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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA IE Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
IA IA DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2652/2025, introdotta da
(ROMA, 28/09/1974) e da Parte_1 Parte_2
(ROMA, 13/09/1973), entrambi con il patrocinio dell'avv. DEBORA PURPI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2006, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma alla via Vasco De Gama n. 106 è assegnata definitivamente alla signora;
Parte_1 3) ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti relativi all'espatrio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 28/01/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale e con la precisazione che laddove
è scritto che la casa coniugale è definitivamente assegnata a Parte_1
deve leggersi e intendersi che la casa coniugale “resterà nella disponibilità di
. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2652/2025 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
28/01/2001 tra OMA, 28/09/1974) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 13/09/1973) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00070, Parte I, Serie 02, Anno 2001
, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 01/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA IE Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
IA IA DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2652/2025, introdotta da
(ROMA, 28/09/1974) e da Parte_1 Parte_2
(ROMA, 13/09/1973), entrambi con il patrocinio dell'avv. DEBORA PURPI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2006, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma alla via Vasco De Gama n. 106 è assegnata definitivamente alla signora;
Parte_1 3) ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti relativi all'espatrio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 28/01/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale e con la precisazione che laddove
è scritto che la casa coniugale è definitivamente assegnata a Parte_1
deve leggersi e intendersi che la casa coniugale “resterà nella disponibilità di
. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2652/2025 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
28/01/2001 tra OMA, 28/09/1974) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 13/09/1973) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00070, Parte I, Serie 02, Anno 2001
, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 01/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
TA IE