Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Cimini e Chiara Costagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Molise e Istituto Comprensivo Statale di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del PEI definitivo per l'a.s. 2023-2024, e della proposta in esso contenuta di assegnare ad -OMISSIS-, minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104, di n. 18 ore di sostegno per l’anno scolastico 2024-2025, anziché 30 a copertura totale delle ore di frequenza scolastica;
- del verbale del Gruppo di Lavoro Operativo – GLO del 28/05/2024 in esito al quale è stato approvato il PEI definitivo;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e collegato a quelli impugnati, in quanto lesivi dei diritti e/o degli interessi del minore;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 7.01.2025 :
- del PEI definitivo del 30.10.2024, consegnato in data 13.11.2024, nella parte in cui dispone un numero di ore di sostegno pari a 18 a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore;
- nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti, attraverso i quali l’Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall'Ufficio scolastico regionale;
- nonché degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap ad oggi ignoti, che non tengono conto della situazione di handicap grave in cui versa il minore;
previa declaratoria
- del diritto del minore ad usufruire, per l’intero orario di frequenza scolastica, di un insegnante di sostegno titolato e specializzato
nonché per la declaratoria, con condanna ex art. 34 co.1 lett c) cod. proc. amm.
dell’obbligo in capo alle Amministrazioni intimate di assegnare al minore un insegnante di sostegno titolato e specializzato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i sigg.ri -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, hanno impugnato: a) il PEI definitivo per l'a.s. 2023-2024 e la proposta in esso contenuta di assegnare al predetto minore, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104, solo n. 18 ore di sostegno per l’anno scolastico 2024-2025, anziché 30 a copertura totale delle ore di frequenza scolastica; b) il verbale del Gruppo di Lavoro Operativo – GLO del 28/05/2024, in esito al quale è stato approvato il PEI definitivo; c) ogni altro atto comunque connesso, presupposto e collegato.
2. Il ricorso è stato affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame così rubricato:
Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di diritto allo studio. Eccesso di potere sotto tutti i profili: difetto di istruttoria manifesta illogicità ed incongrua motivazione, contraddittorietà e superficialità dell’azione amministrativa rispetto a precedente provvedimento.
3. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio, nell’interesse dell’Amministrazione intimata, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha dedotto, sotto molteplici profili, l’infondatezza del gravame.
4. All’esito della camera di consiglio del 4.09.2024 il Tribunale, con l’ordinanza n. 98/2024, ha respinto l’istanza cautelare articolata nel ricorso introduttivo, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris.
5. Con motivi aggiunti depositati in data 7.1.2025 i ricorrenti hanno poi esteso l’impugnativa giurisdizionale ai seguenti ulteriori atti: a) il PEI definitivo del 30.10.2024, consegnato in data 13.11.2024, contestato nella parte in cui disponeva, senza ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 18 a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore; b) tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti; c) gli atti e verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap ad oggi ignoti.
I motivi aggiunti sono stati affidati alle seguenti censure, così rubricate:
Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di diritto all’inclusione scolastica dell’alunno disabile, in particolare del D.Lgs 96/2019 «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107» che ha modificato, integrato e corretto il D.Lgs 66/2017; Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 Cost., nonché di violazione degli artt. 1, 3, 8, 12-16 della L. 104/92, di varie norme costituzionali e applicative della predetta legge 104/92; Eccesso di potere sotto tutti i profili, in particolare del difetto di istruttoria, difetto di motivazione, 5 contraddittorietà logica rispetto a precedente provvedimento;
Elusione dell’ordinanza cautelare n. 98/2024 del Tar Molise resa nel presente giudizio:
6. Con memoria depositata in data 31.1.2025 la difesa erariale ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti, atteso che “ la piena conoscenza del P.E.I. relativo all’a.s. 2024-2025, oggi gravato, risulta rigorosamente provata alla luce della sottoscrizione del provvedimento da parte della madre del minore, -OMISSIS-, avvenuta in data 31.10.2024 ” (cfr. memoria depositata in data 31.1.2025, pag. 2), sicché i motivi aggiunti sarebbero stati presentati oltre il termine di legge.
Nel merito, la difesa pubblica ha dedotto comunque l’integrale infondatezza dei medesimi motivi aggiunti.
