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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3296/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3296/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Castrogiovanni Vincenza Parte_1
Romina)
RICORRENTE
E
nato a [...] il 1 /02/1976 (Avv. RAGUSA ANTONIO) TE
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 18.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/12/2020, premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 27.06.1998, matrimonio concordatario con TE dalla cui unione erano nati quattro figli, di cui uno ancora minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis, causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla TE domanda di separazione.
All'udienza presidenziale del 21.09.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, espletamento di ctu psicologica e prova per testi, all'udienza del 18.02.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento dei figli e Per_1 Per_2 divenuti, nelle more del procedimento, maggiorenni.
Quanto all'affidamento del figlio minore va rilevato che, nel corso dell'istruttoria, si
è resa necessaria una ctu psicologica, stante l'elevata conflittualità tra le parti, al fine di valutare l'adozione dei provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore, all'epoca collocato presso il padre.
A seguito dell'accertamento peritale, le parti -dimostrando di mettere al primo piano l'interesse del minore -hanno mostrato un atteggiamento più collaborativo, che ha portato alla collocazione dello stesso presso la madre. Pertanto, a conferma dell'ordinanza del 14.05.2024, deve essere disposto l'affido condiviso con collocazione prevalente del minore presso il domicilio della madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici del minore. Solo in caso di disaccordo, il minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e a settimane alterne, un week end (dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19.00 della domenica) nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, va confermata l'ordinanza del
18.02.2025, con cui veniva revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia
, stante la raggiunta autosufficienza economica, e quantificato il contributo Per_2 gravante sul padre per il mantenimento del minore ad euro 250,00. Per_3
Pertanto, verserà a a titolo di concorso nel TE Parte_1 mantenimento del minore, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
Va inoltre previsto un assegno in favore della ricorrente tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (la ricorrente ha dichiarato, all'udienza presidenziale, di percepire il reddito di cittadinanza mentre il convenuto, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, svolge attività di rivendita di prodotti ortofrutticoli insieme ai figli maggiori). Dovendosi ritenere che vi sia uno squilibrio nella situazione reddituale delle parti, va riconosciuto in favore della ricorrente un assegno nella misura di euro 150,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(AG) il 13/06/1978 e nato a [...] l'[...]; TE
affida il figlio minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a , a titolo di TE Parte_1 concorso nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
verserà inoltre a TE
, per il suo mantenimento, la somma di € 150,00, rivalutabile istat, da Parte_1 pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 2.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)