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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TT
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termini fino all'udienza del 11/12/2025 nella causa iscritta al n. 267/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO FANTINI e Parte_1 dell'Avv. ANA MARIA MARINOVICI, ricorrente
e
, con il patrocinio dell'Avv. ANNA PANNUNZI e dell'Avv. BRUNO CP_1
COLJCA, resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_2
CIOCCA, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto: “A) in via principale, accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso rapporti di lavoro domestico a tempo pieno, con diritto all'inquadramento dello stesso ricorrente nel livello D) del vigente
CCNL Lavoro domestico e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 della somma di € 20.041,10 (nette) oltre €. 5215,94 lorde, a titolo di T.F.R. somma così determinata: 1. €. 3273, 63
(nette) per la mensilità di ottobre 2021 comprensiva di tredicesima Mensilità; 2. €. 1390, 26 (nette) per la mensilità di novembre 2021, quali somme costituenti le ultime tre mensilità prima della cessazione del rapporto di lavoro;
3. €.
5215,94 (lorde) a titolo di TFR;
4. il restante a titolo di differenze retributive nei sensi specificati in parte motiva e come determinate nei conteggi allegati, ovvero, di quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2099 c.c. e 36 cost. oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti accolti. B) Condannare , a versare CP_1 all' e i contributi determinati in relazione a quanto verrà accertato in corso di causa, limitatamente ai CP_2 CP_3 contributi non prescritti;
C) Condannare a risarcire per equivalente alla parte ricorrente il danno causato CP_1 dall'omessa contribuzione nella misura che sarà accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Ana
MA CI e Avv. Francesco Fantini che si dichiarano antistatari”.
2. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
3. Parte resistente ha chiesto condannarsi la resistente al pagamento dei contributi CP_2 omessi nell'ipotesi di accoglimento della domanda, nei limiti della prescrizione.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze di dal 12 agosto 2017 al 25 novembre 2021, data delle dimissioni volontarie, CP_1 con contratto di lavoro subordinato e mansioni di giardiniere inquadrate al livello B del CCNL applicato (lavoratori domestici), osservando un orario imposto dalla resistente e così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver prestato lavoro anche la domenica, prevista come giorno di riposo, e di aver goduto solo parzialmente delle ferie di cui al CCNL, e che comunque le ferie godute non sono state retribuite nella misura di cui al CCNL. Deduce infine di non aver percepito la 13esima e 14esima in relazione all'anno 2021, le mensilità di ottobre e novembre 2021, né il TFR.
2. Sostiene inoltre il ricorrente che, in ragione delle mansioni svolte, egli avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel superiore livello D.
3. In ragione di tutto quanto esposto, il ricorrente lamenta che il trattamento retributivo ricevuto in corso di rapporto sia insufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.
4. Chiede pertanto accertarsi la natura subordinata del rapporto, il suo svolgimento nei termini suesposti ed in particolare il diritto al superiore inquadramento invocato, e conseguentemente condannarsi controparte al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, quantificate come al punto A delle domande riportate in epigrafe, sulla base dei conteggi in atti.
5. Si è costituita tardivamente la resistente , la quale ha contestato le allegazioni in CP_1 fatto del ricorrente, riconoscendo che egli avrebbe lavorato alle proprie dipendenze presso la sua abitazione di Via Polonia n. 8 (Capena) dal mese di agosto 2017 a ottobre 2021, seguendo un orario di lavoro così articolato: tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle
15:30. Sostiene la resistente di aver corrisposto al ricorrente tutto quanto a lui spettante in base alla legge ed al CCNL e risultante dalle buste paga, a mezzo di bonifici bancari o contanti. In particolare sostiene di aver corrisposto in contanti l'ultima mensilità lavorata, individuata in quella di settembre 2021, e di non aver mai corrisposto il TFR a fronte della mancata restituzione da parte del ricorrente di una serie di macchinari di proprietà della resistente stessa (asseritamente impiegati per svolgere lavori presso altri privati nel pomeriggio e nel weekend). Sostiene in particolare la non spettanza della 14esima mensilità in base al CCNL.
6. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, previa istanza di rimessione in termini per il deposito di documentazione a sostegno motivata in ragione del sequestro di un PC aziendale in cui sarebbero asseritamente stati conservati i documenti relativi al rapporto di lavoro tra le parti. CP_
4. Si è costituito chiedendo condannarsi la resistente al pagamento dei contributi omessi nell'ipotesi di accoglimento della domanda, nei limiti della prescrizione.
