CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/07/2023 al n. 1422/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.1.11973, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Tisato Giovanni e
Zerbaro Maddalena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Antonio Sartori in Venezia S. Polo n. 2988 come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
3.11.1957, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Baldisserotto Andrea e
Fortuna Antonio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza
Trieste n. 8, Montagnana (PD), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Pt_2
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 13.03.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
L'appellante insiste per l'accoglimento delle conclusioni riportate nell'atto di
appello, riportandosi a tutte le argomentazioni ivi dedotte, ed insistendo anche
in via istruttoria chiedendo l'ammissione del ca pitolo di prova indicato quale
capitolo n. 5 della memoria ex art. 183 VI° co c.p.c. n. 2) di primo grado datata
9.04.2021 che di seguito si riporta: 5) “Vero che la somma richiesta e concessa
come prestito fu conse gnata all' per il tramite dell'avv. Roberto Atzeni in CP_1
data 7.08.17 o dica il teste la data esatta se di qualche giorno diversa”.
Testi indicati: avv. Roberto Atzeni di Schio e dott. Giulio Cunico di Thiene
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito: rigettarsi per le ragioni di cui in narrativa l'appello proposto dal
Sig. poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per Parte_1
l'effetto confermarsi la sentenza n. 126/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza.
pagina 2 di 17 Con vittoria di compenso di avvocato, spese generali 15%, oltre IVA e CPA del
doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 ed proponevano, con atto di CP_1 Parte_3
citazione notificato il 18.9.2020, opposizione avverso il D.I. nr. 1830/2020
emesso dal Tribunale di Vicenza in data 24.7.2020 in accoglimento del ricorso presentato da per ottenere il pagamento della somma di Euro Parte_1
170.000,00, oltre interessi.
A sostegno del ricorso l'ingiungente aveva esposto di avere concesso in prestito ad la somma capitale indicata, come da atti di riconoscimento di debito CP_1
sottoscritti (ad una prima dazione di Euro 150.000,00, comprovata dal riconoscimento sottoscritto in data 7.8.2017, prodotto sub doc. 3 del fascicolo monitorio, era seguito un ulteriore prestito di Euro 20.000,00, doc. 4 del fascicolo monitorio); la , invece, era stata intimata quale fideiussore in Parte_3
forza di atto di garanzia dalla stessa sottoscritto in data 12.9.2017 (doc. 5
fascicolo monitorio).
Gli opponenti contestavano l'abusivo riempimento del doc. 3 da parte dell'avv.
Atzeni, che all'epoca assisteva e contestavano che tale foglio costituisse CP_1
atto di riconoscimento di debito, essendo piuttosto qualificabile come contratto di mutuo.
Gli attori, inoltre, disconoscevano la sottoscrizione apposta ai docc. 4 e 5.
comunque negava di avere ricevuto le somme indicate nel CP_1
ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. e deduceva di non avere avuto alcun rapporto con il ricorrente, da lui mai conosciuto o incontrato.
pagina 3 di 17 1.2 Il convenuto si costituiva contestando la fondatezza dei rilievi delle controparti ed osservando, quanto al doc. 3, che non era stata proposta querela di falso.
1.3 Disposta C.T.U. grafologica, senza dar corso alle istanze di prova testimoniale delle parti, il Tribunale con sentenza n. 126/2023 definiva la causa,
accogliendo l'opposizione.
1.4 Il primo giudice, esclusa la necessità di proporre querela di falso avverso il doc. 3, analizzava il contenuto della denuncia querela per truffa presentata dall'opposto nel mese di luglio e riteneva che il primo riconoscimento di debito,
sulla base delle circostanze evidenziate dallo stesso all'autorità di Pt_1
polizia, andasse qualificato come contratto di mutuo. Rilevava, inoltre, la mancanza di prova della consegna delle somme asseritamente mutuate, non avendo depositato contabili di bonifico, estratti conto bancari o copie di Pt_1
assegni.
1.5 Secondo il Tribunale, a tale mancanza di prova documentale non poteva sopperirsi mediante la prova testimoniale chiesta dal convenuto (capitoli n. 5 e
10 formulati con la memoria istruttoria ) in quanto generica nonché “per la
qualità del teste” portatore di un interesse in causa in quanto indicato nella denuncia presentata da come uno degli autori della truffa perpetrata ai suoi CP_1
danni e “che, come evidenziato dagli opponenti (..) era in quel periodo oggetto
di notizie di stampa riguardanti, tra l'altro: sua appropriazione indebita del
risarcimento spettante ad un proprio cliente per infortunio sul lavoro;
suo
arresto a seguito di fuga a piedi in autostrada dopo avere gravemente ferito la
moglie con mazza da golf”.
pagina 4 di 17 1.6 Riscontrava, inoltre, una contraddittorietà nella difesa dell'opposto che aveva esordito con l'inciso “Il decreto ingiuntivo è infondato” e fatto riferimento al doc. 3 qualificato come esposto alla Procura della Repubblica, mentre si trattava di denuncia-querela presentata non dall'opponente, ma dallo stesso nella Pt_1
quale quest'ultimo aveva esposto circostanze tali da poter qualificare il doc. 3
dallo stesso prodotto al più come convenzione privata di mutuo. Quindi,
evidenziava che “Nonostante tale esordio” il convenuto in comparsa di costituzione aveva chiesto che venisse “rigettata l'opposizione con conferma del
decreto ingiuntivo opposto”.
