CA
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/08/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2279 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
OM ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Circonvallazione Gianicolense 112/G;
-APPELLANTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto e Egidio Mammone ed elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Gianicolense 87 -APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2361 pubblicata in data 08/03/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato dall'odierno appellante al fine di ottenere la condanna Parte_2 dell'ente appellato al pagamento della complessiva somma di € 26.857,20 (di cui € 24.057,79 per paga ordinaria, € 2.057,60 per 13ª e € 741,81 per festività), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di maggiori retribuzioni dovute per lo svolgimento, a partire dall'aprile del 1993, di mansioni corrispondenti alla categoria C - sottocategoria C5 - CCNL Sanità-personale non medico anziché alla inferiore categoria B – sottocategoria B5, nella quale era inquadrato.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_2
L si è costituita in giudizio resistendo Controparte_1 all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
, dipendente a tempo indeterminato dell'azienda ospedaliera Parte_2 CP_1 dal 10/02/1988 al 19/11/2021, inizialmente come ausiliario sociosanitario (categoria
[...]
A C.C.N.L. Sanità) e, a partire dall'anno 2006, inquadrato nella categoria B del ruolo amministrativo (B5 alla data di instaurazione del giudizio) con qualifica di “coadiutore amministrativo”, aveva agito allegando di avere svolto in modo continuativo, ininterrotto ed esclusivo, o comunque prevalente, sin dall'aprile del 1993, presso l'accettazione amministrativa dell'azienda datrice (alla quale era stato formalmente assegnato nel 2006), mansioni di assistente amministrativo su videoterminali riconducibili al superiore livello di inquadramento C rivendicando conseguentemente il proprio diritto, con riferimento al periodo dal 20/11/2016 al 19/11/2021 (data di cessazione del rapporto di lavoro) alle maggiori retribuzioni oggetto di domanda.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, previo rigetto della eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda convenuta (rilevando come il lavoratore avesse esplicitamente limitato le proprie rivendicazioni economiche esclusivamente al quinquennio dal 20/11/2016 al 19/11/2021 data in cui, così come poteva evincersi dai conteggi di parte ricorrente, era cessato il rapporto di lavoro tra le parti), respingeva tuttavia la domanda affermandone l'infondatezza. Premesso in particolare il contenuto della declaratoria contrattuale tanto del livello di inquadramento in suo possesso che di quello oggetto di rivendicazione, rilevava come all'esito del raffronto di tali declaratorie fosse emerso come l'elemento diversificatore tra le due categorie fosse il grado di professionalità, di autonomia e di responsabilità nello svolgimento dell'attività lavorativa, essendo la categoria C caratterizzata da maggiore autonomia decisionale, responsabilità, eventuale potere di coordinamento e di controllo di altri dipendenti, conoscenze teoriche specialistiche e maggiore esperienza mentre la categoria B era invece caratterizzata da conoscenze teoriche basiche nonché da ridotta autonomia e responsabilità circoscritta “nell'ambito di prescrizioni di massima”.
Escludeva pertanto, all'esito dell'istruttoria svolta, che il lavoratore avesse dato prova dello svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto all'inquadramento in suo possesso evidenziando come la sua attività lavorativa fosse pienamente riconducibile alla figura professionale del coadiutore amministrativo.
Affermava in particolare non essere stato provato l'espletamento da parte del lavoratore, in modo esclusivo o prevalente, di compiti caratterizzati da quella responsabilità ed autonomia decisionale nonchè da quelle competenze, cognizioni e capacità tecniche proprie del livello C del CCNL essendo invece le mansioni da questi svolte corrispondenti esattamente a quelle del Coadiutore amministrativo indicate nella job description di cui al d.p.r. 821/1984.
Affermava inoltre la carenza di allegazioni del lavoratore a fondamento delle rivendicazioni avanzate in ricorso, evidenziando in particolare come le stesse fossero consistite in una mera elencazione delle attività svolte senza una puntuale e precisa contestualizzazione dei profili di complessità, autonomia e responsabilità che le avrebbero connotate, allegazioni che evidenziava essere insufficienti “a permettere di cogliere il quid proprium della categoria invocata” così come inidonee a tale scopo dovevano reputarsi le allegazioni relative ai corsi effettuati e alle sue capacità comunicative e relazionali.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza, con riferimento alle relative valutazioni istruttorie, ove aveva ritenuto non provato lo svolgimento di mansioni superiori, per: “Violazione di legge;
erronea e contraddittoria applicazione di legge;
erronea e contraddittoria indicazione valutazione degli elementi del ricorso;
erronea valutazione del lavoro svolto del relativo inquadramento ex C.C.N.L.; omissione di parte della norma”.
