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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1040/2024
tra
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dall'Avv. Ianniello Luisa, con domicilio eletto in Bologna, via
Zanardi, n. 28/6
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Anna Babino, con domicilio eletto in Modena, via Ricci, n. 84
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Nel merito accertare e dichiarare la
[...]
legittimità della sanzione disciplinare consistente nell'ammonizione scritta irrogata al
1 dipendente sig. con provvedimento del 17 maggio 2024 prot. MARU/GS Controparte_1
102/2024».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) come il convenuto sia un dipendente della
Società con mansioni di Direttore, qualifica A2, Ufficio Postale di Marano Parte_1
sul Panaro;
2) come il convenuto, nella giornata del 13 marzo 2024, non si fosse presentato in servizio presso tale ufficio e che solamente alle ore 10:18 avesse comunicato, tramite mail, la sua assenza per malattia, supportandola poi con il certificato di malattia telematico datato 13
marzo 2024 ove gli si riconosceva la prognosi sino al 24 marzo;
3) come rientrasse nei compiti affidati al convenuto, di occuparsi delle fasi di apertura dell'Ufficio Postale alle ore 8:00 per poi garantire l'apertura al pubblico alle ore 8:20; 4) come rientrasse negli obblighi del convenuto l'obbligo di comunicare l'eventuale assenza per malattia all'inizio dell'orario di lavoro previsto ovvero alle ore 8:00, considerato che l'orario di lavoro del sig. si dipana dalle 8:00 CP_1
sino alle ore 14:10; 5) di avere comminato, a definizione del procedimento disciplinare instaurato all'esito di tale vicenda, la sanzione conservativa dell'ammonizione scritta;
6) di non avere aderito alla richiesta di parte convenuta di formazione di un Collegio di Conciliazione ex
art. 7 L. 300/1970.
Nell'agire così per l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nell'evidenziare l'insussistenza dell'illecito disciplinare per tutti i motivi analiticamente illustrati nella memoria difensiva, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill. Mo Signor Giudice adito, contrariis rejectis, Dichiarare la
nullità, illegittimità, inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato, con caducazione di
tutti gli effetti conseguenti, per le ragioni tutte di cui alla parte espositiva del presente atto
nonché per ogni miglior titolo o ragione».
2 Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, all'esito dell'udienza del
17.6.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte all'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata in data 17.5.2024, a definizione del procedimento disciplinare instaurato in data 11.4.2024, per i fatti occorsi in data 13.3.2024.
Si ritiene infondata l'iniziativa attorea.
Da una piana lettura della lettera di contestazione, si evince come sia stato addebitato al convenuto il mancato arrivo sul luogo di lavoro nella giornata del 13.3.2024 nonché il tardivo invio di documentazione medica attestante l'impedimento a presenziare sul luogo di lavoro e,
così, l'impossibilità per l'Azienda di poter esercitare la facoltà ex art. 5 L. 300/1970 proprio per la giornata del 13.3.2025 (v. doc. 3 ricorso).
Con conseguente prospettata trasgressione dell'art. 41, punto V, del CCNL vigente inter partes
che stabilisce: “L'assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica, anche nel caso di
eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l'ipotesi di comprovato impedimento.
Contestualmente, il lavoratore è tenuto a comunicare all'Azienda il proprio indirizzo di
reperibilità, se diverso da quello già noto, anche laddove tale diverso indirizzo sia riportato nel
certificato medico.
Il lavoratore che durante l'assenza abbia necessità di modificare il proprio domicilio, è tenuto
a darne informativa alla Società, precisando il nuovo indirizzo di temporanea reperibilità, di
norma il giorno precedente alla variazione, salvo casi di necessità ed urgenza che devono
essere espressamente documentati” (v. doc. 1 memoria difensiva).
3 Deve ritenersi insussistente tale addebito disciplinare.
Da una piana lettura della richiamata disposizione contrattuale emerge sicuramente il dovere del prestatore di lavoro di comunicare, al datore di lavoro, la propria assenza per malattia immediatamente o quantomeno all'inizio dell'orario di lavoro. Tuttavia, la medesima disposizione, contempla un'ipotesi derogatoria a tale obbligo, tanto da consentire la postergazione della comunicazione a fronte di una situazione di comprovato impedimento.
Analogo schema normativo “regola-eccezione” è rinvenibile in sede di esame dell'art. 54, co. 1,
lett. c), del CCNL di riferimento che delinea quale ipotesi di infrazione disciplinare la mancata comunicazione del motivo dell'assenza entro lo stesso giorno in cui la stessa si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore (v. doc. 1 memoria difensiva).
Circostanza quest'ultima sicuramente ricorrente nel caso di specie.