7. All’esito della camera di consiglio del 5.2.2025 il Tribunale, con ordinanza n. 16/2025, ha accolto parzialmente l’istanza cautelare avanzata nei motivi aggiunti, sulla base della seguente motivazione:
“ Premesso che ad un primo esame appare quantomeno dubbia la fondatezza dell’eccezione di tardività dei motivi aggiunti sollevata dalla difesa erariale, atteso che il P.E.I. con questi impugnato costituisce un atto di natura tecnica e dal testo complesso, le cui modalità redazionali non appaiono suscettibili di permettere, già a colpo d’occhio, un’immediata e completa percezione della portata dell’atto e delle sue previsioni;
Osservato, pertanto, che la pur avvenuta sottoscrizione del documento da parte della odierna ricorrente, nel medesimo contesto temporale in cui l’atto veniva siglato da una molteplicità di altri firmatari, non consente di dimostrare ex se la “piena conoscenza” del provvedimento, dalla quale soltanto, secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 2 cod. proc. amm., può prendere a decorrere il termine decadenziale per l’impugnativa giurisdizionale;
Ricordato che, nell’ambito del complesso sottosistema normativo in materia di sostegno scolastico, mentre il G.L.O. costituisce il titolare tecnico della competenza a valutare il fabbisogno effettivo delle ore di sostegno necessarie all’alunno diversamente abile, e si esprime, in proposito, in base all’analisi della sua condizione e delle necessità emerse dall’esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno, al G.I.T. è assegnata una funzione di verifica e controllo successivo in ordine alla correttezza del monte-ore ore di sostegno richiesto, nella fase finale del procedimento, dal dirigente scolastico, al fine di implementare il sistema di garanzie apprestato in favore del soggetto bisognoso di tutela (cfr. T.A.R. Molise, sentenze nn. 171/2023, 178/2023; 285/2023; 242/2023 e 57/2024);
Rammentato che questo Tribunale, con l’ordinanza n. 98 del 6 settembre 2024, ha respinto la domanda cautelare avanzata con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, sulla base della seguente motivazione: “considerato, alla luce di quanto sopra esposto, che la presente impugnativa appare sfornita di un apprezzabile fumus boni iuris, atteso che nel caso di specie è stato lo stesso G.L.O., il collegio tecnico titolare della centrale competenza di settore, a proporre, nella versione finale del P.E.I., l’assegnazione di 18 ore di sostegno settimanale in favore del minore per l’anno scolastico 2024/2025 (quando lo stesso sarebbe stato iscritto alla classe prima della scuola secondaria di primo grado), indicazione cui gli organi amministrativi intervenuti nel prosieguo della procedura si sono coerentemente conformati;
Sottolineato infine, con riguardo agli interessi del minore disabile, che il P.E.I. in contestazione ha proposto in favore dell’alunno, oltre alle dette 18 ore settimanali di sostegno scolastico, anche l’aggiuntiva attività di assistenza educativa per mezzo dell’assegnazione di un educatore per le restanti 12 ore settimanali”;
Ritenuto che in questa rinnovata sede dalla ricorrente non sono stati forniti elementi idonei a giustificare, da parte del Tribunale, determinazioni diverse dalla decisione cautelare già presa sul tema delle ore di insegnamento di sostegno previste per il minore;
Rilevato, tuttavia, che il P.E.I. sottoscritto in data 30.10.2024, e impugnato con i motivi aggiunti oggetto dell’odierno scrutinio cautelare, ha previsto anche una consistente riduzione delle ore di assistenza in favore del minore, e, segnatamente, discostandosi dalla previsione del P.E.I. sottoscritto il 28.05.2024, che gli riconosceva un numero di ore di assistenza con educatore pari a 12, ha previsto a favore dell’alunno un numero di ore di assistenza limitato ora a 2;
Constatato che tale contrazione delle ore di assistenza riconosciute è stata motivata mediante richiamo al ridotto orario scolastico (pari a 20 ore settimanali) cui l’alunno sarebbe stato da ultimo autorizzato “su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari” (cfr. P.E.I. del 30.10.2024, pag. 10, allegato all’atto di motivi aggiunti);
Considerato, tuttavia, che la decisione dei genitori dell’alunno di accedere ad un orario scolastico così ridotto, sulla cui base si è innestata la previsione del P.E.I. avversata - unitamente ad altre - con l’atto di motivi aggiunti, appare essere indotta dalla “difficoltà della scuola a garantire l’educatore per n. 12 ore”, per cui “i genitori si vedevano costretti a pianificare un’uscita giornaliera anticipata alle 12,20, onde poter garantire a -OMISSIS-un sostegno didattico esterno” (cfr. motivi aggiunti pag. 4);
Rimarcato che la suddetta ben precisa prospettazione di parte ricorrente non è stata oggetto di alcuna puntuale controdeduzione da parte dell’Amministrazione resistente;
Considerato, dunque, che la previsione del PEI del 30.10.2024, con la quale le ore di assistenza materiale riconosciute in favore del minore - originariamente assegnate in numero pari a 12 ore settimanali - sono state ridotte a 2 ore settimanali, si presenta contraddittoria rispetto ai precedenti atti dell’Amministrazione e ingiustificata sul piano della motivazione;
Ritenuto quindi, alla luce delle suesposte considerazioni, che l’odierna domanda cautelare risulta, in parte qua, munita di adeguato fumus boni iuris;
Reputato inoltre, quanto al periculum in mora, che la detta marcata riduzione delle ore di assistenza nei termini previsti nel PEI del 30.10.2024 determini un pregiudizio grave e irreparabile, incidendo negativamente sulla possibilità, per il minore, di svolgere proficuamente il proprio percorso scolastico;
Considerato, pertanto, che deve essere ordinata la sospensione dell’efficacia della su indicata previsione del PEI del 30.10.2024, con la quale le ore di assistenza materiale in favore del minore in discorso sono state ridotte a 2 ore settimanali, con obbligo per l’Amministrazione di ripristinare la previsione racchiusa nel PEI adottato in data 28.05.2024 recante il riconoscimento di 12 ore di assistenza con “educatore” a favore del minore in discorso, sempre che quest’ultimo riprenda a fruire del precedente orario scolastico ”.
