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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2024, n. 12243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12243 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. LUIGI FALCONE, che, dopo breve discussione ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 20/10/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 14/9/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OV TI. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione al profilo della gravità indiziaria con riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Evidenzia che l'ordinanza impugnata risulta illogica e contraddittoria, oltre che del tutto carente in ordine alla prova della esistenza del sodalizio di stampo mafioso, prima ancora che in relazione alla partecipazione del TI;
che, inoltre, non si è confrontata con le deduzioni difensive cristallizzate nella memoria depositata. In particolare, rileva la difesa 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12243 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 23/02/2024 che si dà per esistente ed operativo il sodalizio denominato cosca AR di Petronà, nonostante nessuno dei pretesi affiliati abbia mai riportato condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; che, riguardando la contestazione un periodo di tempo che va dal 1990 all'attualità, occorrerebbe la dimostrazione che già dal 1990 esistevano tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla fattispecie e che con tale dato l'ordinanza impugnata non si confronta;
che le dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori di giustizia MI RP e NN PU sono generiche, in quanto si limitano a ricondurre il TI alla cosca AR, ma non ne indicano il ruolo, la funzione ovvero i reati fine commessi;
che non è stato considerato un dato fondamentale, vale a dire che l'altro collaboratore AN TI mai ha fatto riferimento all'odierno ricorrente;
che altrettanto inidonee risultano le elencate frequentazioni con soggetti ritenuti vicini al sodalizio;
che le risultanze delle captazioni nemmeno appaiono decisive;
che in ogni caso non risultano poste in essere condotte causalmente orientate a supportare la cosca nella sua interezza;
che, invero, l'episodio del trasporto di armi - inquadrato nel provvedimento impugnato come una vicenda associativa - è sganciato da tale contesto, sol che si consideri che il TI, protagonista assoluto della vicenda, non chiama in causa il TI e che il terzo protagonista, VI SC, non è gravato da indizi associativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, l'unico motivo, relativo al profilo della gravità indiziaria con riferimento al reato associativo sub 1) ed a quello in materia di armi di cui al capo 520), non è consentito, in quanto per un verso ripropone le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e per altro verso si limita a prospettare una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dai giudici di merito. Con riguardo a quest'ultimo profilo, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già 2 esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato le doglianze difensive - ad eccezione di quella relativa alla vicenda delle armi di cui al capo 520), che, come si vedrà, risulta non decisiva ai fini della tenuta della motivazione - che risultano pedissequamente riproposte in questa sede. Peraltro, quanto alla esistenza ed alla operatività dell'associazione di cui al capo 1), il ricorso risulta aspecifico, atteso che non si confronta con l'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, che ha evidenziato, oltre ai dati indicati dal difensore, anche le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia (EL FE, UI CA, MI RP, DA ES, NN PU, TO CH, GI OT e AN TI), che sul punto si incrociano, riscontrandosi a vicenda. Dette propalazioni, che provengono da soggetti appartenenti ad ambienti criminali eterogenei, hanno consentito di ricostruire le vicende di 'ndrangheta nei territori di Patronà e di Cerva, dove 3 operano rispettivamente la cosca AR e la cosca UB, strettamente legate tra loro, anche se in passato non sono mancati momenti di forte tensione, poi rientrati grazie alla mediazione della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto. Su di esse il difensore glissa. Quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, la difesa legge in maniera parcellizzata ed atomistica gli elementi indiziari, che invece vanno valutati congiuntamente e, inoltre, sorvola sugli esiti dell'attività di captazione. Per contro, l'ordinanza impugnata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso per cui si procede. Ha in proposito valorizzato - oltre agli stretti rapporti con gli altri affiliati, alla partecipazione ad incontri con esponenti di spicco della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto e alla chiamata in correità ad opera di MI RP e NN PU (che, se non ha particolare pregnanza accusatoria, tenuto conto della sua genericità, va comunque valutata come non in contrasto con le altre emergenze indiziarie) - il contenuto dei molteplici colloqui intercettati, che vedono il TI o oggetto della conversazione o direttamente protagonista del dialogo e che depongono nel senso della sua intraneità alla cosca di 'ndrangheta. In particolare, tra le altre, sono state ritenute significative la conversazione tra TO RC e IO Gigliotti, che dimostra come gli interlocutori ripongano fiducia nell'operato del ricorrente, che si prodiga per i sodali;
una serie di conversazioni, captate all'esito della scarcerazione del TI, dalle quali emerge che quest'ultimo aveva portato a conoscenza degli associati il contenuto delle dichiarazioni rese da AN TI, esortandoli a stare attenti, come pure quella in cui il TI, mostrando al Gigliotti il proprio incarto processuale, lo rassicurava in ordine al fatto che il suo nome figurasse solo marginalmente negli atti;
la conversazione nel corso della quale il Gigliotti, non riuscendo a spiegarsi come il TI avesse potuto riferire in ordine ad episodi delittuosi ai quali non aveva partecipato, giungeva ad ipotizzare che dette informazioni le avesse ricevute durante la detenzione proprio dal TI, al quale si proponeva di chiedere spiegazioni;
le conversazioni relative al trasporto ed alla detenzione di diverse armi dai monti della Sila a Cerva, nel corso delle quali l'odierno ricorrente manifestava la preoccupazione che il TI potesse riferire agli inquirenti di tale episodio ovvero indicare le altre attività illecite poste in essere congiuntamente. Orbene, come si è accennato, la difesa si confronta solo apparentemente con gli esiti dell'attività di intercettazione, per cui il motivo - anche sotto il profilo della partecipazione del TI al sodalizio di cui al capo 1) - risulta 4 aspecifico. Ed invero, anche con riferimento alle intercettazioni relative al trasporto delle armi, la censura si limita ad ipotizzare una millanteria da parte del TI. Sul punto, osserva ancora il Collegio che effettivamente il TI non ha riferito di tale episodio e che realmente il Tribunale non ha risposto alla specifica doglianza, ma la circostanza non è risolutiva: il dato per cui il collaboratore di giustizia non ha riferito di tale fatto, invero, non pare dirimente, potendo essere dipeso da molteplici circostanze (ad esempio, aver ritenuto di riferire di fatti valutati più gravi ovvero l'essergli momentaneamente sfuggito tale accadimento) ed essere oggetto di puntuale esplorazione nel corso delle indagini. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata, ad avviso del Collegio, non può ritenersi illogica o meramente apparente, posto che contiene tutti i requisiti per rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023.
udito il difensore, avv. LUIGI FALCONE, che, dopo breve discussione ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 20/10/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 14/9/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OV TI. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione al profilo della gravità indiziaria con riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Evidenzia che l'ordinanza impugnata risulta illogica e contraddittoria, oltre che del tutto carente in ordine alla prova della esistenza del sodalizio di stampo mafioso, prima ancora che in relazione alla partecipazione del TI;
che, inoltre, non si è confrontata con le deduzioni difensive cristallizzate nella memoria depositata. In particolare, rileva la difesa 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12243 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 23/02/2024 che si dà per esistente ed operativo il sodalizio denominato cosca AR di Petronà, nonostante nessuno dei pretesi affiliati abbia mai riportato condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; che, riguardando la contestazione un periodo di tempo che va dal 1990 all'attualità, occorrerebbe la dimostrazione che già dal 1990 esistevano tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla fattispecie e che con tale dato l'ordinanza impugnata non si confronta;
che le dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori di giustizia MI RP e NN PU sono generiche, in quanto si limitano a ricondurre il TI alla cosca AR, ma non ne indicano il ruolo, la funzione ovvero i reati fine commessi;
che non è stato considerato un dato fondamentale, vale a dire che l'altro collaboratore AN TI mai ha fatto riferimento all'odierno ricorrente;
che altrettanto inidonee risultano le elencate frequentazioni con soggetti ritenuti vicini al sodalizio;
che le risultanze delle captazioni nemmeno appaiono decisive;
che in ogni caso non risultano poste in essere condotte causalmente orientate a supportare la cosca nella sua interezza;
che, invero, l'episodio del trasporto di armi - inquadrato nel provvedimento impugnato come una vicenda associativa - è sganciato da tale contesto, sol che si consideri che il TI, protagonista assoluto della vicenda, non chiama in causa il TI e che il terzo protagonista, VI SC, non è gravato da indizi associativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, l'unico motivo, relativo al profilo della gravità indiziaria con riferimento al reato associativo sub 1) ed a quello in materia di armi di cui al capo 520), non è consentito, in quanto per un verso ripropone le stesse doglianze rappresentate al Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e per altro verso si limita a prospettare una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dai giudici di merito. Con riguardo a quest'ultimo profilo, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già 2 esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato le doglianze difensive - ad eccezione di quella relativa alla vicenda delle armi di cui al capo 520), che, come si vedrà, risulta non decisiva ai fini della tenuta della motivazione - che risultano pedissequamente riproposte in questa sede. Peraltro, quanto alla esistenza ed alla operatività dell'associazione di cui al capo 1), il ricorso risulta aspecifico, atteso che non si confronta con l'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, che ha evidenziato, oltre ai dati indicati dal difensore, anche le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia (EL FE, UI CA, MI RP, DA ES, NN PU, TO CH, GI OT e AN TI), che sul punto si incrociano, riscontrandosi a vicenda. Dette propalazioni, che provengono da soggetti appartenenti ad ambienti criminali eterogenei, hanno consentito di ricostruire le vicende di 'ndrangheta nei territori di Patronà e di Cerva, dove 3 operano rispettivamente la cosca AR e la cosca UB, strettamente legate tra loro, anche se in passato non sono mancati momenti di forte tensione, poi rientrati grazie alla mediazione della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto. Su di esse il difensore glissa. Quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, la difesa legge in maniera parcellizzata ed atomistica gli elementi indiziari, che invece vanno valutati congiuntamente e, inoltre, sorvola sugli esiti dell'attività di captazione. Per contro, l'ordinanza impugnata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso per cui si procede. Ha in proposito valorizzato - oltre agli stretti rapporti con gli altri affiliati, alla partecipazione ad incontri con esponenti di spicco della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto e alla chiamata in correità ad opera di MI RP e NN PU (che, se non ha particolare pregnanza accusatoria, tenuto conto della sua genericità, va comunque valutata come non in contrasto con le altre emergenze indiziarie) - il contenuto dei molteplici colloqui intercettati, che vedono il TI o oggetto della conversazione o direttamente protagonista del dialogo e che depongono nel senso della sua intraneità alla cosca di 'ndrangheta. In particolare, tra le altre, sono state ritenute significative la conversazione tra TO RC e IO Gigliotti, che dimostra come gli interlocutori ripongano fiducia nell'operato del ricorrente, che si prodiga per i sodali;
una serie di conversazioni, captate all'esito della scarcerazione del TI, dalle quali emerge che quest'ultimo aveva portato a conoscenza degli associati il contenuto delle dichiarazioni rese da AN TI, esortandoli a stare attenti, come pure quella in cui il TI, mostrando al Gigliotti il proprio incarto processuale, lo rassicurava in ordine al fatto che il suo nome figurasse solo marginalmente negli atti;
la conversazione nel corso della quale il Gigliotti, non riuscendo a spiegarsi come il TI avesse potuto riferire in ordine ad episodi delittuosi ai quali non aveva partecipato, giungeva ad ipotizzare che dette informazioni le avesse ricevute durante la detenzione proprio dal TI, al quale si proponeva di chiedere spiegazioni;
le conversazioni relative al trasporto ed alla detenzione di diverse armi dai monti della Sila a Cerva, nel corso delle quali l'odierno ricorrente manifestava la preoccupazione che il TI potesse riferire agli inquirenti di tale episodio ovvero indicare le altre attività illecite poste in essere congiuntamente. Orbene, come si è accennato, la difesa si confronta solo apparentemente con gli esiti dell'attività di intercettazione, per cui il motivo - anche sotto il profilo della partecipazione del TI al sodalizio di cui al capo 1) - risulta 4 aspecifico. Ed invero, anche con riferimento alle intercettazioni relative al trasporto delle armi, la censura si limita ad ipotizzare una millanteria da parte del TI. Sul punto, osserva ancora il Collegio che effettivamente il TI non ha riferito di tale episodio e che realmente il Tribunale non ha risposto alla specifica doglianza, ma la circostanza non è risolutiva: il dato per cui il collaboratore di giustizia non ha riferito di tale fatto, invero, non pare dirimente, potendo essere dipeso da molteplici circostanze (ad esempio, aver ritenuto di riferire di fatti valutati più gravi ovvero l'essergli momentaneamente sfuggito tale accadimento) ed essere oggetto di puntuale esplorazione nel corso delle indagini. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata, ad avviso del Collegio, non può ritenersi illogica o meramente apparente, posto che contiene tutti i requisiti per rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023.