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Articolo 2 della Legge 3 aprile 1989, n. 138
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Legge 3 aprile 1989, n. 138
Articolo 2 della Legge 3 aprile 1989, n. 138
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25 aprile 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 25 aprile 1989
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