Con la detta ordinanza il Tribunale ha quindi sospeso, nei limiti e con gli effetti meglio indicati nella parte motiva, l’efficacia del PEI del 30.10.2024 impugnato con l’atto di motivi aggiunti; e con la medesima ordinanza il Tribunale ha fissato per la trattazione di merito della controversia nella sua interezza la presente udienza pubblica del 3 dicembre 2025.
8. In vista della su indicata udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. con la quale ha insistito sulle proprie tesi, chiedendo l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; ha altresì invocato il riconoscimento, in proprio favore, delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari anche “ nell’ipotesi in cui si ritenesse cessata la materia del contendere causata dal decorso dell’anno scolastico 24-25 (senza che lo studente abbia potuto godere del suo diritto a 30 ore di istruzione scolastica con l’ausilio di un insegnante di sostegno, bensì di sole 18 ore consistendo, le ore residue, in mera assistenza di base)”.
9. All’udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti formulata dalla difesa erariale nella memoria depositata in data 31.1.2025, nella quale è stato rappresentato che “ la piena conoscenza del P.E.I. relativo all’a.s. 2024-2025, oggi gravato, risulta rigorosamente provata alla luce della sottoscrizione del provvedimento da parte della madre del minore, -OMISSIS-, avvenuta in data 31.10.2024 ” (cfr. memoria cit., pag. 2), sicché i motivi aggiunti sarebbero stati presentati oltre il termine di legge.
L’eccezione deve essere respinta.
Al riguardo, il Tribunale, come già rilevato in sede cautelare in occasione dell’ordinanza n. 16/2025, deve qui ribadire che il P.E.I. impugnato con i motivi aggiunti costituisce un atto di natura tecnica e dal testo complesso, le cui modalità redazionali non appaiono suscettibili di permettere, già a colpo d’occhio, un’immediata e completa percezione della portata dell’atto e delle sue previsioni: da ciò consegue che la pur avvenuta sottoscrizione del documento da parte della odierna ricorrente, nel medesimo contesto temporale in cui l’atto veniva siglato da una molteplicità di altri firmatari, non consente di dimostrare ex se la “ piena conoscenza ” del provvedimento, dalla quale soltanto, secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 2 cod. proc. amm., può prendere a decorrere il termine decadenziale per l’impugnativa giurisdizionale.
Da qui l’infondatezza dell’eccezione in disamina.
11. Tanto premesso, il ricorso e i motivi aggiunti devono tuttavia essere dichiarati improcedibili, atteso che, come ricordato dalla stessa parte ricorrente nella memoria depositata in data 30.10.2025, l’anno scolastico 2024/2025 è ormai terminato: circostanza cui naturalmente si correla la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati in questa sede (con il gravame introduttivo e i motivi aggiunti), i quali avevano un’efficacia temporale limitata a tale solo anno (cfr. ex multi s TAR Campania – Napoli, Sez. IV, sentenze n. 3201/2025 e n. 5533/2025).
Al riguardo, il Collegio non ha difficoltà a riconoscere che nelle vicende del tipo di quella oggetto della presente controversia potrebbe potenzialmente residuare al superamento dell’anno scolastico disciplinato dagli atti impugnati un interesse alla decisione, al fine di ottenere con la pronuncia giurisdizionale quantomeno degli effetti di natura conformativa con riferimento all’attività amministrativa relativa agli anni scolastici successivi a quello a cui afferiscono i provvedimenti impugnati.
Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha svolto alcuna specifica allegazione al fine di evidenziare la sussistenza di un siffatto ipotetico interesse. Non solo: una tale evenienza sembra doversi escludere anche alla luce del verbale di “ verifica finale PEI ” depositato dalla stessa parte ricorrente in data 21.10.2025, da cui è desumibile che per il corrente anno scolastico l’alunno abbia ottenuto dal GLO, con conforme verifica finale di p.e.i., il riconoscimento di un orario di sostegno settimanale pari a 30 ore.
12. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, come pure di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati citati.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ER | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.