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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6389 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RG 50027/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50027 del registro generale degli affari civili contenziosi L'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. RESTIVO DIEGO, giusta delega in atti
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. INDIRLI MARIA GRAZIA, giusta delega in atti
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10436 del 31 maggio 2021.
Conclusioni delle parti: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
, in persona del legale rappresentante, proponeva
[...]
opposizione al provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Roma del 31 maggio 2021, decreto ingiuntivo n. 10436, con il quale era ingiunto il pagamento della somma di € 30.302,14 oltre interessi come richiesti, oltre spese ed accessori per mancato pagamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile . CP_2
A motivi L'opposizione parte opponente deduceva ed eccepiva: la mancanza di condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo (certezza, liquidità, esigibilità), la mancata esecuzione delle lavorazioni di cui alla voce 4.1 del capitolato, la presenza di vizi e difetti nella realizzazione delle lavorazioni ed in via riconvenzionale la condanna della impresa al Controparte_1
pagamento dei fenomeni di scollatura ed efflorescenza sulla scossalina del cornicione della terrazza condominiale per un importo di € 18.025,00 oltre €
2.500,00 per il costo per la predisposizione di pratiche amministrative, al pagamento di un importo di € 3.000,00 per la privazione L'uso del terrazzo condominiale, € 1.100,00 per rimborso della fattura 5/21 di , Persona_1 oltre interessi ex rt. 1284 comma 4^c.c e capitalizzazione ex art. 1283 c.c., €
200,00 per eliminare le crepe nell'DR condominiale oltre interesse ex art. 1283 c.c., pagamento della penale contrattuale pari ad € 5.400,00 oltre interessi ex rt. 1284 comma 4^c.c e capitalizzazione ex art. 1283 c.c.
Si costituiva in giudizio l'opposta in persona Controparte_1
del legale rappresentante, depositando in cancelleria comparsa di risposta e chiedeva il rigetto L'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: "
Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo atteso la mancanza di prova scritta del giudizio di opposizione;
- rigettare integralmente l'opposizione, anche in ordine alle domande riconvenzionali, per le motivazioni esposte e confermare il decreto opposto che sarà messo in esecuzione.
- Con condanna L'attore, ai sensi L'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- Con vittoria di spese e competenze.”. Istruita la causa, concessa la provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183
c.p, disposta CTU, assegnata a questo giudice con provvedimento del 8 maggio
2024, tentata la conciliazione, la causa era rinviata all'udienza del 17 dicembre
2024 con concessione dei termini ex art.190 cpc per deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e la documentazione prodotta;
La consulenza tecnica depositata in atti, per la quale sono stati richiesti chiarimenti, priva di vizi logici e meritevole di ampio consenso per l'inquadramento geografico e descrizione dei luoghi, la disamina del contratto di appalto del 4 luglio 2019, “L'inizio dei lavori venne fissato nel 08/07/2019, mentre la fine era prevista entro il 30/11/2019, con una penale giornaliera in caso di ritardato completamento pari a 100,00 €; non era prevista la modifica della data finale anche se fosse ro state modificate le quantità realizzate rispetto a quanto previsto.” La Direzione dei Lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione erano affidati all'ing. ” per la disamina delle opere eseguite Controparte_3 effettivamente, riferendosi alla relazione redatta dal D.L. così riporta “Nella citata relazione del 15/02/2023, il Direttore dei Lavori afferma che tutte le opere relative al contratto originale sono state correttamente realizzate, ad esclusione del punto 4.1 -
Fissaggio e pulizia superfici del vialetto di ingresso, mentre sarebbe stato formalmente richiesto all'impresa di installare sia l'antifurto che le scossaline a protezione dei frontalini, voci entrambe opzionali.” Ed ancora dà atto:” Per quanto riguarda le maggiori opere sulle parti private, il Direttore dei Lavori confermava le richieste di in merito alle CP_1 ringhiere e alle pavimentazioni, mentre riteneva che l'effettiva quantità della scossalina installata sui balconi privati fosse tale da poter riconoscere un importo di 3.010,00 €”
Infine, il Direttore dei Lavori confermava che fosse stato richiesto all'Impresa la sistemazione del vialetto di ingresso per l'importo concordato di 1.100,00 €.”
Conseguentemente, quindi in merito alle lavorazioni non perfettamente eseguite di cui al punto 4.1 L'appalto così redige la propria consulenza “ lo scrivente CTU ritiene solo parzialmente corretta l'esclusione da parte della Direzione dei Lavori del previsto importo di 1.260,00 € relativo al citato punto 4.1 dalla definitiva contabilità L'Appalto, ritenendo possa liquidarsi all'Impresa il 50% L'importo previsto per tale attività, corrispondente a
630,00 €, per il solo fissaggio delle lastre in travertino. lo scrivente CTU ritiene corretta
l'esclusione da parte della Direzione dei Lavori del richiesto importo di 2.500,00 € per la posa della membrana Mapei dalla definitiva contabilità L'Appalto.” sulla qualità delle opere eseguite relative al lastrico solare e all'DR, sulle infiltrazioni nei locali sottostanti il lastrico solare e la relativa prova di allagamento, sulle opere eseguite nell'DR condominiale, sulla determinazione di ritardo nella riconsegna del cantiere
“47 giorni lavorativi – 16 giorni di pioggia = 31 giorni di ritardo.”, nella redazione di considerazioni di riepilogo “Le problematiche lagnate dal rispetto alle modalità Parte_1
realizzative del lastrico solare, relativamente allo sgocciolamento e formazione di concrezioni calcaree sui frontalini L'aggetto della terrazza apicale, e L'atrio
, formazione di crepe superficiali sulla muratura, non possono essere CP_2 addebitate all'Impresa, essendo dovute a non corretta individuazione, da parte del
Progettista e/o della Direzione dei Lavori, delle effettive modalità esecutive a cui l'Impresa, in qualità di esecutore, avrebbe dovuto conformarsi.” “L'impermeabilizzazione del lastrico solare, però, non è stata correttamente eseguita in corrispondenza del foro di passaggio delle preesistenti tubazioni L'impianto di condizionamento L'interno n. 9, ubicato sulla parte aggettante del cornicione apicale;
il cui costo di riparazione è stimabile in 1.200,00
€”, per le risposte fornite alle parti in sede di osservazioni, nell'elaborato finale il nominato
CTU ha così concluso:
“ 1) Tutte le opere e le lavorazioni da eseguirsi in attuazione del programma negoziale di cui al contratto del 4 luglio 2019 sono state descritte nel paragrafo 05.1;
2) Le lavorazioni effettivamente eseguite, anche se ulteriori rispetto alla previsione originaria, sono indicate nel paragrafo 06.1 ed hanno un complessivo valore di 89.540,40 oltre IVA;
3) Le opere e le lavorazioni ulteriori rispetto alla previsione originaria sono indicate nel paragrafo 05.2;
4) Le opere e le lavorazioni ulteriori potevano teoricamente essere eseguite nei tempi originariamente previsti nel contratto del 4 luglio 2019 solo se l'Impresa avesse sensibilmente aumentato le proprie maestranze e modificato la propria organizzazione di cantiere, con conseguente aggravio dei costi;
in ossequio a quanto stabilito all'art. 14 del
Contratto di Appalto si ritiene legittima la richiesta L'Impresa di termini maggiori;
5) Le opere e le lavorazioni originariamente previste non sono state eseguite nel rispetto dei tempi contrattuali, ma con complessivi 31 giorni lavorativi di ritardo, e sono state realizzate secondo le regole L'arte ad eccezione di quanto indicato nel successivo punto 7); quanto previsto al punto 4.1 del Capitolato d'Appalto, però, è stato eseguito solo parzialmente;
6) Le opere e le lavorazioni ulteriori sono state eseguite tutte secondo le regole L'arte;
7) È stato accertato un unico vizio nelle opere e nelle lavorazioni originarie e ulteriori, relativo alla errata sigillatura del preesistente foro di passaggio L'impianto di condizionamento attraversante l'aggetto del solaio de lastrico solare, il cui costo di ripristino è stimabile in 1.200,00 € circa;
inoltre l'art.
4.1 del Capitolato d'Appalto prevedeva il fissaggio e la pulizia della pavimentazione del vialetto, il cui valore era previsto pari a 1.260,00 €, mentre è stato eseguito dall'Impresa solo per il 50% circa.
Orbene la consulenza ha escluso le doglianze di parte opponente in merito all'inadempimento delle opere appaltate con la conseguenza che tanto l'inadempimento che le doglianze stesse devono essere respinte.
In relazione alle domande riconvenzionali di parte opponente va rilevato che:
- la condanna per i fenomeni di scollatura ed efflorescenze, come da relazione peritale, non può essere accolta per essere fenomeni attribuibili alla ditta esecutrice dei lavori;
- la domanda sui lavori di messa in pristino, in merito alla privazione del godimento della terrazza, parte opponente non ha fornito alcuna prova del danno dedotto e lamentato, di guisa che anche questa domanda va respinta;
- va, altresì, respinta la domanda di condanna per € 1.100,00 perché trattandosi di eliminazione di danni arrecati all'alloggio di un condomino quest'ultimo avrebbe dovuto agire in via diretta nei confronti della ditta appaltatrice ( ex plurimis Tribunale Palermo,
Sezione 2 civile – Sentenza 22 settembre 2015);
- va respinta la domanda di ripristino L'DR , come argomentato dalla CP_2
relazione del CT.
Va, comunque, accolta la domanda di pagamento per ritardo nella consegna del cantiere per complessivi 31 giorni alla penale, contrattuale, di € 100,00 al giorno per un totale importo totale di € 3.100,00, così come ha ben evidenziato la consulenza depositata in atti, tale somma è da defalcare dall'importo richiesto dalla ditta appaltatrice con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Per quanto sopra la opposizione è fondata e deve essere accolta limitatamente alle risultanza della CTU e della prova raggiunta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il deve essere condannato al pagamento in favore L'impresa Parte_1 [...] L'importo di € 25.372,14 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione della reciproca soccombenza vengono compensate nella misura del 30%
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Accoglie come in parte motiva l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 10436 del 31 maggio 2021.
2) Condanna il , in persona del Parte_2
legale rappresentante, al pagamento in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante, della somma complessiva pari ad € 25.372,14 oltre interessi, come richiesti, dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna il , in persona del Parte_2
legale rappresentante, al pagamento in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante, delle spese di lite che liquida in complessivi €
5.300,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
4) Pone definitivamente a cario di entrambe le parti in ragione del 50%, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate nel relativo decreto.
Così deciso in Roma, 22 aprile 2015.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50027 del registro generale degli affari civili contenziosi L'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. RESTIVO DIEGO, giusta delega in atti
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. INDIRLI MARIA GRAZIA, giusta delega in atti
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10436 del 31 maggio 2021.
Conclusioni delle parti: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
, in persona del legale rappresentante, proponeva
[...]
opposizione al provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Roma del 31 maggio 2021, decreto ingiuntivo n. 10436, con il quale era ingiunto il pagamento della somma di € 30.302,14 oltre interessi come richiesti, oltre spese ed accessori per mancato pagamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile . CP_2
A motivi L'opposizione parte opponente deduceva ed eccepiva: la mancanza di condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo (certezza, liquidità, esigibilità), la mancata esecuzione delle lavorazioni di cui alla voce 4.1 del capitolato, la presenza di vizi e difetti nella realizzazione delle lavorazioni ed in via riconvenzionale la condanna della impresa al Controparte_1
pagamento dei fenomeni di scollatura ed efflorescenza sulla scossalina del cornicione della terrazza condominiale per un importo di € 18.025,00 oltre €
2.500,00 per il costo per la predisposizione di pratiche amministrative, al pagamento di un importo di € 3.000,00 per la privazione L'uso del terrazzo condominiale, € 1.100,00 per rimborso della fattura 5/21 di , Persona_1 oltre interessi ex rt. 1284 comma 4^c.c e capitalizzazione ex art. 1283 c.c., €
200,00 per eliminare le crepe nell'DR condominiale oltre interesse ex art. 1283 c.c., pagamento della penale contrattuale pari ad € 5.400,00 oltre interessi ex rt. 1284 comma 4^c.c e capitalizzazione ex art. 1283 c.c.
Si costituiva in giudizio l'opposta in persona Controparte_1
del legale rappresentante, depositando in cancelleria comparsa di risposta e chiedeva il rigetto L'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: "
Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo atteso la mancanza di prova scritta del giudizio di opposizione;
- rigettare integralmente l'opposizione, anche in ordine alle domande riconvenzionali, per le motivazioni esposte e confermare il decreto opposto che sarà messo in esecuzione.
