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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 326/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 267/2021, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 9.7.2021 nella controversia n. 1286/2015 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Fabio
Milano, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Pasquale Porfilio, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pag. 1 di 16 in riforma integrale della sentenza del giudice del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, D.ssa Martina Guenzi, n. 267.2021 depositata il 9.7.21, rigettare la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di a Controparte_1 Parte_1 seguito del fatto del 25.7.2014, trattandosi di persona non imputabile ex art. 2046 c.c., con tutte le conseguenze di legge;
con espressa condanna alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Per l'appellato:
In via preliminare, disporre il rinnovo dell'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art.356 c.p.c
, con l'assunzione di nuova consulenza tecnica d'ufficio sulla persona di CP_1
al fine di accertare e quantificare i danni (biologico, morale, esistenziale e
[...] quant'altro nessuno escluso) effettivamente patiti dallo stesso a seguito dell'illecita ed ingiusta aggressione;
nel merito: rigettare l'appello principale e confermare le statuizioni di accoglimento della sentenza impugnata;
accogliere il motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto: accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione delle Parte_1 lesioni patite da per i fatti del 25 luglio 2014 e, di conseguenza, Controparte_1 condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dallo stesso e, Parte_1 segnatamente, del danno biologico nella misura determinata applicando le c.d. tabelle di
Milano, con personalizzazione massima, - tenendo conto dell'età del danneggiato al momento della liquidazione e del danno biologico nella misura complessiva del 24% - , del danno morale, del danno esistenziale e quant'altro nessuno escluso oltre alla refusione delle spese mediche ed a quelle relative al procedimento penale sostenute o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o determinata in via equitativa in relazione alla decisione specifica che sarà adottata dall'adita Corte;
con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 267 del 9.7.2021, pronunciando sulla domanda, proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
(quest'ultima in qualità di curatrice speciale nominata ex art. 71 comma 2 c.p.p.), avente ad oggetto il risarcimento dei danni (inizialmente quantificati in € 300.000,00) per le lesioni pag. 2 di 16 subite dal in conseguente della coltellata infertagli da il CP_1 Parte_3
25.7.2014, ha: dichiarato il difetto di legittimazione di , in quanto Parte_2 nominata solo con riferimento al procedimento penale sospeso;
condannato Pt_1
, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di € 47.822,25 in
[...] favore del , ponendo a carico dello stesso le spese processuali, comprese quelle CP_1 della c.t.u.
Il primo giudice, dato atto che era pacifica la ricostruzione del fatto causativo del danno (il
25.7.2014, durante le esequie del figlio , nella chiesa di S. Amico di Agnone, Per_1
aveva inferto una violenta coltellata al cugino , che Parte_1 Controparte_1 insieme ad altri parenti e amici, si era avvicinato a lui per porgergli le condoglianze), ha disatteso la difesa dell fondata sulla deduzione del suo stato di incapacità di Pt_1 intendere al momento del fatto determinata anche dalla traumatica morte del figlio, avvenuta qualche giorno prima a causa di un incidente sul lavoro.
A tale conclusione è pervenuto tenendo conto degli esiti della c.t.u. disposta in corso di causa e della perizia svolta in ambito penale, che avevano entrambe concluso nel senso del non totale azzeramento della capacità di intendere e di volere dell' al momento Pt_1 del fatto, e dando atto della diversità del sistema di imputabilità nell'ordinamento civile rispetto a quello penale;
a tal fine ha anche valorizzato gli esiti dell'ulteriore attività istruttoria svolta, da cui era emerso che tra le parti in causa vi fossero rancori pregressi e vi erano già stati in precedenza comportamenti aggressivi dell' nei confronti del Pt_1
. CP_1
Alla quantificazione dei danni il tribunale è pervenuto sulla scorta della c.t.u. medica svolta sulla persona del . CP_1
2. Avverso la sentenza, notificata il 5.8.2021, ha proposto appello , con Parte_1 atto di citazione notificato il 30.9.2021, chiedendone la totale riforma con rigetto della domanda risarcitoria avversa, previa rinnovazione parziale dell'istruttoria e sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con comparsa di risposta depositata il 22.12.2021 si è costituito , il Controparte_1 quale ha contestato la fondatezza dell'impugnazione avversa e, in via incidentale, ha proposto impugnazione relativamente alla quantificazione del danno, chiedendo il riconoscimento del danno biologico nella misura del 24%, con personalizzazione massima, del danno morale e del danno esistenziale.
3. La richiesta di inibitoria della sentenza impugnata è stata rigettata con ordinanza del
26.8.2022.
pag. 3 di 16 Quindi, con ordinanza del 15.2.2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 14.2.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del
10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo deve escludersi qualsiasi rilievo, ai fini della interruzione del presente giudizio, della comunicazione, pervenuta il 4.10.2023 all'indirizzo pec di questa corte, a firma di , e , figlie di , di CP_2 CP_3 Parte_2 Parte_1 intervenuto decesso del proprio genitore il giorno 25.2.2022.
