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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2583/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. LA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2583/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMINETTI GIORGIA presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 29/09/1978.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1783 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti.
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra continuerà a risiedere e ad Parte_1 abitare nella casa famigliare, sita in Torino corso Svizzera n. 6 e di proprietà dei figli ed Per_1 Per_3 ;
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano che tutti gli arredi contenuti nella casa coniugale sono già stati divisi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. provvederà a trasferire la propria residenza;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano a qualsiasi reciproco contributo economico per il loro mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere così definito tra loro ogni rapporto e che nulla hanno reciprocamente a pretendere;
NULLA in punto spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA CU ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. LA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2583/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMINETTI GIORGIA presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 29/09/1978.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1783 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti.
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra continuerà a risiedere e ad Parte_1 abitare nella casa famigliare, sita in Torino corso Svizzera n. 6 e di proprietà dei figli ed Per_1 Per_3 ;
[...]
DÀ ATTO che le parti dichiarano che tutti gli arredi contenuti nella casa coniugale sono già stati divisi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. provvederà a trasferire la propria residenza;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano a qualsiasi reciproco contributo economico per il loro mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere così definito tra loro ogni rapporto e che nulla hanno reciprocamente a pretendere;
NULLA in punto spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA CU ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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