convenuta l‟onere di dimostrare,
3 in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di un evento siffatto a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità, come sopra accennato, al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Invero, a fronte di quanto sostenuto dall‟ente in punto di riconducibilità dell‟evento alla mancata osservanza da parte della delle comuni regole di diligenza ed accortezza che le avrebbero Pt_1
permesso di scorgere la presenza della struttura metallica, deve ritenersi che, alla luce della documentata difformità cromatica tra il binario e la restante pavimentazione pedonale ( vedasi il corredo fotografico in atti già citato ) e, dunque, sotto tale profilo, in ragione della visibilità del primo da parte del singolo utente ( i testi hanno peraltro riferito che al momento dell‟occorso vi era sufficiente luce solare ), con maggior prudenza l‟odierna attrice avrebbe potuto evitare di transitare sul tratto in cui la struttura risultava posizionata e conseguentemente di cadere.
La mancanza di accortezza da parte del pedone, cui può attribuirsi una incidenza pari al 40% nel dinamismo causale dell‟evento dannoso, risulta, pertanto, tale da imporre ex art. 1227, comma 1,
c.c. una riduzione nella medesima percentuale del risarcimento spettante alla conseguendo Pt_1
la responsabilità della in ordine all‟occorso e la condanna della stessa al Parte_2
ristoro dei danni ex adverso subiti nei limiti del 60%.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attrice si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica della stessa pari all‟8%
della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare,
logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura pertrocanterica del
collo femorale di sinistra” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di
Milano, aggiornate al 2024 ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 11.320,00 per il danno biologico ed € 2,831,00 per il danno morale, valori tabellari su cui operare un aumento del 20% al
4 fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 16,981,20; ed € 920,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 8 ) ed € 3.737,50 per l'inabilità
temporanea parziale ( gg. 20 al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 30 al 25% ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., le spese mediche in misura pari ad € 179,99, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla singola data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 21.818,69 ( oltre rivalutazione limitatamente al complessivo importo di € 179,99 ).
Ora, tenuto conto del limite di responsabilità sopra evidenziato ( 60% ), all‟odierna parte attrice sarà dovuta la somma di € 13.091,21.
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Orbene, conclusivamente, la somma spettante a al cui pagamento va Parte_1
condannata la è pari ad € 13.091,21, oltre interessi e rivalutazione da Parte_2
ponderare in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, la società convenuta dovrà rifondere all‟odierna attrice il
60% delle spese del giudizio ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ), che si liquidano
5 nell‟intero in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di
C.T.U. liquidate come da decreti in atti pure nella misura del 60%.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 10.12.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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