1.7 Ulteriormente, il Tribunale riteneva irrilevante la mancata risposta alla raccomandata inviata in data 7.7.2020 dal difensore dell'opposto, avv. Giovanni
Tisato in quanto “il ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
presentato dal reca la data 15.7.2020, quindi, verosimilmente la Pt_1
reazione alla raccomandata 7.7.2020 non era mancata, ma in itinere, visto il
ristretto spazio temporale tra le due iniziative del ” Pt_1
1.8 Pertanto, il primo giudice, in mancanza di altra prova della consegna della somma di Euro 150.000,00, respingeva tale domanda del , dando inoltre Pt_1
atto che l'opposto in comparsa conclusionale aveva rinunciato alle domande fondate sui docc 4 e 5 prodotti in sede monitoria (le cui sottoscrizioni, secondo quanto accertato dal C.T.U., erano state contraffatte).
1.9 Il decreto ingiuntivo veniva quindi revocato, con condanna del convenuto alle spese di lite e di C.T.U.
*****
pagina 5 di 17 2.1 Avverso la predetta pronuncia, per la parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento della somma di Euro 150.000,00, ha proposto appello Parte_1
che, con quello che può essere qualificato come primo motivo, ha preliminarmente ritenuto di dover svolgere “alcune precisazioni”, ribadendo la necessità di proporre querela di falso avverso il doc. 3, in quanto ha CP_1
sostenuto la tesi del riempimento abusivo di un foglio sottoscritto “in bianco”.
Inoltre, è irrilevante che si tratti di riempimento absque pactis oppure contra
pacta.
L'atto di ricognizione di debito, pertanto, non essendo stata proposta querela di falso, risulta “allo stato pienamente efficace nei suoi confronti” .
2.2. Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la qualificazione del doc. 3
effettuata dal Tribunale giacché la scrittura prodotta costituirebbe promessa di pagamento, osservando in proposito: “Risulta evidente che la scrittura è stata
consegnata dall'Avv. Atzerni – per conto di si rammenti - proprio sul CP_1
presupposto dell'esecuzione del pagamento, diversamente la scrittura non
sarebbe mai stata consegnata a e questi non ne sarebbe mai venuto in Pt_1
possesso se non avesse dato corso al pagamento.”.
2.3 Con il terzo motivo ha lamentato il rigetto dell'istanza di prova testimoniale sul capitolo 5 della memoria istruttoria (avvenuto per le ragioni già indicate al paragrafo 1.5) in quanto sufficientemente preciso posto che la mancata indicazione delle modalità di consegna poteva al più costituire una precisazione da rivolgere al momento dell'escussione testimoniale. Inoltre, il Tribunale non ha specificato di quale interesse l'avv. Atzeni sarebbe portatore e comunque lo stesso non configura incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non pagina 6 di 17 essendovi, pertanto, motivo per impedire al teste di rendere le sue dichiarazioni.
Peraltro, anche ad ammettere l'incapacità/inattendibilità del legale, il Tribunale
avrebbe potuto sentire l'altro teste indicato, vale a dire il dott. Cunico
(commercialista dell'appellante che aveva avuto notizia delle necessità
finanziarie di e lo aveva messo in contatto con l'avv. Atzeni). CP_1
2.4. Con il quarto motivo l'appellante ha contestato la valutazione di contraddittorietà delle sue difese effettuata dal Tribunale, evidenziando che la dicitura “il decreto ingiuntivo è infondato” anziché “l'opposizione è infondata”
costituirebbe un mero error calami del tutto irrilevante ai fini della decisione.
2.5 Con il quinto motivo ha criticato la valutazione della condotta tenuta dall'opponente a seguito dell'invio della diffida dell'avv. Tisato. ritenendo
“diversamente indiziante la condotta omissiva di ” che “raggiunto dalla CP_1
richiesta di pagamento, non si è fatto vivo per oltre un mese se si considera che
la notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta il 24.08.20”.
2.6. , pertanto, ha chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione Pt_1
della somma di Euro 150.000,00 oltre interessi contrattualmente previsti.
2.7. Si è costituito anche in appello chiedendo il rigetto del CP_1
gravame.
2.8 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, nella quale le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio di comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza del C.I. del
01.02.2024.
*****
pagina 7 di 17 3. Preliminarmente, occorre stabilire se il Tribunale potesse esaminare le contestazioni di ovvero se le dovesse considerare inammissibili CP_1
in ragione della necessità della presentazione, mai avvenuta, di una querela di falso.
3.1 Secondo quanto sostenuto sin dalla citazione di primo grado, il doc.3
rappresenta per l'opponente “Il frutto di un abusivo riempimento di un foglio
firmato totalmente in bianco dal Sig. ” . L'opponente ha altresì specificato CP_1
che “il Sig. non ha mai conferito all'Avv. Atzeni l'incarico di CP_1
reperire dei soldi da soggetti terzi né ha consegnato allo stesso oggetti in pegno
a garanzia di un prestito mai richiesto.”
Tali affermazioni risultano più chiare se poste in correlazione con la denuncia-
querela per truffa presentata dall'appellato a seguito della produzione del citato documento (doc. 5 fascicolo di primo grado). In tale documento si può leggere,
tra l'altro, che all'epoca dei fatti era assistito dall'avv. Azteni e che, però, CP_1
mai gli aveva chiesto di attivarsi per reperire finanziatori e tanto meno aveva apposto la sua firma su documenti volti a favorire siffatta operazione economica.