La pronuncia di interruzione del processo per morte della parte costituita consegue unicamente alla dichiarazione proveniente dal suo procuratore, il quale nel presente giudizio non ha mai dichiarato l'evento, pur a lui noto (v. allegati alla comunicazione delle sorelle ), nelle difese depositate successivamente alla morte dell'assistito (note Pt_1 scritte in sostituzione dell'udienza del 17.1.2024, comparsa conclusionale del 15.4.2024 e memorie di replica del 2.5.2024), con le quali, anzi, ha insistito nella decisione dell'impugnazione.
In forza della previsione di cui all'art. 300, commi 1 e 2 c.p.c., che regolamenta l'incidenza sul giudizio della morte di una parte costituita con procuratore, "è indispensabile la comunicazione formale dell'evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta, mentre non ha rilevanza la conoscenza che dell'evento stesso il giudice o le altre parti abbiano eventualmente avuto aliunde" (Cass., n. 10443/2002), con la conseguenza che il difensore può continuare a svolgere tutte le attività difensive nell'interesse della parte rappresentata, anche quando sia deceduta o divenuta incapace;
può anche, in virtù del principio dell'ultrattività del mandato, essere destinatario della notifica della sentenza di primo grado e dell'appello proposto contro la stessa (Cass., n. 20964/2018) e proporre impugnazione, nel caso di procura rilasciata in primo grado e valida per gli ulteriori gradi del processo (Cass., n. 8037/2021).
2.1. L'appello principale si fonda su tre motivi, con i quali la sentenza del tribunale è censurata per: 1) mancata declaratoria dell'incapacità di intendere e di volere di Pt_1
– errata valutazione della perizia del Dr. 2) mancata
[...] Persona_2 declaratoria dell'incapacità di intendere e di volere di – inadeguatezza Parte_1 della c.t.u. del Dr. ; 3) eccessiva liquidazione del risarcimento danni. Persona_3
pag. 4 di 16 2.2. Con l'appello incidentale censura la sentenza impugnata in Controparte_1 relazione alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta e alla mancata liquidazione del danno morale e del danno esistenziale.
3. Devono essere trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione, i primi due motivi dell'appello principale, aventi ad oggetto la valutazione degli esiti delle indagini tecniche, svolte in ambito penale e civile, relative all'accertamento della sussistenza della capacità di intendere e di volere di al momento del fatto. Parte_1
3.1. Il tribunale ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria proposta dal sul CP_1 presupposto che sia la perizia espletata nel corso del procedimento penale dal Dr. sia la c.t.u. svolta nel giudizio civile di primo grado dal Dr. Persona_2 Per_3 avevano concluso nel senso del non completo azzeramento della capacità di
[...] intendere e di volere di al momento del fatto. Parte_1
L'appellante principale, condivisi i principi indicati dal tribunale (operatività nel settore civile di un sistema diverso e autonomo rispetto a quello delineato dal legislatore per l'imputabilità nel settore penale;
qualificazione dell'incapacità di intendere e di volere, nel campo dell'illecito extracontrattuale, come condizione soggettiva esimente), censura la decisione sotto un duplice profilo: per un verso la perizia che ha ritenuto Per_2
l' affetto da una grave psicosi depressiva, non sarebbe stata correttamente intesa Pt_1 dal primo giudice, avendo determinato la pronuncia di sentenza di non imputabilità dell'appellante da parte del g.i.p. del Tribunale di Isernia, e avendo indotto anche altri giudici di merito a ritenere l' persona totalmente incapace di intendere e di volere Pt_1 per vizio totale di mente ex art. 88 c.p.; per altro verso il tribunale avrebbe erroneamente fatto affidamento sugli esiti della c.t.u. , senza considerare l'inadeguatezza e Per_3 inconsistenza delle relative indagini, compiute senza sottoporre il periziato ad alcun esame strumentale o test e riprendendo pedissequamente la diagnosi del Dr. Per_2
Le critiche sono prive di fondamento.
3.2. Come ricordato dal tribunale e riconosciuto dall'appellante principale, nel sistema della responsabilità civile da illecito la disciplina dell'imputabilità è diversa e autonoma rispetto a quella penale, nel quale è la stessa legge che fissa le cause che la escludono, "mentre, a norma dell'art. 2046 cod. civ., compete al giudice civile accertare caso per caso se, in relazione all'età, allo sviluppo psico-fisico, alle modalità del fatto o ad altre ragioni, debba escludersi o meno la capacità di intendere o di volere" (Cass., n. 11163/1990; Cass., n.
1259/1980; Cass., n. 2425/1975).
