Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7530/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Simona Bardi (C.F. ), che la rappresenta e la difende unitamente C.F._2
all'Avv. Cristina Cobianchi ( ), come da procura in atti C.F._3
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._4
residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Francesca Maberino (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._5
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 19/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PA (GE) il 06/10/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2950/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PA (GE) il
06/10/2007 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Le figlie minori e sono affidate con modalità condivisa ai due genitori Per_1 Persona_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 e manterranno residenza in PA via Val di Sole n. 11, nella casa in comproprietà tra i coniugi che viene assegnata in godimento ex art. 337 sexies c.c. alla Sig. unitamente Pt_1 all'annesso piano terra (autorimessa e cantina). E' escluso dall'assegnazione ex art 337 sexies cc il box di via UR NT n. 35 P. S. 2 avendo le parti in relazione ad esso raggiunto un accordo in ordine all'uso esclusivo, già a far data dal deposito del ricorso divorzile, in capo al sig. e al trasferimento nella titolarità esclusiva del sig. Pt_2 Pt_2
come infra. Le parti precisano che l'esclusione dell'assegnazione è subordinata alla stipula del rogito di trasferimento come concordato nel ricorso per divorzio congiunto e all'integrale tempestivo adempimento dei punti 8 e 10 del presente ricorso, in difetto del quale adempimento, il box sarà da intendersi assegnato alla sig.ra dal 121 giorno Pt_1
successivo al deposito della sentenza divorzile con costi in ogni caso a carico integrale del sig. sino a tale termine. Pt_2
2. Il Sig. vedrà e terrà con sé le figlie in via ordinaria: Pt_2
a fine settimana alternati dalle ore 17.30 del venerdì fino all'accompagnamento a scuola del lunedì (ovvero fino alla riconsegna alla mamma alle ore 9 del lunedì in tempo di fermo scolastico);
infrasettimanalmente nel corso della settimana che si conclude con il weekend materno, il martedì dalle ore 18.30 fino all'accompagnamento a scuola dell'indomani (ovvero fino alla riconsegna alla mamma del mercoledì in tempo di fermo scolastico) ed il giovedì dalle ore 18.30 fino alle ore 21.30\22
infrasettimanalmente nel corso della settimana che si conclude con il weekend paterno il martedì dalle ore 18.30 fino alle ore 21.30\22 ed il mercoledì quantomeno dalle ore 18.30 fino all'accompagnamento a scuola dell'indomani (ovvero fino alla riconsegna alla mamma alle ore 9 del giovedì in tempo di fermo scolastico).
3. ciascun genitore godrà al fianco delle figlie dei giorni delle festività civili e religiose e dei periodi di sospensione feriale in corso d'anno secondo pari tempo e criterio dell'alternanza annuale. Con la precisazione che ad anni alterni un genitore godrà della cena e notte della vigilia del Natale e l'altro genitore del pranzo e della cena del Natale;
un genitore godrà del pranzo cena e notte di Pasqua e l'altro genitore del pranzo cena e notte di Pasquetta.
4. ciascun genitore godrà al fianco delle figlie di due settimane di ferie esclusive nel corso
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 del fermo scolastico estivo, oltre ad ulteriore periodo di massimo 7 giorni nella stagione invernale;
5. il Sig. si impegna a versare ex art 337 ter cc. alla Sig. a Parte_2 Parte_1
far data dal mese di ottobre 2024 la somma di euro 650 (seicentocinquanta) a mese a figlia
(totali euro 1.300\00 - milletrecento), somma da rivalutarsi annualmente su base Istat, a far data da ottobre 2025 e corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 ogni mese;
6. i genitori concorreranno nei costi straordinari necessari o utili per le figlie, da individuarsi secondo le modalità ed i criteri di cui al verbale di riunione del 15\9\2016 dei
Magistrati della sez. 4 del Tribunale, nella misura del 70% il e del 30% la , Pt_2 Pt_1
fintanto che permarrà in essere l'attuale squilibrio reddituale tra le parti, con la precisazione che:
Il Sig. sosterrà in ragione del 100% le spese scolastiche (quali in elenco Pt_2
esaustivo il contributo volontario a favore del Liceo pubblico Da Vigo Nicoloso di PA
– comprensivo di rimborso spese per assicurazione, libretto giustificazioni, fotocopie, spese laboratorio – e le tasse governative, il corredo scolastico di cancelleria di inizio anno ed il costo dei libri di testo, compresi i vocabolari, adottati in inizio e in corso d'anno) di Luce.
