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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/08/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG 3057/2019, avente ad OGGETTO: domanda di risarcimento danni, vertente TRA
(CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Patrizio Maggi. ATTRICE E
(CF: , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p. t., corrente in AN (FR), in Piazza XVII Martiri n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Federico. CONVENUTO E
(CF: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
19/07/1958 ed ivi residente in [...]. CONVENUTO CONTUMACE NONCHÉ COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ELITE LTD IN Controparte_3 LIQUIDAZIONE (PI: ), in persona dei liquidatori e P.IVA_2 Controparte_4 [...] Codi c/o Armour Risk Management, 20 Broad Street London, EC2N CP_5 United . CP_6 CHIAMATA IN CAUSA (dal Comune) CONTUMACE CONCLUSIONI:
ha concluso come da note scritte depositate in Parte_1 data 24 marzo 2025 (da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte) giusta il provvedimento del 24 febbraio 2025 ritualmente comunicato alle parti in lite (così come risulta tempestivamente comunicato altresì il provvedimento del 31 marzo 2025 con cui il tribunale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
-Il ha concluso come da note scritte depositate in data 31 marzo Controparte_1 2025 (da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte) giusta il provvedimento del 24 febbraio 2025 ritualmente comunicato alle parti in lite (così come risulta tempestivamente comunicato altresì il provvedimento del 31 marzo 2025 con cui il tribunale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
è invece rimasto contumace nonostante rituale notifica in data Controparte_2 17.10.2019 (cfr. il verbale di udienza del 01.03.2021);
Controparte_7
è invece rimasto contumace nonostante rituale (ri)notifica in data
[...] 15.10.2021 (cfr. il provvedimento del 04.07.2022).
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MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.10.2019 al e al Controparte_1 Sig. la Sig.ra citava in giudizio, CP_2 Parte_1 innanzi all'intestato Ufficio, i predetti convenuti, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, disattesa ogni contraria, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione del decesso del Sig. per quanto argomentato e documentato nelle superiori Parte_2 premesse e per l'effetto condannarli, in solido tra di loro e/o secondo legge, a risarcire all'attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ed in qualsiasi altro modo qualificabili subiti e subendi, nessuno escluso e/o eccettuato, iure proprio in conseguenza della morte del Sig. e quantificati in complessive € 331.920,00, o nella Parte_2 somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso medio dei rendimenti dei titoli di stato, da calcolarsi annualmente, dal fatto all'effettivo soddisfo, se del caso sugli importi devalutati secondo gli indici Istat. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché rimborso di spese generali”.
A sostegno della suddetta domanda, l'attrice ha premesso: a) di aver convissuto more uxorio con il defunto , a decorrere Parte_2 dall'Ottobre 2011 e fino alla data del 14.10.2015, con dimora abituale in Torre Cajetani, in Via Degli Abeti n. 30 e tra loro due era sussistente un rapporto familiare di fatto consistente in una relazione affettiva stabile, duratura, coincidente con quella naturalmente scaturente dalla famiglia di fatto, con comunanza di vita socio/economica e di affetti, contraddistinta da coabitazione;
b) che il decesso del predetto Sig. è avvenuto, in data 14.10.2015, a seguito di Pt_2 una frana che ha interessato la strada vicinale, già strada comunale, di San Procolo, sita in;
CP_1
c) che il sinistro mortale si è verificato il giorno 14.10.2015 allorché il territorio della Provincia di Frosinone e in particolare i Comuni di Anagni, Ferentino e sono stati CP_1 interessati, sin dal primo pomeriggio, da intense precipitazioni meteoriche a prevalente carattere di rovescio temporalesco, ma non eccezionale, sulla base delle statistiche di piovosità dell'area; d) che, in quanto strada vicinale soggetta a pubblico transito il e/o il Controparte_1 Sig. , quest'ultimo responsabile del settore tecnico lavori pubblici e Controparte_2 manutenzione non hanno predisposto, o fatto predisporre, la regimentazione idrauliche delle acque meteoriche lungo la strada vicinale dove è accaduto l'evento mortale, sita in area soggetta a vincolo idrogeologico e segnalata al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico Regionale) come zona di potenziale ampliamento di fenomenologie franose superficiali, in modo da fronteggiare adeguatamente le conseguenze di eventi atmosferici caratterizzati da ingenti precipitazioni;
e) che, in difetto della predetta regimentazione, la pioggia caduta nel pomeriggio del 14 ottobre 2015 per un totale di mm 115 dalle 13:00 alle 18:00 (tale evento meteorico era stato ampiamente preannunciato dalla Protezione Civile per la Regione Lazio) ha determinato la variazione delle condizioni idrauliche all'interno del versante riducendo la resistenza del terreno (consulenza tecnica pagg. 43 – 44), cagionando le condizioni di instabilità che hanno prodotto l'evento dannoso;
f) che, nel caso di specie, sussiste la responsabilità del Sig. e del Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 e, subordinatamente, ex art. 2043 per violazione Controparte_1 degli ampi principi generali della garanzia della sicurezza viabilistica, cui sono connessi gli obblighi di vigilanza e monitoraggio costante;
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g) che la responsabilità dei convenuti discende per quel che concerne il Comune di e il Sig. altresì dalla circostanza che trattasi di strada vicinale CP_1 Controparte_2 aperta al pubblico transito, costruita su fondo privato ma destinata a soddisfare esigenze di circolazione pubblica e, in difetto di regimazione delle acque pluviali in area soggetta a vincolo idrogeologico e segnalata al PAI come zona di potenziale ampliamento di fenomenologie franose superficiali, nonostante l'allerta della Protezione Civile in presenza di una situazione di pericolo, derivante appunto dalla mancata regimentazione delle acque in zona particolarmente soggetta a frane, hanno consentito, in presenza di avverse precipitazioni meteo, il pubblico transito alle autovetture sulla vicinale;
h) che l'Ente proprietario della strada, nonché il Sig. hanno, in ogni Controparte_2 caso, l'obbligo di garantire una sicura circolazione agli automobilisti;
entrambi avrebbero dovuto adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine, senza che rilevi su chi debba gravare la spesa delle opere di bonifica e manutenzione (come la costruzione di muri di contenimento); i) la conseguenza è che l'ente proprietario ed il responsabile del relativo settore tecnico lavori pubblici e manutenzione non avrebbero dovuto consentire la circolazione su un tratto di strada, di cui il comune ha la custodia, senza aver prima eliminato tutti i possibili fattori di rischio conosciuti e conoscibili, con un attento e doveroso monitoraggio del territorio;
l) che la responsabilità del , e/o del , per il fatto per cui è causa, Controparte_1 CP_2 discende, inoltre, dalla violazione delle norme di cui agli artt. 30 e 31 del codice della strada;
m) che, per quel che concerne il la relativa responsabilità discende Controparte_1 anche dalla violazione dell'art. 14 del codice della strada e, in ogni caso, unitamente al Sig. , dalla circostanza che alcun provvedimento è stato mai adottato, Controparte_2 in relazione alla strada ed alla caratteristica morfologica dei luoghi cui si è verificato il sinistro, a tutela dell'incolumità pubblica ovvero, qualora fossero stati emessi relativi provvedimenti per regolare il regime delle acque pluviali al fine di evita frane in un luogo a relativo elevato rischio, di verificarne l'esecuzione e/o la relativa osservanza da parte dei soggetti, pubblici e/o privati, all'uopo tenuti.
Sulla base di tali premesse, l'attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio il (solo) , il quale rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, In via pregiudiziale di rito: •dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo del , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., per i motivi dedotti in narrativa. In subordine, sempre in via pregiudiziale di rito: •dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
per tutto quanto detto sopra. Nel merito, subordinatamente alla denegata ipotesi
[...] di rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate: In via preliminare: •respingere la domanda di parte attrice, poiché infondata, sia in fatto che in diritto e non provata. In via principale: •accertare e dichiarare la configurabilità del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza della responsabilità del , in persona del p.t., e pertanto non dovuto il Controparte_1 CP_8 risarcimento del danno ex adverso richiesto;
•dichiarare l'insussistenza della responsabilità del , in persona del p.t., per la condotta Controparte_1 CP_8 imperita e negligente della vittima, idonea ad interrompere il nesso eziologico;
•dichiarare irrisarcibile il danno ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. per tutti i motivi dedotti in narrativa. In via ulteriormente subordinata: •nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dei punti precedenti, ridurre proporzionalmente la misura del risarcimento
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ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. e comunque commisurarlo, qualora venisse accertata la stabile e duratura relazione con l'attrice, alla durata della convivenza con il Sig.
e all'uopo riconoscere e dichiarare tenuta la Compagnia di Parte_2
in liquidazione, in persona dei suoi Controparte_7 Controparte_7 liquidatori e c/o Armour Risk Management, 20 Controparte_4 Controparte_5 Broad Street London, , United Kingdom, a manlevare e tenere indenne il C.F._4
da ogni condanna che fosse in suo danno richiesta, con statuizione in Controparte_1 tal senso e condanna della medesima al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice. •Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario”.
In estrema sintesi, il oltre a chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa CP_1 la Compagnia di Assicurazioni ha eccepito: 1) il Controparte_7 difetto di legittimazione passiva, stante la inidoneità della strada interessata dal sinistro ad essere qualificata “pubblica” o “ ad uso pubblico”, essendo stata declassificata con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/1976 atteso che la stessa non era più idonea a soddisfare un interesse pubblico della comunità locale, dacché con la realizzazione della strada provinciale SP 163, negli anni 1946-1947, che consentiva di raggiungere agevolmente la frazione di San Procolo e le località vicine, il tratto de quo diveniva un tracciato “relitto” in disuso non più corrispondente alle esigenze della collettività (si legge, infatti, a pag. 11 dell'ordinanza appena richiamata, che “trattasi di una serie di relitti formatesi dopo la costruzione della nuova strada di S. Procolo, ora provincializzata”); 2) la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
la quale, sulla base del certificato storico di residenza e stato di famiglia,
[...] risultava risiedere dal 07/12/1999 ad oggi in Torre Cajetani (FR), Via degli Abeti, 30 e risulta altresì coniugata con il Sig. dall'11/09/1999. Nello stato di Parte_3 famiglia risultava altresì la figlia dei due coniugi, . Si allegava, inoltre, Persona_1 certificato di stato di famiglia alla data del decesso del Sig. nel quale si Parte_2 evinceva che la residenza era fissata in Fiuggi (FR) alla Via Casavetere n. 210. Elementi, questi, che non dimostrerebbero la convivenza tra l'attrice ed il tanto meno il Pt_2 fatto che la Sig.ra risultava ancora coniugata con un altro Parte_1 uomo con il quale conviveva;
3) la insussistenza della responsabilità del CP_1
e il Caso fortuito;
infatti non solo l'elemento causale del danno -costituito dalla
[...] frana verificatesi sul terreno di proprietà dei Sigg.ri sarebbe dipeso da fattori del Per_2 tutto indipendenti dal ma, oltretutto, sarebbe avvenuto a causa di un evento CP_1 meteorologico eccezionale. Circostanze queste, idonee ad interrompere il nesso eziologico tra l'evento ed il danno;
4) la interruzione del nesso di causalità in virtù della condotta impudente della vittima ai sensi dell'art. 1227 cc (inoltre ha contestato altresì la pretesa indeterminatezza del quantum richiesto).
Tanto premesso, alla luce di quanto sopra dedotto ed eccepito, in fatto e in diritto, indi, il resistendo alla domanda, in via preliminare, avanzava richiesta di essere CP_1 autorizzato a chiamare in causa il terzo ovvero la Controparte_7
con contestuale richiesta di spostamento dell'udienza di prima
[...] comparizione e trattazione, al fine di consentire la citazione della predetta a comparire ex art. 163-bis cpc.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni
[...]
in liquidazione, che, però, nonostante rituale rinotifica nei Controparte_7 termini di legge, rimaneva contumace.
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Anche l'altro convenuto ( ) invero restava contumace. Controparte_2
Con provvedimento in data 04/07/2022, il Tribunale (dichiarata la contumacia della Compagnia, avendo già dichiarato quella del Sig. assegnava i termini ex art. 183 CP_2 comma 6 cpc, con decorrenza dal 01/10/2022, con rinvio all'udienza di trattazione del 13/02/2023.
Con ordinanza del 13/02/2023 il Tribunale ammetteva la prova per testi, sui (soli 3) capitoli numeri n. 1, 2 e 4 di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc dell'attrice, altresì abilitando il alla prova contraria, riservava all'esito ogni altra statuizione, CP_1 rinviando per l'escussione all'udienza del 24/07/2023, poi differita d'ufficio all'udienza del 19 ottobre 2023.
All'udienza del 19/10/2023 veniva escussa la Sig.ra la quale Testimone_1 riferiva sui rapporti esistenti tra l'attrice e il Sig. . Parte_2
Alla successiva udienza del 15/01/2024 veniva altresì escussa la Sig.ra Per_1 figlia dell'attrice.
[...]
Il Tribunale, ritenuto, ex art. 177 cpc, di non dovere escutere ulteriori testi e ritenuta l'opportunità e l'ammissibilità della CTU, anche al fine di espletare il tentativo di conciliazione della lite, nominava quale CTU, l'Ing. affinché, esperito Persona_3 ogni opportuno tentativo di conciliazione, rispondesse ai seguenti quesiti:
1. Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), DESCRIVA il C.T.U. la strada (vicinale) per cui è causa, ne illustri -mediante sommario schizzo planimetrico e rilievi fotografici- il percorso e ne individui -con la minore approssimazione possibile e sulla base di attendibile documentazione (planimetrie catastali o altro)- l'epoca di realizzazione e la relativa “storia”, chiarendone quindi tutti i passaggi, dalla sua realizzazione all'attualità;
2. SPECIFICHI in particolare se detta strada possa rientrare, e, soprattutto, se vi rientrasse all'epoca dei fatti (OTTOBRE 2015) nella categoria delle cd. vie vicinali pubbliche, e, quindi, più precisamente, DICA se SUSSISTE(VA): a) il requisito del passaggio, esercitato "juris servitutis publicae”, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse;
c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile;
3. DICA altresì se detta strada avesse (ancora) nel 2015 le caratteristiche strutturali tali da renderla percorribile da parte di una collettività indistinta di persone e che ne consentivano l'uso per esigenze di interesse generale, e non per l'utilità privata del singolo;
4. DICA indi se è vero(simile) che sino al 08.03.2017 (allorché ne è stata disposta la chiusura al pubblico transito), il tracciato veniva utilizzato dalla collettività indistinta al fine di abbreviare il più lungo percorso che si rendeva altrimenti necessario percorrendo la strada provinciale, indi, se è vero che il doppio sbocco sulla pubblica via dell'arteria rende(va) quest'ultima funzionalmente idonea a CP_9 soddisfare esigenze di carattere generale e se vi fossero, all'epoca, effettivamente elementi concreti, da individuare e descrivere, da cui desumere (con certezza o quasi) l'utilizzazione in concreto da parte della collettività a conferma della (pretesa) funzione integrativa della viabilità pubblica;
5. ACCERTI lo stato della strada vicinale al momento del sinistro, anche in relazione ai requisiti previsti dal Codice della Strada, le condizioni geomorfologiche dell'area in cui si è verificato il decesso, le cause della frana, le condizioni atmosferiche in loco in data 14.10.2015, la prevedibilità dell'evento franoso in considerazione dell'avviso di criticità della Protezione Civile della 13.10.2015, delle suddette condizioni geomorfologiche, delle condizioni della strada vicinale e dell'avverso fenomeno atmosferico in atto;
6. DICA se nella fattispecie, a parere del i ad integrare il cd. “caso fortuito” e/o la “forza maggiore”, laddove si parla in atti di ”;
7. DICA se in qualche Parte_4 misura po delle mansioni ricoperte ualche responsabilità del convenuto , motivan clusioni;
8. DICA se in ra sia ravvisabile una qualche Controparte_2 (cor)respo el povero , parimenti motivando;
9. ogni ulteriore elemento ritenuto Parte_2 CP_10 utile ai fini della decisione, altresì tentando ella lite;
10. PROVVED adoperarsi per una definizione transattiva della lite, mediante prospettazione alle parti, all'esito dei compiuti accertamenti, di un'ipotesi di accordo in relazione al quale le stesse verranno esplicitamente invitate a prendere una posizione chiara. Riferisca dettagliatamente al giudice sull'esito di tali incontri e sulle ragioni che non hanno consentito una definizione transattiva della lite;
ciò anche al fine di valutare il comportamento processuale delle parti e della regolamentazione delle spese di lite, giusta ordinanza in data 16/01/2024.
Indi, il Tribunale assegnava i rituali termini ex art. 195 cpc.
Concessa una proroga al CTU, depositato (in data 17 febbraio 2025) l'elaborato peritale, con provvedimento in data 24.02.2025, l'intestato Tribunale, rilevato che la CTU è stata ritualmente depositata, atteso che la perizia risulta congruamente ed esaustivamente motivata;
ritenuta la causa matura per la decisione (come peraltro di
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fatto riconosciuto dalle medesime Parti), ritenuto che però la causa non possa essere trattenuta oggi in decisione, atteso che l'udienza (del 24.02.2025) non risultava fissata per tale incombente e che parte attrice -di conseguenza- non aveva precisato le proprie conclusioni, rinviava all'udienza del 31 marzo 2025, ore 09.00 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 31.03.2025, sulle conclusioni delle parti (che sostanzialmente si riportavano alle conclusioni di cui sopra) il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ex art. 190 comma 1 cpc.
Tanto premesso in fatto, può ivi subito rilevarsi come oggetto del presente giudizio sia una domanda di risarcimento dei danni (asseritamente) patiti in conseguenza della morte dello sventurato deceduto a causa della frana del 14 ottobre 2015 di cui sopra Parte_2 (essendo incontestata la dinamica del sinistro).
A parere del giudicante la vertenza può essere decisa in base al noto principio cd. della ragione più liquida e cioè dando atto che è mancata la prova circa l'uso pubblico della suddetta strada vicinale.
La parte attrice, infatti, allega la responsabilità del (e dell'Arch. Controparte_1 CP_2 quale responsabile del settore tecnico lavori pubblici e manutenzione) per il sinistro mortale de quo, in quanto questo si sarebbe verificato su un tratto di strada che sebbene (anni addietro) fosse stata declassificata dal quale strada vicinale, CP_1 rappresenterebbe pur sempre una strada destinata comunque a soddisfare esigenze di circolazione pubblica.
Per tale ragione, essa rientrerebbe tra le strade locali di cui alla categoria F dell'articolo 2, comma 2, del Codice della Strada e pertanto dovrebbe essere sempre manutenuta dall'Ente comunale.
Diversamente parte convenuta, muovendo dal presupposto per cui, ai sensi del comma 6 lett. d), dell'art. 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali solo quanto alla disciplina della circolazione e non al soggetto che deve ritenersi titolare, afferma che una strada extraurbana classificata come strada vicinale non determina l'obbligatoria sua classificazione come strada “comunale” necessitando che questa sia adibita ad uso pubblico e sia concretamente utilizzata per soddisfare un interesse generale non limitato ai soli frontisti o residenti nelle proprietà adiacenti.
In definitiva, il Comune di ritiene che tale interesse pubblico non vi sia in quanto CP_1 la strada è idonea ad esser percorsa solamente per raggiungere i fondi agricoli e gli edifici residenziali da parte dei frontisti.
Non a caso, nel lontano 1976 l'Amministrazione Comunale avrebbe proceduto alla declassificazione della strada ritenendo che la stessa non appariva più destinata a soddisfare un interesse pubblico della comunità locale.
Nel caso di specie, a parere del giudicante, come anticipato sopra, non si è raggiunta la prova di tale uso “pubblico” ovvero non vi è alcuna prova che, sino al 08.03.2017 (allorché ne è stata disposta la definitiva chiusura al pubblico transito), il tracciato venisse utilizzato dalla collettività indistinta al fine di abbreviare il percorso (appena più lungo) che si rendeva altrimenti necessario, percorrendo la strada provinciale.
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Il Perito all'uopo nominato, infatti, ha confermato: 1) che il tratto di strada rilevato ove è avvenuto il sinistro corrisponde a quello “di parte del percorso del vecchio tracciato stradale di via San Procolo, che è stato declassificato a relitto in seguito alla costruzione della Strada Provinciale n. 163” (peraltro all'ingresso è altresì apposto un cartello di divieto: cfr. pagina 12 CTU) con difficoltà di transito, che non risulta affatto agevole, a causa della scarsa acclività del terreno, che presenta rilevanti pendenze (infatti, detto tratto è utilizzato sporadicamente solo per l'accesso al fabbricato adibito a civile abitazione, presente sul mappale 1042 del foglio 29 di , occupato da una famiglia in esso residente, CP_1 corrispondente a quello da cui proveniva il veicolo, coinvolto nel sinistro, che ivi stava transitando;
avendo la Provincia di Frosinone, nell'immediato dopoguerra, all'incirca nel 1947, realizzato la Strada Provinciale n. 163 che ha sostituito il precedente tratto S. Procolo-Torretta, anche in considerazione delle mutate esigenze di traffico a causa dello sviluppo di quello veicolare. La nuova arteria stradale ha in parte inglobato il tracciato della strada vecchia S. Procolo ed in parte se ne è discostata, lasciando relitti stradali;
in termini di utilizzo la nuova strada carrabile è stata realizzata per rispondere alle nuove esigenze del traffico veicolare, mentre i relitti stradali hanno mantenuto il loro carattere di strade di accesso ai fondi agricoli e alle scarse costruzioni rurali del territorio: cfr. pagina 16 CTU). 2) che tale tratto di strada non assolve affatto il compito di consentire un normale traffico veicolare ad una collettività di persone qualificate, tanto è vero che paragonando il tratto stradale tra i due punti di innesto con la strada provinciale n. 163 e l'analogo tratto della provinciale stessa, non si ritiene che esso possa vantaggiosamente assumere una funzione sostitutiva e/o integrativa (del resto la larghezza stradale, in alcuni tratti inferiore a quella di una corsia regolamentare, la qualità del fondo stradale, l'assenza di cartelli e/o di idonea segnaletica non garantiscono la sicurezza nella percorrenza); 3) che non è possibile ritenere che tale tratto di strada possa soddisfare o possa aver soddisfatto in passato esigenze di carattere generale;
4) che le caratteristiche del tratto di strada esaminato, come sopra descritte, fanno ritenere che l'uso pubblico del tratto di strada, risalente ad epoca remota, non possa ritenersi riferibile a quello veicolare, né attualmente e neanche all'epoca dei fatti (a dire del CTU infatti: -in base alla considerazione delle caratteristiche strutturali della strada, dettagliatamente descritte, si può escludere che il tratto stradale, sia all'attualità che all'epoca in cui è avvenuto l'incidente, possa aver consentito il soddisfacimento di esigenze di interesse generale: -la strada non ha mai esplicato una funzione attrattiva, alternativa e/o integrativa, del traffico autoveicolare rispetto alla strada provinciale n.163; -la sua conservazione, anche se ridotta con la declassificazione operata, era funzionale all'accesso ai terreni agricoli e alle scarse costruzioni rurali).
Indi, il CTU ha così concluso: con riferimento alla strada oggetto di vertenza, che presenta una larghezza limitata, dei tratti a forte pendenza longitudinale, assenza di banchina e un fondo stradale sconnesso, si può affermare che essa non risulta idonea ad essere adibita alluso generalizzato veicolare da parte della collettività, né svolge funzione di collegamento, bensì si presta al solo accesso da parte di singoli proprietari frontisti ai loro fondi e alle rare costruzioni rurali. Il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro non possedeva, e non possiede, infatti, le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali richieste per garantire il transito dei veicoli secondo quanto previsto dalla normativa riferita al Codice della Strada (cfr. pagina 30 CTU).
Le conclusioni cui è giunto l'Ausiliare, essendo immuni da qualsivoglia censura, sia dal punto di vista tecnico, che logico, e non essendo contraddette da alcun elemento di segno contrario, devono essere fatte proprie da questo giudicante.
In casi del genere -ossia in mancanza di (prova circa) tale uso pubblico, la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sull'amministrazione comunale, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l'esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
Pag. 7 a 10 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
4480 del 25/02/2009; e cfr. tra le altre altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3361 del 06/07/1978).
Né, per la verità, vi era una qualche evidenza circa la pericolosità di fenomeni franosi sull'area. Conclude, infatti, sul punto, il CTU (v. pag. 42 CTU): che, in considerazione dell'appartenenza della strada ad una zona non classificata a rischio frana, delle condizioni geomorfologiche riscontrate, delle condizioni in cui si trovava la strada vicinale antecedentemente la data del sinistro e dell'eccezionale fenomeno atmosferico verificatosi il 14.10.2015, ritengo, per quanto è stato possibile accertare, che non ricorrevano le condizioni per prevedere il verificarsi del fenomeno franoso poi accaduto.
Ad abundantiam, sotto altro profilo, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, appaiono altresì senza dubbio dirimenti le ulteriori seguenti considerazioni;
la Protezione Civile (il giorno prima) aveva emesso per quel giorno (ossia per il 14.10.20215) avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale, con validità, in particolare, dalle ore 00.00 del 14.01.2015 alle ore 12.00 del 15.10.2015 in cui indicava, per l'area in esame, un “allarme rosso per elevata criticità per rischio idrogeologico localizzato”. E, come ben rilevato dal CTU, per la giornata del 14.10.2015 sono poi effettivamente caduti 132 mm di pioggia, di cui ben 58,9 mm intorno alle ore 15 (con picco alle ore 15.40) e 115 mm nelle cinque ore intercorse tra le ore 13 e le ore 18” (cfr. pag. 44 CTU).
La Protezione civile del Lazio aveva infatti emesso il giorno 13.10.2015 un Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica di colore rosso per il giorno successivo sul Lazio centro/meridionale, che interessava anche il Comune di , in quanto rientrante CP_1 nella zona G - Bacino del Liri, oltre all'allarme di “criticità arancione” per tutto il Lazio, la Toscana, l'Umbria e la Campania.
Le due frane riscontrate sui luoghi nella giornata del 14 ottobre 2015, in prossimità di una delle quali si è verificato l'evento luttuoso, sono riferibili in primis all'evento meteorico di notevole intensità, tanto da configurarsi come eccezionale, che si è verificato a partire dalle ore immediatamente precedenti il sinistro e che ha determinato le condizioni critiche all'interno del versante interessato dalla strada. Anche nella consulenza redatta, nella immediatezza dei fatti, per la Procura della Repubblica, da
è ribadito che, in base all'esito delle analisi di stabilità effettuate: Parte_5
“l'azione dell'acqua è stata determinante poiché ha ridotto sensibilmente le resistenze del terreno e, di conseguenza, ha abbassato i fattori di sicurezza raggiungendo, per entrambi i terreni situati in corrispondenza delle due frane, le condizioni di instabilità”.
Indi, tutti gli automobilisti erano stati (opportunamente) avvisati e allertati, nei dovuti modi, circa possibili criticità e circa la necessità di adoprare maggiore prudenza, diligenza e attenzione, negli spostamenti, alla guida delle vetture.
Ciò considerato, va altresì posto in rilievo come la strada percorsa da , Parte_2 e non fosse certo l'unica percorribile bensì, come Persona_4 Controparte_11 desumibile dagli atti, rappresentava una scorciatoia rispetto al più lungo tratto percorribile sulla strada provinciale.
Pertanto, alla luce anche del sopra descritto comunicato della Protezione Civile che qualificava con codice rosso l'evento meteorologico avverso di cui trattasi e della fitta pioggia che stava interessando la zona nella giornata in cui i Sigg. Pt_2 e viaggiavano insieme a bordo dell'auto condotta da quest'ultimo, CP_12 Per_4
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buona regola di diligenza avrebbe dovuto indurre gli utenti a percorrere la più lunga ma meno pericolosa strada provinciale e non il tratto alternativo, più breve, ma, appunto perché di prassi percorso come scorciatoia, sicuramente conosciuto nella sua conformazione di strada dissestata.
Né tantomeno è stato dedotto e provato l'eventuale necessità di percorrere proprio quel tratto di strada per giungere a luoghi non altrimenti raggiungibili attraverso strade alternative.
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'utilizzo del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (Cass., n. 15779 del 12.07.2006; Cass. Sez. 3, n. 25838 del 31.10.2017; Cass. Sez. 6 - 3, n. 30775 del 02.12.2017 e cfr. da ultimo Cass. 3564/21, Cass. 4476/21, Cass. 4803/21, nonché Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25460 del 2020 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).
Infine, ad (ulteriore) discolpa della PA, il CTU conclude nel senso che la frana si sarebbe verificata per l'eccezionalità dell'evento piovoso verificatosi nella giornata del 14.10.2015 (v. pag. 52, laddove si evidenzia che peraltro Anche nella consulenza per la Procura del Geostudio è ribadito che, in base all'esito delle analisi di stabilità effettuate: Pt_5
“l'azione dell'acqua è stata determinante poiché ha ridotto sensibilmente le resistenze del terreno e, di conseguenza, ha abbassato i fattori di sicurezza raggiungendo, per entrambi i terreni situati in corrispondenza delle due frane, le condizioni di instabilità).
Ritenendo di far proprie le conclusioni cui è giunto il CTU (anche) in ordine alla sussistenza del requisito della imprevedibilità dell'evento franoso in quanto l'area non era classificata a rischio frana nel portale cartografico della Regione Lazio, questo giudicante ritiene non possa sussistere neppure alcun “concorso di colpa” da parte della Pubblica Amministrazione.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda deve essere rigettata.
La peculiarità delle questioni, fattuali e giuridiche, affrontate, nonché l'evento lesivo subito, costituiscono motivo idoneo, in uno alla situazione di obiettiva incertezza che presenta la materia in oggetto, a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez 6-3, ordinanza n. 26912 del 2020, nonché Corte Cost. Sentenza nr. 77 del 19.04.2018). Oltretutto appare assolutamente incomprensibile il comportamento del Comune, che, non solo non ha nominato un CTP, ma addirittura ha ritenuto di “disertare” le operazioni peritali (cfr. pagina 49 CTU) indi di fatto disinteressandosene. Pertanto, anche le spese di CTU -liquidate con separato decreto- non possono che gravare in pari misura, un mezzo ciascuno, sulle due parti ivi costituite. Non essendovi dubbi che in caso di sostanziale soccombenza, come è nella specie per l'attrice, dette spese debbano gravare sulla parte ammessa al beneficio del “gratuito patrocinio” e non già sullo Stato (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI FROSINONE in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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1) RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2) COMPENSA le spese di lite.
3) PONE le spese di CTU -definitivamente- a carico delle due parti ivi costituite, nella misura di un mezzo ciascuno.