Sostiene in particolare di avere dimostrato, all'esito dell'istruttoria svolta, lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello rivendicato contestando quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al contenuto “apodittico” delle allegazioni contenute nel ricorso (in quanto costituenti un mero elenco dell'attività svolta) ed evidenziando come i testimoni da lui citati, avessero integralmente confermato le allegazioni di cui al ricorso di primo grado.
Evidenzia altresì l'erroneità del riferimento alla job description di cui al d.p.r. 821/1984 e l'irrilevanza delle deposizioni dei testimoni di parte resistente in particolare in ordine alla esistenza di un supervisore o di un coordinatore, circostanza quest'ultima che di per sé non avrebbe fatto venire meno la ravvisabilità relativamente alle mansioni svolte dell'ampio margine di autonomia proprio del superiore livello rivendicato e. Con ulteriore secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove non aveva considerato, ai fini della riconducibilità delle mansioni svolte al superiore livello rivendicato, anche l'elemento dell'esperienza acquisita, per “ Violazione di legge;
erronea e contraddittoria applicazione di legge;
erronea e contraddittoria valutazione degli elementi del ricorso;
mancata attribuzione di rilievo alla esperienza acquisita”.
Evidenzia come l'elemento della esperienza acquisita fosse considerato dall'art. 5 del C.C.N.L. 31/03/1999 (art. 3 del C.C.N.L. 2006-2007) rilevante ai fini delle progressioni economiche orizzontali e fosse altresì rilevante anche ai fini della maturazione del diritto al superiore livello rivendicato in considerazione del complessivo tenore della relativa declaratoria contrattuale.
Entrambi tali motivi di appello, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente stante la loro reciproca connessione, sono infondati.
Deve innanzitutto evidenziarsi, così come effettuato nella gravata sentenza, il contenuto della declaratoria contrattuale del livello attribuito all'odierno appellante e di quello oggetto di rivendicazione.
Alla categoria B del CCNL Comparto Sanità 1998/2001 (in cui il ricorrente è stato formalmente inquadrato fino al suo pensionamento, avvenuto a novembre del 2021) appartengono “… i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima…”.
Tra i profili professionali della categoria B è ricompreso in particolare quello del coadiutore amministrativo che è colui che “svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali ad esempio la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello”.
Appartengono, invece, alla categoria C “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti ”.
In tale categoria rientra in particolare il profilo professionale dell'assistente amministrativo che “svolge mansioni amministrativo-contabili complesse – anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Così come si evince dal complessivo contenuto di tali declaratorie contrattuali e così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, “ciò che diversifica le due categorie è il grado di professionalità, di autonomia e di responsabilità nello svolgimento dell'attività: il dipendente di categoria C ha maggiore autonomia decisionale, responsabilità, eventuale potere di coordinamento e di controllo di altri dipendenti, conoscenze teoriche specialistiche, maggiore esperienza. Il dipendente di categoria B, invece, ha conoscenze teoriche basiche, una ridotta autonomia e responsabilità, perché circoscritte “nell'ambito di prescrizioni di massima”
Non vi è dubbio che l'onere della prova in ordine allo svolgimento, quanto meno in misura prevalente, di mansioni aventi caratteristiche tali da essere riconducibili alla superiore categoria rivendicata, gravi interamente, anche sotto il profilo allegatorio, sul lavoratore, e questo anche con riferimento alle caratteristiche differenziali dei livelli di inquadramento citati, in tema di autonomia decisionale, responsabilità e conoscenze teoriche specialistiche.
Tanto premesso ritiene il Collegio che di tali caratteristiche nello svolgimento delle mansioni l'odierno appellante non abbia fornito idonea prova, risultando sul punto meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie effettuate dal Tribunale.