Dall'esame del certificato medico – confezionato all'esito di visita ambulatoriale e trasmesso dal resistente alla ricorrente – emerge come il ricorrente fosse affetto da una malattia di apprezzabile intensità, tanto da giustificare l'assenza dal lavoro sino alla data del 24.3.2024 (v.
doc. 2 memoria difensiva). Stato di malattia che, per giunta, si è pacificamente protratto ininterrottamente sino al giorno 9.9.2025 (v. doc. 3 memoria difensiva).
Trattasi di significativo elemento – non sovvertito da alcun riscontro probatorio di segno contrario – da cui arguire per l'appunto la severità dello stato morboso che affliggeva all'epoca il resistente, tale da concretare quindi (congiuntamente alla necessità di attendere l'esito della visita ambulatoriale onde conseguire valida certificazione da trasmettere al datore di lavoro)
quella situazione di comprovato impedimento che giustifica – a termini del CCNL di riferimento – la comunicazione dell'assenza in data posteriore rispetto all'inizio dell'orario giornaliero di lavoro.
4 Posteriorità cronologica che nel caso di specie si è compendiata in sole due ore di (come visto,
giustificato) “ritardo”, giacché il certificato medico è stato pacificamente comunicato alla ricorrente in data 13.3.2024, ad ore 10.18 (v. doc. 3 ricorso).
Le considerazioni sin qui illustrate consentono quindi di ritenere sussistente nel caso di specie quell'ipotesi esimente delineata dalla contrattazione collettiva di riferimento che elide l'antigiuridicità e rilevanza disciplinare della condotta contestata.
Irrilevanza disciplinare del fatto contestato vieppiù comprovata dal contegno di lealtà e buona fede del resistente (che si è peritato, nonostante l'importante stato di malattia, a comunicare a stretto giro alla ricorrente il motivo della propria assenza) e dalla mancata dimostrazione, a cura della ricorrente, di concreti pregiudizi patrimoniali e non patiti in conseguenza della
(giustificata) assenza del Sig. . CP_1
Pregiudizi che non possono nemmeno identificarsi nella mancata possibilità per la ricorrente di potersi avvalere della facoltà ex art. 5 L. 300/1970.
E tanto in ragione non solo dell'esistenza di un giustificato motivo legittimante la “tardiva”
comunicazione dell'assenza ma anche dell'avvenuto svolgimento – senza rilievi negativi di sorta – di visite mediche di controllo durante lo stato di malattia (v. doc. 3 memoria difensiva).
Da ultimo, si evidenzia come le conclusioni cui si è pervenuti si pongono in linea di continuità
con un condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità: «Peraltro questa
Corte ha già precisato che il contesto delle circostanze va interpretato alla luce dei principi di
correttezza e di buona fede. In particolare si è affermato che la comunicazione di malattia al
datore di lavoro prescritta dall'art. 2 del d.l. n. 563/1979 (conv. in legge n. 33/1980), rileva
sulla possibilità di prosecuzione del rapporto nella misura in cui la sua omissione impedisca al
datore di lavoro di controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell'assenza, ed allo
stesso lavoratore di provarla a distanza di tempo, ove si tratti di malattie a carattere
transeunte, che non lasciano traccia apprezzabile. Per converso, il lavoratore può provare la
5 giustificatezza dell'assenza, ai sensi dell'art. 2119 c.c., anche successivamente alla malattia,
ove sia stato nell'impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione, ad esempio
per gravissima malattia che abbia impedito al medesimo, o ai familiari, per la gravità della
situazione clinica e psicologica del momento, di effettuare le prescritte comunicazioni al datore
di lavoro. Tali regole trovano applicazione, secondo le circostanze del caso, in base al
principio di correttezza e buona fede, anche nella ipotesi di malattia contratta all'estero (Cass.
n. 13622/2005: in quella fattispecie questa Corte ha confermato la decisione di merito che
aveva ritenuto che il comportamento complessivo del lavoratore - il quale, ammalatosi
all'estero, si era limitato a trasmettere, via fax, al datore di lavoro, un indecifrabile certificato
redatto a mano in lingua portoghese, senza fornire l'indirizzo ove eventualmente effettuare il
controllo - non aveva consentito l'accertamento della malattia).» (così, in moitvazione, Cass.,
25.9.2024, n. 25661).
In definitiva e per concludere deve ritenersi illegittima, per insussistenza del fatto addebitato, la sanzione disciplinare conservativa irrogata da parte ricorrente in data 17.5.2024. Con
conseguente sua caducazione a tutti gli effetti, soprattutto in relazione al rapporto di lavoro sussistente tra le parti odierne contendenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia, degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, accerta l'illegittimità e inefficacia della sanzione disciplinare conservativa irrogata in data 17.5.2024 e per l'effetto rigetta le domande di cui al ricorso;
6 2) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.689,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 19.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1040/2024
tra
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dall'Avv. Ianniello Luisa, con domicilio eletto in Bologna, via
Zanardi, n. 28/6
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Anna Babino, con domicilio eletto in Modena, via Ricci, n. 84
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Nel merito accertare e dichiarare la
[...]
legittimità della sanzione disciplinare consistente nell'ammonizione scritta irrogata al
1 dipendente sig. con provvedimento del 17 maggio 2024 prot. MARU/GS Controparte_1
102/2024».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) come il convenuto sia un dipendente della
Società con mansioni di Direttore, qualifica A2, Ufficio Postale di Marano Parte_1
sul Panaro;
2) come il convenuto, nella giornata del 13 marzo 2024, non si fosse presentato in servizio presso tale ufficio e che solamente alle ore 10:18 avesse comunicato, tramite mail, la sua assenza per malattia, supportandola poi con il certificato di malattia telematico datato 13
marzo 2024 ove gli si riconosceva la prognosi sino al 24 marzo;
3) come rientrasse nei compiti affidati al convenuto, di occuparsi delle fasi di apertura dell'Ufficio Postale alle ore 8:00 per poi garantire l'apertura al pubblico alle ore 8:20; 4) come rientrasse negli obblighi del convenuto l'obbligo di comunicare l'eventuale assenza per malattia all'inizio dell'orario di lavoro previsto ovvero alle ore 8:00, considerato che l'orario di lavoro del sig. si dipana dalle 8:00 CP_1
sino alle ore 14:10; 5) di avere comminato, a definizione del procedimento disciplinare instaurato all'esito di tale vicenda, la sanzione conservativa dell'ammonizione scritta;
6) di non avere aderito alla richiesta di parte convenuta di formazione di un Collegio di Conciliazione ex
art. 7 L. 300/1970.
Nell'agire così per l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nell'evidenziare l'insussistenza dell'illecito disciplinare per tutti i motivi analiticamente illustrati nella memoria difensiva, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill. Mo Signor Giudice adito, contrariis rejectis, Dichiarare la
nullità, illegittimità, inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato, con caducazione di
tutti gli effetti conseguenti, per le ragioni tutte di cui alla parte espositiva del presente atto
nonché per ogni miglior titolo o ragione».
2 Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, all'esito dell'udienza del
17.6.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte all'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata in data 17.5.2024, a definizione del procedimento disciplinare instaurato in data 11.4.2024, per i fatti occorsi in data 13.3.2024.
Si ritiene infondata l'iniziativa attorea.
Da una piana lettura della lettera di contestazione, si evince come sia stato addebitato al convenuto il mancato arrivo sul luogo di lavoro nella giornata del 13.3.2024 nonché il tardivo invio di documentazione medica attestante l'impedimento a presenziare sul luogo di lavoro e,
così, l'impossibilità per l'Azienda di poter esercitare la facoltà ex art. 5 L. 300/1970 proprio per la giornata del 13.3.2025 (v. doc. 3 ricorso).
Con conseguente prospettata trasgressione dell'art. 41, punto V, del CCNL vigente inter partes
che stabilisce: “L'assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica, anche nel caso di
eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l'ipotesi di comprovato impedimento.
Contestualmente, il lavoratore è tenuto a comunicare all'Azienda il proprio indirizzo di
reperibilità, se diverso da quello già noto, anche laddove tale diverso indirizzo sia riportato nel
certificato medico.
Il lavoratore che durante l'assenza abbia necessità di modificare il proprio domicilio, è tenuto
a darne informativa alla Società, precisando il nuovo indirizzo di temporanea reperibilità, di
norma il giorno precedente alla variazione, salvo casi di necessità ed urgenza che devono
essere espressamente documentati” (v. doc. 1 memoria difensiva).
3 Deve ritenersi insussistente tale addebito disciplinare.
Da una piana lettura della richiamata disposizione contrattuale emerge sicuramente il dovere del prestatore di lavoro di comunicare, al datore di lavoro, la propria assenza per malattia immediatamente o quantomeno all'inizio dell'orario di lavoro. Tuttavia, la medesima disposizione, contempla un'ipotesi derogatoria a tale obbligo, tanto da consentire la postergazione della comunicazione a fronte di una situazione di comprovato impedimento.
Analogo schema normativo “regola-eccezione” è rinvenibile in sede di esame dell'art. 54, co. 1,
lett. c), del CCNL di riferimento che delinea quale ipotesi di infrazione disciplinare la mancata comunicazione del motivo dell'assenza entro lo stesso giorno in cui la stessa si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore (v. doc. 1 memoria difensiva).
Circostanza quest'ultima sicuramente ricorrente nel caso di specie.
