Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 204 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Meri Pizzata, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC)
c.da Riposo ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., sia in proprio che CP_1
nella qualità di mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria
[...]
Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15 resistente
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420220002919827000, notificato in data 16/12/2022, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. coltivatori diretti anni 2020 e
2021, ente creditore . CP_1
A tal fine, ha esposto:
-che l' resistente avrebbe dovuto precisare i fatti costitutivi del CP_3
diritto di credito vantato, per consentire all'interessata di esercitare il diritto di difesa;
- che l'avviso di addebito è illegittimo per difetto di motivazione, ex art. 3 L. 241/1990;
- che non possiede i requisiti oggettivi e soggettivi legislativamente richiesti per acquisire la qualifica di coltivatore diretto, dal momento che ha sempre svolto l'attività di bracciante agricola, dal 1984 ad oggi;
- che, per i periodi oggetto di pretesa, ha lavorato alle dipendenze della azienda “Barone dal mese di gennaio 2020 al mese di dicembre CP_4
2021, come si evince dalla documentazione allegata e dall'iscrizione negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli del Comune di Locri, per 160 giornate lavorative per l'anno 2020 e per 133 giornate lavorative per l'anno 2021;
- che è stata titolare di Partita Iva n. , cessata in data P.IVA_1
08/07/2019;
- che, con provvedimento del 08/02/2019, le è stata comunicata la cancellazione dalla Gestione CD da parte dell' ; CP_1
- che, pertanto, non comprende le ragioni per le quali è stata nuovamente iscritta nella categoria dei coltivatori diretti dall'Istituto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare A. a fronte della minaccia di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs. N. 46/1999 disporre la sospensione anche 3
inaudita altera parte della efficacia esecutiva dell' impugnato avviso di addebito, per le motivazioni in epigrafe indicate concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la SI.ra , bracciante agricola, a Pt_1
seguito dell'esecuzione per una somma cospicua;
del che se ne fa esplicita richiesta;
B. accertare e dichiarare la nullita' dell'avviso di addebito ex art.
30 D.L. 78/2010 in quanto non puo' considerarsi assolto l'onere di indicazione della causale del credito;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 39420220002919827000 del
24.11.2022 e notificato in data 16.12.2022 poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, e per tutti i motivi indicati;
3. Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'avviso di addebito in oggetto ed oggetto di impugnativa;
4. in ogni caso condannare l' , in Persona CP_1
del Legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avv. Meri Pizzata, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che la ricorrente è stata iscritta d'ufficio alla gestione CD a seguito di un accertamento effettuato in data 09/01/2015, essendo risultata titolare di partita IVA;
- che la medesima ha beneficiato degli aiuti comunitari dell'AGEA, previsti per lo svolgimento di attività aziendale agricola;
- che la sig.ra non ha assunto manodopera, sicché ha provveduto Pt_1
personalmente alla coltivazione del fondo;
- che incombe sulla parte ricorrente l'onere di richiedere la cancellazione della posizione contributiva per cessata attività; 4
- che, nella comunicazione dell'08/02/2019, è specificato che la cancellazione riguarda esclusivamente il periodo compreso tra il 01/01/2016 ed il 31/12/2016.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Per ottenere la qualifica di coltivatore diretto, è necessario essere in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.
Infatti, quanto ai requisiti soggettivi, l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato ( artt. 1 e 2 l.
1047/57 ).
Ai sensi dell'art. 2 della legge 9/63 , il requisito dell'abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Quanto ai requisiti oggettivi, affinché possa configurarsi la figura del coltivatore diretto, occorre che l'attività venga svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57), che il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non sia inferiore a
104 giornate annue ( art. 3L. 9/63) e che il nucleo familiare del coltivatore diretto faccia fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda.
Inoltre, l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti avvengono sulla base di autocertificazione dell'interessato, che
è tenuto a dichiarare eventuali mutamenti o il venir meno dei presupposti dai quali scaturisce l'obbligo di iscrizione, oppure d'ufficio, all'esito di controllo, che culmina in un verbale di accertamento. 5
In secondo luogo, in presenza di una formale domanda di cancellazione dall'albo dei coltivatori diretti, è onere dell'intimante opposto, che – come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo – riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata, qualora il ricorrente deduca l'insussistenza della pretesa creditoria per aver cessato l'attività lavorativa.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito impugnato concerne l'omesso pagamento di contributi da versare a titolo di lavoratore autonomo, discendenti dall'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per gli anni 2020 e 2021.
Parte ricorrente, a sostegno della propria pretesa, ha allegato l'attestazione della cessazione dell'attività di coltivazione di agrumi, con decorrenza dal
08/07/2019 (all. n. 8 al ricorso introduttivo) e un provvedimento emesso dall' del 8/02/2019, con il quale è stata comunicata la cancellazione CP_1
dalla gestione CD per l'anno 2016 (all. n. 9 al ricorso introduttivo).
Ancora, ha allegato di aver svolto, per gli anni oggetto di giudizio, attività di lavoro dipendente, e, in particolare, di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda nell'anno 2020 per 160 giorni e nell'anno 2021 per CP_5
133 giorni (come si evince dalle buste paga e dalle comunicazioni unilav allegate in atti).
Ed invero, grava sull' che procede all'iscrizione d'ufficio, l'onere CP_1
di provare la sussistenza dei presupposti legislativamente previsti ai fini dell'iscrizione.
Tra l'altro, tale prova non può fondarsi su meri elementi presuntivi, che non rilevano ai fini previdenziali, ma deve basarsi elementi effettivi, dai quali possa ricavarsi lo svolgimento dell'attività in concreto, con carattere di abitualità
e che, nell'ipotesi di contestuale svolgimento di attività dipendente, sia svolta con il carattere della prevalenza.
Nella specie l' non ha allegato alcun provvedimento di iscrizione CP_1
alla gestione agricola, eventualmente successivo al provvedimento di 6
cancellazione del 8/02/2019, relativo agli anni 2020 e 2021, né altra documentazione idonea a comprovare, a fronte delle allegazioni di segno contrario offerte dalla ricorrente, gli elementi costitutivi legittimanti l'iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti.
Infatti, l'unico provvedimento di iscrizione d'ufficio allegato dall'istituto reca la data del 9/01/2015, con decorrenza dal 1/01/2009.
Inoltre, anche il documento denominato “ iscrizione Parte_1
verifica” (allegato n. 7 alla memoria di costituzione) contiene un raffronto tra l'attività di lavoratore dipendente e l'attività di coltivatore diretto eventualmente svolta dalla ricorrente che riguarda i periodi dal 2009 al 2013 e parla, a ben guardare, di iscrizione dal 2009 al 2013.
A situazione immutata (non essendo state allegate dall variazioni CP_3
in relazione alla consistenza dei terreni o ad altri elementi oggettivi o soggettivi legittimanti l'iscrizione), dunque, l'istituto ha già provveduto alla cancellazione dall'anno 2016, come emerge dal provvedimento allegato in atti e non ha allegato altri provvedimenti di iscrizione successivi, né elementi in grado di provare il possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione in data successiva al
2016.
Né appare, a tal fine, dirimente la circostanza che la ricorrente abbia percepito i contributi AGEA, con riferimento ai quali la stessa ha provato di aver provveduto alla cessione a partire dalla campagna 2019 (come si evince dalla documentazione depositata in data 20/11/2023, ammissibile in quanto conseguente alle difese dell' e con riferimento alla quale l'istituto non ha CP_1
preso posizione, circostanza rilevante anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.).
Di contro, parte ricorrente ha provato lo svolgimento, per gli anni 2020 e
2021, di attività dipendente, per 160 giorni nell'anno 2020 e per 133 giorni nell'anno 2021 e di aver inoltrato, in data 16/05/2023, richiesta di cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti.
Dinanzi alle allegazioni offerte da parte ricorrente, l' non ha provato CP_1 7
lo svolgimento, in maniera prevalente e secondo le modalità prescritte dal legislatore, di attività di coltivatore diretto.
Nondimeno, da un esame dell'estratto contributivo, allegato peraltro dallo stesso resistente, emerge che, per gli anni 2020 e 2021, la ricorrente ha CP_3
svolto attività di agricola giornaliera, dalla quale è scaturita la maggior parte del reddito percepito (a fronte di un reddito pari a 0 per l'attività indicata come coltivatore diretto, come confermato anche dalle buste paga e dalla certificazione unica allegata al ricorso).
Pertanto, l'istituto non ha fornito elementi di prova concreti, ai fini dello svolgimento dell'attività, da parte della ricorrente, con carattere di abitualità, limitandosi soltanto ad affermare che il possesso di tale qualifica determini l'obbligo di iscrizione, senza provare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ai fini dell'iscrizione nella gestione dei lavoratori autonomi,
o la natura prevalente dell'attività di coltivatore diretto rispetto all'attività come lavoratore subordinato, il cui effettivo svolgimento, per gli anni 2020 e 2021 e per il numero di giornate emergenti dall'estratto contributivo, è incontestato.
Pertanto, non essendo stato provato, da parte dell convenuto, sul CP_3
quale gravava l'onere della prova, il possesso in capo alla ricorrente dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ed essendo stato provato dalla ricorrente lo svolgimento di attività dipendente, rispetto alla quale non è stata provata la prevalenza dell'attività di lavoratore autonomo (quale unica o principale fonte di sostentamento), la domanda va accolta, con annullamento dell'avviso di addebito n. 39420220002919827000, notificato in data 16/12/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore costituito per la parte CP_1
ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, attesa la natura seriale del contenzioso e l'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente 8
complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 204/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. di addebito n. 39420220002919827000, notificato in data 16/12/2022;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2697,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente dichiaratosi antistatario
Locri, 15/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci