Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 33/2025 r.g.v.g.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott. Pietro Scuteri (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 33/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto reclamo ex art. 51 del decreto legislativo n. 14/2019 avverso sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, vertente tra:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Forgitelle, codice fiscale: , titolare dell'omonima impresa individuale, C.F._1
con sede in IR MA (KR), alla via Campobasso, partita i.v.a. , rappresentata P.IVA_1
e difesa in forza di procura rilasciato in calce al reclamo, dall'avvocato Filomena Rita Vizza ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultima, sito in IR MA
(KR), via Togliatti, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Reclamante
e
1
persona del Curatore, avv. , elettivamente domiciliata in Crotone Parte_2
(KR), alla via Vecchia Carrara n. 5, presso lo studio professionale dell'avv. Vincenzo Russo che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, come da autorizzazione del giudice delegato del 17.2.2025;
Reclamata costituita in giudizio con sede legale a Montemarciano (AN), in via MA 57/a, codice fiscale Controparte_1
e partita i.v.a.: , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
Reclamata non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
il procuratore del reclamante , chiede: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
in accoglimento del presente reclamo, accerti e dichiari in capo al reclamante l'assenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d) C.C.I.I., nonché l'assenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 2) lett. b), e per l'effetto ed in totale riforma della sentenza n. 37/2024, emessa dal Tribunale di Crotone, Presidente rel. dott. Emmanuele Agostini, il 13/12/2024 e pubblicata in pari data, nel procedimento n. 45/2024 r.g. P.U.L.G. incardinato da in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, revochi la liquidazione giudiziale dichiarata aperta nei confronti di , titolare dell'omonima impresa individuale. Con Parte_1 vittoria di spese e competenze”.
il procuratore della Curatela della liquidazione giudiziale di , chiede: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Rigettare il reclamo ed ogni domanda proposta da controparte perché destituita di fondamento giuridico e fattuale,
e per l' effetto Confermare integralmente la Sentenza n. 37/2024, R.G.L.G. n. 24/2024, emessa dal Tribunale di Crotone Sezione Procedure Concorsuali, Presidente rel. dott. Emmanuele
Agostini, il 13/12/2024 e pubblicata in pari data, nel procedimento n. 45/2024 r.g. P.U.L.G., con la quale veniva dichiarata l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di
[...]
, titolare dell'omonima impresa individuale (P.IVA ). Con la Parte_1 P.IVA_1 rifusione delle spese e competenze del procedimento.”.
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di apertura della liquidazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Crotone e la sentenza del Tribunale
Con ricorso presentato il 4.11.2024, ai sensi degli artt. 40 e ss. del decreto legislativo n. 14/2019
(codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), la società ha adito il Controparte_1
Tribunale di Crotone, affinché venisse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale o, in via subordinata, della liquidazione controllata nei confronti di , titolare Parte_1
di impresa individuale, con cui la società ricorrente aveva intrattenuto rapporti commerciali nel
2021.
Ha affermato, a fondamento della domanda, che, essendo il rimasto inadempiente Parte_1
alle obbligazioni assunte, la società aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Ancona un decreto ingiuntivo, per la somma di € 1.945,29, oltre interessi e spese, che, in difetto di opposizione, era divenuto esecutivo, ma era rimasto ineseguito, malgrado apposito precetto, non risultando il titolare di beni aggredibili con procedure esecutive e, per contro, Parte_1
essendo evidente il suo stato di insolvenza.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituito nel procedimento né è comparso alla apposita udienza il e, quindi, il Tribunale di Crotone, con sentenza del 13.12.2024 n. Parte_1
37/2024, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
ritenendo che: a) sussisteva il suo stato di insolvenza, non essendo più in grado di
[...]
adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, per come desumibile dall'inadempimento riscontrato e dalla mancanza di risorse per il pagamento dei debiti;
b) non risultava dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, in relazione alla qualifica di impresa minore;
c) l'ammontare dei debiti esigibili superava la soglia di cui all'art. 49, comma 5°, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.
2. Il presente giudizio di reclamo e i motivi di reclamo nel dettaglio
Con ricorso presentato in data 11.1.2025, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 14/2019,
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Crotone, sostenendo che, Parte_1
3 contrariamente all'assunto del primo giudice, non vi fossero i requisiti dimensionali per escludere la qualifica di impresa minore (ossia un attivo patrimoniale, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; ricavi, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00; un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore 500.000,00), né sussisteva lo stato di insolvenza, chiedendo, pertanto, la revoca della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti.
Ha sostenuto, in particolare, che: I) l'attivo patrimoniale era costituito da una sola autovettura del valore di circa a 6.500 euro e da alcuni fondi di investimento, accesi presso la banca
“Unicredit” che, alla scadenza, prevista per il febbraio del 2025, ammontavano a 15.000 euro, al lordo degli interessi;
II) i ricavi, desumibili dalle dichiarazioni ai fini del pagamento dell'I.v.a. per gli anni di imposta 2023, 2022 e 2021, erano al di sotto della soglia di duecentomila euro per anno;
III) l'ammontare dei debiti era pari ad euro 250.385,00, somma inferiore alla soglia della impresa minore (euro 500.000,00); IV) dal presunto debito nei confronti della società reclamata, pari ad euro 1.945,29, non poteva dedursi un grave squilibro finanziario, tale da legittimare una liquidazione giudiziale, difettando altre pendenze o procedure esecutive nei confronti del reclamante, né un debito nei confronti dell'Erario poteva essere indicativo della crisi dell'imprenditore. Ha concluso come sopra riportato.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio di reclamo la Curatela della liquidazione giudiziale, contestandone il fondamento e sostenendo che: a) i dati forniti dal reclamante e relativi all'attivo patrimoniale si riferivano ad un solo anno, ossia il 2024, e non erano né attendibili né documentati;
b) dall'esame operato dagli organi della procedura, anche sulla base dell'ulteriore documentazione contabile e fiscale acquisita autonomamente, non risultava dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza per la qualificazione giuridica di titolare di impresa minore in capo al reclamante, il quale, del resto, aveva omesso di consegnare alla Curatela la situazione patrimoniale aggiornata alla data di declaratoria della liquidazione giudiziale e quella relativa al triennio precedente;
c) dall'analisi dei dati in possesso del Curatore, eseguita unitamente ad un esperto contabile e fiscale, era emerso il carattere sommario, approssimativo e solo parzialmente documentato dell'elencazione di attività e passività, i cui risultati, del resto, erano confutati dalle risultanze delle informazioni assunte dagli organi della procedura;
d) in particolare, a fronte di quanto dichiarato dal reclamante in ordine ad un attivo patrimoniale di
4 €. 250.385,00, gli organi della procedura avevano acquisito elementi per calcolare un attivo pari ad € 329.865,69, ossia sopra la soglia della c.d. impresa minore. La Curatela ha, quindi, concluso come sopra riportato.
La invece, non si è costituita nel giudizio di reclamo. Controparte_1
L'udienza di discussione del reclamo del 25.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
In particolare, nelle note di trattazione scritta del 25.3.2025, la difesa del reclamante ha replicato alle argomentazioni della Curatela della liquidazione giudiziale, affermando, in sintesi, che: a) contrariamente all'assunto della Curatela, aveva sempre dato riscontro alle richieste della stessa, ottemperato pienamente agli obblighi previsti dall'art. 149 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza e dimostrandosi collaborativo;
b) usufruendo del regime di contabilità semplificata ex art. 18 del d.p.r. n. 600/1973, era esonerato dall'obbligo della tenuta di alcuni libri contabili e dell'obbligo di redigere lo stato patrimoniale;
c) i dati dell'ammontare di attivo patrimoniale (euro 254.411,29), dei ricavi e dei debiti erano inferiori alle soglie della c.d. impresa minore.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza suddetta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi la regolarità del contraddittorio nei confronti della CP_1
non costituitasi nel giudizio di reclamo, cosicché deve essere dichiarata la sua contumacia.
[...]
Deve evidenziarsi che, con il reclamo, viene censurata la sentenza impugnata, in relazione sia ai requisiti della c.d. impresa minore, ostativi alla dichiarazione di apertura per la liquidazione giudiziale ed esclusi dal Tribunale;
sia al presupposto di tale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale costituito dallo stato di insolvenza, ritenuto dal Tribunale.
Sotto altro profilo e con riguardo alla prima delle questioni controverse (ossia la sussistenza o meno dei requisiti dell'impresa minore), deve osservarsi che è pacifico il dato della sussistenza di tali requisiti in relazione all'ammontare dei ricavi e dei debiti al di sotto della soglia prevista per l'impresa minore, mentre la controversia concerne l'ulteriore requisito dimensionale dell'attivo patrimoniale.
Il reclamo è infondato e la sentenza del Tribunale deve essere confermata, risultando condivisibili le argomentazioni della Curatela della liquidazione giudiziale, peraltro,
5 debitamente documentate, anche con il richiamo all'apposita relazione dell'esperto contabile, dott. Persona_1
In effetti, con riguardo all'asserito mancato superamento delle soglie dimensionali della c.d. impresa minore in capo al deve evidenziarsi che l'interessato non ha Parte_1
compiutamente assolto all'onere sullo stesso gravante, fornendo dati alquanto imprecisi, solo parzialmente documentati e, comunque, smentiti, almeno con riferimento all'ammontare dell'attivo patrimoniale, da quanto rilevato direttamente dall'esperto appositamente nominato dalla Curatela, sulla base della documentazione contabile.
In particolare, contrariamente all'affermazione del circa l'ammontare dell'attivo Parte_1
patrimoniale ad euro 254.411,29, esso risulta, invece, pari ad euro 329.865,69 (cfr. la relazione del dott. del 9.3.2025, allegata alla memoria di costituzione della Curatela), ossia in misura Per_1
superiore al limite di euro 300.000,00, previsto per la c.d. impresa minore.
L'analisi dei dati riportati, rispettivamente, dal reclamante e dalla Curatela della liquidazione giudiziale consente, in effetti, di verificare una diversità sostanziale - oltre che di qualche migliaia di euro con riguardo al valore dei fondi di investimento - con specifico riferimento alle voci dell'attivo patrimoniale costituite: I) dai c.d. crediti nei confronti del titolare, essendo pari, secondo il ad euro 223.537,69, mentre, secondo l'esperto nominato dalla curatela, Parte_1
essi ammontano ad euro 249.902,44; II) dai crediti nei confronti della clientela, completamente omessi dal reclamante e pari, secondo l'esperto nominato dalla Curatela, ad euro 47.114,17.
Deve evidenziarsi che, come peraltro pare implicitamente ammesso dallo stesso reclamante
(che, infatti, classifica suddetti “crediti nei confronti del titolare”, nell'attivo patrimoniale), si tratta, per l'appunto, di poste attive, normalmente, classificate nei “crediti diversi”, trattandosi, in sostanza, di somme che l'imprenditore ha prelevato dalla cassa o dal conto corrente, senza che siano stati prodotti utili ovvero in eccesso rispetto agli utili prodotti. Si tratta di una condotta che, per quanto abbastanza usuale nella prassi, non è corretta dal punto di vista contabile e, comunque, genera i c.d. “crediti nei confronti del titolare”, da annotare nell'attivo patrimoniale, dato che l'imprenditore, per regolarizzare la sua contabilità, deve restituire le somme prelevate irregolarmente.
Permesso questo, deve rilevarsi che i dati riportati dall'esperto contabile nominato dalla
Curatela sono del tutto attendibili, atteso che il suddetto esperto ha avuto modo di consultare la contabilità dell'imprenditore, con la duplice conseguenza che: a) anche con riguardo all'unico anno preso in considerazione dal reclamante, risulta superata la soglia della impresa minore dei
6 300.000,00 euro, relativamente all'attivo patrimoniale;
b) i dati forniti dal sono Parte_1
parziali ed inattendibili.
Pertanto, il non ha assolto all'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare il diverso Parte_1
dato riportato in suo favore e, in generale, i presupposti della esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, per essere titolare di impresa minore, omettendo di produrre la documentazione contabile o bancaria a riscontro ovvero, quantomeno, di indicarla in maniera precisa e tale da consentire la verifica del fondamento o meno della sua allegazione.
Ne consegue che, essendo rimasta indimostrata tale qualifica di imprenditore minore, il reclamante deve considerarsi soggetto alla liquidazione giudiziale.
Non è fondata nemmeno la censura relativa allo stato di insolvenza, genericamente contestato sul rilievo dell'importo modesto del debito fatto valere dalla società ricorrente a fondamento della istanza di apertura della liquidazione giudiziale e sulla asserita rilevanza, ai fini della valutazione sullo stato di insolvenza, dei debiti nei confronti dell'Erario.
Si tratta di argomentazioni non condivisibili, in quanto la evidente e notevole sproporzione tra l'ammontare complessivo dei debiti (euro 323.961,81, secondo il calcolo del perito contabile nominato dalla Curatela) e le liquidità disponibili e, segnatamente, l'assenza pressoché totale di risorse finanziarie per fare fronte alla grave situazione debitoria rendono manifesto lo stato di insolvenza dell'imprenditore, tanto più in considerazione dell'importo notevole dei prelievi effettuati in assenza di utili, tali da determinare uno squilibrio finanziario difficilmente rimediabile.
L'importo non elevato del debito nei confronti della tenuto conto, anche, Controparte_1
delle circostanze suddette e, in particolare, della notevole esposizione debitoria e della mancanza di risorse finanziarie, del resto, appare indicativo di una incapacità dell'imprenditore di adempiere regolarmente alle sue obbligazioni.
Privo di fondamento, infine, è l'argomento, secondo cui i debiti nei confronti dell'Erario non avrebbero rilevanza ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.
Il reclamo, dunque, deve esser respinto.
3. Le spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza del reclamante nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale e, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, della modesta complessità del giudizio e della concreta attività difensiva svolta,
7 possono liquidarsi in complessivi euro 6.946,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente (euro 2.058,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per quella decisoria), con applicazione dei valori medi della tariffa forense per i procedimenti relativi al reclamo avverso sentenze dichiarative di fallimento (v.
l'art. 4, comma 10 sexies, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dall'art. 2, comma 1°, lett. “l” del d.m.
n. 147/2022), con esclusione della fase di trattazione, non tenutasi.
Deve, infine, rilevarsi che, in assenza della attestazione del giudice delegato che non è disponibile il denaro necessario per le spese, la Curatela della liquidazione giudiziale non può considerarsi ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 144 del d.p.r. n. 115/2002.
Stante il tenore della pronuncia sul reclamo (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo della reclamante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da avverso la sentenza di apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale del Tribunale di Crotone, n. 37/2025, pubblicata il 13.12.2024, così provvede:
- dichiara la contumacia della società Controparte_1
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore della Curatela della liquidazione Parte_1
giudiziale delle spese del giudizio di reclamo, liquidate in euro 6.946,00, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico del reclamante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso, il 2.4.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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