Neppure è controverso il fatto che l'imputabilità non integra un elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità aquiliana e che, pertanto, il danneggiante è onerato di allegare pag. 5 di 16 e provare l'esistenza, al momento del fatto illecito, dello stato di incapacità di intendere e di volere previsto dall'art. 2046 c.c. (Cass., n. 16661/2017).
Va, poi, ribadito che il disposto dell'art. 2046 c.c. attribuisce rilievo, in ordine all'imputabilità del fatto dannoso a fini civili, alla sola mancanza assoluta della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, non anche alla sua diminuzione, che è invece rilevante a fini penali ai fini della diminuzione della pena (art. 89 c.p.); pertanto anche una residua minima capacità dell'autore del fatto dannoso è condizione sufficiente per l'imputazione del fatto e, quindi, per il sorgere dell'obbligo di risarcie il danno nella sua integralità.
I principi che presiedono all'accertamento della responsabilità civile, del resto, sono diversi da quelli riguardanti l'accertamento della responsabilità penale, in considerazione della radicale diversità delle conseguenze, che nel primo caso è il risarcimento del danno, nel secondo l'applicazione di una pena: di tali diversità è espressione l'art. 2047 c.c., che, nel caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, pone il risarcimento a carico di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace e, nell'ipotesi in cui tale risarcimento non sia possibile, prevede comunque la possibilità di condanna dell'incapace al pagamento di un indennizzo in favore del danneggiato.
Il coordinamento dei principi sopra esposti con lo standard probatorio proprio del processo civile (cd. della "preponderanza dell'evidenza") porta a ritenere che la prova dell'incapacità dell'autore del fatto illecito possa dirsi raggiunta quando, sulla base degli elementi di prova acquisiti, debba ritenersi più probabile che la capacità di intendere e di volere del danneggiante fosse totalmente esclusa al momento del fatto;
di contro dovrà riconoscersi l'imputabilità del fatto dannoso quando risulti più probabile che il danneggiante, pur se affetto da una patologia incidente sulla sua integrità psichica, conservasse una sia pur minima capacità di avere consapevolezza del disvalore sociale delle proprie azioni.
3.3. Lo stato mentale di al momento del fatto illecito oggetto del giudizio Parte_1
è stato oggetto di diverse indagini peritali, che sono tutte pervenute alla conclusione che l'appellante si trovava in una condizione tale per cui la sua capacità di intendere e di volere era scemata, ma non del tutto esclusa: in questi termini si sono espressi non solo il Dr. in ambito penale, e il Dr. in ambito civile, ma anche il Dr. Per_2 Per_3 Per_4
, nominato in prima battuta perito dal g.i.p. del Tribunale di Isernia.
[...]
Il fatto che tre distinti consulenti, nominati da giudici diversi, siano pervenuti alla identica conclusione, affermando che la capacità di intendere e di volere dell' non era Pt_1 completamente azzerata al momento del fatto è già di per sé indice della maggiore attendibilità scientifica della ricostruzione accolta dal tribunale.
pag. 6 di 16 Le valutazioni operate dai Dr. e meritano, poi, integrale condivisione, in Per_2 Per_3 quanto frutto di indagini approfondite sulla persona dell' , condotte con metodologia Pt_1 scientifica che non si presta a censure.
3.4. L'appellante principale condivide la diagnosi, formulata dal Dr. di Persona_2
"grave psicosi depressiva in soggetto con compromissione fronto-basale post traumatica con cristallizzazione dementiforme su base fisiogenica degli aspetti psicotici
(interpretatività delirante paranoidea), emotivi (disaffettività, insofferenza, irritabilità, fluttuazioni disforico-depressive, sospettosità) discomportamentali (impulsività, discontrollo, bizzarrie) relazioni (disadattamento, compromissione sociale e funzionale) e deterioramento cognitivo ingravescente (deficit delle funzioni mnesiche, prassiche, logiche ed esecutive)", ma non le conclusioni, secondo cui l' era solo parzialmente capace Pt_1 di intendere e di volere, a tale scopo proponendo argomenti privi di valenza scientifica e comunque inidonei a giustificare conclusioni diverse.
Per un verso egli pone l'accento sull'origine del quadro psicopatologico dell' , Pt_1 costituito dal grave incidente sul lavoro occorsogli negli anni 60, quando aveva subito una grave frattura della calotta cranica in zona fronto basale, con postumi neurologici e slatentizzazione di problemi comportamentali (impulsività, irascibilità, alcune bizzarrie, cefalea incostante); secondo l'appellante principale in questo quadro neurologico compromesso lo stato mentale dell' sarebbe completamente crollato con la morte Pt_1 della moglie, nel 2008, e, a distanza di pochi anni, dell'unico figlio rimasto a vivere con lui.
Per altro verso l'appellante principale richiama la valutazione espressa dal Dr. Per_2 circa l'incapacità dell' di partecipare al processo penale, da cui è scaturita la Pt_1 decisione del g.i.p. del Tribunale di Isernia che ha definitivamente chiuso il processo nei suoi confronti e che ha determinato la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 29.3.2021, sopravvenuta al giudizio di primo grado, a pronunciare, in sede di revisione, sentenza di proscioglimento dell'appellante per il reato di evasione.
Nessuno degli argomenti svolti dall'appellante è idoneo a inficiare le conclusioni del perito nominato in sede penale.
3.4.1. Gli elementi evidenziati circa l'origine della psicosi depressiva diagnosticata e gli aspetti confabulatori e oniroidi nella rievocazione dell'evento del 25.7.2014 da parte dell' sono gli stessi riportati nell'anamnesi dal perito, il quale, quindi, li ha ben Pt_1 tenuti presente nella formulazione delle conclusioni di (solo) parziale compromissione della capacità di intendere e di volere dell'appellante, mentre al loro richiamo non viene aggiunto alcun elemento per giustificare una conclusione diversa sul piano scientifico.
pag. 7 di 16 Al contrario la relazione di perizia indica chiaramente, anche con il supporto di Per_2 test di valutazione psicometrica e neuropsicologica, la cui attendibilità non è messa in discussione, le ragioni per le quali la patologia psichica dell' ne ha compromesso Pt_1 solo parzialmente la capacità di intendere e di volere.
Dalla scala di valutazione BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) vers. 4.0., con cui ciascun sintomo rilevante della malattia psichiatrica viene valutato su una scala a 7 punti (da
"assente" a "molto grave") e che ha un alto grado di condivisione tra gli psichiatri, risulta che l'appellante per nessun item ha riportato il punteggio 7 ("molto grave"), soltanto per due ("sospettosità" e "contenuto insolito del pensiero") ha riportato il punteggio 6 ("grave"), per tre ("depressione", "sentimenti di colpa" e "comportamento bizzarro" ha riportato il punteggio 5 ("moderato grave"), per quattro ("ansia", "trascuratezza di sé", "rallentamento motorio" e "tensione motoria") il punteggio 4 ("moderato"), per tutti gli altri item un punteggio di 1, 2 e 3 ("assente", "molto lieve" e "lieve").
L'analisi della valutazione BPRS ha consentito al perito di individuare un "quadro sindromico di tipo depressivo, con importanti aspetti psicotici secondari, ingenerati da una rottura emotiva in senso paranoideo con rigidità interpretativa", in cui "la critica e il giudizio appaiono parzialmente compromesse, in quanto l'interpretatività paranoidea, corroborata dalla cupa rabbia, a sua volta aizzata dal senso di colpa, offusca la critica sull'impulsività dell'agito".
Conferma della compromissione solo parziale delle capacità critiche dell' è venuta Pt_1 dall'esito della batteria di 9 test neuropsicologici somministrata al periziato, in particolare dal "Mini mental state examination", per il quale l'appellante è risultato avere una compromissione delle abilità cognitive lieve/moderata (il punteggio riportato è di 22/30, compreso nell'intervallo tra 18 e 23, per il quale la compromissione è da moderata a lieve).
3.4.2. Priva di rilievo, ai fini di causa, è la valutazione del perito in ordine alla Per_2 capacità di prendere parte al giudizio penale dell' , sulla cui base il g.i.p. del Pt_1
Tribunale di Isernia ha dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti per irreversibilità dell'incapacità processuale ex art. 72-bis c.p., non (come indicato nell'atto di appello) il difetto di imputabilità dell'appellante.
Il fatto che il giudice penale abbia adottato una decisione in rito e non abbia pronunciato il proscioglimento per difetto di imputabilità per vizio totale di mente ex art. 88 c.p. dimostra il recepimento in sede penale dell'esito delle indagini mediche in ordine alla compromissione soltanto parziale della capacità di intendere e di volere dell'appellante al momento del fatto;
esso costituisce, quindi, un argomento contrario alla tesi sostenuta dell'appellante, secondo cui la perizia ovrebbe interpretarsi nel senso del vizio totale di mente. Per_2
pag. 8 di 16 Stesso discorso va fatto con riferimento alla sentenza della Corte d'appello di Bari del
4/29.3.2021, che, pronunciando sull'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di
Isernia del 20.4.2018, di condanna di alla pena di 9 mesi di reclusione Parte_1 per il reato di cui all'art. 385 c.p., lo ha prosciolto dall'imputazione per totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto.
È vero che il giudice della revisione ha tenuto conto delle conclusioni del perito Per_2 in tema di capacità di prendere parte al processo, ma al tempo stesso ha rilevato che la valutazione espressa ai fini di cui all'art. 72-bis c.p. opera su un piano distinto rispetto a quella relativa all'art. 88 c.p., giungendo alla conclusione del vizio totale di mente al momento del fatto sulla base di ulteriori elementi di fatto, costituiti dal decorso di un anno tra il fatto oggetto del presente giudizio e l'evasione dagli arresti domiciliari, dalla natura progressivamente ingravescente e irreversibile dell'infermità mentale riscontrata dal Dr.
e dal manifestarsi di ulteriori patologie nel corso delle detenzione nella struttura Per_2 penitenziaria.
È chiaro, quindi, che la Corte d'appello di Bari non ha semplicemente trasposto le valutazioni del perito sulla capacità dell di partecipare coscientemente al processo Pt_1 nel campo della imputabilità, ma piuttosto ha utilizzato i risultati delle relative indagini peritali, insieme agli altri elementi prima indicati, per formulare il giudizio di vizio totale di mente nel caso specifico.
Alle considerazioni che precedono va aggiunto che la capacità di comprendere il disvalore sociale dell'azione commessa (la capacità di intendere) e di determinarsi ad agire liberamente (la capacità di volere) richiedono un accertamento relativo al singolo fatto delittuoso e che la stessa patologia psichica può escludere la capacità di intendere e di volere rispetto ad alcuni reati e non rispetto ad altri: pertanto lo stesso soggetto che percepisce il disvalore di una coltellata inferta attingendo una parte del corpo sede di organi vitali può non rendersi conto del disvalore dell'allontanamento dalla propria abitazione in cui si trova ristretto agli arresti domiciliari.
3.5. Prive di fondamento sono anche le critiche rivolte alla c.t.u. espletata nel primo Per_3 grado di giudizio, che l'appellante censura sostenendo che il tecnico avrebbe compiuto le sue valutazioni senza alcun previo esame strumentale né somministrazione di alcun test al periziato e recependo in modo acritico la diagnosi fatta dal Dr. Per_2
Le censure formulate, che nella sostanza svalutano la c.t.u. in quanto ritenuta Per_3 inadeguata e inconsistente rispetto alla perizia di cui viene invece evidenziata Per_2 la completezza, sono in primo luogo contraddittorie, in quanto di tale perizia penale, pur ritenuta adeguata e completa, non viene condivisa la conclusione.
pag. 9 di 16 Non è vero, poi, che la valutazione dello stato di salute mentale del periziato sia stato fatto senza previa somministrazione di test, risultando, al contrario, che è stato svolto, oltre che l'esame clinico, anche l'esame neuropsicologico, mediante somministrazione dei test psicometrici MMSE (Mini Mental State Evaluation), FAB (Frontal Assessment Battery) NPI
(Neuropsychiatric Inventory), MMPI 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), GDS
(Geriatric Depression Scale); nessuno specifico esame strumentale era necessario, a fronte di una situazione clinica chiara, anche in riferimento al danno neurologico conseguente alla grave frattura cranica riportata dall' negli anni 60, evidenziato Pt_1 dall'esame tomografico del cervello.
La lettura della relazione del Dr. e delle successive integrazioni e chiarimenti Per_3 permette di affermare che essa è il frutto di una valutazione autonoma, fondata su argomentazioni originali e in alcun modo sovrapponibili a quelle espresse dal Dr. la stessa formulazione della diagnosi ("disturbo paranoide di personalità, Per_2 declino cognitivo di grado lieve-moderato (demenza frontotemporale in paziente con pregresso trauma cranico), disturbo depressivo, patologia psichiatrica in attuale terapia con antipsicotici, antidepressivi ed ansiolitici") non corrisponde a quella del perito penale, pur avendo entrambi concluso nel senso che i disturbi psichiatrici da cui l' era Pt_1 affetto all'epoca dei fatti ne hanno diminuito la capacità di intendere e volere, senza escluderla del tutto.
Compiutamente argomentate sono, poi, le ragioni che hanno portato il c.t.u. a disattendere la diversa ricostruzione del c.t.p. di parte appellante, Dr. (specializzato in Persona_5 neurologia, non in psichiatria), secondo il quale l ra affetto da psicosi delirante. Pt_4
Pur avendo le due patologie in comune il pensiero delirante, nel disturbo paranoide di personalità tale pensiero non è stabilizzato come nella psicosi delirante, nel senso che può essere ridotto (fenomeno dello switch) e pertanto il paziente può riconoscere che la sua
"idea" è erronea (fenomeno riportato in letteratura e in statistica); nella psicosi delirante il delirio di riferimento è incistato, stabilizzato, strutturato, con totale assenza di capacità critica e coscienza della malattia, e la terapia, sia medica sia cognitivo comportamentale, ha scarsissimi risultati.
L'infondatezza della diagnosi formulata dal c.t.p. è confermata dal fatto che l' si è Pt_1 presentato all'esame del c.t.u. (così come a quello del perito vigile, Per_3 Per_2 collaborante, consapevole del motivo della visita e dispiaciuto per quanto accaduto;
tanto dimostra l'efficacia della terapia alla quale era sottoposto e, quindi, indirettamente esclude la presenza di una patologia psichiatrica resistente alle terapie quale la psicosi delirante.
pag. 10 di 16 La c.t.u. , poi, non può ritenersi inadeguata per non aver indicato la percentuale di Per_3 incidenza del vizio di mente da cui l' era affetto sulla sua capacità di intendere e Pt_1 volere.
Come correttamente indicato dal primo giudice, e non contestato da parte appellante,
l'imputabilità a fini civili del fatto illecito sussiste quando la capacità di intendere e di volere
è diminuita, ma non del tutto esclusa, ragion per cui l'indicazione in termini percentuali della capacità residuale non avrebbe alcuna utilità, neppure ai fini della riduzione del risarcimento, a differenza del sistema penale, che prevede la diminuzione della pena in caso di vizio parziale di mente tale da "scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere" (art. 89 c.p.).
4. Il terzo motivo dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale, riguardanti entrambi la quantificazione del danno, devono essere trattati congiuntamente.
4.1. L'appellante principale critica la liquidazione operata dal tribunale sia per difetto di adeguata motivazione sia perché eccessiva, in quanto: 1) la valutazione nei postumi permanenti nella misura del 14% non trova riscontro nella lesioni residuate effettivamente provate, in quanto per la ferita residuata all'addome è esorbitante la valutazione nella misura di 8 punti mentre il danno psichico, valutato in 6 punti, non è dimostrato;
2) è stato quantificato in eccesso il periodo di inabilità temporanea totale ed è indimostrato il periodo di inabilità temporanea parziale;
3) vi è un errore nell'applicazione delle tabelle.
4.2. Con l'appello incidentale si lamenta l'inadeguatezza della valutazione dei postumi permanenti, perché riduttiva sia in relazione al danno fisico, per il quale non si sarebbe tenuto conto dell'indebolimento della parete addominale, sia in relazione al danno psichico.
Si sostiene, poi, che il danno morale e quello esistenziale devono essere autonomamente risarciti e che per la loro liquidazione equitativa deve tenersi conto delle particolari circostanze del fatto (accoltellamento avvenuto all'interno di una chiesa alla presenza di circa 800 persone), anche in rapporto alla realtà socio economica in cui vive e opera il danneggiato.
4.3. È vero che nella sentenza impugnata non viene dato conto del procedimento seguito e dei parametri utilizzati per la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal
. CP_1
Gli unici dati ricavabili dalla motivazione sono: il richiamo alle conclusioni del c.t.u. in tema di inabilità temporanea;
il riconoscimento della "personalizzazione per la sofferenza soggettiva patita dal "; la quantificazione del danno in € 47.822,25. CP_1
pag. 11 di 16 Deve, quindi, provvedersi a integrare la motivazione rilevando che l'importo liquidato è il risultato della somma delle seguenti voci, risultanti dal calcolo compiuto in base alle
Tabelle del Tribunale di Milano edizione 2021, vigenti all'epoca della pronuncia impugnata, tenendo conto degli accertamenti del c.t.u. in tema di postumi permanenti e di inabilità temporanea: danno non patrimoniale € 32.675,00 (danno biologico per invalidità permanente al 14% €
25.135,00, con incremento del 30% per sofferenza soggettiva); danno biologico temporaneo € 3.836,25 (importo risultante dalla somma di €
1.980,00 per 20 giorni di i.t.p. totale, € 742,50 per 10 giorni di i.t.p. al 75, € 742,50 per 15 giorni di i.t.p. al 50% ed € 371,25 per 15 giorni di i.t.p. al 25%); aumento per personalizzazione massima € 11.311,00 (pari al 45% del danno biologico).
Del resto, lo stesso appellante principale non pone in dubbio l'applicabilità delle tabelle milanesi, deducendo che "l'invalidità permanente del 14% in una persona di 66 anni (l'età del il 25 luglio 2014) è tabellarmente pari a € 32.675,00", somma corrispondente CP_1
a quella sopra indicata, al netto dell'incremento per sofferenza soggettiva e di quello per la personalizzazione.
4.4. Ciò premesso, devono disattendersi le contrarie argomentazioni con cui le parti censurano la valutazione dei postumi permanenti residuati all'aggressione.
4.4.1. Le critiche dell'appellante principale, mai sollevate in primo grado (la difesa dell' aveva accolto con favore le valutazioni del c.t.u. Dr. , Pt_1 Persona_6 rilevando che esse avevano notevolmente ridimensionato le pretese di controparte), sono oltremodo generiche e ai limiti dell'ammissibilità, sostanziandosi nella deduzione che: la valutazione nella misura dell'8% del danno estetico derivante da una ferita di 3 cm è eccessiva, in quanto ubicata in una parte poco visibile del corpo in un individuo non più giovane;
il danno psichico, liquidato nella misura del 6%, non è stato provato.