- Con condanna L'attore, ai sensi L'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- Con vittoria di spese e competenze.”. Istruita la causa, concessa la provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183
c.p, disposta CTU, assegnata a questo giudice con provvedimento del 8 maggio
2024, tentata la conciliazione, la causa era rinviata all'udienza del 17 dicembre
2024 con concessione dei termini ex art.190 cpc per deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e la documentazione prodotta;
La consulenza tecnica depositata in atti, per la quale sono stati richiesti chiarimenti, priva di vizi logici e meritevole di ampio consenso per l'inquadramento geografico e descrizione dei luoghi, la disamina del contratto di appalto del 4 luglio 2019, “L'inizio dei lavori venne fissato nel 08/07/2019, mentre la fine era prevista entro il 30/11/2019, con una penale giornaliera in caso di ritardato completamento pari a 100,00 €; non era prevista la modifica della data finale anche se fosse ro state modificate le quantità realizzate rispetto a quanto previsto.” La Direzione dei Lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione erano affidati all'ing. ” per la disamina delle opere eseguite Controparte_3 effettivamente, riferendosi alla relazione redatta dal D.L. così riporta “Nella citata relazione del 15/02/2023, il Direttore dei Lavori afferma che tutte le opere relative al contratto originale sono state correttamente realizzate, ad esclusione del punto 4.1 -
Fissaggio e pulizia superfici del vialetto di ingresso, mentre sarebbe stato formalmente richiesto all'impresa di installare sia l'antifurto che le scossaline a protezione dei frontalini, voci entrambe opzionali.” Ed ancora dà atto:” Per quanto riguarda le maggiori opere sulle parti private, il Direttore dei Lavori confermava le richieste di in merito alle CP_1 ringhiere e alle pavimentazioni, mentre riteneva che l'effettiva quantità della scossalina installata sui balconi privati fosse tale da poter riconoscere un importo di 3.010,00 €”
Infine, il Direttore dei Lavori confermava che fosse stato richiesto all'Impresa la sistemazione del vialetto di ingresso per l'importo concordato di 1.100,00 €.”
Conseguentemente, quindi in merito alle lavorazioni non perfettamente eseguite di cui al punto 4.1 L'appalto così redige la propria consulenza “ lo scrivente CTU ritiene solo parzialmente corretta l'esclusione da parte della Direzione dei Lavori del previsto importo di 1.260,00 € relativo al citato punto 4.1 dalla definitiva contabilità L'Appalto, ritenendo possa liquidarsi all'Impresa il 50% L'importo previsto per tale attività, corrispondente a
630,00 €, per il solo fissaggio delle lastre in travertino. lo scrivente CTU ritiene corretta
l'esclusione da parte della Direzione dei Lavori del richiesto importo di 2.500,00 € per la posa della membrana Mapei dalla definitiva contabilità L'Appalto.” sulla qualità delle opere eseguite relative al lastrico solare e all'DR, sulle infiltrazioni nei locali sottostanti il lastrico solare e la relativa prova di allagamento, sulle opere eseguite nell'DR condominiale, sulla determinazione di ritardo nella riconsegna del cantiere
“47 giorni lavorativi – 16 giorni di pioggia = 31 giorni di ritardo.”, nella redazione di considerazioni di riepilogo “Le problematiche lagnate dal rispetto alle modalità Parte_1
realizzative del lastrico solare, relativamente allo sgocciolamento e formazione di concrezioni calcaree sui frontalini L'aggetto della terrazza apicale, e L'atrio
, formazione di crepe superficiali sulla muratura, non possono essere CP_2 addebitate all'Impresa, essendo dovute a non corretta individuazione, da parte del
Progettista e/o della Direzione dei Lavori, delle effettive modalità esecutive a cui l'Impresa, in qualità di esecutore, avrebbe dovuto conformarsi.” “L'impermeabilizzazione del lastrico solare, però, non è stata correttamente eseguita in corrispondenza del foro di passaggio delle preesistenti tubazioni L'impianto di condizionamento L'interno n. 9, ubicato sulla parte aggettante del cornicione apicale;
il cui costo di riparazione è stimabile in 1.200,00
€”, per le risposte fornite alle parti in sede di osservazioni, nell'elaborato finale il nominato
CTU ha così concluso:
“ 1) Tutte le opere e le lavorazioni da eseguirsi in attuazione del programma negoziale di cui al contratto del 4 luglio 2019 sono state descritte nel paragrafo 05.1;
2) Le lavorazioni effettivamente eseguite, anche se ulteriori rispetto alla previsione originaria, sono indicate nel paragrafo 06.1 ed hanno un complessivo valore di 89.540,40 oltre IVA;
3) Le opere e le lavorazioni ulteriori rispetto alla previsione originaria sono indicate nel paragrafo 05.2;
4) Le opere e le lavorazioni ulteriori potevano teoricamente essere eseguite nei tempi originariamente previsti nel contratto del 4 luglio 2019 solo se l'Impresa avesse sensibilmente aumentato le proprie maestranze e modificato la propria organizzazione di cantiere, con conseguente aggravio dei costi;
in ossequio a quanto stabilito all'art. 14 del
Contratto di Appalto si ritiene legittima la richiesta L'Impresa di termini maggiori;
5) Le opere e le lavorazioni originariamente previste non sono state eseguite nel rispetto dei tempi contrattuali, ma con complessivi 31 giorni lavorativi di ritardo, e sono state realizzate secondo le regole L'arte ad eccezione di quanto indicato nel successivo punto 7); quanto previsto al punto 4.1 del Capitolato d'Appalto, però, è stato eseguito solo parzialmente;
6) Le opere e le lavorazioni ulteriori sono state eseguite tutte secondo le regole L'arte;
7) È stato accertato un unico vizio nelle opere e nelle lavorazioni originarie e ulteriori, relativo alla errata sigillatura del preesistente foro di passaggio L'impianto di condizionamento attraversante l'aggetto del solaio de lastrico solare, il cui costo di ripristino è stimabile in 1.200,00 € circa;
inoltre l'art.
4.1 del Capitolato d'Appalto prevedeva il fissaggio e la pulizia della pavimentazione del vialetto, il cui valore era previsto pari a 1.260,00 €, mentre è stato eseguito dall'Impresa solo per il 50% circa.
Orbene la consulenza ha escluso le doglianze di parte opponente in merito all'inadempimento delle opere appaltate con la conseguenza che tanto l'inadempimento che le doglianze stesse devono essere respinte.
In relazione alle domande riconvenzionali di parte opponente va rilevato che:
- la condanna per i fenomeni di scollatura ed efflorescenze, come da relazione peritale, non può essere accolta per essere fenomeni attribuibili alla ditta esecutrice dei lavori;
- la domanda sui lavori di messa in pristino, in merito alla privazione del godimento della terrazza, parte opponente non ha fornito alcuna prova del danno dedotto e lamentato, di guisa che anche questa domanda va respinta;
- va, altresì, respinta la domanda di condanna per € 1.100,00 perché trattandosi di eliminazione di danni arrecati all'alloggio di un condomino quest'ultimo avrebbe dovuto agire in via diretta nei confronti della ditta appaltatrice ( ex plurimis Tribunale Palermo,
Sezione 2 civile – Sentenza 22 settembre 2015);
- va respinta la domanda di ripristino L'DR , come argomentato dalla CP_2
relazione del CT.
Va, comunque, accolta la domanda di pagamento per ritardo nella consegna del cantiere per complessivi 31 giorni alla penale, contrattuale, di € 100,00 al giorno per un totale importo totale di € 3.100,00, così come ha ben evidenziato la consulenza depositata in atti, tale somma è da defalcare dall'importo richiesto dalla ditta appaltatrice con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Per quanto sopra la opposizione è fondata e deve essere accolta limitatamente alle risultanza della CTU e della prova raggiunta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il deve essere condannato al pagamento in favore L'impresa Parte_1 [...] L'importo di € 25.372,14 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione della reciproca soccombenza vengono compensate nella misura del 30%
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Accoglie come in parte motiva l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 10436 del 31 maggio 2021.
2) Condanna il , in persona del Parte_2
legale rappresentante, al pagamento in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante, della somma complessiva pari ad € 25.372,14 oltre interessi, come richiesti, dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna il , in persona del Parte_2
legale rappresentante, al pagamento in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante, delle spese di lite che liquida in complessivi €
5.300,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
4) Pone definitivamente a cario di entrambe le parti in ragione del 50%, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate nel relativo decreto.
Così deciso in Roma, 22 aprile 2015.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo