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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/11/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO AR TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5798 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Vallata (AV) c.so Kennedy n.19, Parte_1 presso lo studio rappresentata e difesa dai procuratori Avv. Enrico Cicchetti e Avv. Giulia Parte_2
Manzi
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14 novembre 2022 ha rappresentato di Parte_1 aver lavorato dall'anno scolastico 2000/2001 quale collaboratrice scolastica, presso vari istituti e in virtù di una pluralità di contratti a termine. Dall'1 settembre 2016 la ricorrente è stata immessa in ruolo e l'Amministrazione ha valutato solo parzialmente ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera il periodo di servizio svolto preruolo, con decreto n. 1458 del 2 gennaio 2020.
La ricorrente ha affermato: il diritto al riconoscimento integrale ai fini della ricostruzione di carriera del servizio prestato in pre-ruolo; il proprio diritto all'inserimento nella fascia stipendiale
15 – 20 anni, a decorrere dall'1 settembre 2022; il proprio credito nei confronti dell'Amministrazione scolastica per la somma di € 19.885,13, per differenze retributive maturate sino alla data del 31 dicembre 2022.
Ha convenuto, pertanto, in giudizio davanti al Tribunale di Velletri il
[...]
, chiedendo: di accertare il suo diritto al riconoscimento di tutti i servizi Controparte_1 pre ruolo prestati, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale, con condanna del convenuto alla sua collocazione nella fascia stipendiale 15 – 20 anni, a CP_1 decorrere dall'1 settembre 2022, e al pagamento in suo favore di € 19.885,13, per differenze retributive maturate sino alla data del 31 dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. Il , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica Controparte_1 del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e all'udienza del 10 ottobre 2023 è stato dichiarato contumace.
2. Disposta una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera e al riconoscimento dell'anzianità maturata anche ai fini stipendiali in relazione al periodo svolto preruolo, oltre la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti.
3.1. Sul punto, devono essere svolte le considerazioni che seguono.
La direttiva n. 1999/70/CE prevede quale obiettivo (clausola n. 1) “a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dispone che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Da ultimo, il d.l. 69/2023 è intervenuto in materia, modificando l'art. 569 d.lgs. 297/1994, che ora dispone, sia pure limitatamente al personale immesso in ruolo dall'a.s. 2023/2024: “
1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico
2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà. 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
3.1.1. La Corte di Cassazione, nel richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha statuito che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7 novembre 2016 n. 22558).
Tali principi sono stati ribaditi dalla stessa Corte di Cassazione, che ha affermato che, in relazione al personale amministrativo, il d.lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato (Cass. 28 novembre
2019, n. 31150).
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149). Diversamente, quanto al servizio pre-ruolo svolto nell'anno 2013, la giurisprudenza della
Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero (Cass. 21 maggio 2025, n. 13618).
3.2. Ne consegue, pertanto, considerata l'immissione in ruolo della ricorrente nell'a.s.
2016/2017 (doc. 4 del ricorso), in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini connessi giuridici ed economici, l'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, salvi gli intervalli di tempo in cui non ha reso alcuna prestazione lavorativa e tenuto conto dell'artt. 9 comma 23 d.l. 78/2010.
3.3. Quanto alla fascia stipendiale e alle differenze retributive maturate, occorre avere riguardo alla consulenza depositata.
3.3.1. Il CTU ha osservato: “Come richiesto dal quesito, la sottoscritta ha ipotizzato una assunzione ab origine a tempo indeterminato conteggiando i giorni lavorati fin dal 27 novembre
2000, e senza interruzioni, come da seguente prospetto: […]
Il calcolo evidenzia che nel giugno 2009 la sig.ra aveva raggiungo i tre anni di Parte_1 servizio (gg 1.080) per cui al momento della successiva assunzione a tempo determinato avvenuta in data 14/9/2009 aveva diritto all'inquadramento nella seconda fascia stipendiale, inquadramento che permane anche per tutti i successivi periodi di servizio a tempo determinato.
Alla data del 1/9/2010 , quando c'è stata la modifica delle fasce con la sparizione della fascia 0-2 , considerato che in base ai criteri indicati nel quesito la sig.ra aveva già Parte_1 raggiunto la fascia 0-2, si è ritenuto di proseguire nei conteggi, calcolando le differenze tra la retribuzione della fascia 3-8 e le minori retribuzioni della nuova fascia 0-8.
La sottoscritta nella bozza di elaborato peritale ha quindi calcolato le differenze retributive spettanti dal 14/09/2009 nei periodi di servizio ante immissione in ruolo, con orario part-time 75%, come da penultima colonna del seguente prospetto, per poi ricalcolarle solo negli a.s. 2013-2014 e
2014-2015 al 75%, in base alle osservazioni dell'Avv. […] Parte_2 Totale differenze € 1.180,91 € 1.451,76
Per quanto riguarda il periodo post immissione in ruolo, considerando per intero i servizi prestati, fatta eccezione per l'anno 2013 e senza la decurtazione di cui agli art. 569-570,
l'anzianità maturata è pari a anni 7 mesi 3 gg 20. Ne consegue che la successiva fascia 9-14 deve considerarsi raggiunta dopo 1 anno, mesi 8, gg 10 dalla assunzione, e quindi nel maggio 2018 e non dal mese di giugno 2019 come indicato nel decreto di ricostruzione della carriera.
A partire dal mese di giugno 2018 sono state quindi calcolate le differenze tra la seconda e la terza fascia stipendiale, come da seguente prospetto: […]
Totale differenze € 1.502,42
Secondo quanto desumibile dal cedolino del mese di ottobre 2016 per la sig.ra è Parte_1 prevista la permanenza nella fascia 9-14 fino al 31/08/2025 (considerato il permanere del blocco per l'annualità 2013), e quindi il passaggio alla fascia 15-20 dal mese di settembre 2025.
La fascia attualmente spettante (mese di dicembre 2023), pur considerati i periodi di servizio pre-ruolo secondo le specifiche del quesito, è quella 9-14 applicata dall'Istituto scolastico.
Tuttavia si evidenzia come l'anzianità di anni 15, secondo i conteggi, viene raggiunta nel maggio
2024, e quindi il passaggio alla fascia 15-20 dovrebbe avvenire dal mese di giugno 2024 e non dal mese di settembre 2025” (relazione agli atti).
A seguito di osservazioni formulate da parte ricorrente, il consulente ha chiarito: “Si ritiene quindi che i conteggi siano stati correttamente effettuati senza considerare l'anzianità maturata nell'anno 2013, come avviane a tutt'oggi per tutto il personale scolastico in ruolo. […]
La sottoscritta, esaminati il certificato di servizio prodotto in allegato al ricorso (e il curriculum giuridico allegato alle osservazioni), rileva che è indicato “orario completo settimanale” anche per i periodi di cui agli a.s. 2013-2014, 2014-2015, mentre nel cedolino di ottobre 2013 prodotto in atti è indicato che la sig.ra è stata assunta dal 23/9/2013 al 30/06/2014 per un orario di 27/36 ed il cedolino mostra chiaramente una retribuzione ridotta in proporzione.
Anche il cedolino di ottobre 2014 indica un orario di 27/36 ed evidenzia una retribuzione proporzionalmente ridotta.
Si è ritenuto quindi di accogliere solo parzialmente l'osservazione (pur in assenza delle relative buste paga), mantenendo per i suddetti periodi 2013-2014 e 2014-2015 la riduzione del
75% già calcolata nella bozza peritale. […]
i conteggi delle differenze sono stati effettuati al lordo delle ritenute di legge”.
Il CTU è giunto pertanto alle seguenti conclusioni: “sussistono differenze retributive tra il trattamento stipendiale effettivamente riconosciuto alla parte ricorrente in virtù dei contratti a termine stipulati tra essa e il MIUR sino alla data della immissione in ruolo e la retribuzione che nel medesimo periodo sarebbe spettata alla stessa parte ricorrente ove invece essa fosse stata impiegata ab origine a tempo indeterminato. Tali differenze sono state quantificate, ad esito delle correzioni parziali effettuate sulla base delle osservazioni dell' Avv. in complessivi € Parte_2
1.451,76.
Per quanto riguarda il periodo successivo alla immissione in ruolo, le differenze spettanti sono state quantificate in € 1.502,42.
In risposta alla seconda parte del quesito peritale, la sottoscritta ha accertato che la fascia retributiva attualmente spettante alla sig.ra (mese di dicembre 2023) è quella 9-14 Parte_1 corrispondente a quella applicata, ma il passaggio alla fascia 15-20 dovrebbe avvenire dal mese di giugno 2024 e non dal mese di settembre 2025”.
3.3.2. Le conclusioni cui giunge il CTU nominato devono qui essere condivise, in quanto argomentate ampiamente con criteri contabili e scientifici, con iter logico ineccepibile.
Rileva l'Ufficio, inoltre, che: da un lato, parte ricorrente non ha contestato le risultanze peritali, specificamente;
dall'altro, parte ricorrente ha indicato nel ricorso anche il trattamento di fine rapporto, come oggetto di domanda, ma nei conteggi depositati (doc. 1) non risulta alcuna liquidazione dell'importo prospettato come spettante a tale titolo, con la conseguenza che non vi è domanda di pagamento del tfr.
4. Pertanto, ritenuta la rilevanza del servizio svolto nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, senza alcun effetto sulla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, si deve dichiarare il diritto della lavoratrice al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'intero servizio prestato in pre-ruolo, con diritto al passaggio alla fascia stipendiale 15-20 anni da giugno
2024, e al pagamento della somma di € 1.451,76 per differenze retributive maturate dalla prima assunzione alla immissione in ruolo e della somma di € 1.502,42 per il periodo successivo alla immissione in ruolo, con condanna del convenuto alla relativa collocazione e al CP_1 conseguente pagamento.
5. Il convenuto, soccombente, deve altresì essere condannato al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento integrale, ai fini giuridici, dei servizi svolti in virtù di contratti a termine presso la scuola statale, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale prevista dal c.c.n.l. di settore, con inserimento della ricorrente nella fascia stipendiale 15-20 anni a decorrere dal giugno 2024; condanna il , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.451,76 per differenze retributive Parte_1 maturate dalla prima assunzione alla immissione in ruolo e della somma di € 1.502,42 per il periodo successivo alla immissione in ruolo, oltre interessi;
condanna il , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in favore di dei compensi di lite, liquidati in € 2.500,00, oltre Parte_1 spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Velletri, 18 novembre 2025
Il giudice
RO AR TO