Contrariamente a quanto sostenuto dal la prova per testi espletata (cfr. dichiarazioni Pt_2 rese dai testi , e ) risulta Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 rappresentativa dello svolgimento da parte dell'appellante, presso il reparto accettazione amministrativa dell'azienda datrice, di mansioni di contenuto semplice e ripetitivo, consistenti, in particolare, nella registrazione, controllo ed aggiornamento di dati anagrafici o sanitari, nella verifica di documenti, nella comunicazione di dati o eventi alle Forze dell'ordine o nella ricerca ( interagendo con il cosiddetto COA – Centro Operativo Aziendale) di posti disponibili presso altri ospedali (mansioni descritte al punto 7 del ricorso di primo grado e confermate dai testi citati dal lavoratore e ). Tes_1 Tes_3
Trattasi di mansioni che, in assenza di ulteriori elementi tali da far ritenere il contrario devono ritenersi di matura meramente esecutiva, prive di rilevanti margini di autonomia decisionale e tali da non presupporre conoscenze specialistiche e svolte, così come rilevato in particolare dai testi di parte resistente e (con dichiarazioni che non risultano Tes_2 Tes_4 contraddette da altre e diverse risultanze istruttorie) attraverso l'utilizzo, prevalentemente, di moduli cartacei o di applicativi informatici, quali il sistema HERO.
I testi escussi non hanno in particolare riferito di circostanze realmente significative in ordine alla complessità ed autonomia delle mansioni svolte dall'appellante (ad es., in ordine all'effettuazione di complessa attività istruttoria o all'assunzione, in modo autonomo, di significative decisioni) né è stata prodotta dall'odierno appellante documentazione significativa al riguardo non essendo certamente sufficiente a tale scopo, di per sè sola, la mera indicazione delle operazioni effettuate. Trattasi quindi di attività di contenuto elementare e sostanzialmente esecutivo e tale da essere pienamente riconducibile, così come affermato dal giudice di prime cure, alle caratteristiche proprie della figura professionale (espressamente ricondotta alla categoria B) del coadiutore amministrativo senza che, in un tale contesto, in assenza delle caratteristiche di complessità e autonomie proprie del superiore livello rivendicato, non ravvisabili nella specie, possa, contrariamente a quanto evidenziato dall'appellante, attribuirsi rilievo decisivo in senso contrario alla frequentazione di corsi professionali o all'esperienza maturata nello svolgimento delle proprie mansioni, caratteristica quest'ultima che, così come si evince dalla declaratoria contrattuale precedentemente enunciata, costituisce esclusivamente una componente della professionalità necessaria per lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore livello rivendicato (unitamente alle “conoscenze teoriche e pratiche” e alle “capacità tecniche elevate”).
L'appello dovrà quindi essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 3.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2279 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
OM ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Circonvallazione Gianicolense 112/G;
-APPELLANTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto e Egidio Mammone ed elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Gianicolense 87 -APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2361 pubblicata in data 08/03/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato dall'odierno appellante al fine di ottenere la condanna Parte_2 dell'ente appellato al pagamento della complessiva somma di € 26.857,20 (di cui € 24.057,79 per paga ordinaria, € 2.057,60 per 13ª e € 741,81 per festività), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di maggiori retribuzioni dovute per lo svolgimento, a partire dall'aprile del 1993, di mansioni corrispondenti alla categoria C - sottocategoria C5 - CCNL Sanità-personale non medico anziché alla inferiore categoria B – sottocategoria B5, nella quale era inquadrato.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_2
L si è costituita in giudizio resistendo Controparte_1 all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
, dipendente a tempo indeterminato dell'azienda ospedaliera Parte_2 CP_1 dal 10/02/1988 al 19/11/2021, inizialmente come ausiliario sociosanitario (categoria
[...]
A C.C.N.L. Sanità) e, a partire dall'anno 2006, inquadrato nella categoria B del ruolo amministrativo (B5 alla data di instaurazione del giudizio) con qualifica di “coadiutore amministrativo”, aveva agito allegando di avere svolto in modo continuativo, ininterrotto ed esclusivo, o comunque prevalente, sin dall'aprile del 1993, presso l'accettazione amministrativa dell'azienda datrice (alla quale era stato formalmente assegnato nel 2006), mansioni di assistente amministrativo su videoterminali riconducibili al superiore livello di inquadramento C rivendicando conseguentemente il proprio diritto, con riferimento al periodo dal 20/11/2016 al 19/11/2021 (data di cessazione del rapporto di lavoro) alle maggiori retribuzioni oggetto di domanda.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, previo rigetto della eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda convenuta (rilevando come il lavoratore avesse esplicitamente limitato le proprie rivendicazioni economiche esclusivamente al quinquennio dal 20/11/2016 al 19/11/2021 data in cui, così come poteva evincersi dai conteggi di parte ricorrente, era cessato il rapporto di lavoro tra le parti), respingeva tuttavia la domanda affermandone l'infondatezza. Premesso in particolare il contenuto della declaratoria contrattuale tanto del livello di inquadramento in suo possesso che di quello oggetto di rivendicazione, rilevava come all'esito del raffronto di tali declaratorie fosse emerso come l'elemento diversificatore tra le due categorie fosse il grado di professionalità, di autonomia e di responsabilità nello svolgimento dell'attività lavorativa, essendo la categoria C caratterizzata da maggiore autonomia decisionale, responsabilità, eventuale potere di coordinamento e di controllo di altri dipendenti, conoscenze teoriche specialistiche e maggiore esperienza mentre la categoria B era invece caratterizzata da conoscenze teoriche basiche nonché da ridotta autonomia e responsabilità circoscritta “nell'ambito di prescrizioni di massima”.
Escludeva pertanto, all'esito dell'istruttoria svolta, che il lavoratore avesse dato prova dello svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto all'inquadramento in suo possesso evidenziando come la sua attività lavorativa fosse pienamente riconducibile alla figura professionale del coadiutore amministrativo.
Affermava in particolare non essere stato provato l'espletamento da parte del lavoratore, in modo esclusivo o prevalente, di compiti caratterizzati da quella responsabilità ed autonomia decisionale nonchè da quelle competenze, cognizioni e capacità tecniche proprie del livello C del CCNL essendo invece le mansioni da questi svolte corrispondenti esattamente a quelle del Coadiutore amministrativo indicate nella job description di cui al d.p.r. 821/1984.
Affermava inoltre la carenza di allegazioni del lavoratore a fondamento delle rivendicazioni avanzate in ricorso, evidenziando in particolare come le stesse fossero consistite in una mera elencazione delle attività svolte senza una puntuale e precisa contestualizzazione dei profili di complessità, autonomia e responsabilità che le avrebbero connotate, allegazioni che evidenziava essere insufficienti “a permettere di cogliere il quid proprium della categoria invocata” così come inidonee a tale scopo dovevano reputarsi le allegazioni relative ai corsi effettuati e alle sue capacità comunicative e relazionali.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza, con riferimento alle relative valutazioni istruttorie, ove aveva ritenuto non provato lo svolgimento di mansioni superiori, per: “Violazione di legge;
erronea e contraddittoria applicazione di legge;
erronea e contraddittoria indicazione valutazione degli elementi del ricorso;
erronea valutazione del lavoro svolto del relativo inquadramento ex C.C.N.L.; omissione di parte della norma”.
Sostiene in particolare di avere dimostrato, all'esito dell'istruttoria svolta, lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello rivendicato contestando quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al contenuto “apodittico” delle allegazioni contenute nel ricorso (in quanto costituenti un mero elenco dell'attività svolta) ed evidenziando come i testimoni da lui citati, avessero integralmente confermato le allegazioni di cui al ricorso di primo grado.
Evidenzia altresì l'erroneità del riferimento alla job description di cui al d.p.r. 821/1984 e l'irrilevanza delle deposizioni dei testimoni di parte resistente in particolare in ordine alla esistenza di un supervisore o di un coordinatore, circostanza quest'ultima che di per sé non avrebbe fatto venire meno la ravvisabilità relativamente alle mansioni svolte dell'ampio margine di autonomia proprio del superiore livello rivendicato e. Con ulteriore secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove non aveva considerato, ai fini della riconducibilità delle mansioni svolte al superiore livello rivendicato, anche l'elemento dell'esperienza acquisita, per “ Violazione di legge;
erronea e contraddittoria applicazione di legge;
erronea e contraddittoria valutazione degli elementi del ricorso;
mancata attribuzione di rilievo alla esperienza acquisita”.
Evidenzia come l'elemento della esperienza acquisita fosse considerato dall'art. 5 del C.C.N.L. 31/03/1999 (art. 3 del C.C.N.L. 2006-2007) rilevante ai fini delle progressioni economiche orizzontali e fosse altresì rilevante anche ai fini della maturazione del diritto al superiore livello rivendicato in considerazione del complessivo tenore della relativa declaratoria contrattuale.
Entrambi tali motivi di appello, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente stante la loro reciproca connessione, sono infondati.
Deve innanzitutto evidenziarsi, così come effettuato nella gravata sentenza, il contenuto della declaratoria contrattuale del livello attribuito all'odierno appellante e di quello oggetto di rivendicazione.
Alla categoria B del CCNL Comparto Sanità 1998/2001 (in cui il ricorrente è stato formalmente inquadrato fino al suo pensionamento, avvenuto a novembre del 2021) appartengono “… i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima…”.
Tra i profili professionali della categoria B è ricompreso in particolare quello del coadiutore amministrativo che è colui che “svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali ad esempio la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello”.
Appartengono, invece, alla categoria C “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti ”.
In tale categoria rientra in particolare il profilo professionale dell'assistente amministrativo che “svolge mansioni amministrativo-contabili complesse – anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Così come si evince dal complessivo contenuto di tali declaratorie contrattuali e così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, “ciò che diversifica le due categorie è il grado di professionalità, di autonomia e di responsabilità nello svolgimento dell'attività: il dipendente di categoria C ha maggiore autonomia decisionale, responsabilità, eventuale potere di coordinamento e di controllo di altri dipendenti, conoscenze teoriche specialistiche, maggiore esperienza. Il dipendente di categoria B, invece, ha conoscenze teoriche basiche, una ridotta autonomia e responsabilità, perché circoscritte “nell'ambito di prescrizioni di massima”
Non vi è dubbio che l'onere della prova in ordine allo svolgimento, quanto meno in misura prevalente, di mansioni aventi caratteristiche tali da essere riconducibili alla superiore categoria rivendicata, gravi interamente, anche sotto il profilo allegatorio, sul lavoratore, e questo anche con riferimento alle caratteristiche differenziali dei livelli di inquadramento citati, in tema di autonomia decisionale, responsabilità e conoscenze teoriche specialistiche.
Tanto premesso ritiene il Collegio che di tali caratteristiche nello svolgimento delle mansioni l'odierno appellante non abbia fornito idonea prova, risultando sul punto meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie effettuate dal Tribunale.
Contrariamente a quanto sostenuto dal la prova per testi espletata (cfr. dichiarazioni Pt_2 rese dai testi , e ) risulta Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 rappresentativa dello svolgimento da parte dell'appellante, presso il reparto accettazione amministrativa dell'azienda datrice, di mansioni di contenuto semplice e ripetitivo, consistenti, in particolare, nella registrazione, controllo ed aggiornamento di dati anagrafici o sanitari, nella verifica di documenti, nella comunicazione di dati o eventi alle Forze dell'ordine o nella ricerca ( interagendo con il cosiddetto COA – Centro Operativo Aziendale) di posti disponibili presso altri ospedali (mansioni descritte al punto 7 del ricorso di primo grado e confermate dai testi citati dal lavoratore e ). Tes_1 Tes_3
Trattasi di mansioni che, in assenza di ulteriori elementi tali da far ritenere il contrario devono ritenersi di matura meramente esecutiva, prive di rilevanti margini di autonomia decisionale e tali da non presupporre conoscenze specialistiche e svolte, così come rilevato in particolare dai testi di parte resistente e (con dichiarazioni che non risultano Tes_2 Tes_4 contraddette da altre e diverse risultanze istruttorie) attraverso l'utilizzo, prevalentemente, di moduli cartacei o di applicativi informatici, quali il sistema HERO.
I testi escussi non hanno in particolare riferito di circostanze realmente significative in ordine alla complessità ed autonomia delle mansioni svolte dall'appellante (ad es., in ordine all'effettuazione di complessa attività istruttoria o all'assunzione, in modo autonomo, di significative decisioni) né è stata prodotta dall'odierno appellante documentazione significativa al riguardo non essendo certamente sufficiente a tale scopo, di per sè sola, la mera indicazione delle operazioni effettuate. Trattasi quindi di attività di contenuto elementare e sostanzialmente esecutivo e tale da essere pienamente riconducibile, così come affermato dal giudice di prime cure, alle caratteristiche proprie della figura professionale (espressamente ricondotta alla categoria B) del coadiutore amministrativo senza che, in un tale contesto, in assenza delle caratteristiche di complessità e autonomie proprie del superiore livello rivendicato, non ravvisabili nella specie, possa, contrariamente a quanto evidenziato dall'appellante, attribuirsi rilievo decisivo in senso contrario alla frequentazione di corsi professionali o all'esperienza maturata nello svolgimento delle proprie mansioni, caratteristica quest'ultima che, così come si evince dalla declaratoria contrattuale precedentemente enunciata, costituisce esclusivamente una componente della professionalità necessaria per lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore livello rivendicato (unitamente alle “conoscenze teoriche e pratiche” e alle “capacità tecniche elevate”).
L'appello dovrà quindi essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 3.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa