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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GUARALDI BRUNO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , dell'avv. CP_1 C.F._2 CP_1
ZAULI CESARE MENOTTO e dell'avv. MASOTTI IC
IC MASOTTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , C.F._3 CP_1 dell'avv. ZAULI CESARE MENOTTO e dell'avv. MASOTTI IC
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“dichiarare la cessazione della materia del contendere o, in subordine, rigettare la domanda di assegnazione formulata per la somma di € 1.531,21, ovvero per la diversa somma richiesta a titolo di
IVA sui compensi;
-condannare, in ogni caso, ex art.96, comma 2, c.p.c., i procedenti e ON TT alla CP_1 somma risarcitoria ritenuta di giustizia;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi e con richiesta di distrazione a favore del sottoscritto difensore per tutte le fasi ed i gradi del processo.”
pagina 1 di 5 Per i convenuti:
“Tanto premesso, gli Avv.ti e ON TT LI chiedono dichiararsi inammissibili e/o CP_1 infondate tutte le domande azionate nei loro confronti;
-Spese rifuse.
*
In via istruttoria, previa eventuale revoca dell'ordinanza del 11 novembre 2024, si chiede di ammettere, si opus sit, le prove articolate nella seconda memoria ed in particolare:
-prove per interrogatorio e per testi formulati in particolare nella seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c., alle pagine 7, 8 e seguenti, ed in particolare i capitoli ivi indicati dal n. 1) al n. 7), con i testi ivi indicati ( , e gli indicati direttori pro Testimone_1 CP_2 Testimone_2 Tes_3 tempo dell'agenzia delle entrate);
-si insiste nella richiesta alla Agenzia delle Entrate articolata ex art. 213 c.p.c. alla pag. 9 della seconda memoria;
-si ripropone, se del caso, l'istanza di remissione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis
c.p.c. sulle questioni dibattute, ed in particolare alle pagine 30 e 31 della comparsa di costituzione.
Si insiste in ogni altra domanda, eccezione, controeccezione, istanza istruttoria siccome articolate in atti ed anche ove quivi, per mera avventura non ritrascritta, senza che, per ciò solo possano dirsi operanti presunzioni di abbandono di sorta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva la fase di merito dell'opposizione Parte_1 all'esecuzione attivata dai creditori avvocati e ON TT. CP_1
Questi i fatti, le circostanze e le allegazioni:
- Gli Avvocati e ON TT risultavano creditori di (doc. 1); CP_1 Parte_1
- Notificavano al atto di precetto (per il valore di Euro 14.863,34) con il quale richiedevano anche Pt_1 il pagamento dell'IVA sui compensi (per un totale a tale titolo di Euro 779,62 (doc. 2);
- Procedevano, di poi, a pignoramento immobiliare (doc. 3);
- Veniva dunque radicata la procedura R.G. Es. 89/21, nella quale i medesimi intervenivano spendendo altro titolo esecutivo (doc. 5), nel quale richiedevano ancora una volta il riconoscimento dell'IVA per
Euro 751,59;
- interponeva pertanto opposizione contestando la possibilità di precettare l'IVA sui compensi dei Pt_1 difensori (per un totale di Euro 1.531,21). Il Giudice dell'Esecuzione, non essendo stata richiesta la sospensione del procedimento, assegnava termine per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Si costituivano i creditori procedenti, fermamente contestando l'avversa opposizione della quale chiedevano il rigetto evidenziando, sostanzialmente, la piena legittimità dell'inclusione dell'IVA a pagina 2 di 5 precetto.
Nelle more del presente giudizio veniva emessa l'ordinanza n. 3084/2025, con la quale la Corte di
Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da testualmente provvedeva “La Corte Parte_1 accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il perimetro del presente giudizio è rappresentato dall'opposizione a precetto svolta da e Parte_1 relativa alle somme richieste a titolo di IVA nel precetto notificato in data 1 aprile 2021 (doc. 2) e nel successivo atto di intervento (doc. 2) e in un successivo atto di intervento sempre dagli stessi depositato in seno alla procedura esecutiva scaturita a seguito del primo atto di precetto (doc. 4).
Va rappresentato che i titoli esecutivi fondanti la procedura sono rappresentati da due provvedimenti emessi dal Tribunale di Forlì (doc. 1 e doc. 5), con i quali veniva condannato alla refusione delle Pt_1 spese di lite in favore degli Avvocati e ON TT, oltre ad anticipazioni, spese CP_1 generali ed IVA di legge (gli importi ammontavano ad Euro 2.738,00 quanto all'ordinanza prodotta sub doc. 1 e ad Euro 2.735,00 quanto all'ordinanza prodotta sub doc. 5).
In via preliminare deve essere vagliato il profilo relativo alla competenza per valore.
I creditori opposti eccepiscono l'insussistenza della competenza del Tribunale in quanto la somma contestata ammonta ad un totale di Euro 1.531,21, pertanto sussisterebbe la competenza del Giudice di
Pace.
L'eccezione è infondata, in primo luogo a fronte di quanto previsto dall'art. 27 c.p.c., che prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice del luogo dell'esecuzione, in secondo luogo, e a fortiori, a fronte di quanto previsto dall'art. 17 c.p.c. rispetto alla competenza per valore, per la quale, dovendosi fare riferimento al complessivo credito di cui al precetto (Euro 14.863,34), comunque sussiste la competenza del Tribunale.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato caducato (dall'ordinanza della Corte di Cassazione di cui si è sopra detto) il titolo fondante l'esecuzione.
Come noto la cessazione della materia del contendere è istituto di creazione giurisprudenziale, il cui contenuto è stato indicato in termini ormai chiari dalla giurisprudenza, che ne ha ritenuto la ricorrenza in tutti i casi in cui sopraggiunga un evento che elimina il contrasto tra le parti, facendo venire meno la necessità di una pronuncia sull'originario oggetto del processo (SS.UU sent. n. 1048/2000, Cass. Civ. sent. n. 4714/06 e Cass. Civ. sent. n. 17312/15); pertanto, essendo venuto meno il titolo esecutivo a fronte della disposta cassazione con rinvio al Tribunale, è venuta meno la necessità di una pronuncia pagina 3 di 5 sulla fondatezza dei motivi di opposizione.
Ciò tuttavia determina il conseguente onere del giudice di statuire sulle spese di lite, facendo applicazione del noto principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, ord. 24714/22).
Sul punto, gli odierni opposti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio in favore di atteso che l'opposizione risulta fondata. Parte_1
Premesso che “In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 2818 del
30/01/2024), nel caso che occupa (parte soccombente condannata al pagamento delle Parte_1 spese di lite, delle anticipazioni, delle spese generali, nonché di IVA e CPA) ha puntualmente allegato che e ON TT: CP_1
- Hanno agito in autodifesa sia nella fase di cognizione sia in seno al precetto;
- Hanno notificato in autodifesa il precetto;
- Hanno spiegato in autodifesa l'atto di intervento;
- Sono stati rappresentati e difesi, oltre che da se medesimi, anche dall'avv. Cesare Menotto
LI.
Di tutto quanto sopra esposto vi è evidenza documentale (docc. da 1 a 5 parte opponente).
L'opponente ha contestato l'applicazione dell'IVA a precetto in quanto, proprio a fronte dell'attività svolta in autodifesa, l'IVA non risulta dovuta a mente di quanto previsto dal D.P.R. 633/1972.
L'impostazione è corretta ed è peraltro già stata avallata da un precedente di legittimità relativo alla medesima questione involgente i compensi liquidati in favore dell'avv. CP_1
Così si legge “Orbene, con riferimento alla presente fattispecie, gli - parte soccombente Pt_2 all'esito del (primo grado del) giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., relativo ad un credito per prestazioni professionali rese nei loro confronti dall'Avv. - hanno contestato, a norma CP_1 dell'art. 615 cod. proc. civ., il diritto dello stesso (fatto valere, in via esecutiva, sulla base degli atti di precetto per cui è causa, "azionati su istanza del solo Avv. Carlo Zaulì", come si legge nella sentenza impugnata), di conseguire anche l'IVA, in relazione alla condanna alle spese processuali comminata a loro carico, essendo stato il predetto avvocato difensore di sé medesimo. Siffatto ordine di idee ha condotto la Corte felsinea ad accogliere la proposta opposizione, ritenendo non dovuta l'IVA, quantunque l'Avv. fosse assistito da un codifensore. CP_1
Si tratta, per vero, di decisione corretta, considerato che l'IVA, per l'Avv. nella presente ipotesi, CP_1 non ha rappresentato un costo, sicché il suo riconoscimento integrerebbe un'ingiusta locupletazione.
Difatti, quanto all'attività professionale dallo stesso svolta per sé medesimo, il riconoscimento dell'IVA pagina 4 di 5 si porrebbe in contrasto con la presunzione di gratuità che assiste simili prestazioni, mentre, con riferimento all'opera professionale prestata dal codifensore, lo si pone, comunque, come CP_1 soggetto legittimato a detrarre l'IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”, (così,
Cass. Civ. ord. 5950/23).
Allo stesso modo nel caso che occupa: non sussiste il diritto di portare l'IVA precetto, atteso che per gli
Avvocati e TT l'IVA non è un costo nel caso che occupa, sia in quanto hanno esercitato in CP_1 autodifesa, sia in quanto sarebbero comunque legittimati a detrarre l'IVA spettante all'avv. Cesare
Menotto LI.
Da ciò discende la condanna alle spese relative al presente procedimento (valori minimi quanto alla fase istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso proprio).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., sia in quanto si è statuito in base al principio della
“soccombenza virtuale” e non può dunque ritenersi sussistente la soccombenza ex art. 96 c.p.c., sia in quanto, in ogni caso non sussiste l'elemento soggettivo richiesto dalla norma invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara tenuti e condanna e ON TT al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 della somma di Euro 4.237,00 a titolo di compensi, Euro 237,00 per spese, spese generali
[...] al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Forlì, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GUARALDI BRUNO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , dell'avv. CP_1 C.F._2 CP_1
ZAULI CESARE MENOTTO e dell'avv. MASOTTI IC
IC MASOTTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , C.F._3 CP_1 dell'avv. ZAULI CESARE MENOTTO e dell'avv. MASOTTI IC
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“dichiarare la cessazione della materia del contendere o, in subordine, rigettare la domanda di assegnazione formulata per la somma di € 1.531,21, ovvero per la diversa somma richiesta a titolo di
IVA sui compensi;
-condannare, in ogni caso, ex art.96, comma 2, c.p.c., i procedenti e ON TT alla CP_1 somma risarcitoria ritenuta di giustizia;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi e con richiesta di distrazione a favore del sottoscritto difensore per tutte le fasi ed i gradi del processo.”
pagina 1 di 5 Per i convenuti:
“Tanto premesso, gli Avv.ti e ON TT LI chiedono dichiararsi inammissibili e/o CP_1 infondate tutte le domande azionate nei loro confronti;
-Spese rifuse.
*
In via istruttoria, previa eventuale revoca dell'ordinanza del 11 novembre 2024, si chiede di ammettere, si opus sit, le prove articolate nella seconda memoria ed in particolare:
-prove per interrogatorio e per testi formulati in particolare nella seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c., alle pagine 7, 8 e seguenti, ed in particolare i capitoli ivi indicati dal n. 1) al n. 7), con i testi ivi indicati ( , e gli indicati direttori pro Testimone_1 CP_2 Testimone_2 Tes_3 tempo dell'agenzia delle entrate);
-si insiste nella richiesta alla Agenzia delle Entrate articolata ex art. 213 c.p.c. alla pag. 9 della seconda memoria;
-si ripropone, se del caso, l'istanza di remissione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis
c.p.c. sulle questioni dibattute, ed in particolare alle pagine 30 e 31 della comparsa di costituzione.
Si insiste in ogni altra domanda, eccezione, controeccezione, istanza istruttoria siccome articolate in atti ed anche ove quivi, per mera avventura non ritrascritta, senza che, per ciò solo possano dirsi operanti presunzioni di abbandono di sorta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva la fase di merito dell'opposizione Parte_1 all'esecuzione attivata dai creditori avvocati e ON TT. CP_1
Questi i fatti, le circostanze e le allegazioni:
- Gli Avvocati e ON TT risultavano creditori di (doc. 1); CP_1 Parte_1
- Notificavano al atto di precetto (per il valore di Euro 14.863,34) con il quale richiedevano anche Pt_1 il pagamento dell'IVA sui compensi (per un totale a tale titolo di Euro 779,62 (doc. 2);
- Procedevano, di poi, a pignoramento immobiliare (doc. 3);
- Veniva dunque radicata la procedura R.G. Es. 89/21, nella quale i medesimi intervenivano spendendo altro titolo esecutivo (doc. 5), nel quale richiedevano ancora una volta il riconoscimento dell'IVA per
Euro 751,59;
- interponeva pertanto opposizione contestando la possibilità di precettare l'IVA sui compensi dei Pt_1 difensori (per un totale di Euro 1.531,21). Il Giudice dell'Esecuzione, non essendo stata richiesta la sospensione del procedimento, assegnava termine per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Si costituivano i creditori procedenti, fermamente contestando l'avversa opposizione della quale chiedevano il rigetto evidenziando, sostanzialmente, la piena legittimità dell'inclusione dell'IVA a pagina 2 di 5 precetto.
Nelle more del presente giudizio veniva emessa l'ordinanza n. 3084/2025, con la quale la Corte di
Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da testualmente provvedeva “La Corte Parte_1 accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il perimetro del presente giudizio è rappresentato dall'opposizione a precetto svolta da e Parte_1 relativa alle somme richieste a titolo di IVA nel precetto notificato in data 1 aprile 2021 (doc. 2) e nel successivo atto di intervento (doc. 2) e in un successivo atto di intervento sempre dagli stessi depositato in seno alla procedura esecutiva scaturita a seguito del primo atto di precetto (doc. 4).
Va rappresentato che i titoli esecutivi fondanti la procedura sono rappresentati da due provvedimenti emessi dal Tribunale di Forlì (doc. 1 e doc. 5), con i quali veniva condannato alla refusione delle Pt_1 spese di lite in favore degli Avvocati e ON TT, oltre ad anticipazioni, spese CP_1 generali ed IVA di legge (gli importi ammontavano ad Euro 2.738,00 quanto all'ordinanza prodotta sub doc. 1 e ad Euro 2.735,00 quanto all'ordinanza prodotta sub doc. 5).
In via preliminare deve essere vagliato il profilo relativo alla competenza per valore.
I creditori opposti eccepiscono l'insussistenza della competenza del Tribunale in quanto la somma contestata ammonta ad un totale di Euro 1.531,21, pertanto sussisterebbe la competenza del Giudice di
Pace.
L'eccezione è infondata, in primo luogo a fronte di quanto previsto dall'art. 27 c.p.c., che prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice del luogo dell'esecuzione, in secondo luogo, e a fortiori, a fronte di quanto previsto dall'art. 17 c.p.c. rispetto alla competenza per valore, per la quale, dovendosi fare riferimento al complessivo credito di cui al precetto (Euro 14.863,34), comunque sussiste la competenza del Tribunale.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato caducato (dall'ordinanza della Corte di Cassazione di cui si è sopra detto) il titolo fondante l'esecuzione.
Come noto la cessazione della materia del contendere è istituto di creazione giurisprudenziale, il cui contenuto è stato indicato in termini ormai chiari dalla giurisprudenza, che ne ha ritenuto la ricorrenza in tutti i casi in cui sopraggiunga un evento che elimina il contrasto tra le parti, facendo venire meno la necessità di una pronuncia sull'originario oggetto del processo (SS.UU sent. n. 1048/2000, Cass. Civ. sent. n. 4714/06 e Cass. Civ. sent. n. 17312/15); pertanto, essendo venuto meno il titolo esecutivo a fronte della disposta cassazione con rinvio al Tribunale, è venuta meno la necessità di una pronuncia pagina 3 di 5 sulla fondatezza dei motivi di opposizione.
Ciò tuttavia determina il conseguente onere del giudice di statuire sulle spese di lite, facendo applicazione del noto principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, ord. 24714/22).
Sul punto, gli odierni opposti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio in favore di atteso che l'opposizione risulta fondata. Parte_1
Premesso che “In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 2818 del
30/01/2024), nel caso che occupa (parte soccombente condannata al pagamento delle Parte_1 spese di lite, delle anticipazioni, delle spese generali, nonché di IVA e CPA) ha puntualmente allegato che e ON TT: CP_1
- Hanno agito in autodifesa sia nella fase di cognizione sia in seno al precetto;
- Hanno notificato in autodifesa il precetto;
- Hanno spiegato in autodifesa l'atto di intervento;
- Sono stati rappresentati e difesi, oltre che da se medesimi, anche dall'avv. Cesare Menotto
LI.
Di tutto quanto sopra esposto vi è evidenza documentale (docc. da 1 a 5 parte opponente).
L'opponente ha contestato l'applicazione dell'IVA a precetto in quanto, proprio a fronte dell'attività svolta in autodifesa, l'IVA non risulta dovuta a mente di quanto previsto dal D.P.R. 633/1972.
L'impostazione è corretta ed è peraltro già stata avallata da un precedente di legittimità relativo alla medesima questione involgente i compensi liquidati in favore dell'avv. CP_1
Così si legge “Orbene, con riferimento alla presente fattispecie, gli - parte soccombente Pt_2 all'esito del (primo grado del) giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., relativo ad un credito per prestazioni professionali rese nei loro confronti dall'Avv. - hanno contestato, a norma CP_1 dell'art. 615 cod. proc. civ., il diritto dello stesso (fatto valere, in via esecutiva, sulla base degli atti di precetto per cui è causa, "azionati su istanza del solo Avv. Carlo Zaulì", come si legge nella sentenza impugnata), di conseguire anche l'IVA, in relazione alla condanna alle spese processuali comminata a loro carico, essendo stato il predetto avvocato difensore di sé medesimo. Siffatto ordine di idee ha condotto la Corte felsinea ad accogliere la proposta opposizione, ritenendo non dovuta l'IVA, quantunque l'Avv. fosse assistito da un codifensore. CP_1
Si tratta, per vero, di decisione corretta, considerato che l'IVA, per l'Avv. nella presente ipotesi, CP_1 non ha rappresentato un costo, sicché il suo riconoscimento integrerebbe un'ingiusta locupletazione.
Difatti, quanto all'attività professionale dallo stesso svolta per sé medesimo, il riconoscimento dell'IVA pagina 4 di 5 si porrebbe in contrasto con la presunzione di gratuità che assiste simili prestazioni, mentre, con riferimento all'opera professionale prestata dal codifensore, lo si pone, comunque, come CP_1 soggetto legittimato a detrarre l'IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”, (così,
Cass. Civ. ord. 5950/23).
Allo stesso modo nel caso che occupa: non sussiste il diritto di portare l'IVA precetto, atteso che per gli
Avvocati e TT l'IVA non è un costo nel caso che occupa, sia in quanto hanno esercitato in CP_1 autodifesa, sia in quanto sarebbero comunque legittimati a detrarre l'IVA spettante all'avv. Cesare
Menotto LI.
Da ciò discende la condanna alle spese relative al presente procedimento (valori minimi quanto alla fase istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso proprio).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., sia in quanto si è statuito in base al principio della
“soccombenza virtuale” e non può dunque ritenersi sussistente la soccombenza ex art. 96 c.p.c., sia in quanto, in ogni caso non sussiste l'elemento soggettivo richiesto dalla norma invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara tenuti e condanna e ON TT al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 della somma di Euro 4.237,00 a titolo di compensi, Euro 237,00 per spese, spese generali
[...] al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Forlì, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5