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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2676/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2676/2018 promossa da:
(P.VA , in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via Galileo Galilei, n.
118/A – San Nicolò a Tordino, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato e allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4, c.p.c. -
- Opponente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Patrizia Sabatini ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Cagli
(PU), alla via De Gasperi n.4, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4,
c.p.c. -
- Opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di lavori e forniture di beni
Conclusioni delle parti:
Opponente, “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa: IN
VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE NEL MERITO: • revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, pertanto, Controparte_1
1 revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• accertati e dichiarati i vizi e/o i difetti dei lavcori e delle opere eseguite dalla e le difformità delle stesse, dichiarare Controparte_1
l'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte nel contratto di sub-appalto e successive modificazioni ed integrazioni come specificate in narrativa intercorsi tra le parti e, per l'effetto, revocare, dichiarare inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alle Controparte_1
obbligazioni previste nei contratti di sub-appalto e successive integrazioni e modificazioni così come richiamati in parte motiva, ripassati tra le parti e disporre anche la riduzione del corrispettivo ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1668 c.c., per le causali di cui in narrativa, e condannare la convenuta opposta alla restituzione di quanto percepito, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti dall'opponente in conseguenza del detto inadempimento, il tutto quantificato nella somma di euro 50.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che apparirà di giustizia, ovvero da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., in una con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge;
• condannare comunque ed in ogni caso la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni – che saranno meglio determinati in corso di causa a mezzo di idonea C.T.U., ovvero, in via equitativa – subiti dall'opponente quale pregiudizio sofferto in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e dei vizi, difetti e difformità dei lavori eseguiti;
IN OGNI CASO: • compensare, quindi, i rispettivi debiti delle parti sino alla concorrenza del minor debito della e, per l'effetto, condannare la Parte_1 [...]
in persona del suo amministratore legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della prima CP_1
della residuale somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge. IN OGNI CASO: • con vittoria di spese, rimborso forfettario e competenze di lite.”.
Opposta, “perchè l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, Voglia: IN VIA
PRELIMINARE - ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 623/2018 – n. 1236/18 R.G. emesso dal Tribunale di Teramo in data 02/06/2018, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
IN SUBORDINE SEMPRE IN
VIA PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 623/2018
– n. 1236/18 R.G. emesso dal Tribunale di Teramo in data 02/06/2018 per l'importo di € 20.669,04 a saldo della fattura n. 154 del 22/12/2016; NEL MERITO - rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto e, conseguentemente,
2 confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari della fase monitoria e del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 28.7.2018
[...]
adiva codesto Tribunale formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
623/2018 (N. R.G. 1236/2018) emesso dal medesimo Tribunale in data 02 giugno 2018 con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro € 56.518,74, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
a titolo di residuo a saldo della fattura n. 154 del 22/12/2016 per l'importo di € CP_1
20.669,04, e a titolo di fornitura di materiale - bitume - per un importo complessivo di € 29.385,00, oltre Iva.
Deduceva, in sintesi, l'opponente: i) che, in ordine al contratto di sub appalto del 30.05.2016, alcun inadempimento può essergli contestato, viceversa, alla luce dell'inadempimento posto in essere dalla in ordine alla corretta esecuzione dei lavori commissionati in ordine alla Controparte_1 qualità delle opere eseguite, si è vista costretta a contestare quanto realizzato dall'odierna opposta;
ii) in ordine alla somma azionata a titolo di fornitura di bitume, di disconoscere di aver richiesto e commissionato alla alcuna fornitura di bitume per la produzione del Controparte_1
materiale, ma anche di aver ricevuto e/o utilizzato bitume nei predetti termini indicati da controparte nel cantiere oggetto di causa.
Costituitasi in giudizio, invocando il rigetto della domanda, l'opposta deduceva la piena legittimità del credito alla base dell'azionata domanda monitoria.
Istruita la causa a solo mezzo documentale, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata nella modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; previa acquisizione delle note di trattazione scritta e conclusive delle parti, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta, nei termini e per le ragioni di seguito enunciate.
Giova osservare che, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite.
3 Nel caso di specie, considerato che in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo abbia l'onere, qualora il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e quindi di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (si veda, tra le tante, Cass. 20 gennaio 2010 sent. n. 936). Ora, a fronte delle contestazioni di parte opponente sia in merito alla contabilità dei lavori sia in merito alla qualità delle opere, era onere specifico della società appaltatrice, che azionava il credito, fornire specifica dimostrazione di aver svolto i lavori interamente secondo regola d'arte, onere che non è stato soddisfatto: cio' vale sia in ordine all'importo € 20.669,04 dovuto a saldo fattura n. 154 del 22.12.2016 ai sensi e per gli effetti del predetto contratto di sub-appalto del 30.05.2016, con il quale la
[...]
(P.I. si impegnava ed obbligava ad eseguire in favore della CP_1 P.VA_2 [...] tutti i lavori di realizzazione dell'asfalto ivi comprese tutte le attività necessarie e Parte_1 prodromiche alla fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso il tutto per dare l'opera complessiva finita e rifinita ed a regola d'arte (All. 1) - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Contratto di sub-appalto del 30.05.2016, con il quale si stabiliva espressamente che i lavori commissionati dalla alla risultavano essere quelli oggetto della gara d'appalto Parte_1 Controparte_1 indetta dal Comune di Fano per la realizzazione delle opere stradali, in virtù dell'art. 2 e dell'art. 5 del predetto contratto di sub-appalto del 30.05.2016, e tutto il corrispettivo stabilito per l'esecuzione delle predette opere risultava essere omnicomprensivo di ogni attività e si faceva carico di ogni onere e spese in relazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione della predetta Strada Interquartieri tra Via Roma
e Via Trave nel Comune di Fano, e nessuna specifica dimostrazione veniva prodotta da parte opposta in tal senso;
sia in ordine alla fornitura di materiale bituminoso, poiché la non risulta aver Controparte_1
allegato né una fattura di riferimento né documenti di trasporto debitamente sottoscritti dalla
[...]
che possano eventualmente comprovare tale circostanza, anche tenuto conto il valore Parte_1
probatorio del collaudo prodotto in atti, a valersi come dichiarazione di scienza, pertanto liberamente valutabile dal Giudice nel complesso delle risultanze istruttorie.
Tanto menzionato, epurate questioni del tutto estranee al presente giudizio, valga a dirsi per le deduzioni operate da parte opponente e di parte opposta vertenti su questioni relative al ricorrere dei
4 requisiti da soddisfarsi per l'emissione del decreto opposto, per le ragioni spiegate, l'opposizione va accolta e pertanto va revocato il decreto opposto.
In ordine all'avanzata domanda riconvenzionale da parte opponente, atteso che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto di lavori, il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte, la stessa va rigettata, tenuto conto che dall'istruttoria, circa la paventata applicazione di penali e richiesta danni da parte della committenza Comune di Fano, nonché ai gravi vizi e difetti delle opere che secondo la sarebbero la diretta conseguenza della mancata realizzazione a Parte_1 regola d'arte dei lavori commissionati alla non è emerso che siano state Controparte_1 applicate penali in relazione all'esecuzione di opere di competenza della società convenuta opposta, e, infine ed ad abundantiam, eventuali altre problematiche riscontrate dalla D.L. quali ad esempio “la caditoia situata nei pressi della nuova rotatoria realizzata all'incrocio con via Frustaglia ed il parcheggio Piazzale Campioni dello Sport” non sono riconducibili all'esecuzione dei lavori da parte dell'odierna convenuta opposta e, di conseguenza, non spettava a quest'ultima intervenire per eliminare i vizi.
Le spese della procedura devono esser compensate in ragione della soccombenza reciproca - anche tenuto conto della condotta processuale delle parti - ricorrendo quest'ultima non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche qualora sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018 n. 20888, Cass., 3, n. 22381 del
21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del 23/9/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda avanzata da
[...]
disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto n. 623/2018;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Teramo 4 Febbraio 2025.
Il GIUDICE ON.
dott. Marco di Biase
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2676/2018 promossa da:
(P.VA , in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via Galileo Galilei, n.
118/A – San Nicolò a Tordino, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato e allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4, c.p.c. -
- Opponente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Patrizia Sabatini ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Cagli
(PU), alla via De Gasperi n.4, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 comma 4,
c.p.c. -
- Opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di lavori e forniture di beni
Conclusioni delle parti:
Opponente, “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa: IN
VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE NEL MERITO: • revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, pertanto, Controparte_1
1 revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• accertati e dichiarati i vizi e/o i difetti dei lavcori e delle opere eseguite dalla e le difformità delle stesse, dichiarare Controparte_1
l'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte nel contratto di sub-appalto e successive modificazioni ed integrazioni come specificate in narrativa intercorsi tra le parti e, per l'effetto, revocare, dichiarare inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alle Controparte_1
obbligazioni previste nei contratti di sub-appalto e successive integrazioni e modificazioni così come richiamati in parte motiva, ripassati tra le parti e disporre anche la riduzione del corrispettivo ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1668 c.c., per le causali di cui in narrativa, e condannare la convenuta opposta alla restituzione di quanto percepito, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti dall'opponente in conseguenza del detto inadempimento, il tutto quantificato nella somma di euro 50.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che apparirà di giustizia, ovvero da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., in una con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge;
• condannare comunque ed in ogni caso la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni – che saranno meglio determinati in corso di causa a mezzo di idonea C.T.U., ovvero, in via equitativa – subiti dall'opponente quale pregiudizio sofferto in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e dei vizi, difetti e difformità dei lavori eseguiti;
IN OGNI CASO: • compensare, quindi, i rispettivi debiti delle parti sino alla concorrenza del minor debito della e, per l'effetto, condannare la Parte_1 [...]
in persona del suo amministratore legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della prima CP_1
della residuale somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge. IN OGNI CASO: • con vittoria di spese, rimborso forfettario e competenze di lite.”.
Opposta, “perchè l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, Voglia: IN VIA
PRELIMINARE - ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 623/2018 – n. 1236/18 R.G. emesso dal Tribunale di Teramo in data 02/06/2018, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
IN SUBORDINE SEMPRE IN
VIA PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 623/2018
– n. 1236/18 R.G. emesso dal Tribunale di Teramo in data 02/06/2018 per l'importo di € 20.669,04 a saldo della fattura n. 154 del 22/12/2016; NEL MERITO - rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto e, conseguentemente,
2 confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari della fase monitoria e del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 28.7.2018
[...]
adiva codesto Tribunale formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
623/2018 (N. R.G. 1236/2018) emesso dal medesimo Tribunale in data 02 giugno 2018 con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro € 56.518,74, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
a titolo di residuo a saldo della fattura n. 154 del 22/12/2016 per l'importo di € CP_1
20.669,04, e a titolo di fornitura di materiale - bitume - per un importo complessivo di € 29.385,00, oltre Iva.
Deduceva, in sintesi, l'opponente: i) che, in ordine al contratto di sub appalto del 30.05.2016, alcun inadempimento può essergli contestato, viceversa, alla luce dell'inadempimento posto in essere dalla in ordine alla corretta esecuzione dei lavori commissionati in ordine alla Controparte_1 qualità delle opere eseguite, si è vista costretta a contestare quanto realizzato dall'odierna opposta;
ii) in ordine alla somma azionata a titolo di fornitura di bitume, di disconoscere di aver richiesto e commissionato alla alcuna fornitura di bitume per la produzione del Controparte_1
materiale, ma anche di aver ricevuto e/o utilizzato bitume nei predetti termini indicati da controparte nel cantiere oggetto di causa.
Costituitasi in giudizio, invocando il rigetto della domanda, l'opposta deduceva la piena legittimità del credito alla base dell'azionata domanda monitoria.
Istruita la causa a solo mezzo documentale, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata nella modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; previa acquisizione delle note di trattazione scritta e conclusive delle parti, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta, nei termini e per le ragioni di seguito enunciate.
Giova osservare che, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite.
3 Nel caso di specie, considerato che in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo abbia l'onere, qualora il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e quindi di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (si veda, tra le tante, Cass. 20 gennaio 2010 sent. n. 936). Ora, a fronte delle contestazioni di parte opponente sia in merito alla contabilità dei lavori sia in merito alla qualità delle opere, era onere specifico della società appaltatrice, che azionava il credito, fornire specifica dimostrazione di aver svolto i lavori interamente secondo regola d'arte, onere che non è stato soddisfatto: cio' vale sia in ordine all'importo € 20.669,04 dovuto a saldo fattura n. 154 del 22.12.2016 ai sensi e per gli effetti del predetto contratto di sub-appalto del 30.05.2016, con il quale la
[...]
(P.I. si impegnava ed obbligava ad eseguire in favore della CP_1 P.VA_2 [...] tutti i lavori di realizzazione dell'asfalto ivi comprese tutte le attività necessarie e Parte_1 prodromiche alla fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso il tutto per dare l'opera complessiva finita e rifinita ed a regola d'arte (All. 1) - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Contratto di sub-appalto del 30.05.2016, con il quale si stabiliva espressamente che i lavori commissionati dalla alla risultavano essere quelli oggetto della gara d'appalto Parte_1 Controparte_1 indetta dal Comune di Fano per la realizzazione delle opere stradali, in virtù dell'art. 2 e dell'art. 5 del predetto contratto di sub-appalto del 30.05.2016, e tutto il corrispettivo stabilito per l'esecuzione delle predette opere risultava essere omnicomprensivo di ogni attività e si faceva carico di ogni onere e spese in relazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione della predetta Strada Interquartieri tra Via Roma
e Via Trave nel Comune di Fano, e nessuna specifica dimostrazione veniva prodotta da parte opposta in tal senso;
sia in ordine alla fornitura di materiale bituminoso, poiché la non risulta aver Controparte_1
allegato né una fattura di riferimento né documenti di trasporto debitamente sottoscritti dalla
[...]
che possano eventualmente comprovare tale circostanza, anche tenuto conto il valore Parte_1
probatorio del collaudo prodotto in atti, a valersi come dichiarazione di scienza, pertanto liberamente valutabile dal Giudice nel complesso delle risultanze istruttorie.
Tanto menzionato, epurate questioni del tutto estranee al presente giudizio, valga a dirsi per le deduzioni operate da parte opponente e di parte opposta vertenti su questioni relative al ricorrere dei
4 requisiti da soddisfarsi per l'emissione del decreto opposto, per le ragioni spiegate, l'opposizione va accolta e pertanto va revocato il decreto opposto.
In ordine all'avanzata domanda riconvenzionale da parte opponente, atteso che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto di lavori, il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte, la stessa va rigettata, tenuto conto che dall'istruttoria, circa la paventata applicazione di penali e richiesta danni da parte della committenza Comune di Fano, nonché ai gravi vizi e difetti delle opere che secondo la sarebbero la diretta conseguenza della mancata realizzazione a Parte_1 regola d'arte dei lavori commissionati alla non è emerso che siano state Controparte_1 applicate penali in relazione all'esecuzione di opere di competenza della società convenuta opposta, e, infine ed ad abundantiam, eventuali altre problematiche riscontrate dalla D.L. quali ad esempio “la caditoia situata nei pressi della nuova rotatoria realizzata all'incrocio con via Frustaglia ed il parcheggio Piazzale Campioni dello Sport” non sono riconducibili all'esecuzione dei lavori da parte dell'odierna convenuta opposta e, di conseguenza, non spettava a quest'ultima intervenire per eliminare i vizi.
Le spese della procedura devono esser compensate in ragione della soccombenza reciproca - anche tenuto conto della condotta processuale delle parti - ricorrendo quest'ultima non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche qualora sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018 n. 20888, Cass., 3, n. 22381 del
21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del 23/9/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda avanzata da
[...]
disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto n. 623/2018;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Teramo 4 Febbraio 2025.
Il GIUDICE ON.
dott. Marco di Biase
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