5. La causa è stata parzialmente decisa con sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c. del
25.11.2025 e rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili, discussi mediante scambio di note di trattazione scritta depositati per l'udienza del 11.12.2025.
6. In particolare, con la sentenza non definitiva:
- E' stato dichiarato il difetto di interesse ad agire in relazione alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato;
- È stata rigettata la domanda volta al riconoscimento delle mansioni superiori;
- È stata accertata la spettanza al ricorrente, per il periodo che va dal 2.8.2017 al 25.11.2021, delle differenze retributive tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante, in ragione dell'inquadramento e dell'orario contrattuali (livello B del CCNL lavoratori domestici, orario full time), inclusa tredicesima e TFR, in applicazione delle tabelle retributive vigenti ratione temporis, e CP_ condannata la resistente al pagamento ad dei contributi omessi, calcolati come per legge sulle suddette differenze retributive.
7. La quantificazione delle somme spettanti è stata effettuata dalla stessa parte ricorrente, con i conteggi alternativi dalla stessa redatti, incontestati da controparte, attendibili ed utilizzabili ai fini della decisione, sulla base delle indicazioni fornite dettagliatamente nella motivazione della sentenza parziale e con ordinanza del 11.11.2025. Ne risultano differenze per euro 7.963.26, di cui euro 4.119,95
a titolo di TFR.
8. La resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore della controparte delle somme suddette, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al saldo.
9. Le spese possono essere compensate al 50% in ragione della parziale soccombenza reciproca, e per il restante 50% seguono la soccombenza e si liquidano come da diaspositivo, in appliocazione del D.M 147/2022, in relazione al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 267/2023 r.g., ferme le statuizioni già contenute nella sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 e 420 co. 4 c.p.c. del 11.11.2025:
- condanna la parte resistente a pagare alla ricorrente, per le causali di cui alla sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c. del 11.11.2025, la somma di euro 7.963.26, di cui euro 4.119,95 a titolo di TFR, oltre accessori dalla spettanza al saldo;
- compensa le spese tra le parti al 50% e condanna parte resistente a rifondere alla resistente il restante 50%, liquidato in euro 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 12 dicembre 2025
Il Giudice
SI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TT
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termini fino all'udienza del 11/12/2025 nella causa iscritta al n. 267/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO FANTINI e Parte_1 dell'Avv. ANA MARIA MARINOVICI, ricorrente
e
, con il patrocinio dell'Avv. ANNA PANNUNZI e dell'Avv. BRUNO CP_1
COLJCA, resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_2
CIOCCA, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto: “A) in via principale, accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso rapporti di lavoro domestico a tempo pieno, con diritto all'inquadramento dello stesso ricorrente nel livello D) del vigente
CCNL Lavoro domestico e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 della somma di € 20.041,10 (nette) oltre €. 5215,94 lorde, a titolo di T.F.R. somma così determinata: 1. €. 3273, 63
(nette) per la mensilità di ottobre 2021 comprensiva di tredicesima Mensilità; 2. €. 1390, 26 (nette) per la mensilità di novembre 2021, quali somme costituenti le ultime tre mensilità prima della cessazione del rapporto di lavoro;
3. €.
5215,94 (lorde) a titolo di TFR;
4. il restante a titolo di differenze retributive nei sensi specificati in parte motiva e come determinate nei conteggi allegati, ovvero, di quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2099 c.c. e 36 cost. oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti accolti. B) Condannare , a versare CP_1 all' e i contributi determinati in relazione a quanto verrà accertato in corso di causa, limitatamente ai CP_2 CP_3 contributi non prescritti;
C) Condannare a risarcire per equivalente alla parte ricorrente il danno causato CP_1 dall'omessa contribuzione nella misura che sarà accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Ana
MA CI e Avv. Francesco Fantini che si dichiarano antistatari”.
2. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
3. Parte resistente ha chiesto condannarsi la resistente al pagamento dei contributi CP_2 omessi nell'ipotesi di accoglimento della domanda, nei limiti della prescrizione.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze di dal 12 agosto 2017 al 25 novembre 2021, data delle dimissioni volontarie, CP_1 con contratto di lavoro subordinato e mansioni di giardiniere inquadrate al livello B del CCNL applicato (lavoratori domestici), osservando un orario imposto dalla resistente e così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver prestato lavoro anche la domenica, prevista come giorno di riposo, e di aver goduto solo parzialmente delle ferie di cui al CCNL, e che comunque le ferie godute non sono state retribuite nella misura di cui al CCNL. Deduce infine di non aver percepito la 13esima e 14esima in relazione all'anno 2021, le mensilità di ottobre e novembre 2021, né il TFR.
