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15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 38. Diritto alla registrazione ed effetti 1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione e' resa accessibile al pubblico.
5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purche' il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un periodo che non puo' essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorita'.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione e' stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione e' resa accessibile al pubblico.
5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purche' il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un periodo che non puo' essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorita'.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione e' stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.
Commentari • 143
- 1. E se un programma di intelligenza artificiale diventasse stilista o designer?Dott.Ssa Alessia Carbonara · https://www.iusinitinere.it/ · 6.9294796
[…] Per ciò che concerne il nostro ordinamento, un ulteriore riferimento può essere trovato nella lettura del terzo comma dell'articolo 38 del Codice della proprietà industriale [7]. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 124
- 1. Trib. Roma, sentenza 24/11/2023, n. 17146Provvedimento: […] 1.4 Rappresentava, poi: a) di aver agito ex art. 700 c.p.c. nei confronti di per ottenere l'immediata cessazione dell'attività di concorrenza sleale; b) che, con ordinanza del 31.06.2013 emessa in sede di reclamo, il Tribunale di Roma aveva inibito la pubblicità e qualsiasi atto di promozione della messa in commercio delle Contr poltrone in questione prodotte da Contr Contro 1.5 In diritto, deduceva: a) la violazione congiuntamente da parte di e degli artt. 37, 38 e 41 del c.p.i. (codice proprietà industriale di cui al d.lgs. 30/2005), stante la prosecuzione della produzione e della vendita dei modelli in questione, con conseguente diritto al risarcimento del danno quantificato in euro 200.000,00.Leggi di più...
- art. 164 c.p.c.·
- nullità atto di citazione·
- concorrenza sleale·
- art. 163 c.p.c.·
- indeterminatezza domanda·
- diritti di privativa·
- risarcimento danni·
- proprietà industriale·
- onere di allegazione·
- nullità registrazione brevetto