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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3972/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 14/01/2025, è presente:
per l'avv. Raffaele Morra. Parte_1
per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Morra precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate per l'odierna udienza.
Il giudice
Alle ore 10.46, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 5 R.G. N. 3972/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3972/2023 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Como, via Giulini n. 20, presso lo studio dell'avv. Raffaele Morra, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
- Attrice –
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- Convenuta contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Nel merito: previa acquisizione del fascicolo inerente il giudizio di ATP svoltosi avanti codesto Tribunale NRG 1256/'23, Dr.ssa Parlati: accertato e dichiarato che la resistente ha eseguito opere per €. 14.263,00 a fronte di pagamenti eseguiti da per €. Pt_2
17.500,00, condannare la convenuta, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione dell'importo di €. 3.237,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla diversa anche maggior somma che risulterà ad istruttoria esperita o sarà ritenuta di giustizia;
accertata e pagina 2 di 5 dichiarata l'esistenza di vizi nell'opera eseguita, condannare la resistente alla corresponsione dell'importo necessario alla loro eliminazione ed in ogni caso al risarcimento di tutti i danni cagionati, anche in relazione alle causali e per gli importi in premessa indicati, pari a €.
11.030,34 o alla diversa anche maggior somma che risulterà ad istruttoria esperita o sarà ritenuta di giustizia. Oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Col favore delle spese di lite, comprese quelle della fase dell'accertamento tecnico preventivo – legali, di CTU e CTP – come da fatture prodotte. IN VIA ISTRUTTORIA: Solo in caso di contestazione in punto an, si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sui capitoli così come dedotti ed articolati in narrativa, preceduti dalla formula “vero che”. Si indica a teste:
. Testimone_1
Oggetto: Contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. del 28.11.2023, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo di avere commissionato a titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale, l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione negli immobili di sua proprietà, siti rispettivamente in Veniano e Lurate Caccivio.
In particolare, nell'immobile di Lurate Caccivio, la avrebbe dovuto svolgere le CP_1
seguenti lavorazioni: “realizzazione di murature in blocco facciavista;
demolizione di un muro di fondazione per la realizzazione di un cancello;
scavo per nuova linea Enel;
formazione di un manufatto per contatori”, per cui le parti avevano concordato un prezzo complessivo, pattuito a corpo, di € 13.220,00 oltre IVA (cfr. all. 1 al ricorso). Nell'immobile di Veniano era stata, invece, commissionata la sola posa della pavimentazione esterna, con materiale fornito direttamente dalla ricorrente, senza la specifica pattuizione del corrispettivo.
Aggiungeva, tuttavia, l'istante che i lavori si erano protratti più del dovuto e che i costi erano lievitati, avendo la controparte aveva emesso fatture per complessivi € 22.850,00, che l'attrice aveva saldato nei limiti del minor importo di € 17.500,00. Inoltre, le lavorazioni eseguite nel pagina 3 di 5 cantiere di Lurate Caccivio avevano manifestato vizi e difetti, consistiti in “scavo esterno non adeguatamente rinterrato e costipato, con finitura inadeguata;
piantane cancello non in bolla con la conseguenza che il cancello non si chiude;
opere di finitura approssimative;
mancata esecuzione cordolo di collegamento per la posa delle piantane;
muratura interna per il blocco uffici non correttamente eseguita;
vani porta e finestra del blocco uffici con difetti esecutivi e dimensionali;
murature non eseguite all'altezza corretta con conseguente necessità di getto di cordolo ad altezza variabile per la realizzazione del piano di posa;
mancata consegna delle certificazioni REI;
vano porta del locale vernici non adeguato alla posa di porta REI sia in altezza che lateralmente;
mancata ultimazione rinterro dello scavo per la rete gas;
pavimentazione locale caldaia con evidenti lesioni” (cfr. Ricorso, pag. 3).
Premesso, quindi, di aver esperito un giudizio di accertamento tecnico preventivo, presso questo stesso Tribunale (R.G. n. 1256/2023), nel quale la resistente era rimasta contumace e all'esito del quale il CTU incaricato aveva stimato in € 14.263,00 il valore delle opere effettivamente eseguite dalla ed in € 4.656,00 il costo dei lavori di ripristino dei vizi, chiedeva la CP_1
condanna della controparte alla restituzione del maggior importo versato alla convenuta di €
3.237,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al risarcimento del danno subito da liquidarsi nella misura di € 11.030,34, in ciò considerate anche le spese di CTU, di consulenza tecnica stragiudiziale e di assistenza legale.
Fissata l'udienza e notificato tempestivamente il ricorso, ometteva di Controparte_1
costituirsi in giudizio e, all'esito della prima udienza del 5.03.2024, veniva dichiarata la sua contumacia. In mancanza di istanze istruttorie, la controversia veniva quindi rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale, terminata la quale viene definita con la presente sentenza contestuale.
2. Ciò posto, le domande attoree sono infondate e meritano di essere respinte.
Entrambe le domande proposte dall'attrice, di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. degli importi versati in eccedenza rispetto al valore effettivo delle lavorazioni svolte, e di risarcimento del danno per i vizi dell'appalto, a norma dell'art. 1668, primo comma, c.c., presuppongono infatti che vi sia prova della conclusione del rapporto negoziale, il cui onere probatorio ricade sull'attrice in applicazione del criterio di cui all'art. 2697 c.c. pagina 4 di 5 Nel caso di specie, deve ritenersi che la ricorrente non abbia assolto il citato onere processuale, non avendo la stessa fornito alcuna prova a supporto della conclusione del contratto di appalto ed avendo anzi depositato un mero preventivo, privo di sottoscrizione (cfr. all. 1 al ricorso), oltre alle fatture e ai bonifici che non sono però un indice sufficiente della stipula del contratto (cfr. all.
3-6 al ricorso), ben potendo gli stessi riferirsi ad altre prestazioni o rapporti rimasti estranei al presente giudizio.
Peraltro, nessuno di tali documenti contiene un riferimento esplicito all'oggetto dell'appalto, cioè alle opere commissionate;
né l'attrice ha insistito in prima udienza per l'ammissione delle prove orali (per testi e per interrogatorio formale), che sono state articolate in modo assolutamente generico con un mero richiamo a tutte le circostanze in fatto ivi indicate.
Né potrebbe trovare applicazione il c.d. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., essendo la resistente rimasta contumace (cfr. Cass., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14623, così massimata: “L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda”; nello stesso senso, più di recente, v. anche Cass., sez. III, 24 maggio 2023, n. 14372).
Segue il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice, in ciò assorbita ogni questione.
3. Considerata la contumacia della convenuta vittoriosa, nulla deve disporsi in punto di spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti della convenuta;
Parte_1
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Como, all'udienza del 14 gennaio 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 14/01/2025, è presente:
per l'avv. Raffaele Morra. Parte_1
per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Morra precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate per l'odierna udienza.
Il giudice
Alle ore 10.46, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 5 R.G. N. 3972/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3972/2023 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Como, via Giulini n. 20, presso lo studio dell'avv. Raffaele Morra, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
- Attrice –
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- Convenuta contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Nel merito: previa acquisizione del fascicolo inerente il giudizio di ATP svoltosi avanti codesto Tribunale NRG 1256/'23, Dr.ssa Parlati: accertato e dichiarato che la resistente ha eseguito opere per €. 14.263,00 a fronte di pagamenti eseguiti da per €. Pt_2
17.500,00, condannare la convenuta, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione dell'importo di €. 3.237,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla diversa anche maggior somma che risulterà ad istruttoria esperita o sarà ritenuta di giustizia;
accertata e pagina 2 di 5 dichiarata l'esistenza di vizi nell'opera eseguita, condannare la resistente alla corresponsione dell'importo necessario alla loro eliminazione ed in ogni caso al risarcimento di tutti i danni cagionati, anche in relazione alle causali e per gli importi in premessa indicati, pari a €.
11.030,34 o alla diversa anche maggior somma che risulterà ad istruttoria esperita o sarà ritenuta di giustizia. Oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Col favore delle spese di lite, comprese quelle della fase dell'accertamento tecnico preventivo – legali, di CTU e CTP – come da fatture prodotte. IN VIA ISTRUTTORIA: Solo in caso di contestazione in punto an, si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sui capitoli così come dedotti ed articolati in narrativa, preceduti dalla formula “vero che”. Si indica a teste:
. Testimone_1
Oggetto: Contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. del 28.11.2023, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo di avere commissionato a titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale, l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione negli immobili di sua proprietà, siti rispettivamente in Veniano e Lurate Caccivio.
In particolare, nell'immobile di Lurate Caccivio, la avrebbe dovuto svolgere le CP_1
seguenti lavorazioni: “realizzazione di murature in blocco facciavista;
demolizione di un muro di fondazione per la realizzazione di un cancello;
scavo per nuova linea Enel;
formazione di un manufatto per contatori”, per cui le parti avevano concordato un prezzo complessivo, pattuito a corpo, di € 13.220,00 oltre IVA (cfr. all. 1 al ricorso). Nell'immobile di Veniano era stata, invece, commissionata la sola posa della pavimentazione esterna, con materiale fornito direttamente dalla ricorrente, senza la specifica pattuizione del corrispettivo.
Aggiungeva, tuttavia, l'istante che i lavori si erano protratti più del dovuto e che i costi erano lievitati, avendo la controparte aveva emesso fatture per complessivi € 22.850,00, che l'attrice aveva saldato nei limiti del minor importo di € 17.500,00. Inoltre, le lavorazioni eseguite nel pagina 3 di 5 cantiere di Lurate Caccivio avevano manifestato vizi e difetti, consistiti in “scavo esterno non adeguatamente rinterrato e costipato, con finitura inadeguata;
piantane cancello non in bolla con la conseguenza che il cancello non si chiude;
opere di finitura approssimative;
mancata esecuzione cordolo di collegamento per la posa delle piantane;
muratura interna per il blocco uffici non correttamente eseguita;
vani porta e finestra del blocco uffici con difetti esecutivi e dimensionali;
murature non eseguite all'altezza corretta con conseguente necessità di getto di cordolo ad altezza variabile per la realizzazione del piano di posa;
mancata consegna delle certificazioni REI;
vano porta del locale vernici non adeguato alla posa di porta REI sia in altezza che lateralmente;
mancata ultimazione rinterro dello scavo per la rete gas;
pavimentazione locale caldaia con evidenti lesioni” (cfr. Ricorso, pag. 3).
Premesso, quindi, di aver esperito un giudizio di accertamento tecnico preventivo, presso questo stesso Tribunale (R.G. n. 1256/2023), nel quale la resistente era rimasta contumace e all'esito del quale il CTU incaricato aveva stimato in € 14.263,00 il valore delle opere effettivamente eseguite dalla ed in € 4.656,00 il costo dei lavori di ripristino dei vizi, chiedeva la CP_1
condanna della controparte alla restituzione del maggior importo versato alla convenuta di €
3.237,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al risarcimento del danno subito da liquidarsi nella misura di € 11.030,34, in ciò considerate anche le spese di CTU, di consulenza tecnica stragiudiziale e di assistenza legale.
Fissata l'udienza e notificato tempestivamente il ricorso, ometteva di Controparte_1
costituirsi in giudizio e, all'esito della prima udienza del 5.03.2024, veniva dichiarata la sua contumacia. In mancanza di istanze istruttorie, la controversia veniva quindi rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale, terminata la quale viene definita con la presente sentenza contestuale.
2. Ciò posto, le domande attoree sono infondate e meritano di essere respinte.
Entrambe le domande proposte dall'attrice, di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. degli importi versati in eccedenza rispetto al valore effettivo delle lavorazioni svolte, e di risarcimento del danno per i vizi dell'appalto, a norma dell'art. 1668, primo comma, c.c., presuppongono infatti che vi sia prova della conclusione del rapporto negoziale, il cui onere probatorio ricade sull'attrice in applicazione del criterio di cui all'art. 2697 c.c. pagina 4 di 5 Nel caso di specie, deve ritenersi che la ricorrente non abbia assolto il citato onere processuale, non avendo la stessa fornito alcuna prova a supporto della conclusione del contratto di appalto ed avendo anzi depositato un mero preventivo, privo di sottoscrizione (cfr. all. 1 al ricorso), oltre alle fatture e ai bonifici che non sono però un indice sufficiente della stipula del contratto (cfr. all.
3-6 al ricorso), ben potendo gli stessi riferirsi ad altre prestazioni o rapporti rimasti estranei al presente giudizio.
Peraltro, nessuno di tali documenti contiene un riferimento esplicito all'oggetto dell'appalto, cioè alle opere commissionate;
né l'attrice ha insistito in prima udienza per l'ammissione delle prove orali (per testi e per interrogatorio formale), che sono state articolate in modo assolutamente generico con un mero richiamo a tutte le circostanze in fatto ivi indicate.
Né potrebbe trovare applicazione il c.d. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., essendo la resistente rimasta contumace (cfr. Cass., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14623, così massimata: “L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda”; nello stesso senso, più di recente, v. anche Cass., sez. III, 24 maggio 2023, n. 14372).
Segue il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice, in ciò assorbita ogni questione.
3. Considerata la contumacia della convenuta vittoriosa, nulla deve disporsi in punto di spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti della convenuta;
Parte_1
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Como, all'udienza del 14 gennaio 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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