Tali affermazioni non scalfiscono le argomentate valutazioni del c.t.u.
In primo luogo l'esito fisico causalmente collegabile all'evento occorso non è costituito soltanto dalla ferita da coltello di 3 cm, ma anche da altra cicatrice da apposizione di tubo di drenaggio e, soprattutto, da "cicatrice chirurgica laparotomica xifo-sottombelicale, lineare, lunga circa 21 cm, lievemente infossata nel tratto intermedio, intersecata da tracce di punti di sutura, non aderente ai piani sottostanti", entrambe residui dell'intervento chirurgico laparotomico che è stato necessario eseguire per far fronte allo shock da emoperitoneo imponente e per riparare le multiple lesioni vascolari e digiunali determinate dall'accoltellamento.
pag. 12 di 16 Già questo rilievo rende priva di fondamento la critica sulla valutazione del danno estetico, limitata al residuo della ferita provocata dal coltello.
Quanto al fondamento della valutazione espressa, si richiamano le diffuse argomentazioni svolte dal consulente (pagg. da 9 a 14 della relazione, in particolare pag. 12), il quale ha evidenziato che "la menomazione esterna non è valutabile semplicemente per
l'impressione di turbativa fisionomica e/o fisiognomica che essa comporta, ma anche per la diversa qualità dei fattori biologici intrinseci alla cicatrice e alla cute interessata che la caratterizza. Ci si riferisce, in particolare, ai quadranti corporei interessati (perché non tutti, anche sullo stesso volto, hanno pari rilevanza estetica), estensione, forma, direzione, qualità sclerotica della cicatrice, suoi rapporti con le linee di forza (linee di Langer), colore, qualità dei margini e disfunzioni funzionali associate" e, utilizzando i più accreditati barèmes nazionali e internazionali che stadiano il pregiudizio estetico in sei classi, ha inquadrato le alterazioni estetiche del nella classe II, facendo riferimento alle CP_1
"caratteristiche morfologiche (dimensione, forma, colore, rilievo o infossamento, retrazione, sede) e di qualità del complesso cicatriziale presente nel p., nonché il sesso maschile e l'età avanzata dello stesso".
Priva di fondamento è anche la deduzione relativa alla mancata prova del danno psichico.
La c.t.u. ha tenuto conto della rilevante portata psicotraumatizzante della vicenda vissuta, consistita in un evento estremo (violenta e inaspettata aggressione fisica altamente vulnerante), come tale idoneo a incidere profondamente sulla psiche e a "determinare una reazione di natura psichica tale da condizionare l'insorgenza di un disturbo correlato ad eventi traumatici stressanti"; la valutazione della portata di tali conseguenze, inquadrata dal consulente in un "disturbo dell'adattamento lieve non complicato", non necessitava di alcun esame strumentale ed è stata correttamente compiuta, sulla base di linee giuda espressamente indicate, all'esito di un colloquio.
4.4.2. Del pari infondate sono le critiche alla valutazione dei postumi permanenti da parte dell'appellante incidentale, che nella sostanza ripetono le osservazioni già formulate in primo grado, a cui il c.t.u. aveva compiutamente risposto.
Quanto agli esiti delle lesioni vascolo viscerali che il ha subito per CP_1
l'accoltellamento, il c.t.u. ha rilevato che ad esse non sono seguite ripercussioni funzionali, che l'appellato non ha dedotto né documentato;
in particolare il prospettato indebolimento della parete addominale, oltre a non trovare riscontro documentale, è stato smentito dall'esame obiettivo dell'addome, che non ha fatto rilevare la presenza di diastasi dei muscoli della parete addominale e/o di porte erniarie, così come "non vi è stata
pag. 13 di 16 apprezzabilità, visiva o palpatoria, di apertura e/o di ernia secondaria in corrispondenza delle cicatrici, specie di quella chirurgica laparotomica xifo-sottombelicale".
Anche in relazione al danno psichico deve convenirsi con quanto rilevato dal c.t.u. in sede di esame clinico ("tono dell'umore orientato in senso depressivo con note di reazione ansiosa e polarizzazione ideativa sulla vicenda traumatica vissuta, condotte di evitamento degli stimoli e dei ricordi associati all'aggressione subita con emotività di segno negativo"), che giustifica la diagnosi di "disturbo dell'adattamento lieve non complicato", mentre gli ulteriori disturbi lamentati dal c.t.p. e ribaditi con l'appello incidentale, indicativi di un quadro psichico più grave, oltre a non trovare riscontro documentale, sono indirettamente smentiti dai medicinali assunti dal . CP_1
È emersa, infatti, dalla documentazione proveniente dal medico di medicina generale che l'appellato assumeva una compressa da 1 mg al giorno di XA (ansiolitico), quindi una posologia ben inferiore a quella terapeutica prevista per i casi di ansia e insonnia (da 3 a 6 mg al giorno).
Ciò dimostra che il danno psichico del non può assolutamente definirsi di grado CP_1 superiore a quello lieve indicato dal c.t.u. e giustifica la mancata sottoposizione dello stesso a esame psicodiagnostico, pure sollecitato in primo grado, che si sarebbe inevitabilmente risolto in un'indagine esplorativa.
4.5. Sono, altresì, infondate le censure proposte dall'appellante principale in merito al numero dei giorni riconosciuti dal c.t.u. per inabilità temporanea totale e parziale.
Quanto alla prima, essa non coincide con i giorni di ricovero, ma comprende anche quelli successivi di riposo assoluto.
Quanto alla seconda, il c.t.u. ha preso in considerazione il periodo di tempo
"indispensabile per la graduale ripresa funzionale e la progressiva defervescenza dei fenomeni morbosi fino alla loro pratica stabilizzazione" e in ordine alla congruità di tale valutazione, di natura squisitamente medica, nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall' . Pt_1
4.6. Va disatteso l'appello incidentale nella parte avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di somme ulteriori a titolo di danno morale e danno esistenziale (dinamico relazionale).
Tale richiesta si fonda sull'assunto, infondato, per cui la somma liquidata dal tribunale sarebbe comprensiva del solo danno biologico.
In realtà a seguito delle sentenze delle Sezioni unite dell'11.11.2008, che hanno riconosciuto il carattere unitario del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, le Tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano approvate pag. 14 di 16 successivamente a quella data e correntemente applicate (come nel presente giudizio) sono state aggiornate, con la previsione della liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
L'importo liquidato, pertanto, comprende i pregiudizi relazionali (danno biologico da invalidità permanente, pari a € 25.135,00) e morali (incremento del 30%) indicati dall'appellante incidentale, che non possono essere riconosciuti in aggiunta agli importi determinati in base alla tabella (Cass., n. 5119/2023, secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute in base alle Tabelle di Milano elaborate successivamente al 2008 "deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria").
4.7. Inammissibile è, infine, la richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese Pt_1 mediche e di quelle relative al processo penale sostenute dal , il quale si è CP_1 limitato a farvi riferimento nelle conclusioni senza quantificarle e senza articolare alcuna argomentazione a supporto.
4.8. Deve darsi atto che nessun ulteriore censura è stata proposta in merito alla quantificazione del risarcimento.
L'appellante principale non ha impugnato il riconoscimento dell'aumento riconosciuto per la personalizzazione in relazione al "profondo grado di sofferenza nella rievocazione dell'evento", a cui pure il tribunale ha fatto espresso riferimento.
In ogni caso l'aumento per la personalizzazione del danno è ampiamente giustificato dalle caratteristiche del fatto, di estrema gravità, per il quale l'aggressore è stato imputato per tentato omicidio, dalla collocazione in un ambito locale ristretto, dal luogo e dall'occasione in cui l'aggressione è avvenuta, dalle vicende successive, che hanno visto il CP_1 sottoposto a intervento d'urgenza, con prognosi inizialmente riservata.
L'appellante incidentale non ha impugnato, poi, il mancato riconoscimento degli interessi compensativi dal momento del fatto sulla somma via via rivalutata.
5. Alla soccombenza reciproca per il rigetto di entrambi gli appelli consegue la compensazione integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio.
pag. 15 di 16 Ricorrono rispetto ad appellante principale e incidentale i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
6. Costituisce espressione sconveniente e offensiva la definizione della relazione di c.t.u. come "rabbercio scopiazzato in malo modo", contenuta nell'atto di appello e nella Per_3 comparsa conclusionale: con essa non vengono criticati l'esito dell'indagine tecnica e/o la metodologia seguita, ma viene gratuitamente posta in dubbio la genuinità dell'elaborato e, quindi, la stessa onorabilità professionale del Dr. . Persona_3
Deve, quindi, disporsi la cancellazione dai predetti atti, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dell'espressione "è forte la sensazione che lo scritto sia il frutto di un rabbercio scopiazzato in malo modo".
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 267/2021 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 9.7.2021, proposto da , con Parte_1 citazione notificata il 30.9.2021, nei confronti di , nonché sull'appello Controparte_1 incidentale da questo proposto con comparsa del 22.12.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di appellante principale e appellante incidentale;
5) dispone la cancellazione, dall'atto di appello e dalla comparsa conclusionale dell'appellante principale, dell'espressione "è forte la sensazione che lo scritto sia il frutto di un rabbercio scopiazzato in malo modo", riferita alla c.t.u. del Dr. Per_3
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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