2. Sostiene inoltre il ricorrente che, in ragione delle mansioni svolte, egli avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel superiore livello D.
3. In ragione di tutto quanto esposto, il ricorrente lamenta che il trattamento retributivo ricevuto in corso di rapporto sia insufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.
4. Chiede pertanto accertarsi la natura subordinata del rapporto, il suo svolgimento nei termini suesposti ed in particolare il diritto al superiore inquadramento invocato, e conseguentemente condannarsi controparte al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, quantificate come al punto A delle domande riportate in epigrafe, sulla base dei conteggi in atti.
5. Si è costituita tardivamente la resistente , la quale ha contestato le allegazioni in CP_1 fatto del ricorrente, riconoscendo che egli avrebbe lavorato alle proprie dipendenze presso la sua abitazione di Via Polonia n. 8 (Capena) dal mese di agosto 2017 a ottobre 2021, seguendo un orario di lavoro così articolato: tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle
15:30. Sostiene la resistente di aver corrisposto al ricorrente tutto quanto a lui spettante in base alla legge ed al CCNL e risultante dalle buste paga, a mezzo di bonifici bancari o contanti. In particolare sostiene di aver corrisposto in contanti l'ultima mensilità lavorata, individuata in quella di settembre 2021, e di non aver mai corrisposto il TFR a fronte della mancata restituzione da parte del ricorrente di una serie di macchinari di proprietà della resistente stessa (asseritamente impiegati per svolgere lavori presso altri privati nel pomeriggio e nel weekend). Sostiene in particolare la non spettanza della 14esima mensilità in base al CCNL.
6. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, previa istanza di rimessione in termini per il deposito di documentazione a sostegno motivata in ragione del sequestro di un PC aziendale in cui sarebbero asseritamente stati conservati i documenti relativi al rapporto di lavoro tra le parti. CP_
4. Si è costituito chiedendo condannarsi la resistente al pagamento dei contributi omessi nell'ipotesi di accoglimento della domanda, nei limiti della prescrizione.
5. La causa è stata parzialmente decisa con sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c. del
25.11.2025 e rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili, discussi mediante scambio di note di trattazione scritta depositati per l'udienza del 11.12.2025.
6. In particolare, con la sentenza non definitiva:
- E' stato dichiarato il difetto di interesse ad agire in relazione alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato;
- È stata rigettata la domanda volta al riconoscimento delle mansioni superiori;
- È stata accertata la spettanza al ricorrente, per il periodo che va dal 2.8.2017 al 25.11.2021, delle differenze retributive tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante, in ragione dell'inquadramento e dell'orario contrattuali (livello B del CCNL lavoratori domestici, orario full time), inclusa tredicesima e TFR, in applicazione delle tabelle retributive vigenti ratione temporis, e CP_ condannata la resistente al pagamento ad dei contributi omessi, calcolati come per legge sulle suddette differenze retributive.
7. La quantificazione delle somme spettanti è stata effettuata dalla stessa parte ricorrente, con i conteggi alternativi dalla stessa redatti, incontestati da controparte, attendibili ed utilizzabili ai fini della decisione, sulla base delle indicazioni fornite dettagliatamente nella motivazione della sentenza parziale e con ordinanza del 11.11.2025. Ne risultano differenze per euro 7.963.26, di cui euro 4.119,95
a titolo di TFR.
8. La resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore della controparte delle somme suddette, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al saldo.
9. Le spese possono essere compensate al 50% in ragione della parziale soccombenza reciproca, e per il restante 50% seguono la soccombenza e si liquidano come da diaspositivo, in appliocazione del D.M 147/2022, in relazione al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 267/2023 r.g., ferme le statuizioni già contenute nella sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 e 420 co. 4 c.p.c. del 11.11.2025:
- condanna la parte resistente a pagare alla ricorrente, per le causali di cui alla sentenza ex art. 279, co. 2, n. 4 c.p.c. del 11.11.2025, la somma di euro 7.963.26, di cui euro 4.119,95 a titolo di TFR, oltre accessori dalla spettanza al saldo;
- compensa le spese tra le parti al 50% e condanna parte resistente a rifondere alla resistente il restante 50%, liquidato in euro 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 12 dicembre 2025
Il Giudice
SI TT