Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 3 febbraio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4225/2023
TRA
, C.F., , rappresentato e difeso dall'Avv. Marzio Parte_1 C.F._1
Salvi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Simone Spada, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 31 luglio 2023, esponeva: Parte_1
- di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della Seus – Sicilia Emergenza – Urgenza
Sanitaria S.C.p.A., in qualità di autista soccorritore, liv. C del CCNL AIOP Personale non medico, presso il Centro di Costo di Messina;
- la Seus S.c.p.A datrice di lavoro, avendo più di 160 dipendenti ed essendo priva del servizio mensa, avrebbe dovuto garantire ai lavoratori l'erogazione di buoni pasto, secondo quanto previsto dall'art. 68 del predetto CCNL, ma non aveva mai corrisposti buoni pasto ai lavoratori;
- a seguito di aspre proteste sindacali e diversi tavoli di concertazione, dal mese di marzo 2023, le vevano ottenuto, nel rispetto di quanto previsto dalla Corte di Cassazione ( Cass. Civ. Sez. Pt_2
Lavoro, n.32213/2022), l'erogazione, da parte della Seus S.c.p.A, di buoni pasto da €.7,00 cadauno,
- tuttavia la resistente, con riferimento agli arretrati, alla data di presentazione del ricorso, aveva corrisposto esclusivamente i buoni pasti maturati nell'anno 2022, riferendo di non essere nelle condizioni economiche tali per poter erogare anche quelli precedenti;
- al fine di far valere il proprio diritto, aveva costituito in mora la società datrice di lavoro, chiedendo il pagamento di tutti i buoni pasto maturati negli ultimi cinque anni e, pertanto, sin dal mese di marzo
2018.
Affermava di essere in possesso di tutti i cartellini presenza, dai quali era possibile evincere i turni svolti dal marzo 2018 al dicembre 2021, in cui aveva superato le sei ore giornaliere ed osservava che dalle buste paga depositate emergeva che nel periodo da marzo 2018 a dicembre 2021 nulla gli era stato erogato a tale titolo dalla Seus.
Precisava altresì che la società datrice di lavoro non aveva riscontrato la costituzione in mora effettuata tramite pec.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire un buono pasto da
€.7,00 cadauno, per ogni giornata lavorativa con turno superiore a 6 ore giornaliere, svolta dal marzo
2018 al dicembre 2021 e che, conseguentemente, la Seus – Sicilia Emergenza – Urgenza Sanitaria
S.C.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannata all'immediata consegna, in favore di egli ricorrente di n. 678 buoni pasto da €. 7,00 o, in alternativa, che venisse condannata a corrispondere, nel medesimo termine, la somma pari ad €. 4.746,00, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore procuratore antistatario.
2.- La costituendosi in Controparte_1
giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 3 febbraio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Va rilevato nelle note depositate in giudizio entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione ed hanno depositato il verbale di intervenuta conciliazione in sede sindacale del 19 dicembre 2024.
In ragione di quanto esposto, viene dunque dichiarata cessata la materia del contendere.
5.- Atteso l'esito della lite, vengono compensate tra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese giudiziali.
Messina, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga