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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/12/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 369/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Lecce n.40 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angeletti CodiceFiscale_1
Valentino in forza di procura speciale redatta a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Norcia (PG), via Cairoli n.1;
-Appellante=
nei confronti di
, C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_2
XX Settembre n.35;
-Appellato contumace=
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI:
per parte appellante come da note di precisazione delle conclusioni del 26.8.2024. pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 26.8.2021, , in qualità di proprietaria, Parte_1
per successione dal padre , dei terreni siti in Norcia (PG) e distinti al NCT Persona_1
dello stesso Comune al fg.119, particelle nn. 179, 202,205,206,207, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Spoleto, affinché fosse accertata e Controparte_1
dichiarata la sua occupazione senza titolo dei terreni suddetti. Richiedeva, altresì, la condanna dello stesso al rilascio degli immobili, con fissazione della data per l'esecuzione, con riduzione in pristino, e la condanna al pagamento della somma di
€.6.000,00 – o di quella così come determinata dal giudice in via equitativa – a titolo di indennità di occupazione, oltre al pagamento delle spese e competenze di causa, in caso di ingiusta opposizione.
In particolare, l'attrice deduceva che sin dal 2003 – periodo in cui i terreni erano ancora di proprietà del padre – il convenuto compiva atti illeciti di detenzione di Persona_1
tali immobili, non essendo titolare di alcun diritto di godimento sugli stessi. Per tale ragione, prima e, in seguito, avevano più volte Persona_1 Parte_1
formalmente intimato a , per mezzo di diffide notificate a mezzo di Controparte_1
ufficiale giudiziario (31.3.2004) o a mezzo posta raccomandata (17.12.2003;
15.10.2004; 7.10.2008; 3.2.2011; 28.5.2020), di rilasciare i terreni.
L'attrice depositava, inoltre, la documentazione relativa alla denuncia dell'indebita percezione di contributi comunitari da parte di , il quale aveva prodotto Controparte_1
all'AGEA una “dichiarazione attestante un rapporto di affitto con relativa dichiarazione
di registrazione”, nonché l'ordinanza n.31 del 15.4.2020 con cui il Comune di Norcia
ordinava a , in qualità di proprietaria, la rimozione e lo smaltimento dei Parte_1
rifiuti abbandonati sulla particella n.179. pagina 2 di 10 Non si costituiva in giudizio il convenuto, del quale, accertata la regolarità della notifica della citazione, veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 22.3.2022.
Il Tribunale di Spoleto, dopo aver qualificato la domanda in termini di azione di rivendicazione, con sentenza n.14/2023 del 12.1.2023, rigettava le domande proposte dalla parte attrice, ritenendo che la stessa non avesse fornito la prova del diritto dominicale.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Spoleto ha proposto appello , Parte_1
deducendo l'erroneità della sentenza sia nella parte in cui ha qualificato la domanda dal punto di vista giuridico in termini di azione di rivendicazione anziché di restituzione, sia nella parte in cui ha ritenuto non provato il diritto di proprietà dell'attrice dei terreni oggetto della controversia.
In conformità ai motivi di appello proposti, con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 26.8.2024, l'appellante ha così concluso: “Voglia la Corte d'Appello di
Perugia, in riforma della sentenza impugnata: - in riforma della Sentenza del Tribunale
di Spoleto sentenza 14/2023 REPERT. N.26/2023, depositata in cancelleria in data
12.1.2023, RGN. 1717/2021, accogliere l'appello e, per l'effetto, accogliere le
conclusioni: I – accertato e dichiarato che occupa senza titolo alcuno Controparte_1
i terreni di proprietà di sito nel Comune di Norcia distinto al NCT al Parte_1
fg. 119, part.lle 179, 202, 205, 206 e 207. II – condannare a rilasciare Controparte_1
liberi e sgomberi da sé, persone e cose il terreno sito nel Comune di Norcia distinto al
NCT al fg. 119, part.lle 179, 202, 205, 206 e 207, restituendo gli stessi a Parte_1
fissando contestualmente la data di esecuzione per la restituzione, con riduzione in
pristino. III – condannare il convenuto al pagamento della indennità di occupazione
nell'ammontare complessivo di €.6.000,00, o nella somma maggiore o minore che verrà
pagina 3 di 10 determinata dal giudice in via equitativa;
- con vittoria delle spese, competenze e
onorari dei due gradi di giudizio”.
Non si è costituito in giudizio , del quale, accertata la regolarità della Controparte_1
notifica dell'atto di appello, è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del
20.12.2023.
A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 16.7.2025, lette le note depositate dalla parte appellante, la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza per avere questa errato nella qualificazione della domanda ed essere quindi incorsa nel vizio di ultrapetizione. In particolare, secondo la il giudice, nel qualificare la domanda in Pt_1
termini di azione di rivendicazione anziché in termini di azione personale di restituzione,
avrebbe violato il divieto di ultrapetizione, modificando i fatti costitutivi della domanda proposta. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che non era stato richiesto l'accertamento della proprietà del bene per cui è causa, ma esclusivamente la condanna del convenuto al rilascio del terreno, previo accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile. Vieppiù il Tribunale non avrebbe tenuto conto della nota dell'AGEA del 16.12.2009 – prodotta dall'attrice – con la quale l'Agenzia, in risposta ad una formale richiesta di accesso agli atti della , Parte_1
asseriva che , al fine di ottenere dei contributi comunitari, aveva Controparte_1
prodotto “una dichiarazione attestante un rapporto di affitto verbale con relativa
dichiarazione di registrazione”.
In definitiva, secondo l'appellante, si trattava (e si tratta) di una “azione di restituzione di
un immobile occupato sine titulo da un terzo, essendo diretta ad ottenere la rimozione di
una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale pagina 4 di 10 richiesta di declaratoria del diritto reale”, con la conseguenza che la stessa poteva limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo legittimante l'occupazione del terzo. Peraltro, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il
[...]
di fronte alla PA (AGEA) si affermava titolare di un contratto di locazione, CP_1
riconoscendo dunque la qualità di proprietaria dell'odierna appellante.
La censura non è fondata.
Il giudice di prime cure ha correttamente qualificato la domanda proposta in termini di azione di rivendicazione.
Invero, sebbene le due azioni siano accomunate dallo scopo pratico a cui tendono,
ovverosia ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi, diversa è la
causa petendi fatta valere con le stesse. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n.7305 del 2014) l'azione di restituzione si fonda su un rapporto di carattere obbligatorio;
mentre la ragione giuridica a fondamento della rivendicazione deve individuarsi nel diritto di proprietà, di cui si deve fornire la c.d. probatio diabolica.
Muovendo da tali premesse, secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato con la sentenza n.18050 del 2023, “la domanda con
cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di
sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio
del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria
pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della
cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà
luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di
rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di
restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione
possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, pagina 5 di 10 non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti
in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai
impraticabile”.
Nel caso di specie la non ha ricollegato la propria pretesa all'esistenza di Parte_1
alcun negozio giuridico, ancorché invalido, con l'odierno appellato, che avesse giustificato la trasmissione del godimento dei terreni. Al contrario, la stessa ha escluso l'esistenza di un qualsivoglia rapporto obbligatorio (lett.: “ non ha titolo Controparte_1
ad esercitare atti di detenzione sui fondi rustici di proprietà della odierna istante, perché
non è titolare di alcun contratto di affitto […]”), fondando la sua domanda sulla titolarità del diritto dominicale e lamentando una occupazione senza titolo dei beni oggetto di tale diritto.
Ne deriva che corretta è stata la qualificazione della domanda da parte del giudice di prime cure come domanda di rivendicazione.
*****
Con il secondo motivo di gravame l'appellante, ipotizzata la qualificabilità della domanda come azione di rivendica, ha censurato la sentenza per aver errato nel ritenere non sufficienti gli elementi probatori per dimostrare la titolarità del diritto dominicale e accogliere la domanda.
In particolare, secondo la la quale ha prodotto una consulenza tecnica a sostegno Pt_1
delle sue doglianze, il giudice avrebbe errato nel ritenere che il testamento del 1949 a favore del (padre dell'odierna appellante) non consente di stabilire con Persona_1
certezza se i terreni oggetto di causa siano stati effettivamente a questi trasferiti, in ragione del fatto che “nel testamento si dividono i terreni di proprietà del de cuius fra i
tre eredi nominati, non indicandoli catastalmente ma facendo riferimento alla loro
collocazione”. Avrebbe, inoltre, errato nel ritenere che neanche dalla successiva pagina 6 di 10 dichiarazione di successione si sarebbero potute ricavare maggiori informazioni
(“parimenti, dalla dichiarazione di successione conseguente (che, come è noto non fa
stato con riferimento all'assetto dei diritti proprietari) nulla di più approfondito è dato
sapere su quali terreni siano stati trasferiti al padre dell'attrice, in quanto al punto n.2
si parla genericamente di “…ut [non leggibile] 8339, terreni in mappa S. IA e
Filetta, sup. di Ha.2,5210 e col reddito di £.57,78”). Invero, secondo il CTP la semplice consultazione della Mutazione n.8339 ha permesso di verificare l'effettiva corrispondenza dei beni di cui era titolare il (nonno dell'appellante) con Controparte_1
quelli trattati nella successione del e oggetto della presente controversia. Persona_1
Vieppiù il Tribunale avrebbe omesso di valutare la presenza agli atti della chiara prova documentale che il convenuto davanti alla PA si affermava titolare di un contratto di affitto, così implicitamente riconoscendo l'altrui titolarità del diritto di proprietà.
Infine, l'appellante ha evidenziato di possedere i terreni dall'apertura della successione
(13.01.2005) ex art. 1146, co. 1, proseguendo il possesso del dante causa e del dante causa ancora per oltre venti anni.
La censura è fondata.
Questa Corte ritiene provata la qualità di proprietaria dei terreni oggetto di causa della
. Parte_1
Anzitutto la deve certamente reputarsi erede del padre , Parte_1 Persona_1
non tanto in virtù della dichiarazione di successione – che, come noto, non fa stato in ordine agli assetti proprietari – quanto per le plurime diffide inviate dalla stessa a
[...]
per mezzo di lettera raccomandata. Infatti, ai sensi dell'art. 475 c.c. si ha CP_1
accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata (in questi termini, Cass. n.19711 del 2020). A questi fini rilevano senz'altro le raccomandate del 7.10.2008, nonché del 3.2.2011, sottoscritte e inviate pagina 7 di 10 dalla al , nel contesto delle quali la prima si qualificava Parte_1 Controparte_1
“proprietaria dei terreni pervenutimi per successione, in qualità di unica erede […]”.
Ciò posto, questa Corte ritiene di poter ragionevolmente presumere anche la corrispondenza tra i terreni pervenuti per successione al (padre della Persona_1
) e quelli oggetto della domanda, pervenuti per successione all'odierna Parte_1
appellante.
Invero, oltre a non poter ignorare il valore indiziario della dichiarazione di successione presentata dalla , dal testamento olografo pubblicato per atti del notaio del Parte_1
(nonno dell'odierna appellante) si evince, infatti, che Controparte_1 Persona_1
aveva ereditato “il terreno seminativo e vignato al vocabolo Filetta”, descritto più
precisamente nella dichiarazione di successione come “Mut. 8339, terreni in mappa S.
IA e Filetta, sup. di Ha.2,5210 e col reddito di €.57,78”.
Ebbene, anche grazie all'apporto della consulenza di parte – la cui produzione deve ritenersi consentita anche in appello, costituendo la stessa una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio (Cfr. Cass. n.1614 del 2022) – è possibile affermare la suddetta corrispondenza. In particolare, muovendo dalla considerazione che l'espressione “Mut.” (mutazione) “indica l'annotazione delle variazioni di stato delle
particelle censite al Catasto Gregoriano in appositi registri denominati, appunto,
'Registro delle Mutazioni'” e che gli identificativi riferibili a tale registro hanno dei corrispondenti nel Nuovo Catasto Terreni (NCT), il consulente ha concluso per la piena corrispondenza dei beni trattati nella successione del e oggi intestati Persona_1
catastalmente all'attrice.
La certezza che fosse proprietario di immobili siti in Norcia per Persona_1
successione dal padre e quella che la sia proprietaria per Controparte_1 Parte_1
successione dal padre di terreni siti in Norcia, unitamente alle deduzioni Persona_1
pagina 8 di 10 tecniche formulate dal CTP, consentono dunque di presumere con ragionevole certezza la corrispondenza dei beni pervenuti per successione a con quelli oggetto Persona_1
della presente controversia.
Ne deriva che, in accoglimento del secondo motivo di appello, la deve Parte_1
essere dichiarata proprietaria dei terreni siti in Norcia (PG) e distinti al NCT dello stesso
Comune al fg.119, particelle nn. 179, 202,205,206,207.
*****
Quanto alla richiesta di condanna del convenuto al pagamento della somma di
€.6.000,00 – o della somma maggiore o minore determinata dal giudice in via equitativa
– a titolo di indennità di occupazione, deve osservarsi come l'odierna appellante non abbia allegato né provato di aver subito alcun danno.
Questa Corte deve dunque fare applicazione dei principi recentemente dettati dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., n.33645 del 2022), secondo cui
“in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto
costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la
concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto”.
In assenza di allegazioni e deduzioni sul punto da parte dell'appellante, non può essere dunque ritenuta risarcibile la mera facoltà di non uso degli immobili da parte della
(che tra l'altro non risulta risiedere in loco). Parte_1
*****
Da quanto argomentato deriva che l'appello deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art.91 c.p.c.) e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa (id est: dei terreni, essendo stata respinta la pagina 9 di 10 richiesta risarcitoria), secondo i valori medi previsti dal D.M. n.55 del 2014, ridotte del
50% attesa la non particolare complessità delle questioni trattate (ed esclusa la fase istruttoria nel grado d'appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di così decide: Controparte_1
- In riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto impugnata, dichiara la proprietà di sui terreni siti in Norcia (PG) e distinti al NCT dello Parte_1
stesso Comune al fg.119, particelle nn. 179, 202, 205, 206, 207 e, accertata la loro illegittima occupazione da parte di , condanna quest'ultimo Controparte_1
al rilascio dei medesimi, sgomberi da sé, persone o cose;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
dall'appellante che, quanto al primo grado di giudizio, liquida in €.1.276,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio, liquida in €.382,00 per anticipazioni ed €.961,50 per compensi, oltre al rimborso per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 3 Dicembre 2025
Il Presidente istruttore
(dott. Simone Salcerini)
Sentenza redatta in minuta dalla MOT dott.ssa Martina Sforna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 369/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Lecce n.40 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angeletti CodiceFiscale_1
Valentino in forza di procura speciale redatta a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Norcia (PG), via Cairoli n.1;
-Appellante=
nei confronti di
, C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_2
XX Settembre n.35;
-Appellato contumace=
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI:
per parte appellante come da note di precisazione delle conclusioni del 26.8.2024. pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 26.8.2021, , in qualità di proprietaria, Parte_1
per successione dal padre , dei terreni siti in Norcia (PG) e distinti al NCT Persona_1
dello stesso Comune al fg.119, particelle nn. 179, 202,205,206,207, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Spoleto, affinché fosse accertata e Controparte_1
dichiarata la sua occupazione senza titolo dei terreni suddetti. Richiedeva, altresì, la condanna dello stesso al rilascio degli immobili, con fissazione della data per l'esecuzione, con riduzione in pristino, e la condanna al pagamento della somma di
€.6.000,00 – o di quella così come determinata dal giudice in via equitativa – a titolo di indennità di occupazione, oltre al pagamento delle spese e competenze di causa, in caso di ingiusta opposizione.
In particolare, l'attrice deduceva che sin dal 2003 – periodo in cui i terreni erano ancora di proprietà del padre – il convenuto compiva atti illeciti di detenzione di Persona_1
tali immobili, non essendo titolare di alcun diritto di godimento sugli stessi. Per tale ragione, prima e, in seguito, avevano più volte Persona_1 Parte_1
formalmente intimato a , per mezzo di diffide notificate a mezzo di Controparte_1
ufficiale giudiziario (31.3.2004) o a mezzo posta raccomandata (17.12.2003;
15.10.2004; 7.10.2008; 3.2.2011; 28.5.2020), di rilasciare i terreni.
L'attrice depositava, inoltre, la documentazione relativa alla denuncia dell'indebita percezione di contributi comunitari da parte di , il quale aveva prodotto Controparte_1
all'AGEA una “dichiarazione attestante un rapporto di affitto con relativa dichiarazione
di registrazione”, nonché l'ordinanza n.31 del 15.4.2020 con cui il Comune di Norcia
ordinava a , in qualità di proprietaria, la rimozione e lo smaltimento dei Parte_1
rifiuti abbandonati sulla particella n.179. pagina 2 di 10 Non si costituiva in giudizio il convenuto, del quale, accertata la regolarità della notifica della citazione, veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 22.3.2022.
Il Tribunale di Spoleto, dopo aver qualificato la domanda in termini di azione di rivendicazione, con sentenza n.14/2023 del 12.1.2023, rigettava le domande proposte dalla parte attrice, ritenendo che la stessa non avesse fornito la prova del diritto dominicale.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Spoleto ha proposto appello , Parte_1
deducendo l'erroneità della sentenza sia nella parte in cui ha qualificato la domanda dal punto di vista giuridico in termini di azione di rivendicazione anziché di restituzione, sia nella parte in cui ha ritenuto non provato il diritto di proprietà dell'attrice dei terreni oggetto della controversia.
In conformità ai motivi di appello proposti, con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 26.8.2024, l'appellante ha così concluso: “Voglia la Corte d'Appello di
Perugia, in riforma della sentenza impugnata: - in riforma della Sentenza del Tribunale
di Spoleto sentenza 14/2023 REPERT. N.26/2023, depositata in cancelleria in data
12.1.2023, RGN. 1717/2021, accogliere l'appello e, per l'effetto, accogliere le
conclusioni: I – accertato e dichiarato che occupa senza titolo alcuno Controparte_1
i terreni di proprietà di sito nel Comune di Norcia distinto al NCT al Parte_1
fg. 119, part.lle 179, 202, 205, 206 e 207. II – condannare a rilasciare Controparte_1
liberi e sgomberi da sé, persone e cose il terreno sito nel Comune di Norcia distinto al
NCT al fg. 119, part.lle 179, 202, 205, 206 e 207, restituendo gli stessi a Parte_1
fissando contestualmente la data di esecuzione per la restituzione, con riduzione in
pristino. III – condannare il convenuto al pagamento della indennità di occupazione
nell'ammontare complessivo di €.6.000,00, o nella somma maggiore o minore che verrà
pagina 3 di 10 determinata dal giudice in via equitativa;
- con vittoria delle spese, competenze e
onorari dei due gradi di giudizio”.
Non si è costituito in giudizio , del quale, accertata la regolarità della Controparte_1
notifica dell'atto di appello, è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del
20.12.2023.
A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 16.7.2025, lette le note depositate dalla parte appellante, la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza per avere questa errato nella qualificazione della domanda ed essere quindi incorsa nel vizio di ultrapetizione. In particolare, secondo la il giudice, nel qualificare la domanda in Pt_1
termini di azione di rivendicazione anziché in termini di azione personale di restituzione,
avrebbe violato il divieto di ultrapetizione, modificando i fatti costitutivi della domanda proposta. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che non era stato richiesto l'accertamento della proprietà del bene per cui è causa, ma esclusivamente la condanna del convenuto al rilascio del terreno, previo accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile. Vieppiù il Tribunale non avrebbe tenuto conto della nota dell'AGEA del 16.12.2009 – prodotta dall'attrice – con la quale l'Agenzia, in risposta ad una formale richiesta di accesso agli atti della , Parte_1
asseriva che , al fine di ottenere dei contributi comunitari, aveva Controparte_1
prodotto “una dichiarazione attestante un rapporto di affitto verbale con relativa
dichiarazione di registrazione”.
In definitiva, secondo l'appellante, si trattava (e si tratta) di una “azione di restituzione di
un immobile occupato sine titulo da un terzo, essendo diretta ad ottenere la rimozione di
una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale pagina 4 di 10 richiesta di declaratoria del diritto reale”, con la conseguenza che la stessa poteva limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo legittimante l'occupazione del terzo. Peraltro, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il
[...]
di fronte alla PA (AGEA) si affermava titolare di un contratto di locazione, CP_1
riconoscendo dunque la qualità di proprietaria dell'odierna appellante.
La censura non è fondata.
Il giudice di prime cure ha correttamente qualificato la domanda proposta in termini di azione di rivendicazione.
Invero, sebbene le due azioni siano accomunate dallo scopo pratico a cui tendono,
ovverosia ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi, diversa è la
causa petendi fatta valere con le stesse. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n.7305 del 2014) l'azione di restituzione si fonda su un rapporto di carattere obbligatorio;
mentre la ragione giuridica a fondamento della rivendicazione deve individuarsi nel diritto di proprietà, di cui si deve fornire la c.d. probatio diabolica.
Muovendo da tali premesse, secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato con la sentenza n.18050 del 2023, “la domanda con
cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di
sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio
del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria
pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della
cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà
luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di
rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di
restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione
possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, pagina 5 di 10 non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti
in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai
impraticabile”.
Nel caso di specie la non ha ricollegato la propria pretesa all'esistenza di Parte_1
alcun negozio giuridico, ancorché invalido, con l'odierno appellato, che avesse giustificato la trasmissione del godimento dei terreni. Al contrario, la stessa ha escluso l'esistenza di un qualsivoglia rapporto obbligatorio (lett.: “ non ha titolo Controparte_1
ad esercitare atti di detenzione sui fondi rustici di proprietà della odierna istante, perché
non è titolare di alcun contratto di affitto […]”), fondando la sua domanda sulla titolarità del diritto dominicale e lamentando una occupazione senza titolo dei beni oggetto di tale diritto.
Ne deriva che corretta è stata la qualificazione della domanda da parte del giudice di prime cure come domanda di rivendicazione.
*****
Con il secondo motivo di gravame l'appellante, ipotizzata la qualificabilità della domanda come azione di rivendica, ha censurato la sentenza per aver errato nel ritenere non sufficienti gli elementi probatori per dimostrare la titolarità del diritto dominicale e accogliere la domanda.
In particolare, secondo la la quale ha prodotto una consulenza tecnica a sostegno Pt_1
delle sue doglianze, il giudice avrebbe errato nel ritenere che il testamento del 1949 a favore del (padre dell'odierna appellante) non consente di stabilire con Persona_1
certezza se i terreni oggetto di causa siano stati effettivamente a questi trasferiti, in ragione del fatto che “nel testamento si dividono i terreni di proprietà del de cuius fra i
tre eredi nominati, non indicandoli catastalmente ma facendo riferimento alla loro
collocazione”. Avrebbe, inoltre, errato nel ritenere che neanche dalla successiva pagina 6 di 10 dichiarazione di successione si sarebbero potute ricavare maggiori informazioni
(“parimenti, dalla dichiarazione di successione conseguente (che, come è noto non fa
stato con riferimento all'assetto dei diritti proprietari) nulla di più approfondito è dato
sapere su quali terreni siano stati trasferiti al padre dell'attrice, in quanto al punto n.2
si parla genericamente di “…ut [non leggibile] 8339, terreni in mappa S. IA e
Filetta, sup. di Ha.2,5210 e col reddito di £.57,78”). Invero, secondo il CTP la semplice consultazione della Mutazione n.8339 ha permesso di verificare l'effettiva corrispondenza dei beni di cui era titolare il (nonno dell'appellante) con Controparte_1
quelli trattati nella successione del e oggetto della presente controversia. Persona_1
Vieppiù il Tribunale avrebbe omesso di valutare la presenza agli atti della chiara prova documentale che il convenuto davanti alla PA si affermava titolare di un contratto di affitto, così implicitamente riconoscendo l'altrui titolarità del diritto di proprietà.
Infine, l'appellante ha evidenziato di possedere i terreni dall'apertura della successione
(13.01.2005) ex art. 1146, co. 1, proseguendo il possesso del dante causa e del dante causa ancora per oltre venti anni.
La censura è fondata.
Questa Corte ritiene provata la qualità di proprietaria dei terreni oggetto di causa della
. Parte_1
Anzitutto la deve certamente reputarsi erede del padre , Parte_1 Persona_1
non tanto in virtù della dichiarazione di successione – che, come noto, non fa stato in ordine agli assetti proprietari – quanto per le plurime diffide inviate dalla stessa a
[...]
per mezzo di lettera raccomandata. Infatti, ai sensi dell'art. 475 c.c. si ha CP_1
accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata (in questi termini, Cass. n.19711 del 2020). A questi fini rilevano senz'altro le raccomandate del 7.10.2008, nonché del 3.2.2011, sottoscritte e inviate pagina 7 di 10 dalla al , nel contesto delle quali la prima si qualificava Parte_1 Controparte_1
“proprietaria dei terreni pervenutimi per successione, in qualità di unica erede […]”.
Ciò posto, questa Corte ritiene di poter ragionevolmente presumere anche la corrispondenza tra i terreni pervenuti per successione al (padre della Persona_1
) e quelli oggetto della domanda, pervenuti per successione all'odierna Parte_1
appellante.
Invero, oltre a non poter ignorare il valore indiziario della dichiarazione di successione presentata dalla , dal testamento olografo pubblicato per atti del notaio del Parte_1
(nonno dell'odierna appellante) si evince, infatti, che Controparte_1 Persona_1
aveva ereditato “il terreno seminativo e vignato al vocabolo Filetta”, descritto più
precisamente nella dichiarazione di successione come “Mut. 8339, terreni in mappa S.
IA e Filetta, sup. di Ha.2,5210 e col reddito di €.57,78”.
Ebbene, anche grazie all'apporto della consulenza di parte – la cui produzione deve ritenersi consentita anche in appello, costituendo la stessa una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio (Cfr. Cass. n.1614 del 2022) – è possibile affermare la suddetta corrispondenza. In particolare, muovendo dalla considerazione che l'espressione “Mut.” (mutazione) “indica l'annotazione delle variazioni di stato delle
particelle censite al Catasto Gregoriano in appositi registri denominati, appunto,
'Registro delle Mutazioni'” e che gli identificativi riferibili a tale registro hanno dei corrispondenti nel Nuovo Catasto Terreni (NCT), il consulente ha concluso per la piena corrispondenza dei beni trattati nella successione del e oggi intestati Persona_1
catastalmente all'attrice.
La certezza che fosse proprietario di immobili siti in Norcia per Persona_1
successione dal padre e quella che la sia proprietaria per Controparte_1 Parte_1
successione dal padre di terreni siti in Norcia, unitamente alle deduzioni Persona_1
pagina 8 di 10 tecniche formulate dal CTP, consentono dunque di presumere con ragionevole certezza la corrispondenza dei beni pervenuti per successione a con quelli oggetto Persona_1
della presente controversia.
Ne deriva che, in accoglimento del secondo motivo di appello, la deve Parte_1
essere dichiarata proprietaria dei terreni siti in Norcia (PG) e distinti al NCT dello stesso
Comune al fg.119, particelle nn. 179, 202,205,206,207.
*****
Quanto alla richiesta di condanna del convenuto al pagamento della somma di
€.6.000,00 – o della somma maggiore o minore determinata dal giudice in via equitativa
– a titolo di indennità di occupazione, deve osservarsi come l'odierna appellante non abbia allegato né provato di aver subito alcun danno.
Questa Corte deve dunque fare applicazione dei principi recentemente dettati dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., n.33645 del 2022), secondo cui
“in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto
costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la
concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto”.
In assenza di allegazioni e deduzioni sul punto da parte dell'appellante, non può essere dunque ritenuta risarcibile la mera facoltà di non uso degli immobili da parte della
(che tra l'altro non risulta risiedere in loco). Parte_1
*****
Da quanto argomentato deriva che l'appello deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art.91 c.p.c.) e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa (id est: dei terreni, essendo stata respinta la pagina 9 di 10 richiesta risarcitoria), secondo i valori medi previsti dal D.M. n.55 del 2014, ridotte del
50% attesa la non particolare complessità delle questioni trattate (ed esclusa la fase istruttoria nel grado d'appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di così decide: Controparte_1
- In riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto impugnata, dichiara la proprietà di sui terreni siti in Norcia (PG) e distinti al NCT dello Parte_1
stesso Comune al fg.119, particelle nn. 179, 202, 205, 206, 207 e, accertata la loro illegittima occupazione da parte di , condanna quest'ultimo Controparte_1
al rilascio dei medesimi, sgomberi da sé, persone o cose;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
dall'appellante che, quanto al primo grado di giudizio, liquida in €.1.276,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio, liquida in €.382,00 per anticipazioni ed €.961,50 per compensi, oltre al rimborso per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 3 Dicembre 2025
Il Presidente istruttore
(dott. Simone Salcerini)
Sentenza redatta in minuta dalla MOT dott.ssa Martina Sforna
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