Le residue spese scolastiche - diverse rispetto a quelle appena menzionate - saranno per il
70% a carico di e per il 30% a carico di , secondo i criteri e le modalità di cui Pt_2 Pt_1
al verbale di riunione del 15\9\2016 dei Magistrati della sez. 4 del Tribunale, fintanto che permarrà in essere l'attuale squilibrio reddituale tra le parti.
il Sig. sosterrà in ragione del 100% le spese scolastiche (quali in elenco Pt_2
esaustivo il costo di iscrizione e frequenza, il corredo scolastico di cancelleria di inizio anno, il costo dei libri di testo, compresi i vocabolari, adottati in inizio o in corso d'anno ed i costi della mensa) di presso l'istituto privato San OL di PA attualmente Per_2
frequentato, fino a conclusione del ciclo della scuola primaria. Le residue spese scolastiche
- diverse rispetto a quelle appena menzionate - saranno per il 70% a carico di e per Pt_2
il 30% a carico di e ciò secondo i criteri e le modalità di cui al verbale di riunione Pt_1
del15\9\2016 dei Magistrati della sez. 4 del Tribunale, fintanto che permarrà in essere l'attuale squilibrio reddituale tra le parti.
Le spese scolastiche per l'iscrizione e la frequenza di , presso l'istituto privato Per_2
Scuola secondaria di primo Grado paritaria in PA, pressoil quale i genitori Persona_3
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 hanno concordato di iscrivere la figlia, saranno per il 50% a carico di e per il 50% Pt_2
a carico di , limitatamente al modulo orario settimanale di 30 ore (infatti eventuali Pt_1
costi della mensa saranno a integrale carico della signora e eventuali adesioni a Pt_1
progetti pomeridiani extracurricolari saranno da concordarsi tra i genitori;
i costi per il corredo scolastico di cancelleria di inizio anno ed il costo dei libri di testo, compresi i vocabolari, adottati in inizio e in corso d'anno saranno al 100% a carico del sig. ). Pt_2
Le parti esprimono sin d'ora il consenso all'iscrizione di presso il predetto Istituto Per_2 con la modalità on line se disponibile presso il e del merito o Controparte_1
comunque con la modalità indicata dalla . CP_2
Le residue spese scolastiche - diverse rispetto a quelle appena menzionate – saranno per il
70% a carico di e per il 30% a carico di e ciò secondo i criteri e le modalità Pt_2 Pt_1
di cui al verbale di riunione del 15\9\2016 dei Magistrati della sez. 4 del Tribunale, fintanto che permarrà in essere l'attuale squilibrio reddituale tra le parti.
7. da ottobre 2024, fintanto che permarrà in essere squilibrio reddituale tra le parti,
l'assegno unico e universale per le figlie verrà per intero dalla predetta percepito.
Nell'attesa che la Sig. presenti entro le scadenze di legge l'ISEE ed inoltri in Inps la Pt_1
Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) di necessità per il 2025, il Sig – attuale Pt_2 percettore del 50% dell'AUU con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa – mensilmente rimetterà alla gli importi che gli verranno bonificati dall'INPS da Pt_1
ottobre 2024.
8. Nell'ambito delle condizioni economiche del divorzio – e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale – i coniugi intendono regolare i loro rapporti giuridici e patrimoniali raggiungendo i seguenti accordi:
la Sig. , nell'ambito delle convenute sistemazioni economico patrimoniali tra Parte_1
i coniugi si impegna a cedere e trasferire al Sig. che accetta e si impegna Parte_2
a stipulare rogito di trasferimento come segue, la propria quota pari ad 1\2 della piena proprietà indivisa dell'immobile sito in Comune di Oulx (TO) – frazione Beaulard facente parte dello stabile condominiale sito in via della Pineta n. 32 denominato Casa B e precisamente:
- alloggio posto al piano secondo (terzo fuori terra) composto da ingresso, tinello con cucinino, una camera, bagno e due balconi il quale risulta distinto con il numero 9;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 compreso nella cessione l'esclusiva proprietà della soletta soprastante ai locali sopra descritti, con la servitù di transito per la manutenzione della copertura dello stabile e per apporre antenne centralizzate o altro.
- locale ad uso cantina posta al piano seminterrato, meglio graficamente rappresentato nella copia non autentica di planimetria catastale allegata sub. B all'atto di compravendita a rogito Notaio del 12\10\2018 rep 198934 racc 28661. Persona_4
L'entità immobiliare sopra descritta è individuata come segue presso il Catasto Fabbricati sezione Urbana di Beaulard: sezione Urbana BE, piano 2, categoria A\ 2, classe 2, vani
3.5, superficie catastale mq. 50, rendita 397,67 euro;
giusta la variazione della cantina presentata in data 23\9\1987 (n. 1352\1987), in atti catastali dal 12\12\1988, seguita dalla variazione del quadro tariffario in data 1\1\1992 e dalla variazione del 9 novembre 2015, portante l'inserimento in visura dei dati di superficie.
Detti beni sono pervenuti alla parte venditrice a rogito Notaio del Persona_4
12\10\2018 rep 198934 racc 28661. (registrato a Torino il 22\10\2018 al n. 21190) cui le parti fanno espresso riferimento per le provenienze anteriori e per ogni fine ed effetto.
L'impegno al trasferimento come sopra manifestato dalle parti è espresso a titolo di preliminare nell'ambito di accordo transattivo volto alla definizione consensuale della crisi coniugale ed è condizionato all'adempimento da parte del delle pattuizioni di cui Pt_2
all'art. 10 in difetto del quale la Sig. avrà diritto di rifiutare il trasferimento. Pt_1
L'atto notarile relativo al ridetto trasferimento, che verrà stipulato da Notaio di fiducia del
Sig. , in esecuzione del presente impegno, entro e non oltre giorni 120 dal Parte_2
deposito della sentenza divorzile, sarà esente da imposte di cui alla legge 6/3/1987 n° 74 -
Circolare n.27 - E Agenzia delle Entrate del 21.06.2012, in quanto il trasferimento avverrà nell'ambito ed in esecuzione del procedimento di divorzio tra coniugi e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Gli onorari del
Notaio saranno assolti dal Sig. al pari di tutte le relative e connesse spese, Pt_2
comprese, a mero titolo esemplificativo, quelle per compenso professionale del notaio, eventuali esborsi e compensi professionali per attestati di prestazione energetica e per eventuali pratiche di sanatoria edilizia e/o catastali, eventuali tasse ed imposte relative all'atto notarile, oneri condominiali, sia ordinari che straordinari e tutti i tributi locali, imposte e tasse relative all'anno del passaggio di proprietà ed agli anni precedenti, anche
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6 eventualmente non ancora saldati (ad eccezione dell'Imu dovuta pro quota Arata).
La Sig nell'ambito delle convenute sistemazioni economico patrimoniali tra Parte_1
i coniugi, si impegna a cedere e trasferire al Sig. che accetta e si impegna Parte_2
a stipulare rogito di trasferimento come segue, la propria quota pari ad 1\2 della piena proprietà indivisa dell'immobile sito in Comune di PA in fabbricato distinto dal civico
35 catastale 5 di via UR NT e precisamente:
- locale ad uso box posto al piano secondo sottostrada della superficie catastale di metri quadrati 14, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di PA al foglio 32 mappale
554 sub. 31 via UR NT n. 5 piano S2 z.c. 1, categoria C\6, Classe 7, mq. 14, sup. catastale mq. 14, R.C. 143,88 euro;
- locale sotterraneo creato tramite sbancamento (di cui alla Cila n. 22892 del 27\4\2016) della proprietà superficiaria in sottosuolo dell'aerea urbana - sita al pian terreno e della superficie catastale di metri quadrati 9 confinante con subalterno 1 del mappale 135, mappale 273 del foglio 32 del Catasto Terreni e distacco su via UR - riportata in
NCEU di PA al foglio 32 mappale 135 sub. 2, via UR NT s.c., piano T, categoria area urbana, mq 9, senza rendita.
Detti beni sono pervenuti alla parte venditrice a rogito Notaio con atto del 13 Persona_5
gennaio 2017 rep. 12592 e racc. 5332 (registrato a Chiavari il 21\1\2017 al n. 400 serie
1T) cui le parti fanno espresso riferimento per le provenienze anteriori e per ogni fine ed effetto. L'impegno al trasferimento come sopra manifestato dalle parti è espresso a titolo di preliminare nell'ambito di accordo transattivo volto alla definizione consensuale della crisi coniugale ed è condizionato all'adempimento da parte del delle pattuizioni di cui Pt_2 all'art. 10 in difetto del quale la Sig. avrà diritto di rifiutare il trasferimento. Pt_1
L'atto notarile relativo al ridetto trasferimento, che verrà stipulato da Notaio di fiducia del
Sig. , in esecuzione del presente impegno, entro e non oltre giorni 120 dal Parte_2
deposito della sentenza divorzile, sarà esente da imposte di cui alla legge 6/3/1987 n° 74 -
Circolare n. 27 - E Agenzia delle Entrate del 21.06.2012, in quanto il trasferimento avverrà nell'ambito ed in esecuzione del procedimento di divorzio tra coniugi e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Gli onorari del
Notaio saranno assolti dal Sig. al pari di tutte le relative e connesse spese, Pt_2
comprese, a mero titolo esemplificativo, quelle per compenso professionale del notaio,
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 7 eventuali esborsi e compensi professionali per attestati di prestazione energetica e per eventuali pratiche di sanatoria edilizia e/o catastali, eventuali tasse ed imposte relative all'atto notarile, oneri condominiali, sia ordinari che straordinari e tutti i tributi locali, imposte e tasse relative all'anno del passaggio di proprietà ed agli anni precedenti, anche eventualmente non ancora saldati, con l'eccezione degli oneri condominiali ordinari relativi al periodo da gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 per Euro 190,50 che sono a carico della . Pt_1
La Sig. si impegna, previa visione degli elaborati progettuali, a sottoscrivere la Pt_1
modulistica tutta (in elenco non esaustivo dichiarazione di fine lavori, variazione catastale, segnalazione certificato per l'agibilità) utile a perfezionare la Cila n. 22892 del 27\4\2016, senza assunzione di responsabilità, oneri e spese a proprio carico.
L'impegno ai suddetti trasferimenti immobiliari da parte della sig.ra è condizionato Pt_1 all'integrale ed esatto adempimento del sig. alle obbligazioni tutte contenute nel Pt_2
presente articolo e nel successivo art 10, in difetto del quale, la sig.ra manterrà Pt_1
l'assegnazione del box di via UR NT in PA, fermo in ogni caso il suo diritto a percepire integralmente le somme di cui all'art. 10 che segue.
9. I Sig. e rinunciano a percepire l'uno dall'altro un contributo periodico al Pt_1 Pt_2 mantenimento;
per l'effetto il Sig. è esonerato a far data dal mese di ottobre 2024 Pt_2
dal versamento in favore della Sig. del contributo mensile per il mantenimento della Pt_1
medesima ingiuntogli con ordinanza presidenziale del 7\7\2023 in procedimento separativo iscritto a r.g. n. 769\2023 del Tribunale civile di Genova.
10. Valutate le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, il Sig. - a titolo di una tantum ex Parte_2
art. 5 L. 898\70 nonché a definizione e tacitazione di ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale tra i coniugi – versa alla Sig. che accetta l'importo complessivo Parte_1
di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento) corrisposto con le seguenti modalità:
- Euro 20.000 (ventimila) sono state versate mediante assegno circolare n. 5207373793-11
Banca Bper contestualmente alla sottoscrizione e deposito del ricorso congiunto per divorzio;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 8 - Euro 10.000 (diecimila) sono state versate mediante assegno circolare n. 5207373819-11 in data 14 gennaio 2025;
- Euro 32.500 (trentaduemilacinquecento) verranno versate a saldo mediante assegno circolare contestualmente al rogito notarile di cui al precedente punto 8;
11. in data 8 novembre 2024 a verbale di udienza davanti al GIP Dott.ssa Elisa Campagna la Sig. ha rimesso la querela presentata nei confronti del Sig. Parte_1 Parte_2
in data 29\6\2023 (esistata in proc. 2274\2023 rgnr) davanti ai Carabinieri di PA ed il ha accettato la remissione. Le parti dichiarano che sono soddisfatte e che nulla Pt_2
hanno più a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione per i fatti di cui alla querela.
12. in data 8 novembre 2024 a verbale di udienza davanti al GIP Dott.ssa Elisa Campagna la Sig. ha rimesso la querela presentata nei confronti del Sig. Parte_1 Parte_2
in data 1\2\2024; il Sig ha corrisposto a a mezzo di assegno bancario Pt_2 Parte_1
Allianz BANK n. 0008610580 intestato Avv. Gianluca Sacco euro 2.188,68
(duemilacentottantotto\68) a titolo di contributo alle spese legali per assistenza in proc. penale rg.nr. 2031\24\21. Le parti dichiarano di essere soddisfatte e che nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione per i fatti di cui alla querela.
13. In ogni caso le parti si impegnano inoltre a rimettere tutte le querele diverse da quelle sopra menzionate che abbiano eventualmente reciprocamente sporto sino alla data della sottoscrizione del ricorso divorzile e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai fatti oggetto delle querele stesse.
14. Con l'esatto ed integrale adempimento delle condizioni tutte sopra riportate i signori e dichiarano di essere soddisfatti e di nulla avere a pretendere l'uno Pt_1 Pt_2
dall'altro a qualsiasi titolo o ragione, anche se fino ad oggi non noti né mai fatti valere, avendo così provveduto a regolare i rapporti di debito e credito compresi quelli relativi agli obblighi di mantenimento e assistenza materiale nonché le reciproche pretese di rimborsi e\o risarcimento danni.
15. I genitori concordano di dare immediata esecuzione al presente accordo.
16. Spese legali sono compensate con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 9 della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2007, Numero 22, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 10