Dall'esame del certificato medico – confezionato all'esito di visita ambulatoriale e trasmesso dal resistente alla ricorrente – emerge come il ricorrente fosse affetto da una malattia di apprezzabile intensità, tanto da giustificare l'assenza dal lavoro sino alla data del 24.3.2024 (v.
doc. 2 memoria difensiva). Stato di malattia che, per giunta, si è pacificamente protratto ininterrottamente sino al giorno 9.9.2025 (v. doc. 3 memoria difensiva).
Trattasi di significativo elemento – non sovvertito da alcun riscontro probatorio di segno contrario – da cui arguire per l'appunto la severità dello stato morboso che affliggeva all'epoca il resistente, tale da concretare quindi (congiuntamente alla necessità di attendere l'esito della visita ambulatoriale onde conseguire valida certificazione da trasmettere al datore di lavoro)
quella situazione di comprovato impedimento che giustifica – a termini del CCNL di riferimento – la comunicazione dell'assenza in data posteriore rispetto all'inizio dell'orario giornaliero di lavoro.
4 Posteriorità cronologica che nel caso di specie si è compendiata in sole due ore di (come visto,
giustificato) “ritardo”, giacché il certificato medico è stato pacificamente comunicato alla ricorrente in data 13.3.2024, ad ore 10.18 (v. doc. 3 ricorso).
Le considerazioni sin qui illustrate consentono quindi di ritenere sussistente nel caso di specie quell'ipotesi esimente delineata dalla contrattazione collettiva di riferimento che elide l'antigiuridicità e rilevanza disciplinare della condotta contestata.
Irrilevanza disciplinare del fatto contestato vieppiù comprovata dal contegno di lealtà e buona fede del resistente (che si è peritato, nonostante l'importante stato di malattia, a comunicare a stretto giro alla ricorrente il motivo della propria assenza) e dalla mancata dimostrazione, a cura della ricorrente, di concreti pregiudizi patrimoniali e non patiti in conseguenza della
(giustificata) assenza del Sig. . CP_1
Pregiudizi che non possono nemmeno identificarsi nella mancata possibilità per la ricorrente di potersi avvalere della facoltà ex art. 5 L. 300/1970.
E tanto in ragione non solo dell'esistenza di un giustificato motivo legittimante la “tardiva”
comunicazione dell'assenza ma anche dell'avvenuto svolgimento – senza rilievi negativi di sorta – di visite mediche di controllo durante lo stato di malattia (v. doc. 3 memoria difensiva).
Da ultimo, si evidenzia come le conclusioni cui si è pervenuti si pongono in linea di continuità
con un condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità: «Peraltro questa
Corte ha già precisato che il contesto delle circostanze va interpretato alla luce dei principi di
correttezza e di buona fede. In particolare si è affermato che la comunicazione di malattia al
datore di lavoro prescritta dall'art. 2 del d.l. n. 563/1979 (conv. in legge n. 33/1980), rileva
sulla possibilità di prosecuzione del rapporto nella misura in cui la sua omissione impedisca al
datore di lavoro di controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell'assenza, ed allo
stesso lavoratore di provarla a distanza di tempo, ove si tratti di malattie a carattere
transeunte, che non lasciano traccia apprezzabile. Per converso, il lavoratore può provare la
5 giustificatezza dell'assenza, ai sensi dell'art. 2119 c.c., anche successivamente alla malattia,
ove sia stato nell'impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione, ad esempio
per gravissima malattia che abbia impedito al medesimo, o ai familiari, per la gravità della
situazione clinica e psicologica del momento, di effettuare le prescritte comunicazioni al datore
di lavoro. Tali regole trovano applicazione, secondo le circostanze del caso, in base al
principio di correttezza e buona fede, anche nella ipotesi di malattia contratta all'estero (Cass.
n. 13622/2005: in quella fattispecie questa Corte ha confermato la decisione di merito che
aveva ritenuto che il comportamento complessivo del lavoratore - il quale, ammalatosi
all'estero, si era limitato a trasmettere, via fax, al datore di lavoro, un indecifrabile certificato
redatto a mano in lingua portoghese, senza fornire l'indirizzo ove eventualmente effettuare il
controllo - non aveva consentito l'accertamento della malattia).» (così, in moitvazione, Cass.,
25.9.2024, n. 25661).
In definitiva e per concludere deve ritenersi illegittima, per insussistenza del fatto addebitato, la sanzione disciplinare conservativa irrogata da parte ricorrente in data 17.5.2024. Con
conseguente sua caducazione a tutti gli effetti, soprattutto in relazione al rapporto di lavoro sussistente tra le parti odierne contendenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia, degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, accerta l'illegittimità e inefficacia della sanzione disciplinare conservativa irrogata in data 17.5.2024 e per l'effetto rigetta le domande di cui al ricorso;
6 2) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.689,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 19.6.2025
Il Giudice del Lavoro
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