L'odierno appellato ha, quindi, evidenziato che “l'allora mio avvocato mi
chiedeva di sottoscrivere vari atti e documenti ovvero di sottoscrivere vari fogli
in bianco che lui avrebbe poi riempito con atti o istanze che doveva presentare
per la tutela dei miei interessi”, ed ha ipotizzato che tale foglio sia stato riempito abusivamente dallo stesso o dalla sua controparte processuale. Pt_4
3.2 Ciò posto, osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. sez. 2 , ordinanza n. 21587 del 22/08/2019), “Nel caso
di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento "absque pactis"
pagina 8 di 17 consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in
qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento
"contra pacta" consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del
"mandatum ad scribendum", il quale può avere non solo un contenuto positivo,
ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui
dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso" (Cass.
8899/2018; Cass. 18989/2010).
Più in particolare, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in
bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il
riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto
che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a
completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore
completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza una vera e
propria falsità materiale. Allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato il
riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell'atto
non può essere esclusa, in quanto attraverso il mandatum ad scribendum il
mandante fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla
formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini del necessario
esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato
autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il
documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla
quale si riferisce l'autorizzazione (Cass. 5245/2006; Cass. 308/2002; Cass.
12823/1997).”.
pagina 9 di 17 3.3 ha quindi denunciato un riempimento contra pacta, in quanto secondo CP_1
gli accordi presi con l'avv. Atzeni, la sottoscrizione apposta avrebbe dovuto essere utilizzata per la presentazione di memorie o istanze all'autorità
giudiziaria.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non era necessaria la presentazione di querela di falso.
*****
4. Con riferimento al secondo motivo, osserva il Collegio che il doc. 3, datato 7
agosto 2017, prodotto dal nella fase monitoria si intitola “PRIVATA Pt_1
CONVENZIONE E RICONOSCIMENTO DI DEBITO” e nel primo capoverso l'odierno appellato ha dichiarato “di aver ricevuto dal sig. la Parte_1
somma di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) a titolo di prestito personale,
somma che si obbliga a restituire entro e non oltre il 28/2/2018.” Il documento prevede inoltre un pegno (preziosi consegnati ad un soggetto fiduciario non meglio indicato) “A garanzia della puntuale ed integrale restituzione della
somma data in prestito”.
Il documento integra, quindi, senz'altro una ricognizione di debito e non già un contratto di mutuo come ritenuto dal Tribunale anche se le circostanze evidenziate dal primo giudice assumono rilievo sotto un altro profilo.
4.2 Mette conto in proposito rilevare che la giurisprudenza di legittimità (v, tra le altre, Cass. sez. 1, ordinanza n. 2091 del 25/01/2022), ha precisato che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
pagina 10 di 17 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è
invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
E' poi noto che la prova contraria rispetto a quanto risulta dalla ricognizione di debito può essere fornita con qualsiasi mezzo.
4.3 Ciò posto, nella denuncia querela presentata in data 15.7.2020 alla Stazione
Carabinieri di Schio, , dopo avere descritto le circostanze con cui venne Pt_1
in possesso del documento di data 7.8.2017 (con un ruolo fondamentale svolto dall'avv. Atzeni sul quale si tornerà nel prosieguo) affermò che “Qualche giorno
dopo trasferii al mutuatario il mutuo convenuto”. Pertanto, lo stesso sedicente creditore ha ammesso che il giorno 7.8.2017 non vi fu alcun trasferimento di denaro.
Dalla predetta denuncia-querela si evince, inoltre, che l'appellante non ha mai visto né conosciuto l'appellato (tale circostanza non è stata smentita nel giudizio).
pagina 11 di 17 Risulta a questo punto evidente, perché confessato dallo stesso appellante, che non ha consegnato direttamente alcuna somma ad (dando a tali Pt_1 CP_1
fini per pacifico che la somma possa essere stata consegnata in contanti, posto che, se il pagamento fosse avvenuto con mezzi tracciabili, non vi sarebbero state discussioni sull'effettiva traditio e sul beneficiario).
Deve allora concludersi che le somme di denaro sono state eventualmente consegnate all'avv. Atzeni, sicché, appurato che i rapporti tra le parti non si sono svolti secondo le modalità indicate nell'atto di riconoscimento di debito, tale documento non può assumere alcun rilievo probatorio.
Allora, occorre accertare se il pagamento sia avvenuto e, ove così fosse, se la somma sia stata corrisposta ad un soggetto incaricato dal debitore.
4.3.1 Circa il primo aspetto il Collegio ritiene alquanto improbabile che una somma così significativa possa essere effettivamente fuoriuscita dal patrimonio del . Invero, visto l'elevato ammontare dell'importo asseritamente Pt_1
mutuato, il pagamento – anche per rispettare la normativa antiriciclaggio –
avrebbe dovuto essere effettuato secondo modalità tracciabili e, in ogni caso,
l'atto di quietanza avrebbe dovuto essere sottoscritto dal soggetto al quale,
secondo l'appellante, le somme furono consegnate, vale a dire l'avv. Atzeni.
Circa quest'ultimo aspetto, la circostanza che il doc. 3 neppure menzioni il citato legale (al quale, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero stato consegnati in pegno un anello di grande valore e 960 grammi di oro), indicando un non meglio precisato “soggetto fiduciario”, contribuisce a rendere i contorni della vicenda tutt'altro che chiari.
pagina 12 di 17 4.3.2. Anche ad ammettere che le somme siano state effettivamente consegnate
(in contanti) all'avv. Atzeni, rimane l'assoluta mancanza di prova del potere di rappresentanza o del conferimento di un incarico di altra natura (es. mandato all'incasso) da parte dell'appellato al predetto legale.
Non è chiaro se per l'appellante l'avv. Atzeni abbia svolto il ruolo di mero nuncio oppure se abbia avuto un effettivo potere negoziale (es. mediando sull'ammontare del tasso di interesse). Ulteriore confusione è ingenerata dall'affermazione, contenuta nella denuncia querela presentata dall'appellante,
secondo cui questi, prima del 7.8.2017, avrebbe affidato all'avv. Atzeni
l'incarico di “predisporre i contratti che mi garantissero in merito alla
restituzione da parte del (..)” quasi che il citato legale sia CP_1
intervenuto nella presente vicenda in rappresentanza del convenuto in primo grado e non già dell'opponente come sostenuto in causa dal . Pt_1
In ogni caso, non è stato provato il conferimento di un incarico da parte dell' che autorizzasse il difensore dell'epoca ad incassare somme per conto CP_1
del suo cliente così consentendo di imputare l'attività, materiale o negoziale,
svolta dall'avv. Atzeni all'odierno appellato.
4.4. Il secondo motivo è, pertanto, respinto.
*****
5. Chiarito che non vi è prova documentale della consegna della somma,
occorre stabilire se tale fatto possa essere dimostrato con il capitolo di prova sul quale ha insistito con il terzo motivo. Parte_1
pagina 13 di 17 Il capitolo è il seguente: “vero che la somma richiesta e concessa come prestito
fu consegnata all' per il tramite dell'avv. Roberto Atzeni in data 7.8.17 o CP_1
dica il teste la data esatta se di qualche giorno successiva”
Si ricorda che nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. si era CP_1
opposto all'ammissione di tale capitolo sulla base delle seguenti considerazioni :
“inammissibile in quanto generico e ininfluente, il non ha provato Pt_1
l'esistenza del contratto di mutuo né la dazione della somma di denaro. Inoltre
in applicazione dell'art. 2721 cod. civ. la somma che il Sig. avrebbe Pt_1
concesso in prestito – € 150.000,00 - supera il limite previsto dalla citata norma
ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale per i contratti. Ne deriva
pertanto che l'importo della somma mutuata, elemento essenziale del contratto
di mutuo, non può essere provato per testimoni.”
La decisione del Tribunale di valutare la capitolazione come generica è corretta,
sussistendo ulteriori motivi per i quali il capitolo di prova non poteva essere ammesso. Invero:
- non sono stati indicati il luogo in cui la somma sarebbe stata consegnata e le modalità con le quali tale consegna sarebbe avvenuta;
- la parte in cui si chiede al teste di precisare quale sia il giorno di avvenuta consegna è del tutto indeterminata nonché esplorativa (la prova testimoniale ha lo scopo di confermare circostanze che dovrebbero essere compiutamente dedotte nelle memorie dedicate alla definizione del thema
decidendum);
- l'inciso “per il tramite dell'avv. Atzeni” presuppone la sussistenza di un potere di rappresentanza/mandato/incasso che dovrebbe essere stato pagina 14 di 17 provato in altro modo (con documenti o con altri capitoli di prova a ciò
specificamente dedicati), palesandosi, per il modo nel quale tale circostanza è stata inserita nella capitolazione, la natura del tutto valutativa della richiesta che si voleva effettuare al teste;
- la prova del pagamento, atteso l'importo asseritamente mutuato e l'assenza di elementi che potessero far ritenere credibile la traditio del denaro nei termini ivi rappresentati (si richiama anche a tali fini quanto osservato al precedente punto 4.3.1), non poteva essere fornita in via testimoniale (è irrilevante che l'eccezione di violazione dell'art. 2721
c.c. non sia stata riproposta nella comparsa di costituzione in appello dal momento che il Tribunale non aveva ammesso la capitolazione e l'appellato non era tenuto a formalizzare nuovamente la sua opposizione).
*****
6. Il quarto motivo si risolve nella segnalazione di un error calami che è del tutto ininfluente sulla decisione.
7. Le circostanze oggetto del quinto motivo d'appello non sono idonee a mutare le conclusioni cui si è sin qui giunti in quanto la mancata risposta ad un'intimazione stragiudiziale non ha, di per sé, alcun rilievo (nella fase pre-
processuale non opera il principio di non contestazione) e comunque il circoscritto periodo di tempo trascorso tra la ricezione dell'intimazione (il
9.7.2020 secondo quanto precisato dall'appellato, non essendo stata depositata la cartolina di ricevimento della raccomandata) e la notifica del decreto ingiuntivo pagina 15 di 17 (avvenuta il 24.8.2020) non consente di attribuire uno specifico significato alla condotta omissiva serbata da CP_1
*****
8. L'appello è, pertanto, respinto.
8.1 L'esito del giudizio determina la soccombenza dell'appellante, tenuto al pagamento delle spese del presente grado dell'appellato, liquidate secondo valori medi, esclusa la fase istruttoria, in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
8.2 Stante il rigetto del gravame, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 126/2023 pronunciata il CP_1
18.01.2023 dal Tribunale di Vicenza, lo rigetta e:
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese dell'appellato, che liquida in
Euro 9.991,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. Pt_1
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 14 aprile 2025
pagina 16 di 17 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/07/2023 al n. 1422/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.1.11973, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Tisato Giovanni e
Zerbaro Maddalena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Antonio Sartori in Venezia S. Polo n. 2988 come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
3.11.1957, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Baldisserotto Andrea e
Fortuna Antonio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza
Trieste n. 8, Montagnana (PD), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Pt_2
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 13.03.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
L'appellante insiste per l'accoglimento delle conclusioni riportate nell'atto di
appello, riportandosi a tutte le argomentazioni ivi dedotte, ed insistendo anche
in via istruttoria chiedendo l'ammissione del ca pitolo di prova indicato quale
capitolo n. 5 della memoria ex art. 183 VI° co c.p.c. n. 2) di primo grado datata
9.04.2021 che di seguito si riporta: 5) “Vero che la somma richiesta e concessa
come prestito fu conse gnata all' per il tramite dell'avv. Roberto Atzeni in CP_1
data 7.08.17 o dica il teste la data esatta se di qualche giorno diversa”.
Testi indicati: avv. Roberto Atzeni di Schio e dott. Giulio Cunico di Thiene
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito: rigettarsi per le ragioni di cui in narrativa l'appello proposto dal
Sig. poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per Parte_1
l'effetto confermarsi la sentenza n. 126/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza.
pagina 2 di 17 Con vittoria di compenso di avvocato, spese generali 15%, oltre IVA e CPA del
doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 ed proponevano, con atto di CP_1 Parte_3
citazione notificato il 18.9.2020, opposizione avverso il D.I. nr. 1830/2020
emesso dal Tribunale di Vicenza in data 24.7.2020 in accoglimento del ricorso presentato da per ottenere il pagamento della somma di Euro Parte_1
170.000,00, oltre interessi.
A sostegno del ricorso l'ingiungente aveva esposto di avere concesso in prestito ad la somma capitale indicata, come da atti di riconoscimento di debito CP_1
sottoscritti (ad una prima dazione di Euro 150.000,00, comprovata dal riconoscimento sottoscritto in data 7.8.2017, prodotto sub doc. 3 del fascicolo monitorio, era seguito un ulteriore prestito di Euro 20.000,00, doc. 4 del fascicolo monitorio); la , invece, era stata intimata quale fideiussore in Parte_3
forza di atto di garanzia dalla stessa sottoscritto in data 12.9.2017 (doc. 5
fascicolo monitorio).
Gli opponenti contestavano l'abusivo riempimento del doc. 3 da parte dell'avv.
Atzeni, che all'epoca assisteva e contestavano che tale foglio costituisse CP_1
atto di riconoscimento di debito, essendo piuttosto qualificabile come contratto di mutuo.
Gli attori, inoltre, disconoscevano la sottoscrizione apposta ai docc. 4 e 5.
comunque negava di avere ricevuto le somme indicate nel CP_1
ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. e deduceva di non avere avuto alcun rapporto con il ricorrente, da lui mai conosciuto o incontrato.
pagina 3 di 17 1.2 Il convenuto si costituiva contestando la fondatezza dei rilievi delle controparti ed osservando, quanto al doc. 3, che non era stata proposta querela di falso.
1.3 Disposta C.T.U. grafologica, senza dar corso alle istanze di prova testimoniale delle parti, il Tribunale con sentenza n. 126/2023 definiva la causa,
accogliendo l'opposizione.
1.4 Il primo giudice, esclusa la necessità di proporre querela di falso avverso il doc. 3, analizzava il contenuto della denuncia querela per truffa presentata dall'opposto nel mese di luglio e riteneva che il primo riconoscimento di debito,
sulla base delle circostanze evidenziate dallo stesso all'autorità di Pt_1
polizia, andasse qualificato come contratto di mutuo. Rilevava, inoltre, la mancanza di prova della consegna delle somme asseritamente mutuate, non avendo depositato contabili di bonifico, estratti conto bancari o copie di Pt_1
assegni.
1.5 Secondo il Tribunale, a tale mancanza di prova documentale non poteva sopperirsi mediante la prova testimoniale chiesta dal convenuto (capitoli n. 5 e
10 formulati con la memoria istruttoria ) in quanto generica nonché “per la
qualità del teste” portatore di un interesse in causa in quanto indicato nella denuncia presentata da come uno degli autori della truffa perpetrata ai suoi CP_1
danni e “che, come evidenziato dagli opponenti (..) era in quel periodo oggetto
di notizie di stampa riguardanti, tra l'altro: sua appropriazione indebita del
risarcimento spettante ad un proprio cliente per infortunio sul lavoro;
suo
arresto a seguito di fuga a piedi in autostrada dopo avere gravemente ferito la
moglie con mazza da golf”.
pagina 4 di 17 1.6 Riscontrava, inoltre, una contraddittorietà nella difesa dell'opposto che aveva esordito con l'inciso “Il decreto ingiuntivo è infondato” e fatto riferimento al doc. 3 qualificato come esposto alla Procura della Repubblica, mentre si trattava di denuncia-querela presentata non dall'opponente, ma dallo stesso nella Pt_1
quale quest'ultimo aveva esposto circostanze tali da poter qualificare il doc. 3
dallo stesso prodotto al più come convenzione privata di mutuo. Quindi,
evidenziava che “Nonostante tale esordio” il convenuto in comparsa di costituzione aveva chiesto che venisse “rigettata l'opposizione con conferma del
decreto ingiuntivo opposto”.
1.7 Ulteriormente, il Tribunale riteneva irrilevante la mancata risposta alla raccomandata inviata in data 7.7.2020 dal difensore dell'opposto, avv. Giovanni
Tisato in quanto “il ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
presentato dal reca la data 15.7.2020, quindi, verosimilmente la Pt_1
reazione alla raccomandata 7.7.2020 non era mancata, ma in itinere, visto il
ristretto spazio temporale tra le due iniziative del ” Pt_1
1.8 Pertanto, il primo giudice, in mancanza di altra prova della consegna della somma di Euro 150.000,00, respingeva tale domanda del , dando inoltre Pt_1
atto che l'opposto in comparsa conclusionale aveva rinunciato alle domande fondate sui docc 4 e 5 prodotti in sede monitoria (le cui sottoscrizioni, secondo quanto accertato dal C.T.U., erano state contraffatte).
1.9 Il decreto ingiuntivo veniva quindi revocato, con condanna del convenuto alle spese di lite e di C.T.U.
*****
pagina 5 di 17 2.1 Avverso la predetta pronuncia, per la parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento della somma di Euro 150.000,00, ha proposto appello Parte_1
che, con quello che può essere qualificato come primo motivo, ha preliminarmente ritenuto di dover svolgere “alcune precisazioni”, ribadendo la necessità di proporre querela di falso avverso il doc. 3, in quanto ha CP_1
sostenuto la tesi del riempimento abusivo di un foglio sottoscritto “in bianco”.
Inoltre, è irrilevante che si tratti di riempimento absque pactis oppure contra
pacta.
L'atto di ricognizione di debito, pertanto, non essendo stata proposta querela di falso, risulta “allo stato pienamente efficace nei suoi confronti” .
2.2. Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la qualificazione del doc. 3
effettuata dal Tribunale giacché la scrittura prodotta costituirebbe promessa di pagamento, osservando in proposito: “Risulta evidente che la scrittura è stata
consegnata dall'Avv. Atzerni – per conto di si rammenti - proprio sul CP_1
presupposto dell'esecuzione del pagamento, diversamente la scrittura non
sarebbe mai stata consegnata a e questi non ne sarebbe mai venuto in Pt_1
possesso se non avesse dato corso al pagamento.”.
2.3 Con il terzo motivo ha lamentato il rigetto dell'istanza di prova testimoniale sul capitolo 5 della memoria istruttoria (avvenuto per le ragioni già indicate al paragrafo 1.5) in quanto sufficientemente preciso posto che la mancata indicazione delle modalità di consegna poteva al più costituire una precisazione da rivolgere al momento dell'escussione testimoniale. Inoltre, il Tribunale non ha specificato di quale interesse l'avv. Atzeni sarebbe portatore e comunque lo stesso non configura incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non pagina 6 di 17 essendovi, pertanto, motivo per impedire al teste di rendere le sue dichiarazioni.
Peraltro, anche ad ammettere l'incapacità/inattendibilità del legale, il Tribunale
avrebbe potuto sentire l'altro teste indicato, vale a dire il dott. Cunico
(commercialista dell'appellante che aveva avuto notizia delle necessità
finanziarie di e lo aveva messo in contatto con l'avv. Atzeni). CP_1
2.4. Con il quarto motivo l'appellante ha contestato la valutazione di contraddittorietà delle sue difese effettuata dal Tribunale, evidenziando che la dicitura “il decreto ingiuntivo è infondato” anziché “l'opposizione è infondata”
costituirebbe un mero error calami del tutto irrilevante ai fini della decisione.
2.5 Con il quinto motivo ha criticato la valutazione della condotta tenuta dall'opponente a seguito dell'invio della diffida dell'avv. Tisato. ritenendo
“diversamente indiziante la condotta omissiva di ” che “raggiunto dalla CP_1
richiesta di pagamento, non si è fatto vivo per oltre un mese se si considera che
la notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta il 24.08.20”.
2.6. , pertanto, ha chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione Pt_1
della somma di Euro 150.000,00 oltre interessi contrattualmente previsti.
2.7. Si è costituito anche in appello chiedendo il rigetto del CP_1
gravame.
2.8 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, nella quale le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio di comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza del C.I. del
01.02.2024.
*****
pagina 7 di 17 3. Preliminarmente, occorre stabilire se il Tribunale potesse esaminare le contestazioni di ovvero se le dovesse considerare inammissibili CP_1
in ragione della necessità della presentazione, mai avvenuta, di una querela di falso.
3.1 Secondo quanto sostenuto sin dalla citazione di primo grado, il doc.3
rappresenta per l'opponente “Il frutto di un abusivo riempimento di un foglio
firmato totalmente in bianco dal Sig. ” . L'opponente ha altresì specificato CP_1
che “il Sig. non ha mai conferito all'Avv. Atzeni l'incarico di CP_1
reperire dei soldi da soggetti terzi né ha consegnato allo stesso oggetti in pegno
a garanzia di un prestito mai richiesto.”
Tali affermazioni risultano più chiare se poste in correlazione con la denuncia-
querela per truffa presentata dall'appellato a seguito della produzione del citato documento (doc. 5 fascicolo di primo grado). In tale documento si può leggere,
tra l'altro, che all'epoca dei fatti era assistito dall'avv. Azteni e che, però, CP_1
mai gli aveva chiesto di attivarsi per reperire finanziatori e tanto meno aveva apposto la sua firma su documenti volti a favorire siffatta operazione economica.
L'odierno appellato ha, quindi, evidenziato che “l'allora mio avvocato mi
chiedeva di sottoscrivere vari atti e documenti ovvero di sottoscrivere vari fogli
in bianco che lui avrebbe poi riempito con atti o istanze che doveva presentare
per la tutela dei miei interessi”, ed ha ipotizzato che tale foglio sia stato riempito abusivamente dallo stesso o dalla sua controparte processuale. Pt_4
3.2 Ciò posto, osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. sez. 2 , ordinanza n. 21587 del 22/08/2019), “Nel caso
di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento "absque pactis"
pagina 8 di 17 consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in
qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento
"contra pacta" consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del
"mandatum ad scribendum", il quale può avere non solo un contenuto positivo,
ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui
dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso" (Cass.
8899/2018; Cass. 18989/2010).
Più in particolare, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in
bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il
riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto
che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a
completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore
completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo realizza una vera e
propria falsità materiale. Allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato il
riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell'atto
non può essere esclusa, in quanto attraverso il mandatum ad scribendum il
mandante fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla
formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini del necessario
esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato
autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il
documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla
quale si riferisce l'autorizzazione (Cass. 5245/2006; Cass. 308/2002; Cass.
12823/1997).”.
pagina 9 di 17 3.3 ha quindi denunciato un riempimento contra pacta, in quanto secondo CP_1
gli accordi presi con l'avv. Atzeni, la sottoscrizione apposta avrebbe dovuto essere utilizzata per la presentazione di memorie o istanze all'autorità
giudiziaria.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non era necessaria la presentazione di querela di falso.
*****
4. Con riferimento al secondo motivo, osserva il Collegio che il doc. 3, datato 7
agosto 2017, prodotto dal nella fase monitoria si intitola “PRIVATA Pt_1
CONVENZIONE E RICONOSCIMENTO DI DEBITO” e nel primo capoverso l'odierno appellato ha dichiarato “di aver ricevuto dal sig. la Parte_1
somma di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) a titolo di prestito personale,
somma che si obbliga a restituire entro e non oltre il 28/2/2018.” Il documento prevede inoltre un pegno (preziosi consegnati ad un soggetto fiduciario non meglio indicato) “A garanzia della puntuale ed integrale restituzione della
somma data in prestito”.
Il documento integra, quindi, senz'altro una ricognizione di debito e non già un contratto di mutuo come ritenuto dal Tribunale anche se le circostanze evidenziate dal primo giudice assumono rilievo sotto un altro profilo.
4.2 Mette conto in proposito rilevare che la giurisprudenza di legittimità (v, tra le altre, Cass. sez. 1, ordinanza n. 2091 del 25/01/2022), ha precisato che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
pagina 10 di 17 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è
invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
E' poi noto che la prova contraria rispetto a quanto risulta dalla ricognizione di debito può essere fornita con qualsiasi mezzo.
4.3 Ciò posto, nella denuncia querela presentata in data 15.7.2020 alla Stazione
Carabinieri di Schio, , dopo avere descritto le circostanze con cui venne Pt_1
in possesso del documento di data 7.8.2017 (con un ruolo fondamentale svolto dall'avv. Atzeni sul quale si tornerà nel prosieguo) affermò che “Qualche giorno
dopo trasferii al mutuatario il mutuo convenuto”. Pertanto, lo stesso sedicente creditore ha ammesso che il giorno 7.8.2017 non vi fu alcun trasferimento di denaro.
Dalla predetta denuncia-querela si evince, inoltre, che l'appellante non ha mai visto né conosciuto l'appellato (tale circostanza non è stata smentita nel giudizio).
pagina 11 di 17 Risulta a questo punto evidente, perché confessato dallo stesso appellante, che non ha consegnato direttamente alcuna somma ad (dando a tali Pt_1 CP_1
fini per pacifico che la somma possa essere stata consegnata in contanti, posto che, se il pagamento fosse avvenuto con mezzi tracciabili, non vi sarebbero state discussioni sull'effettiva traditio e sul beneficiario).
Deve allora concludersi che le somme di denaro sono state eventualmente consegnate all'avv. Atzeni, sicché, appurato che i rapporti tra le parti non si sono svolti secondo le modalità indicate nell'atto di riconoscimento di debito, tale documento non può assumere alcun rilievo probatorio.
Allora, occorre accertare se il pagamento sia avvenuto e, ove così fosse, se la somma sia stata corrisposta ad un soggetto incaricato dal debitore.
4.3.1 Circa il primo aspetto il Collegio ritiene alquanto improbabile che una somma così significativa possa essere effettivamente fuoriuscita dal patrimonio del . Invero, visto l'elevato ammontare dell'importo asseritamente Pt_1
mutuato, il pagamento – anche per rispettare la normativa antiriciclaggio –
avrebbe dovuto essere effettuato secondo modalità tracciabili e, in ogni caso,
l'atto di quietanza avrebbe dovuto essere sottoscritto dal soggetto al quale,
secondo l'appellante, le somme furono consegnate, vale a dire l'avv. Atzeni.
Circa quest'ultimo aspetto, la circostanza che il doc. 3 neppure menzioni il citato legale (al quale, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero stato consegnati in pegno un anello di grande valore e 960 grammi di oro), indicando un non meglio precisato “soggetto fiduciario”, contribuisce a rendere i contorni della vicenda tutt'altro che chiari.
pagina 12 di 17 4.3.2. Anche ad ammettere che le somme siano state effettivamente consegnate
(in contanti) all'avv. Atzeni, rimane l'assoluta mancanza di prova del potere di rappresentanza o del conferimento di un incarico di altra natura (es. mandato all'incasso) da parte dell'appellato al predetto legale.
Non è chiaro se per l'appellante l'avv. Atzeni abbia svolto il ruolo di mero nuncio oppure se abbia avuto un effettivo potere negoziale (es. mediando sull'ammontare del tasso di interesse). Ulteriore confusione è ingenerata dall'affermazione, contenuta nella denuncia querela presentata dall'appellante,
secondo cui questi, prima del 7.8.2017, avrebbe affidato all'avv. Atzeni
l'incarico di “predisporre i contratti che mi garantissero in merito alla
restituzione da parte del (..)” quasi che il citato legale sia CP_1
intervenuto nella presente vicenda in rappresentanza del convenuto in primo grado e non già dell'opponente come sostenuto in causa dal . Pt_1
In ogni caso, non è stato provato il conferimento di un incarico da parte dell' che autorizzasse il difensore dell'epoca ad incassare somme per conto CP_1
del suo cliente così consentendo di imputare l'attività, materiale o negoziale,
svolta dall'avv. Atzeni all'odierno appellato.
4.4. Il secondo motivo è, pertanto, respinto.
*****
5. Chiarito che non vi è prova documentale della consegna della somma,
occorre stabilire se tale fatto possa essere dimostrato con il capitolo di prova sul quale ha insistito con il terzo motivo. Parte_1
pagina 13 di 17 Il capitolo è il seguente: “vero che la somma richiesta e concessa come prestito
fu consegnata all' per il tramite dell'avv. Roberto Atzeni in data 7.8.17 o CP_1
dica il teste la data esatta se di qualche giorno successiva”
Si ricorda che nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. si era CP_1
opposto all'ammissione di tale capitolo sulla base delle seguenti considerazioni :
“inammissibile in quanto generico e ininfluente, il non ha provato Pt_1
l'esistenza del contratto di mutuo né la dazione della somma di denaro. Inoltre
in applicazione dell'art. 2721 cod. civ. la somma che il Sig. avrebbe Pt_1
concesso in prestito – € 150.000,00 - supera il limite previsto dalla citata norma
ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale per i contratti. Ne deriva
pertanto che l'importo della somma mutuata, elemento essenziale del contratto
di mutuo, non può essere provato per testimoni.”
La decisione del Tribunale di valutare la capitolazione come generica è corretta,
sussistendo ulteriori motivi per i quali il capitolo di prova non poteva essere ammesso. Invero:
- non sono stati indicati il luogo in cui la somma sarebbe stata consegnata e le modalità con le quali tale consegna sarebbe avvenuta;
- la parte in cui si chiede al teste di precisare quale sia il giorno di avvenuta consegna è del tutto indeterminata nonché esplorativa (la prova testimoniale ha lo scopo di confermare circostanze che dovrebbero essere compiutamente dedotte nelle memorie dedicate alla definizione del thema
decidendum);
- l'inciso “per il tramite dell'avv. Atzeni” presuppone la sussistenza di un potere di rappresentanza/mandato/incasso che dovrebbe essere stato pagina 14 di 17 provato in altro modo (con documenti o con altri capitoli di prova a ciò
specificamente dedicati), palesandosi, per il modo nel quale tale circostanza è stata inserita nella capitolazione, la natura del tutto valutativa della richiesta che si voleva effettuare al teste;
- la prova del pagamento, atteso l'importo asseritamente mutuato e l'assenza di elementi che potessero far ritenere credibile la traditio del denaro nei termini ivi rappresentati (si richiama anche a tali fini quanto osservato al precedente punto 4.3.1), non poteva essere fornita in via testimoniale (è irrilevante che l'eccezione di violazione dell'art. 2721
c.c. non sia stata riproposta nella comparsa di costituzione in appello dal momento che il Tribunale non aveva ammesso la capitolazione e l'appellato non era tenuto a formalizzare nuovamente la sua opposizione).
*****
6. Il quarto motivo si risolve nella segnalazione di un error calami che è del tutto ininfluente sulla decisione.
7. Le circostanze oggetto del quinto motivo d'appello non sono idonee a mutare le conclusioni cui si è sin qui giunti in quanto la mancata risposta ad un'intimazione stragiudiziale non ha, di per sé, alcun rilievo (nella fase pre-
processuale non opera il principio di non contestazione) e comunque il circoscritto periodo di tempo trascorso tra la ricezione dell'intimazione (il
9.7.2020 secondo quanto precisato dall'appellato, non essendo stata depositata la cartolina di ricevimento della raccomandata) e la notifica del decreto ingiuntivo pagina 15 di 17 (avvenuta il 24.8.2020) non consente di attribuire uno specifico significato alla condotta omissiva serbata da CP_1
*****
8. L'appello è, pertanto, respinto.
8.1 L'esito del giudizio determina la soccombenza dell'appellante, tenuto al pagamento delle spese del presente grado dell'appellato, liquidate secondo valori medi, esclusa la fase istruttoria, in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
8.2 Stante il rigetto del gravame, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 126/2023 pronunciata il CP_1
18.01.2023 dal Tribunale di Vicenza, lo rigetta e:
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese dell'appellato, che liquida in
Euro 9.991,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. Pt_1
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 14 aprile 2025
pagina 16 di 17 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 17 di 17