Così deciso in Frosinone, addì 01.08.2025. Il giudice designato
Il PRESENTE PROVVEDIMENTO È STATO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL FUNZIONARIO UPP DR. SILVIA PAGLIUCA
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG 3057/2019, avente ad OGGETTO: domanda di risarcimento danni, vertente TRA
(CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Patrizio Maggi. ATTRICE E
(CF: , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p. t., corrente in AN (FR), in Piazza XVII Martiri n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Federico. CONVENUTO E
(CF: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
19/07/1958 ed ivi residente in [...]. CONVENUTO CONTUMACE NONCHÉ COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ELITE LTD IN Controparte_3 LIQUIDAZIONE (PI: ), in persona dei liquidatori e P.IVA_2 Controparte_4 [...] Codi c/o Armour Risk Management, 20 Broad Street London, EC2N CP_5 United . CP_6 CHIAMATA IN CAUSA (dal Comune) CONTUMACE CONCLUSIONI:
ha concluso come da note scritte depositate in Parte_1 data 24 marzo 2025 (da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte) giusta il provvedimento del 24 febbraio 2025 ritualmente comunicato alle parti in lite (così come risulta tempestivamente comunicato altresì il provvedimento del 31 marzo 2025 con cui il tribunale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
-Il ha concluso come da note scritte depositate in data 31 marzo Controparte_1 2025 (da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte) giusta il provvedimento del 24 febbraio 2025 ritualmente comunicato alle parti in lite (così come risulta tempestivamente comunicato altresì il provvedimento del 31 marzo 2025 con cui il tribunale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
è invece rimasto contumace nonostante rituale notifica in data Controparte_2 17.10.2019 (cfr. il verbale di udienza del 01.03.2021);
Controparte_7
è invece rimasto contumace nonostante rituale (ri)notifica in data
[...] 15.10.2021 (cfr. il provvedimento del 04.07.2022).
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MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.10.2019 al e al Controparte_1 Sig. la Sig.ra citava in giudizio, CP_2 Parte_1 innanzi all'intestato Ufficio, i predetti convenuti, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, disattesa ogni contraria, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione del decesso del Sig. per quanto argomentato e documentato nelle superiori Parte_2 premesse e per l'effetto condannarli, in solido tra di loro e/o secondo legge, a risarcire all'attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ed in qualsiasi altro modo qualificabili subiti e subendi, nessuno escluso e/o eccettuato, iure proprio in conseguenza della morte del Sig. e quantificati in complessive € 331.920,00, o nella Parte_2 somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa e di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso medio dei rendimenti dei titoli di stato, da calcolarsi annualmente, dal fatto all'effettivo soddisfo, se del caso sugli importi devalutati secondo gli indici Istat. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché rimborso di spese generali”.
A sostegno della suddetta domanda, l'attrice ha premesso: a) di aver convissuto more uxorio con il defunto , a decorrere Parte_2 dall'Ottobre 2011 e fino alla data del 14.10.2015, con dimora abituale in Torre Cajetani, in Via Degli Abeti n. 30 e tra loro due era sussistente un rapporto familiare di fatto consistente in una relazione affettiva stabile, duratura, coincidente con quella naturalmente scaturente dalla famiglia di fatto, con comunanza di vita socio/economica e di affetti, contraddistinta da coabitazione;
b) che il decesso del predetto Sig. è avvenuto, in data 14.10.2015, a seguito di Pt_2 una frana che ha interessato la strada vicinale, già strada comunale, di San Procolo, sita in;
CP_1
c) che il sinistro mortale si è verificato il giorno 14.10.2015 allorché il territorio della Provincia di Frosinone e in particolare i Comuni di Anagni, Ferentino e sono stati CP_1 interessati, sin dal primo pomeriggio, da intense precipitazioni meteoriche a prevalente carattere di rovescio temporalesco, ma non eccezionale, sulla base delle statistiche di piovosità dell'area; d) che, in quanto strada vicinale soggetta a pubblico transito il e/o il Controparte_1 Sig. , quest'ultimo responsabile del settore tecnico lavori pubblici e Controparte_2 manutenzione non hanno predisposto, o fatto predisporre, la regimentazione idrauliche delle acque meteoriche lungo la strada vicinale dove è accaduto l'evento mortale, sita in area soggetta a vincolo idrogeologico e segnalata al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico Regionale) come zona di potenziale ampliamento di fenomenologie franose superficiali, in modo da fronteggiare adeguatamente le conseguenze di eventi atmosferici caratterizzati da ingenti precipitazioni;
e) che, in difetto della predetta regimentazione, la pioggia caduta nel pomeriggio del 14 ottobre 2015 per un totale di mm 115 dalle 13:00 alle 18:00 (tale evento meteorico era stato ampiamente preannunciato dalla Protezione Civile per la Regione Lazio) ha determinato la variazione delle condizioni idrauliche all'interno del versante riducendo la resistenza del terreno (consulenza tecnica pagg. 43 – 44), cagionando le condizioni di instabilità che hanno prodotto l'evento dannoso;
f) che, nel caso di specie, sussiste la responsabilità del Sig. e del Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 e, subordinatamente, ex art. 2043 per violazione Controparte_1 degli ampi principi generali della garanzia della sicurezza viabilistica, cui sono connessi gli obblighi di vigilanza e monitoraggio costante;
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g) che la responsabilità dei convenuti discende per quel che concerne il Comune di e il Sig. altresì dalla circostanza che trattasi di strada vicinale CP_1 Controparte_2 aperta al pubblico transito, costruita su fondo privato ma destinata a soddisfare esigenze di circolazione pubblica e, in difetto di regimazione delle acque pluviali in area soggetta a vincolo idrogeologico e segnalata al PAI come zona di potenziale ampliamento di fenomenologie franose superficiali, nonostante l'allerta della Protezione Civile in presenza di una situazione di pericolo, derivante appunto dalla mancata regimentazione delle acque in zona particolarmente soggetta a frane, hanno consentito, in presenza di avverse precipitazioni meteo, il pubblico transito alle autovetture sulla vicinale;
h) che l'Ente proprietario della strada, nonché il Sig. hanno, in ogni Controparte_2 caso, l'obbligo di garantire una sicura circolazione agli automobilisti;
entrambi avrebbero dovuto adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine, senza che rilevi su chi debba gravare la spesa delle opere di bonifica e manutenzione (come la costruzione di muri di contenimento); i) la conseguenza è che l'ente proprietario ed il responsabile del relativo settore tecnico lavori pubblici e manutenzione non avrebbero dovuto consentire la circolazione su un tratto di strada, di cui il comune ha la custodia, senza aver prima eliminato tutti i possibili fattori di rischio conosciuti e conoscibili, con un attento e doveroso monitoraggio del territorio;
l) che la responsabilità del , e/o del , per il fatto per cui è causa, Controparte_1 CP_2 discende, inoltre, dalla violazione delle norme di cui agli artt. 30 e 31 del codice della strada;
m) che, per quel che concerne il la relativa responsabilità discende Controparte_1 anche dalla violazione dell'art. 14 del codice della strada e, in ogni caso, unitamente al Sig. , dalla circostanza che alcun provvedimento è stato mai adottato, Controparte_2 in relazione alla strada ed alla caratteristica morfologica dei luoghi cui si è verificato il sinistro, a tutela dell'incolumità pubblica ovvero, qualora fossero stati emessi relativi provvedimenti per regolare il regime delle acque pluviali al fine di evita frane in un luogo a relativo elevato rischio, di verificarne l'esecuzione e/o la relativa osservanza da parte dei soggetti, pubblici e/o privati, all'uopo tenuti.
Sulla base di tali premesse, l'attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio il (solo) , il quale rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, In via pregiudiziale di rito: •dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo del , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., per i motivi dedotti in narrativa. In subordine, sempre in via pregiudiziale di rito: •dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
per tutto quanto detto sopra. Nel merito, subordinatamente alla denegata ipotesi
[...] di rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate: In via preliminare: •respingere la domanda di parte attrice, poiché infondata, sia in fatto che in diritto e non provata. In via principale: •accertare e dichiarare la configurabilità del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza della responsabilità del , in persona del p.t., e pertanto non dovuto il Controparte_1 CP_8 risarcimento del danno ex adverso richiesto;
•dichiarare l'insussistenza della responsabilità del , in persona del p.t., per la condotta Controparte_1 CP_8 imperita e negligente della vittima, idonea ad interrompere il nesso eziologico;
•dichiarare irrisarcibile il danno ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. per tutti i motivi dedotti in narrativa. In via ulteriormente subordinata: •nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dei punti precedenti, ridurre proporzionalmente la misura del risarcimento
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ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. e comunque commisurarlo, qualora venisse accertata la stabile e duratura relazione con l'attrice, alla durata della convivenza con il Sig.
e all'uopo riconoscere e dichiarare tenuta la Compagnia di Parte_2
in liquidazione, in persona dei suoi Controparte_7 Controparte_7 liquidatori e c/o Armour Risk Management, 20 Controparte_4 Controparte_5 Broad Street London, , United Kingdom, a manlevare e tenere indenne il C.F._4
da ogni condanna che fosse in suo danno richiesta, con statuizione in Controparte_1 tal senso e condanna della medesima al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice. •Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario”.
In estrema sintesi, il oltre a chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa CP_1 la Compagnia di Assicurazioni ha eccepito: 1) il Controparte_7 difetto di legittimazione passiva, stante la inidoneità della strada interessata dal sinistro ad essere qualificata “pubblica” o “ ad uso pubblico”, essendo stata declassificata con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/1976 atteso che la stessa non era più idonea a soddisfare un interesse pubblico della comunità locale, dacché con la realizzazione della strada provinciale SP 163, negli anni 1946-1947, che consentiva di raggiungere agevolmente la frazione di San Procolo e le località vicine, il tratto de quo diveniva un tracciato “relitto” in disuso non più corrispondente alle esigenze della collettività (si legge, infatti, a pag. 11 dell'ordinanza appena richiamata, che “trattasi di una serie di relitti formatesi dopo la costruzione della nuova strada di S. Procolo, ora provincializzata”); 2) la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
la quale, sulla base del certificato storico di residenza e stato di famiglia,
[...] risultava risiedere dal 07/12/1999 ad oggi in Torre Cajetani (FR), Via degli Abeti, 30 e risulta altresì coniugata con il Sig. dall'11/09/1999. Nello stato di Parte_3 famiglia risultava altresì la figlia dei due coniugi, . Si allegava, inoltre, Persona_1 certificato di stato di famiglia alla data del decesso del Sig. nel quale si Parte_2 evinceva che la residenza era fissata in Fiuggi (FR) alla Via Casavetere n. 210. Elementi, questi, che non dimostrerebbero la convivenza tra l'attrice ed il tanto meno il Pt_2 fatto che la Sig.ra risultava ancora coniugata con un altro Parte_1 uomo con il quale conviveva;
3) la insussistenza della responsabilità del CP_1
e il Caso fortuito;
infatti non solo l'elemento causale del danno -costituito dalla
[...] frana verificatesi sul terreno di proprietà dei Sigg.ri sarebbe dipeso da fattori del Per_2 tutto indipendenti dal ma, oltretutto, sarebbe avvenuto a causa di un evento CP_1 meteorologico eccezionale. Circostanze queste, idonee ad interrompere il nesso eziologico tra l'evento ed il danno;
4) la interruzione del nesso di causalità in virtù della condotta impudente della vittima ai sensi dell'art. 1227 cc (inoltre ha contestato altresì la pretesa indeterminatezza del quantum richiesto).
Tanto premesso, alla luce di quanto sopra dedotto ed eccepito, in fatto e in diritto, indi, il resistendo alla domanda, in via preliminare, avanzava richiesta di essere CP_1 autorizzato a chiamare in causa il terzo ovvero la Controparte_7
con contestuale richiesta di spostamento dell'udienza di prima
[...] comparizione e trattazione, al fine di consentire la citazione della predetta a comparire ex art. 163-bis cpc.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni
[...]
in liquidazione, che, però, nonostante rituale rinotifica nei Controparte_7 termini di legge, rimaneva contumace.
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Anche l'altro convenuto ( ) invero restava contumace. Controparte_2
Con provvedimento in data 04/07/2022, il Tribunale (dichiarata la contumacia della Compagnia, avendo già dichiarato quella del Sig. assegnava i termini ex art. 183 CP_2 comma 6 cpc, con decorrenza dal 01/10/2022, con rinvio all'udienza di trattazione del 13/02/2023.
Con ordinanza del 13/02/2023 il Tribunale ammetteva la prova per testi, sui (soli 3) capitoli numeri n. 1, 2 e 4 di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc dell'attrice, altresì abilitando il alla prova contraria, riservava all'esito ogni altra statuizione, CP_1 rinviando per l'escussione all'udienza del 24/07/2023, poi differita d'ufficio all'udienza del 19 ottobre 2023.
All'udienza del 19/10/2023 veniva escussa la Sig.ra la quale Testimone_1 riferiva sui rapporti esistenti tra l'attrice e il Sig. . Parte_2
Alla successiva udienza del 15/01/2024 veniva altresì escussa la Sig.ra Per_1 figlia dell'attrice.
[...]
Il Tribunale, ritenuto, ex art. 177 cpc, di non dovere escutere ulteriori testi e ritenuta l'opportunità e l'ammissibilità della CTU, anche al fine di espletare il tentativo di conciliazione della lite, nominava quale CTU, l'Ing. affinché, esperito Persona_3 ogni opportuno tentativo di conciliazione, rispondesse ai seguenti quesiti:
1. Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), DESCRIVA il C.T.U. la strada (vicinale) per cui è causa, ne illustri -mediante sommario schizzo planimetrico e rilievi fotografici- il percorso e ne individui -con la minore approssimazione possibile e sulla base di attendibile documentazione (planimetrie catastali o altro)- l'epoca di realizzazione e la relativa “storia”, chiarendone quindi tutti i passaggi, dalla sua realizzazione all'attualità;
2. SPECIFICHI in particolare se detta strada possa rientrare, e, soprattutto, se vi rientrasse all'epoca dei fatti (OTTOBRE 2015) nella categoria delle cd. vie vicinali pubbliche, e, quindi, più precisamente, DICA se SUSSISTE(VA): a) il requisito del passaggio, esercitato "juris servitutis publicae”, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse;
c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile;
3. DICA altresì se detta strada avesse (ancora) nel 2015 le caratteristiche strutturali tali da renderla percorribile da parte di una collettività indistinta di persone e che ne consentivano l'uso per esigenze di interesse generale, e non per l'utilità privata del singolo;
4. DICA indi se è vero(simile) che sino al 08.03.2017 (allorché ne è stata disposta la chiusura al pubblico transito), il tracciato veniva utilizzato dalla collettività indistinta al fine di abbreviare il più lungo percorso che si rendeva altrimenti necessario percorrendo la strada provinciale, indi, se è vero che il doppio sbocco sulla pubblica via dell'arteria rende(va) quest'ultima funzionalmente idonea a CP_9 soddisfare esigenze di carattere generale e se vi fossero, all'epoca, effettivamente elementi concreti, da individuare e descrivere, da cui desumere (con certezza o quasi) l'utilizzazione in concreto da parte della collettività a conferma della (pretesa) funzione integrativa della viabilità pubblica;
5. ACCERTI lo stato della strada vicinale al momento del sinistro, anche in relazione ai requisiti previsti dal Codice della Strada, le condizioni geomorfologiche dell'area in cui si è verificato il decesso, le cause della frana, le condizioni atmosferiche in loco in data 14.10.2015, la prevedibilità dell'evento franoso in considerazione dell'avviso di criticità della Protezione Civile della 13.10.2015, delle suddette condizioni geomorfologiche, delle condizioni della strada vicinale e dell'avverso fenomeno atmosferico in atto;
6. DICA se nella fattispecie, a parere del i ad integrare il cd. “caso fortuito” e/o la “forza maggiore”, laddove si parla in atti di ”;
7. DICA se in qualche Parte_4 misura po delle mansioni ricoperte ualche responsabilità del convenuto , motivan clusioni;
8. DICA se in ra sia ravvisabile una qualche Controparte_2 (cor)respo el povero , parimenti motivando;
9. ogni ulteriore elemento ritenuto Parte_2 CP_10 utile ai fini della decisione, altresì tentando ella lite;
10. PROVVED adoperarsi per una definizione transattiva della lite, mediante prospettazione alle parti, all'esito dei compiuti accertamenti, di un'ipotesi di accordo in relazione al quale le stesse verranno esplicitamente invitate a prendere una posizione chiara. Riferisca dettagliatamente al giudice sull'esito di tali incontri e sulle ragioni che non hanno consentito una definizione transattiva della lite;
ciò anche al fine di valutare il comportamento processuale delle parti e della regolamentazione delle spese di lite, giusta ordinanza in data 16/01/2024.
Indi, il Tribunale assegnava i rituali termini ex art. 195 cpc.
Concessa una proroga al CTU, depositato (in data 17 febbraio 2025) l'elaborato peritale, con provvedimento in data 24.02.2025, l'intestato Tribunale, rilevato che la CTU è stata ritualmente depositata, atteso che la perizia risulta congruamente ed esaustivamente motivata;
ritenuta la causa matura per la decisione (come peraltro di
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fatto riconosciuto dalle medesime Parti), ritenuto che però la causa non possa essere trattenuta oggi in decisione, atteso che l'udienza (del 24.02.2025) non risultava fissata per tale incombente e che parte attrice -di conseguenza- non aveva precisato le proprie conclusioni, rinviava all'udienza del 31 marzo 2025, ore 09.00 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 31.03.2025, sulle conclusioni delle parti (che sostanzialmente si riportavano alle conclusioni di cui sopra) il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ex art. 190 comma 1 cpc.
Tanto premesso in fatto, può ivi subito rilevarsi come oggetto del presente giudizio sia una domanda di risarcimento dei danni (asseritamente) patiti in conseguenza della morte dello sventurato deceduto a causa della frana del 14 ottobre 2015 di cui sopra Parte_2 (essendo incontestata la dinamica del sinistro).
A parere del giudicante la vertenza può essere decisa in base al noto principio cd. della ragione più liquida e cioè dando atto che è mancata la prova circa l'uso pubblico della suddetta strada vicinale.
La parte attrice, infatti, allega la responsabilità del (e dell'Arch. Controparte_1 CP_2 quale responsabile del settore tecnico lavori pubblici e manutenzione) per il sinistro mortale de quo, in quanto questo si sarebbe verificato su un tratto di strada che sebbene (anni addietro) fosse stata declassificata dal quale strada vicinale, CP_1 rappresenterebbe pur sempre una strada destinata comunque a soddisfare esigenze di circolazione pubblica.
Per tale ragione, essa rientrerebbe tra le strade locali di cui alla categoria F dell'articolo 2, comma 2, del Codice della Strada e pertanto dovrebbe essere sempre manutenuta dall'Ente comunale.
Diversamente parte convenuta, muovendo dal presupposto per cui, ai sensi del comma 6 lett. d), dell'art. 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali solo quanto alla disciplina della circolazione e non al soggetto che deve ritenersi titolare, afferma che una strada extraurbana classificata come strada vicinale non determina l'obbligatoria sua classificazione come strada “comunale” necessitando che questa sia adibita ad uso pubblico e sia concretamente utilizzata per soddisfare un interesse generale non limitato ai soli frontisti o residenti nelle proprietà adiacenti.
In definitiva, il Comune di ritiene che tale interesse pubblico non vi sia in quanto CP_1 la strada è idonea ad esser percorsa solamente per raggiungere i fondi agricoli e gli edifici residenziali da parte dei frontisti.
Non a caso, nel lontano 1976 l'Amministrazione Comunale avrebbe proceduto alla declassificazione della strada ritenendo che la stessa non appariva più destinata a soddisfare un interesse pubblico della comunità locale.
Nel caso di specie, a parere del giudicante, come anticipato sopra, non si è raggiunta la prova di tale uso “pubblico” ovvero non vi è alcuna prova che, sino al 08.03.2017 (allorché ne è stata disposta la definitiva chiusura al pubblico transito), il tracciato venisse utilizzato dalla collettività indistinta al fine di abbreviare il percorso (appena più lungo) che si rendeva altrimenti necessario, percorrendo la strada provinciale.
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Il Perito all'uopo nominato, infatti, ha confermato: 1) che il tratto di strada rilevato ove è avvenuto il sinistro corrisponde a quello “di parte del percorso del vecchio tracciato stradale di via San Procolo, che è stato declassificato a relitto in seguito alla costruzione della Strada Provinciale n. 163” (peraltro all'ingresso è altresì apposto un cartello di divieto: cfr. pagina 12 CTU) con difficoltà di transito, che non risulta affatto agevole, a causa della scarsa acclività del terreno, che presenta rilevanti pendenze (infatti, detto tratto è utilizzato sporadicamente solo per l'accesso al fabbricato adibito a civile abitazione, presente sul mappale 1042 del foglio 29 di , occupato da una famiglia in esso residente, CP_1 corrispondente a quello da cui proveniva il veicolo, coinvolto nel sinistro, che ivi stava transitando;
avendo la Provincia di Frosinone, nell'immediato dopoguerra, all'incirca nel 1947, realizzato la Strada Provinciale n. 163 che ha sostituito il precedente tratto S. Procolo-Torretta, anche in considerazione delle mutate esigenze di traffico a causa dello sviluppo di quello veicolare. La nuova arteria stradale ha in parte inglobato il tracciato della strada vecchia S. Procolo ed in parte se ne è discostata, lasciando relitti stradali;
in termini di utilizzo la nuova strada carrabile è stata realizzata per rispondere alle nuove esigenze del traffico veicolare, mentre i relitti stradali hanno mantenuto il loro carattere di strade di accesso ai fondi agricoli e alle scarse costruzioni rurali del territorio: cfr. pagina 16 CTU). 2) che tale tratto di strada non assolve affatto il compito di consentire un normale traffico veicolare ad una collettività di persone qualificate, tanto è vero che paragonando il tratto stradale tra i due punti di innesto con la strada provinciale n. 163 e l'analogo tratto della provinciale stessa, non si ritiene che esso possa vantaggiosamente assumere una funzione sostitutiva e/o integrativa (del resto la larghezza stradale, in alcuni tratti inferiore a quella di una corsia regolamentare, la qualità del fondo stradale, l'assenza di cartelli e/o di idonea segnaletica non garantiscono la sicurezza nella percorrenza); 3) che non è possibile ritenere che tale tratto di strada possa soddisfare o possa aver soddisfatto in passato esigenze di carattere generale;
4) che le caratteristiche del tratto di strada esaminato, come sopra descritte, fanno ritenere che l'uso pubblico del tratto di strada, risalente ad epoca remota, non possa ritenersi riferibile a quello veicolare, né attualmente e neanche all'epoca dei fatti (a dire del CTU infatti: -in base alla considerazione delle caratteristiche strutturali della strada, dettagliatamente descritte, si può escludere che il tratto stradale, sia all'attualità che all'epoca in cui è avvenuto l'incidente, possa aver consentito il soddisfacimento di esigenze di interesse generale: -la strada non ha mai esplicato una funzione attrattiva, alternativa e/o integrativa, del traffico autoveicolare rispetto alla strada provinciale n.163; -la sua conservazione, anche se ridotta con la declassificazione operata, era funzionale all'accesso ai terreni agricoli e alle scarse costruzioni rurali).
Indi, il CTU ha così concluso: con riferimento alla strada oggetto di vertenza, che presenta una larghezza limitata, dei tratti a forte pendenza longitudinale, assenza di banchina e un fondo stradale sconnesso, si può affermare che essa non risulta idonea ad essere adibita alluso generalizzato veicolare da parte della collettività, né svolge funzione di collegamento, bensì si presta al solo accesso da parte di singoli proprietari frontisti ai loro fondi e alle rare costruzioni rurali. Il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro non possedeva, e non possiede, infatti, le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali richieste per garantire il transito dei veicoli secondo quanto previsto dalla normativa riferita al Codice della Strada (cfr. pagina 30 CTU).
Le conclusioni cui è giunto l'Ausiliare, essendo immuni da qualsivoglia censura, sia dal punto di vista tecnico, che logico, e non essendo contraddette da alcun elemento di segno contrario, devono essere fatte proprie da questo giudicante.
In casi del genere -ossia in mancanza di (prova circa) tale uso pubblico, la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sull'amministrazione comunale, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l'esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
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4480 del 25/02/2009; e cfr. tra le altre altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3361 del 06/07/1978).
Né, per la verità, vi era una qualche evidenza circa la pericolosità di fenomeni franosi sull'area. Conclude, infatti, sul punto, il CTU (v. pag. 42 CTU): che, in considerazione dell'appartenenza della strada ad una zona non classificata a rischio frana, delle condizioni geomorfologiche riscontrate, delle condizioni in cui si trovava la strada vicinale antecedentemente la data del sinistro e dell'eccezionale fenomeno atmosferico verificatosi il 14.10.2015, ritengo, per quanto è stato possibile accertare, che non ricorrevano le condizioni per prevedere il verificarsi del fenomeno franoso poi accaduto.
Ad abundantiam, sotto altro profilo, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, appaiono altresì senza dubbio dirimenti le ulteriori seguenti considerazioni;
la Protezione Civile (il giorno prima) aveva emesso per quel giorno (ossia per il 14.10.20215) avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale, con validità, in particolare, dalle ore 00.00 del 14.01.2015 alle ore 12.00 del 15.10.2015 in cui indicava, per l'area in esame, un “allarme rosso per elevata criticità per rischio idrogeologico localizzato”. E, come ben rilevato dal CTU, per la giornata del 14.10.2015 sono poi effettivamente caduti 132 mm di pioggia, di cui ben 58,9 mm intorno alle ore 15 (con picco alle ore 15.40) e 115 mm nelle cinque ore intercorse tra le ore 13 e le ore 18” (cfr. pag. 44 CTU).
La Protezione civile del Lazio aveva infatti emesso il giorno 13.10.2015 un Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica di colore rosso per il giorno successivo sul Lazio centro/meridionale, che interessava anche il Comune di , in quanto rientrante CP_1 nella zona G - Bacino del Liri, oltre all'allarme di “criticità arancione” per tutto il Lazio, la Toscana, l'Umbria e la Campania.
Le due frane riscontrate sui luoghi nella giornata del 14 ottobre 2015, in prossimità di una delle quali si è verificato l'evento luttuoso, sono riferibili in primis all'evento meteorico di notevole intensità, tanto da configurarsi come eccezionale, che si è verificato a partire dalle ore immediatamente precedenti il sinistro e che ha determinato le condizioni critiche all'interno del versante interessato dalla strada. Anche nella consulenza redatta, nella immediatezza dei fatti, per la Procura della Repubblica, da
è ribadito che, in base all'esito delle analisi di stabilità effettuate: Parte_5
“l'azione dell'acqua è stata determinante poiché ha ridotto sensibilmente le resistenze del terreno e, di conseguenza, ha abbassato i fattori di sicurezza raggiungendo, per entrambi i terreni situati in corrispondenza delle due frane, le condizioni di instabilità”.
Indi, tutti gli automobilisti erano stati (opportunamente) avvisati e allertati, nei dovuti modi, circa possibili criticità e circa la necessità di adoprare maggiore prudenza, diligenza e attenzione, negli spostamenti, alla guida delle vetture.
Ciò considerato, va altresì posto in rilievo come la strada percorsa da , Parte_2 e non fosse certo l'unica percorribile bensì, come Persona_4 Controparte_11 desumibile dagli atti, rappresentava una scorciatoia rispetto al più lungo tratto percorribile sulla strada provinciale.
Pertanto, alla luce anche del sopra descritto comunicato della Protezione Civile che qualificava con codice rosso l'evento meteorologico avverso di cui trattasi e della fitta pioggia che stava interessando la zona nella giornata in cui i Sigg. Pt_2 e viaggiavano insieme a bordo dell'auto condotta da quest'ultimo, CP_12 Per_4
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buona regola di diligenza avrebbe dovuto indurre gli utenti a percorrere la più lunga ma meno pericolosa strada provinciale e non il tratto alternativo, più breve, ma, appunto perché di prassi percorso come scorciatoia, sicuramente conosciuto nella sua conformazione di strada dissestata.
Né tantomeno è stato dedotto e provato l'eventuale necessità di percorrere proprio quel tratto di strada per giungere a luoghi non altrimenti raggiungibili attraverso strade alternative.
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'utilizzo del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (Cass., n. 15779 del 12.07.2006; Cass. Sez. 3, n. 25838 del 31.10.2017; Cass. Sez. 6 - 3, n. 30775 del 02.12.2017 e cfr. da ultimo Cass. 3564/21, Cass. 4476/21, Cass. 4803/21, nonché Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25460 del 2020 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).
Infine, ad (ulteriore) discolpa della PA, il CTU conclude nel senso che la frana si sarebbe verificata per l'eccezionalità dell'evento piovoso verificatosi nella giornata del 14.10.2015 (v. pag. 52, laddove si evidenzia che peraltro Anche nella consulenza per la Procura del Geostudio è ribadito che, in base all'esito delle analisi di stabilità effettuate: Pt_5
“l'azione dell'acqua è stata determinante poiché ha ridotto sensibilmente le resistenze del terreno e, di conseguenza, ha abbassato i fattori di sicurezza raggiungendo, per entrambi i terreni situati in corrispondenza delle due frane, le condizioni di instabilità).
Ritenendo di far proprie le conclusioni cui è giunto il CTU (anche) in ordine alla sussistenza del requisito della imprevedibilità dell'evento franoso in quanto l'area non era classificata a rischio frana nel portale cartografico della Regione Lazio, questo giudicante ritiene non possa sussistere neppure alcun “concorso di colpa” da parte della Pubblica Amministrazione.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda deve essere rigettata.
La peculiarità delle questioni, fattuali e giuridiche, affrontate, nonché l'evento lesivo subito, costituiscono motivo idoneo, in uno alla situazione di obiettiva incertezza che presenta la materia in oggetto, a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez 6-3, ordinanza n. 26912 del 2020, nonché Corte Cost. Sentenza nr. 77 del 19.04.2018). Oltretutto appare assolutamente incomprensibile il comportamento del Comune, che, non solo non ha nominato un CTP, ma addirittura ha ritenuto di “disertare” le operazioni peritali (cfr. pagina 49 CTU) indi di fatto disinteressandosene. Pertanto, anche le spese di CTU -liquidate con separato decreto- non possono che gravare in pari misura, un mezzo ciascuno, sulle due parti ivi costituite. Non essendovi dubbi che in caso di sostanziale soccombenza, come è nella specie per l'attrice, dette spese debbano gravare sulla parte ammessa al beneficio del “gratuito patrocinio” e non già sullo Stato (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI FROSINONE in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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1) RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2) COMPENSA le spese di lite.
3) PONE le spese di CTU -definitivamente- a carico delle due parti ivi costituite, nella misura di un mezzo ciascuno.
Così deciso in Frosinone, addì 01.08.2025. Il giudice designato
Il PRESENTE PROVVEDIMENTO È STATO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL FUNZIONARIO UPP DR. SILVIA PAGLIUCA
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
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